SENTENZA N. 6937 DEL 14/10/2010 – TAR
LOMBARDIA MILANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale
1645 del 2010, proposto da:
Samira XXXXX, rappresentata e difesa dall'avv.
Sabrina Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana
n. 5;
contro
Prefettura di Milano, in persona del Prefetto
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n.1;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- del decreto di inammissibilit della domanda
n. P- MI/L/N/2009/113638, adottato dalla Prefettura di Milano – U.T.G.
con atto datato 12.04.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dellInterno per la Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
21 settembre 2010 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con lodierno ricorso lesponente, in qualit
di lavoratrice irregolare alle dipendenza del sig. Muftah Fawzi Mahmoud,
aspirante allemersione ai sensi dellarticolo 1 ter D.L. n.78/2009, conv.
in L. n. 102/2009, si duole del provvedimento di inammissibilit dellistanza di
emersione da questultimo presentata, asserendone la illegittimit per
violazione di legge ed eccesso di potere.
Il provvedimento di inammissibilit qui
contestato si fonderebbe, a mente dellesponente, sullerroneo presupposto che
il citato datore di lavoro avrebbe presentato ben tre domande di emersione per
altrettanti collaboratori domestici (quando, in realt, la normativa
consentirebbe lemersione soltanto per una unit di tal genere), mentre, a
detta dellistante, il predetto datore avrebbe presentato la domanda di
emersione soltanto per la ricorrente.
In altri termini, secondo la ricostruzione
dellesponente, le restanti domande apparentemente riconducibili al medesimo
datore di lavoro non sarebbero state dal medesimo confezionate, ma imputabili
ad un non meglio precisato improprio uso dei propri documenti (cfr. pg. 2 del
ricorso).
Si costituita lintimata Amministrazione
depositando documenti.
Alla Camera di Consiglio fissata per lesame
della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del
contraddittorio e dellistruttoria, sentite sul punto le parti presenti, ha
trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
Il ricorso inammissibile.
La fattispecie descritta dallarticolo 1
ter, coimma 6 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009
(secondo cui: La dichiarazione di cui al
comma 2, lettera b), limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unit per
il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unit per le
attivit di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne
limitano lautosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo
comma quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico
del Ministero dellinterno.)
pone chiaramente in evidenza come, in caso di
ricorso proposto avverso il provvedimento amministrativo di inammissibilit
della domanda di emersione per eccedenza di dichiarazioni, si debba senzaltro
ravvisare, quantomeno in capo al soggetto ammesso alla regolarizzazione, la
qualit di contro-interessato al ricorso (estendibile, in astratto, anche nei
confronti degli altri soggetti, esclusi dalla regolarizzazione, ma con una
posizione cronologicamente pi vantaggiosa rispetto a quella di chi ricorre,
avuto riguardo al momento di acquisizione della domanda al sistema informatico
ministeriale).
Requisiti necessari per assegnare ad un
determinato soggetto la suddetta qualit di contro-interessato, comՏ noto,
sono – quanto al profilo formale - che egli sia contemplato nel
provvedimento impugnato, o comunque agevolmente identificabile sulla base di
esso, e - quanto al profilo sostanziale – che sia titolare di un
interesse concreto e attuale, ben individuato o agevolmente individuabile, alla
conservazione di detto provvedimento, speculare all'interesse legittimo che
muove il ricorrente
(cfr., di recente, Consiglio Stato, sez. IV,
31 marzo 2009, n. 2012).
Ebbene, nel caso di specie, sono riscontrabili
entrambi i suaccennati requisiti, atteso che, il decreto di inammissibilit
impugnato contemplava, quale istanza di emersione cronologicamente giunta in
tempo utile per la regolarizzazione, quella del sig. Beltagy Abdelwahab E. M.
A. e indicava, altres, al secondo posto, prima della ricorrente, listanza di
Khater Basiony M. A., seppure decretandone, di questultima unitamente e quella
dellesponente, linammissibilit per violazione del coimma 6 cit.
Nessun dubbio, quindi, sulla sussistenza -
quantomeno in capo al sig. Beltagy Abdelwahab E. M. A. – della qualit di
contro interessato, posto che, in caso di accoglimento dellodierno ricorso, il
predetto subirebbe la perdita della sua regolarizzazione ai sensi del D.L. n.
78 cit.
Poich lodierno ricorso risulta, per contro,
notificato soltanto alla resistente Prefettura di Milano, il Collegio non pu
che rilevare la violazione dellarticolo 41 coimma 2 codice processo
amministrativo, attesa la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei contro
interessati.
Per le precedenti considerazioni, il ricorso
in epigrafe specificato deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarit della vicenda non disgiunta dalla
novit della normativa applicata giustificano adeguatamente la compensazione
delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 21 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/10/2010
IL SEGRETARIO
(Articolo 89, coimma 3, codice processo amministrativo)