SENTENZA N. 6937 DEL 14/10/2010 – TAR LOMBARDIA MILANO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2010, proposto da:

Samira XXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 5;

 

contro

Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n.1;

 

per l'annullamento,

previa sospensione,

- del decreto di inammissibilit della domanda n. P- MI/L/N/2009/113638, adottato dalla Prefettura di Milano – U.T.G. con atto datato 12.04.2010.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellInterno per la Prefettura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2010 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con lodierno ricorso lesponente, in qualit di lavoratrice irregolare alle dipendenza del sig. Muftah Fawzi Mahmoud, aspirante allemersione ai sensi dellarticolo 1 ter D.L. n.78/2009, conv. in L. n. 102/2009, si duole del provvedimento di inammissibilit dellistanza di emersione da questultimo presentata, asserendone la illegittimit per violazione di legge ed eccesso di potere.

 

Il provvedimento di inammissibilit qui contestato si fonderebbe, a mente dellesponente, sullerroneo presupposto che il citato datore di lavoro avrebbe presentato ben tre domande di emersione per altrettanti collaboratori domestici (quando, in realt, la normativa consentirebbe lemersione soltanto per una unit di tal genere), mentre, a detta dellistante, il predetto datore avrebbe presentato la domanda di emersione soltanto per la ricorrente.

 

In altri termini, secondo la ricostruzione dellesponente, le restanti domande apparentemente riconducibili al medesimo datore di lavoro non sarebbero state dal medesimo confezionate, ma imputabili ad un non meglio precisato improprio uso dei propri documenti (cfr. pg. 2 del ricorso).

 

Si costituita lintimata Amministrazione depositando documenti.

 

Alla Camera di Consiglio fissata per lesame della domanda cautelare il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dellistruttoria, sentite sul punto le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

 

DIRITTO

Il ricorso inammissibile.

 

La fattispecie descritta dallarticolo 1 ter, coimma 6 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009

(secondo cui: La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unit per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unit per le attivit di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dellinterno.)

pone chiaramente in evidenza come, in caso di ricorso proposto avverso il provvedimento amministrativo di inammissibilit della domanda di emersione per eccedenza di dichiarazioni, si debba senzaltro ravvisare, quantomeno in capo al soggetto ammesso alla regolarizzazione, la qualit di contro-interessato al ricorso (estendibile, in astratto, anche nei confronti degli altri soggetti, esclusi dalla regolarizzazione, ma con una posizione cronologicamente pi vantaggiosa rispetto a quella di chi ricorre, avuto riguardo al momento di acquisizione della domanda al sistema informatico ministeriale).

 

Requisiti necessari per assegnare ad un determinato soggetto la suddetta qualit di contro-interessato, comՏ noto, sono – quanto al profilo formale - che egli sia contemplato nel provvedimento impugnato, o comunque agevolmente identificabile sulla base di esso, e - quanto al profilo sostanziale – che sia titolare di un interesse concreto e attuale, ben individuato o agevolmente individuabile, alla conservazione di detto provvedimento, speculare all'interesse legittimo che muove il ricorrente

(cfr., di recente, Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2012).

 

Ebbene, nel caso di specie, sono riscontrabili entrambi i suaccennati requisiti, atteso che, il decreto di inammissibilit impugnato contemplava, quale istanza di emersione cronologicamente giunta in tempo utile per la regolarizzazione, quella del sig. Beltagy Abdelwahab E. M. A. e indicava, altres, al secondo posto, prima della ricorrente, listanza di Khater Basiony M. A., seppure decretandone, di questultima unitamente e quella dellesponente, linammissibilit per violazione del coimma 6 cit.

 

Nessun dubbio, quindi, sulla sussistenza - quantomeno in capo al sig. Beltagy Abdelwahab E. M. A. – della qualit di contro interessato, posto che, in caso di accoglimento dellodierno ricorso, il predetto subirebbe la perdita della sua regolarizzazione ai sensi del D.L. n. 78 cit.

 

Poich lodierno ricorso risulta, per contro, notificato soltanto alla resistente Prefettura di Milano, il Collegio non pu che rilevare la violazione dellarticolo 41 coimma 2 codice processo amministrativo, attesa la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei contro interessati.

 

Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato inammissibile.

 

La peculiarit della vicenda non disgiunta dalla novit della normativa applicata giustificano adeguatamente la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

Cos deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 14/10/2010

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, coimma 3, codice processo amministrativo)