LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Vigente al: 3-8-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000
milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005,
resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176
milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative
note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla
presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti
previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla
Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli
organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura,
per gli enti gestori delle aree naturali protette, per interessi sui
titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse
proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le
specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano
comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il
triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa
delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato
delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6
nonche' quelli connessi ad accordi internazionali gia' ratificati, a
limiti di impegno gia' attivati e a rate di ammortamento mutui,
possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto
alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio
ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello
Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto
nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti
relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e
l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e
per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del
precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di
particolare necessita' e urgenza, il predetto limite puo' essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i
limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve
essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti
estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere
adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso,
l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo
periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo
periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione
della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui
al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della
spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze
puo', con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al
primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da
specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i
decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle
finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di
attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si
evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della
spesa.
15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi
di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, e' garantito anche mediante
la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli
ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di
cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850
milioni di euro; (9)
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle
attivita' produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse
erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con
gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma
15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni
sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al
comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli
obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero
territorio nazionale, di cui alla revisione di meta' periodo del
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni
dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di
cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalita' le
amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto
capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti
dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune
direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti
titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso
la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla
presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali,
gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito
della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le
agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di
titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18
per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta
ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con
determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o
derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili
la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con
provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio
2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province, i comuni con popolazione superi ore a 3.000
abitanti, nonche' le comunita' montane, le comunita' isolane e le
unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a
53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per
ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a
3.000 abitanti, per ciascuna comunita' montana con popolazione
superiore a 10.000 abitanti non puo' essere superiore alla
corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente
media pro-capite inferiore a quella media procapite della classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i
restanti enti locali. Per le comunita' isolane e le unioni di comuni
di cui al comma 21 l'incremento e' dell'11,5 per cento. Per
l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della
media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per
l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla
classe demografica, si tiene conto della popolazione residente
calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi
demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino
a 50.000 abitanti;
14) comunita' montane con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di
incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in
conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli
obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
22-bis. Limitatamente all'anno 2005, le disposizioni di cui ai
commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita' montane ed
alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di
spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento
alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale
somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto
delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai
commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie
e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e
dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni
pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di
emergenza;
f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o
delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a
partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;
f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio;
f-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168.
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al
comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della
regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per
quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo
21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di
cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti da
interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da
concludere entro il 30 dicembre 2005.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi
22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi
derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonche' delle
erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. Le regioni possono
destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi
di gestione accertati nel settore sanitario.
26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per l'esercizio 2004
un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del 100
per cento al corrispondente ammontare della spesa annua mediamente
impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni per spese
in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite rilevato per
il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente eserciti tale
facolta', i limiti di spesa di cui al comma 22, lettera a), si
applicano alla spesa corrente e ai pagamenti per spese in conto
capitale.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il
limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere
anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo e' dotato per
l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli
enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni
sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai
soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti
Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano le predette
caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si
riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei
soggetti beneficiari.(8) (12) (13)
28. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (32) (34)
29. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (32) (34)
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilita' interno, anche secondo i criteri
adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella
di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una
previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso
delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo
annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei
revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne da' comunicazione sia all'ente che al Ministero
dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione
di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il
revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato
rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono
tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo
scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi
del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle
spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato
conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai
commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione
economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il
rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di
competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne da'
comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e
con le modalita' che verranno definiti con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del
patto di stabilita' interno stabiliti per l'anno precedente non
possono a decorrere dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura
superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si e'
accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in
misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del
10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilita'
interno dall'anno 2005 il limite e' commisurato, in sede di prima
applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilita'
interno per l'anno 2004.
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere
acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del
patto di stabilita' interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno
in cui e' disponibile la base di calcolo su cui applicare gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le
comunita' montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle
spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse
anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e
delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle
finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
limitatamente alle regole del patto di stabilita' interno previsto
per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio
o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico
riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalita'
interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad
esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve
essere corredato della valutazione dell'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformita' dalle
previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a
5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di
spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50
per cento per il 2006.
44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nuovi mutui" sono inserite le
seguenti: "e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"12 per cento";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale
acceda".
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente
legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1
dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a
ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine
dell'esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell'articolo 204 non superiore al 15 per cento entro la fine
dell'esercizio 2010;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni";
b) al comma 4, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni".
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilita', anche intercompartimentale,
tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto
delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali,
purche' abbiano rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno
precedente.
48. In caso di mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni,
con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova
disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati,
analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla
fascia C, nella categoria o area professionale piu' alta prevista dal
sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di
destinazione, previa espressa manifestazione di volonta' in tale
senso. (16)
49. Nell'ambito del processo di mobilita' di cui al comma 48, i
soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come
segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano
avvalsi della facolta' di cui all'articolo 18 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei
ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre
amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo
consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle
disposizioni in materia di mobilita' e delle condizioni del contratto
collettivo vigenti per la categoria.
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, le parole: "lire 50.000" e "lire 150.000" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 51,65" e "euro
516,46".
51. Per gli anni 2005, 2006 e' con sentita la variazione in aumento
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facolta' di
aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere
limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo
restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31
dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo
d'imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, e' istituito per l'anno 2005, presso lo stato
di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso
agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del
credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate
le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma
e per la ripartizione del fondo.
53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
54. Per l'anno 2005 e' istituito, presso il Ministero dell'interno,
con finalita' di riequilibrio economico e sociale, il fondo per
l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 e' finalizzato, oltre a quanto
previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi
all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attivita'
artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case
rurali per finalita' economiche e abitative, al recupero degli
antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto
i criteri di ripartizione e le modalita' per l'accesso ai
finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1
allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto
privato e degli enti del sistema Camerale, possono incrementare per
l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in
misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica
la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal
presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica
disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai
commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui
ai commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'articolo 3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
disciplina ivi prevista. (23)
58. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria di cui
al comma 58 si tiene altresi' conto dei trasferimenti attribuiti per
l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione
dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di
cui al citato articolo 70 e' soppresso.
60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, eutilizzato anche per l'esercizio delle
funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli
aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' confermata sino al 31 dicembre 2006. Resta
ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350
del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da
quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonche',
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni
regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono
modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformita'
con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle
stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata
dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
compensazione sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni
di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti
erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore
degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3,
commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
gia' confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta'
di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il
rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31
dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e
successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
prestiti obbligazionari";
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
"a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque
anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'amportamento puo' essere posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno";
c) dopo l'articolo 205 e' inserito il seguente:
"Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli
enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel
rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di
apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula
del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o
dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura
dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito
costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito e' possibile solo se
sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con
riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito
stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti
clausole e condizioni:
a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o
parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta
in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di
quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi
dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha
luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilita'
per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni
economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi
ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere
una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio o
dal 1 luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme
erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di
preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare
e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento,
dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso
applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione
sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre
forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalita' previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli per
la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole
operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5";
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, einserito il seguente:
"1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli
enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore
dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di
propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso".
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui
all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non
si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il
tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre mutui"
e le parole: "o dell'accensione".
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di
ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con
altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario
delle passivita' totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione
di rifinanziamento si dovra' tenere conto anche delle commissioni. In
caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorche' il tasso swap
con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al
tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli
istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti
dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi
stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione
nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli
oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per
l'ammortamento dei mutui.
71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che
l'incremento del valore nominale delle nuove passivita' non superi di
5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In
carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve
essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione
dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul
debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni
previste dal sistema bancario.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei
mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato
sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento
conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o
rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72
l'ente pubblico e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal
perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71,
all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione
contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con
rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, e'
necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per
l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1 dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il
rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di
stabilita' e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli
enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo
Stato.
76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75 e con riferimento
agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui
e' iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume
l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia destinato ad un'
amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica
beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano
corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica
diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per
trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli
investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula
dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia all'amministrazione
pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che,
unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente
importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire
la regolazione contabile dell'operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle
disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove
operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive
di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema
di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua con
proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei
comuni e tre universita' nei quali durante l'anno 2005 i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente
ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per
la regione, viene effettuata assicurando la rappresentativita' per
aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che
possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, 11.
289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia
ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresi'
definiti i criteri, le modalita' e i tempi della sperimentazione
relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati
registrati la sperimentazione puo' essere estesa, nel corso dello
stesso anno 2005, ad altri enti.
80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) -
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze
informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli
sportelli di tesoreria, anche con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi
elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente,
con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria".
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione
dell'attivita' amministrativa, con decreto da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la
semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.
82. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema
contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema
assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, e' ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo e' destinato agli
interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi
contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di
cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2004, 11. 102, Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi
assicurativi.
84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del
Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria".
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l'anno 2005 la
dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito
presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato
agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 50 milioni di euro, di cui
5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di
riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualita'.
86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di
investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22
giugno 2004, n. 182, e' incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di
euro.
87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualita' di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e'
istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la
somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilita' di cui
all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della
legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unita'
previsionale di base. Le modalita' di spesa inerenti tale capitolo
sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma
46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio
statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e
di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate
di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per
il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla
determinazione della quota da destinare all'incentivazione della
produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004,
concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende
applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri
di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e
all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate
misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e
razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei
compiti direttamente connessi con le attivita' istituzionali e dei
servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali
e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale
rideterminazione secondo le disposizioni e le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla
data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli
enti, finche' non provvedono alla rideterminazione del proprio
organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al
presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per
tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle
disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono
comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto
dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o
soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti
personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui
all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di
cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per
le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni
organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.(3)
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze
armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia,
al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli
e federazioni, alle universita', al comparto scuola ed alle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle
assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica
anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le
autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali
concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3,
commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24
dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.
77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica
del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in
ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche
intercompartimentale. (21)
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al
comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per
l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun
anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad
assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. (6)
97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione
all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata i
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di
prevenzione e vigilanza antincendio, nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio
per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge li
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali giudiziari Ci e nei ruoli dei cancellieri C1
dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al
concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale
giudiziario Ci, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati
idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano
conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina
a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente
legge; (18)
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze delle agenzie fiscali, ivi inclusa
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo superamento
di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato
dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato
con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A
tal fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della suddetta
Scuola, possono essere utilizzate le attivita' di cui all'articolo
19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli
impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data
del 30 settembre 2004.
h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia
amministrativa. (6)
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni
per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di
mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono
garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di
economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di
spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a
579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno
2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le
province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto.
I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale vengono
disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93
a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A
tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina
autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005,
2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (27) (38) (42)
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al
comparto scuola, alle universita' nonche' agli ordini ed ai collegi
professionali e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco i
allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa
in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza
pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli
organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli
enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico
superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze".
105. A decorrere dall'anno 2005, le universita' adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto
conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I
programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai fini della coerenza con le
risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione dei commi
da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli
anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai
fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. E' stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro
per il finanziamento delle attivita' inerenti alla programmazione e
realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato
"Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della
logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il tramite della societa' Rete autostrade mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti
di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di
partita IVA sono tenuti ad emettere auto-fattura con le modalita' e
nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In
deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono
l'indicazione nell'autofattura delle generalita' del cedente e sono
tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi
dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La
cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od
occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I
cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di
appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la
provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze
contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della
vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di
commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di
abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad
alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilita' del personale
dipendente da amministrazioni dello Stato, e' consentita la modifica
in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare
nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi
dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli
interventi oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla
prima casa di abitazione, e' istituito, per l'anno 2005, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno
finanziario all'acquisto di unita' immobiliari da adibire ad
abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da
cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale
pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo per l'anno 2005 e' fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita', sono
fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei
benefici di cui al presente comma. (22)
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione
nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' aumentato a decorrere dal
2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra e' aumentato a decorrere dall'anno
2005 di euro 250.000.
114. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: "legalmente riconosciute" sono sostituite dalle
seguenti: "legalmente costituite".
115. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la
destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il
2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a
tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a
tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno
2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresi'
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali.
Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole
del patto di stabilita' interno non possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti
di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonche' i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci
degli enti predetti.
119. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) puo' continuare ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto
a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di
flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004
dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) e' autorizzato a prorogare, fino al
31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a
tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei
dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero,
i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono
proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo
semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui
all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore
di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, l'Agenzia italiana del farmaco, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, il CNIPA, nonche' per le universita' e le scuole
superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli
studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o
del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
123. I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo
3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al
31 dicembre 2005. (17)
124. Nulla e' dovuto a titolo di indennita' o trattamento economico
aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in
servizio presso enti e societa' derivanti da processi di
privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attivita' e
servizi in regime di monopolio e gia' proveniente dalle predette
amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il
semplice consenso dell'ente o della societa' e dell'amministrazione
di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.
125. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole:
"i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli
dell'ENEA," sono soppresse.
126. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata, per l'anno
2005, la spesa di 375 milioni di euro.
127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della
dotazione del personale docente in organico di diritto non potra'
superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di
diritto per l'anno scolastico 2004-2005.
128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e'
impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti
richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto
sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati
posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei
casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i
docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto
previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il
recupero all'insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100
unita' per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono
attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di
formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione
e' obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per
l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per
assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a
carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non puo' superare l'importo di 766 milioni di euro per
l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta
ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a
decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110
milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni
e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di
formazione iniziale e continua del personale, interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. (28)
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per
l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di
particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata a decorrere
dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. Per il triennio 2005-2007 e' fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni
pubbliche. (32) (38)
133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di
controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza
potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per
il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di
procedura civile".
134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
"Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle controversie relative
ai rapporti di lavoro). - 1. L'ARAN puo' intervenire nei giudizi
innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta
interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3,
derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive,
l'intervento in giudizio puo' essere assicurato attraverso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".
135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per
le amministrazioni pubbliche, puo' sempre essere disposto
l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi
illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso.
L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su
rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni
i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e
comunque non puo' essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di
efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia
perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione
o di trasporto" sono inserite le seguenti: "nonche' le aziende
private";
b) la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: "Della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non
garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti
dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";
c) l'articolo 34 e' abrogato;
d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "a norma del
presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del titolo
II e del presente titolo".
138. L'articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032, e' abrogato.
139. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005
in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139,
lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,36
milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi
assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle
province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005
dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti
dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un
importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a
titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei
bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,
evidenziate nella contabilita' del predetto Istituto ai sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per
un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento
degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14
aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51
milioni di euro;
c) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti
scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la
tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n.
448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di
euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di
handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare
complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un
ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui
al comma 143 sulle gestioni dell'INPS interessate e' definito con la
procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni
di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal
2005:
a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo
di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle
pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare
complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3,
comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente
prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare
complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell'attuazione del comma 5
dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 151 del 2001 e del comma 3 dell'articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai
portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di
sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni
di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23
dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati
nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati,
per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse
derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo
pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo
3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un am montare
complessivo pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre
1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle
norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare
complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attivita' produttiva
di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio,
a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi
di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non
vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di
utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6
della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unita'
annue.
147. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81.
148. A decorrere dal 1 gennaio 2005, nell'ambito del processo di
armonizzazione al regime generale e' abrogato l'allegato B al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici
previdenziali di malattia, riferiti al lavoratori addetti ai pubblici
servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del
citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalita' e i
limiti previsti per i lavoratori del settore industria. Eventuali
trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al
lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la
contrattazione collettiva di categoria.
149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermita'
comportante incapacita' lavorativa, il medico curante trasmette
all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata
presunta della malattia per via telematica on line, secondo le
specifiche tecniche e le modalita' procedurali determinate dall'INPS
medesimo.
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio,
a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico
curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo
richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Istituto. Con
apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per
l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita'
tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire
l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line
della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro
dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti
dal primo e dal secondo comma del presente articolo".
150. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
abrogato.
151. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole:
"progressivamente e";
b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi
si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate
dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il
versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della
legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che
provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro.
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 31 ottobre di ogni
anno, con effetti dal 1 gennaio successivo; le successive adesioni o
disdette avranno effetto dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il
31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla
base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo
integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai
fondi stessi nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per
la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo
(FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita'
di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle
risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonche' a fornire,
tempestivamente e con regolarita', ai fondi stessi, tutte le
informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi
integrativi da esse versati.
Al fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione professionale e
per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal
secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio
1999, n. 144".
152. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali" finalizzato
al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entita'
e i criteri del rimborso, nonche' le modalita' di presentazione delle
istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l'ammontare
massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2005.
153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e' destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per
l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche
giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano
culturale e sociale nella societa' e nelle istituzioni, mediante il
sostegno della loro capacita' progettuale e creativa e favorendo il
formarsi di nuove realta' associative nonche' consolidando e
rafforzando quelle gia' esistenti. (22)
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 e'
destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum
nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento e'
ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali
proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul
territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore
entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi
in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 che
recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le
proroghe successive. (8a)
156. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".
157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335";
b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n.
335" sono soppresse;
c) il comma 9 e' abrogato.
158. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: "tredici" e' sostituita dalla parola: "dodici";
2) le parole: "sei eletti dagli iscritti al Fondo" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque designati dalle associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il comitato amministratore e' presieduto dal presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo".
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il
controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo
2409-bis, terzo comma, del codice civile.
160. E' costituita la Fondazione per la diffusione della
responsabilita' sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano,
quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne
condividano le finalita'. La Fondazione e' soggetta alle disposizioni
del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verra'
redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali e' assegnato alla Fondazione un contributo di un
milione di euro per l'anno 2005.
161. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto
di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004. I
relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio
dell'Ente.
162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e, al secondo periodo, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2004". A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 9, e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e' autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per
l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' nominato un Commissario straordinario del Governo con
funzioni di vigilanza sulle modalita' di attuazione del presente
comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in
88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti
importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a
carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Lo Stato, in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal
fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di
2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro
finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno
2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni. (19)
165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco
di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della
spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito
delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia e'
incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto
livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il
contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco
stabilisce le modalita' per il confezionamento ottimale dei farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie piu'
rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unita' posologiche,
individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere
"confezioni d'avvio" per terapie usate per la prima volta verso i
cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente
improprie e piu' costose, e di verificarne la tollerabilita' e
l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono
autorizzate la prescrizione e la vendita per unita' posologiche.
166. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: "indicate alle lettere a) e
b)" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico";
2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla
pubblicita' al pubblico (OTC)";
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: "lettera c)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere c) e c-bis)".
167. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "l'indicazione della "nota""
la parola: ", controfirmata," e' soppressa.
168. L'Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa
annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nell'ambito del programma annuale di attivita' previsto dall'articolo
48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci
generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su
tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori
di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le
informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di
farmaci generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia
conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute,
ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di
garantire che le modalita' di erogazione delle stesse siano uniformi
sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate
per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui
all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai
livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le
tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta
individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005. (23a)
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione
delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come
riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a
disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio
decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede
alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe
massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale. Con cadenza triennale a far data dall'emanazione
del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe
massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima
applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede
all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la
valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa'
scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la
medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le
prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo
stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre
2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette
prestazioni di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al
relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
171. Ferma restando la facolta' delle singole regioni di procedere,
per il governo dei volumi di attivita' e dei tetti di spesa, alla
modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi
tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori
pubblici e privati, e' vietata, nella remunerazione del singolo
erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi
tariffari diversi a seconda della residenza del paziente,
indipendentemente dalle modalita' con cui viene regolata la
compensazione della mobilita' sia intraregionale che interregionale.
Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti
erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le
aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, e'
esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici
universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed e' integrato
con la potesta' di verifica dell'effettiva erogazione, secondo
criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato
derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui
all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, e'
subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita' di
affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione
delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della
spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello
regionale, al fine di garantire l'effettivita' del processo di
razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e
della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio
dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e
riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario
al ricovero diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale
dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il
Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con
esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica
normativa di settore, secondo modalita' che garantiscano che,
complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal
2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel
bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di
personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in
sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche,
l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo
annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica
trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi
dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la riconduzione in
equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di
squilibrio, nonche' l'ipotesi di decadenza del direttore generale.
(17)
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora
dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i
predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la
procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a
provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi
trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario
ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi
gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in
funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o
stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.
Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo
di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di
imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico
del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al
31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto
di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
scaduto il termine del 31 maggio, la regione non puo' assumere
provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e
versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base
della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni
d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati
in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di
effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica
annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto
dei predetti vincoli.
175. Per le finalita' di cui al comma 174 e per la copertura dei
disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la
regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo
periodo, puo' deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli
effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, gia' disposti, oggetto della predetta
sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del
comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti puo' concernere
anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state
deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in
difformita' rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per
le medesime finalita', le regioni possono altresi', nei limiti della
normativa statale di riferimento ed in conformita' ad essa, disporre
nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o
nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti
e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma
173 e' precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli
anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle
somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le
fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a
tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti
convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti
del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21
settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della
relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta
trasformazione e' possibile entro il limite del numero di ore di
incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda
sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti
ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti
dal medesimo e' disciplinato da apposite convenzioni conformi agli
accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla
consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per
la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede
di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica,
e' definita fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al
comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi
meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi
il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a
livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e
organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e
176 nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e
precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause
ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma
173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria per la
riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento
anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica
della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164,
relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005,
1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per
l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta
condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche
al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la
quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all'anno 2004:
a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento
a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di
superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto
articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione
non abbia provveduto al previsto ripiano, purche' l'equilibrio
complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga
rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli
essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai
sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati
forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro
della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti,
per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle
aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei
finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte
dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure
di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei
tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello
di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per
cento del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 164, al
netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato,
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e
Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme
dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni delle medesime regioni;
c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del
livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni
dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su
base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni
si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai
commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
nonche' della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base
alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti
destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005".
186. Nell'ambito delle attivita' dirette alla definizione e
implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il
Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio
della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in
corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la
fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella
misura di cinque punti percentuali, salva la facolta' di ampliare i
servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella
cura delle piu' rilevanti patologie, per l'anno 2005 e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione "Centro San
Raffaele del Monte Tabor".
188. Le regioni che alla data del 1 gennaio 2005 abbiano ancora in
corso di completamento il proprio programma di investimenti in
attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue
al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di
fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al
divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli
aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento
degli organi ispettivi e di controllo, nonche' per la realizzazione
di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate
alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilita' da parte
delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi
relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi
di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica
amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le
applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono
necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione
di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere
generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita' che
riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e
dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi,
uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli
applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui
possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruita'
tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto
legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parita' di
funzioni, risulti economicamente piu' vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati interventi di
razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma
193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193,
secondo modalita' da definire in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati
al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purche' sia gia' in possesso di
caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono
trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente
per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a
ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme
attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche,
dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative
informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con
gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando
modalita' di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
emanate le relative norme attuative.
199. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche
ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n.
344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo
stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo
stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro
da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di
sostegno allo sviluppo economico gia' adottate e per il completamento
delle dotazioni infrastrutturali gia' programmate, e' autorizzata la
prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 52, comma 59,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter,
secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalita'
rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative
contemplate nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree
o dei manufatti industriali interessati da processi di
delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto quando
essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione
del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi
dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo
produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo
volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamita'
naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la
sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una
costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le
capacita' riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o
l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da
calamita' naturali, e' istituito un apposito Fondo di garanzia la cui
gestione e' affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalita' e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e
acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni
parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione del relativo schema, e' costituita la Compagnia di
riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le
condizioni e le modalita' di attuazione del predetto Fondo, nonche'
le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture
assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento
del Fondo per i danni prodotti dalle calamita' naturali a fabbricati
abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo
stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio,
non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri
accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli
interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da
calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Le modalita' di utilizzo dei contributi sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata
legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse
complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla
realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano
di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonche' una quota del 5
per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici
situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal
terremoto del settembre 1997, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli
interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per
cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione
Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una
quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze
derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense
precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004
nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche'
una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1,
lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta
quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente
del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro
per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia
di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, e'
autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.
205. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici
anni nel 2005, nonche' la loro formazione, fino all'esaurimento delle
disponibilita' del Fondo stesso. Le modalita' di attuazione del
progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
206. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono
prorogati a tutto l'anno 2005.
207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono
concessi anche al personale dirigente e al personale non docente
delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle universita'
statali, nonche' al personale dirigente, docente e non docente delle
scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle universita' non
statali e delle universita' telematiche riconosciute ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 2003. Le modalita' attuative del presente comma sono
definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono
acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo
ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o
distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa
apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro
delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40 milioni di euro
per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di
euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresi' utilizzate,
limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per
altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le
caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma
sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di
capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito
navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e
successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60
milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per
l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui
misura e' fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a
decorrere dal 1 dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei
contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1,
2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004,
sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente
comma.
212. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per
l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai
contratti stipulati a decorrere dal 1 dicembre 2004 nella misura di
euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla
rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui
territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e
comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione
tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore
della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a
valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento
stabilita al medesimo comma, non puo' comunque essere inferiore a 1
milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo
4 e' subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti
interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun
anno.
214. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
215. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
216. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
217. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
218. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree
sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti
dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano
per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per
la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione
di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione
europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di
assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalita' di
erogazione. (48)
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca i programmi di attivita' entro il 31
dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati
entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del
consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le
altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla
loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto
sulle attivita', gia' oggetto di finanziamento, concluse e in corso,
nonche' sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per
conseguirlo.
221. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso
piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree
sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' sottoscrivere e
alienare quote di uno o piu' fondi comuni di investimento, in misura
non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da
una o piu' societa' di gestione del risparmio (SGR) previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,
con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di
legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel
rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che
l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le
finalita' pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la
presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli
organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
222 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno
1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29
settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi
quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2003, possono
essere alienati anche nell'ambito dell'attivita' di gestione della
liquidazione gia' affidata a societa' direttamente controllata dallo
Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al secondo periodo, le parole: "La societa' si avvale" sono
sostituite dalle seguenti: "La societa' puo' avvalersi anche";
b)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E', altresi',
facolta' della societa' di procedere alla revoca dei mandati gia'
conferiti".
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter
dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la societa',
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera
c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002,
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per
la liquidazione degli enti disciolti e puo' procedere alla revoca
degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233.
228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue
funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la
societa' direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione
degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per
i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31
dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle
attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4
della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui al comma
232 del presente articolo. Il relativo riparto e' stabilito con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto
stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Per le finalita' di cui al citato comma 70 e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
231. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n.
371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n.
546, le parole: "dall'AIMA" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri
organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole: "mercato agricolo"
sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo".
232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il
Ministero delle attivita' produttive puo' promuovere protocolli di
intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e puo'
avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il
commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo
4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti
della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al
secondo periodo, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo le parole: "per l'anno
2004" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2004 e successivi,
ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma,
allo stesso direttamente attribuite,".
233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva di 1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia
delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene
data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita'
di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive, appositi programmi
pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14
della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati,
a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi
corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5
milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del
2002 per 8,5 milioni di euro.
235. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 16, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 58.
236. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi
destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le
modalita' disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del
comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del
comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle
meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un
Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa
con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni
regionali, alla elaborazione di studi di fattibilita' per favorire la
creazione di banche a carattere regionale. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe
applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui
all'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori
entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12
milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno
presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per
i periodi anteriori al 1 gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.
240. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 7-bis" sono
aggiunte le seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801
del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze".
241. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilita' delle
infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi
della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento
ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e'
autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente
all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di
alcune opere per l'uso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 e' autorizzato uno stanziamento pan
a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato
all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto
Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo
10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive
modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo,
fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.
244. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci
si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si puo'
procedere allo scioglimento delle cooperative stesse";
b) al secondo comma, le parole: "previsto dal precedente comma"
sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal primo comma".
245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del
comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di
pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche,
e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa
di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle
piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata
prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di
pesca. Il contributo di cui al presente comma e' riconosciuto nei
limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. (30)
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4,
comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico
attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia
integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione
di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di
rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, e' autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da
fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialita' di
produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica,
idraulica o geotermica e' istituito, per l'anno 2005, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria
di 10 milioni di euro. Il Fondo e' finalizzato al cofinanziamento di
studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia
rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per
migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono
ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una
partecipazione al finanziamento non inferiore alla meta' del costo
totale del singolo progetto di ricerca da parte di universita',
laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese
per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei
risultati di tale attivita' di ricerca e progettuale. (23)
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4,
comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni,
e' istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a
10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di
aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della
televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di
rilevanza strategica per l'industria nazionale, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da societa'
operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985,
n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato per un importo pari a 10
milioni di euro per il 2005.
253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, dopo le parole: "associazioni sportive
dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
254. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di
vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e
delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di
porto-Guardia costiera, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unita'
previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei
termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del
2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti
a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3,
comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. (48)
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo
svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di
riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n.
134, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi
di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni
dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali
e' autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee
ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalita' di attuazione
delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi
esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle
relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno
2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi
della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementata di 833.000 euro per
l'anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura
di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
261. Per le attivita' di monitoraggio delle politiche pubbliche
adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese,
di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a cio'
delegato, puo' avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o
privati, di istituti demoscopici nonche' di consulenti dotati di
specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare,
limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
22 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi
comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal
medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in
vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di
una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In
presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31
dicembre 2005. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a concedere,
nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli
interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche
nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a
prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui
all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
264. All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di
euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione
industriale di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate
Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree
individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione
dell'area Fiat Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della
Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del
14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta
regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio
2004, nonche' al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al
distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265,
proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le
rispettive regioni, potra' prevedere anche interventi di
acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per
la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel
settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 e' concesso un
contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52
milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la
continuita' territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani,
Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per
complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese
del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e' destinato altresi' ai programmi di
investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e
dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione
delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi
distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali
connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza
necessarie all'avvio dei processi innovativi;
b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti
connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei
servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la
situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il
lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza
tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche
innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta
dell'impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale
acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione
aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti
automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per
operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione
commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive sono
stabiliti termini, criteri e modalita' per la concessione delle
agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del
turismo e dei servizi.
272. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo
compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota
contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime
modalita', fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7
del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere
presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma
entro il 31 gennaio 2008. (47)
273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: "per provvedere alla spesa per i
canoni di locazione degli immobili stessi" sono sostituite dalle
seguenti: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni
ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili-stessi".
274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprieta' dello
Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte
dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda
richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di
occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante
ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda
richiesta di pagamento e' intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la
riscossione di cui al primo periodo non e' effettuata nel caso in cui
i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a
dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler
adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato,
effettuando altresi' contestualmente il relativo versamento. I
giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione
ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo,
si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto
nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le
operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti
di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le operazioni di
cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di
fondazioni o societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni,
oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai
sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, il Dipartimento del tesoro puo' richiedere al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di
tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile
dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalita'
stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con il Dipartimento del
tesoro. L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito
conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse
corrispondenti.
277. Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "sono alienati" sono
inserite le seguenti: "e valorizzati";
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento
dell'alienazione" sono inserite le seguenti: "e valorizzazione".
278. Per il potenziamento delle attivita' di ricerca, formazione e
studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea
Jean Monnet, costituita in facolta', e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. (14) (31)
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla
biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla
legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del
Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici
relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, fatto a
Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n.
27, e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per
l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione
riferite alle citate Convenzioni internazionali.(14)
280. A decorrere dal 1 gennaio 2005 le dichiarazioni di conformita'
di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui
all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al presente comma e' destinata al funzionamento e
all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma,
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i
valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata
informazione agli utenti, soprattutto di piu' giovane eta', al fine
di consolidare e accrescere l'attivita' di prevenzione in materia di
circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua
competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed
extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro
affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e
all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche'
le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono
determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
a partire dal 1 gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei
volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva
e tenuto conto delle nuove modalita' di finanziamento del CONI, la
posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, e' cosi' rideterminata: a) 8 per
cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento,
come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per
cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e) 5,71
per cento, come contributo alle spese di gestione. Le vincite non
riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i
concorsi indetti dopo il 1 gennaio 2005, sono riportate sul
montepremi del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di
finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota
dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e'
fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la
corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle
scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro
i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse
indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
a partire dal 1 gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle
scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive
modificazioni, e' cosi' rideterminata, trovando applicazione, per la
percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come
disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita
autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento,
come contributo alle spese complessive di gestione; e) 2,54 per
cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla stessa data,
in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI, e'
abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse
su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non
sportivi, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione
concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni
agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008, in particolare
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali,
amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonche' a quelli relativi
al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e
anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi
come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di
vendita gia' assegnati;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2008, N. 149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2008, N. 149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro cinquantamila per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro diciassettemilacinquecento per
ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari
della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a
totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla
osta all'emissione della ricevuta di scommessa, nonche' per
l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di
registrazione utilizza e remunera i servizi di un operatore da
indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso.
L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacita' tecnica
ed affidabilita' economica accertati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve
dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento
concessionari. Il rapporto tra l'operatore e l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' regolato da apposita convenzione.
Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto
del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per
l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo
precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere
effettuato mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte dell'operatore,
delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle
scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui
alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura
non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale
verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie
prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1 febbraio 2005, la posta unitaria per
scommesse a libro sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro.
L'importo di ciascuna scommessa non puo' essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una
piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la
definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di
terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al
gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a
forme di gioco non a distanza.
291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290,
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita
direttiva del Ministro, puo' costituire societa' di scopo ovvero puo'
procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, all'individuazione di uno o piu' soggetti selezionati con
procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria.
292. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed
istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione
percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai
giocatori ed ai soggetti terzi, nonche' i criteri e le modalita' di
gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente alle
amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la
gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli
altri Stati, stabilisce la tipartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni
iniziali delle unita' previsionali di base dello stato di previsione
dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria
sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore
spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa
annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve
quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto
dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare,
per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a
decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa
annua di 850 milioni di euro.
297. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
2.000 milioni di euro per l'anno 2005.
298. A decorrere dal 1 gennaio 2005 e' assicurato un gettito annuo
pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi
derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della
tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonche' di una
ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle
entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo
dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalita' e termini dei
versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito
indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell'economia e delle
finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro
per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per
il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze -
u.p.b. 3.1.2.4 - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50
milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e delle finanze - u.p.b.
3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro
per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell'economia e delle
finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di
euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di
euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di
concessione governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b)
dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21,
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dell'imposta di
bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e
dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni,
sono aggiornati, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al
consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli
operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di
integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto,
secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla
presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel
rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura
fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione
governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono
aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno
2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1°
febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti
giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per
le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire
da tale data, per le scritture private non autenticate e per le
denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche'
per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione
eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla
stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano,
complessivamente, un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di
euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e' fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta
sul reddito delle societa' e' fissata al 100 per cento.
302. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il
versamento e' determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo
che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio
dello Stato pari a 650 milioni di euro".
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli
enti locali, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun
canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati
in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato
dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a
proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal
predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute
dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone
stesso. Il concessionario e' obbligato a rendere fruibile il bene da
parte del pubblico con le modalita' e i tempi stabiliti nell'atto di
concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni
di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali su proposta del Direttore
regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene
mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole:
"il processo di valore inferiore a euro 1.100 e" sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e
fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione,
nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo
VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e
fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e
fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e
fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e
fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli
atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120".
308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
e' sostituito dai seguente:
"1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa
il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".
309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio
dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi
nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per
incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per
il miglior funzionamento del processo amministrativo.
310. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui".
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai
giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito
dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorita'
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli
fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del
deposito ove ticorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell'autorita'
giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le
esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di
sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e
siano privi di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1
luglio 2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente
diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 e' disposta, anche in assenza
di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base
di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali
i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di
targa o di telaio.
314. All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attivita' ad
essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso
i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con
le altre amministrazioni interessate.
315. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al
custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad
elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione
all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione e' comunicato all'autorita'
giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione e' altresi' comunicato al
pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede,
senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe previste
dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo
complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per
ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i
ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e
i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le
macchine agricole e operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e
i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti
del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo
di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione
delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque
ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione gia' avviate e
non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei
compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse
concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312, le
disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e
previo parere del consiglio dell'ordine," sono soppresse.
323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
"1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che
deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita
di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita' di trasferta e
le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura
di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in
quelli in cui si applica lo stesso articolo".
324. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
abrogata.
325. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n.
27, le parole: "assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli
articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204," sono
sostituite dalle seguenti: "astensione facoltativa previsti dagli
articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
326. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto
dei Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la
lettera i), e' aggiunta la seguente:
"i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo
96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle
funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime".
327. All'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo
96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni
medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del
recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di
prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni
anno".
328. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 96 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dai seguenti: "Le
prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito
repertorio nel quale vengono stabiliti le modalita' ed i tempi di
effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli
operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le
modalita' di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo
determinato anche in considerazione del numero e della tipologia
delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente".
329. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ",
secondo periodo,".
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano
alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla
emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo 96, comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a
330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
"e-bis) denunce di inizio attivita' presentate allo sportello
unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia
rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente
ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera";
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: "contratti di
somministrazione di energia elettrica," sono inserite le seguenti:
"di servizi idrici e del gas,";
b) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: "riguardanti gli atti di cui alla
lettera g) dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti:
"contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del
primo comma dell'articolo 6";
2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare
riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel
settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile pressob cui e' attivata
l'utenza";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio,
nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono
tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura
finanziaria";
4) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del
presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche
tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate";
5) al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro delle finanze"
sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore dell'Agenzia delle
entrate".
333. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere
dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le societa'
richiedono i dati identificativi catastali all'atto della
sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le
medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in
occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto
stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e
del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che
individuano univocamente le unita' immobiliari, da acquisire con
riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari
di proprieta' privata site in microzone comunali, per le quali il
rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai
fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si
discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo
all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta dai comuni agli
Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui
al precedente periodo, il valore medio di mercato e' aggiornato
secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma
339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e
verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento
revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta'
privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per
intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti
reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti
di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata,
la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con
gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia
del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a
carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non
accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita'
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la
relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a
seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al
comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza
della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica
della richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa
prevista per l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 31
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo 31
del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n.
384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti
dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dei territorio,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere
dal 1° gennaio 2005, per le unita' immobiliari di proprieta' privata
a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la
superficie di riferimento non puo' in ogni caso essere inferiore
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a
richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo
immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza
di riferimento".
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 e'
inserito il seguente:
"Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai
contratti di locazione) - 1. La liquidazione dell'imposta
complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora
l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura
non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano
comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le
annualita' successive alla prima".
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis e'
inserito il seguente:
"Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40
e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati
derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un
importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione
risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento
del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di
immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza
del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta
antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto
stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e'
determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni".
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente
articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo stipulativo rinnovati a norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle
entrate, e' reso disponibile gratuitamente, in modalita' telematica,
dalla predetta Agenzia; la comunicazione e' effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni, nonche' degli uffici dell'Agenzia
delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita' telematica,
alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalita', a
dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese
con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle
comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al
predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti
di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59
del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo
12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione
del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.
345. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova
applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano
abitualmente attivita' di intermediazione nel settore immobiliare; la
comunicazione e' dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti
hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in
ragione della loro attivita', e, relativamente a quelle diverse dalle
cessioni in proprieta', anche per le cessioni di durata inferiore al
mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di
seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti
di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate,
dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese
della loro attivita'.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni,
comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non
sono registrati.
347. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla
ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore
dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei
conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale";
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) e' sostituito
dal seguente:
"1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi
relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma,
lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i
seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma
non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma
non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma
non euro 180.999,91";
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, e'
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel
limite dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto
personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto
nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo
agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al
terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente
con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato
nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento
all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio ditale
attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini della
individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di
nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero
di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa
sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, l'importo
deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' raddoppiato".
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal
periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad
eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
349. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonche' della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli
articoli 11 e 12";
b) l'articolo 13 e' rinumerato in articolo 12 e la relativa
rubrica e' sostituita dalla seguente: "Deduzioni per oneri di
famiglia";
nel medesimo articolo sono, altresi', apportate le seguenti
modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia
i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche'
per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria da ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), e' aumentata
a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a tre
anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca
o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente
separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni per carichi di
famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le deduzioni di cui ai
commi 1 e 2";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei
casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state
sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del
codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro,
aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero,
la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e sono, altresi',
apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per
assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 11"
sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12";
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite
dalle seguenti:
"a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento";
3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonche' in altre
disposizioni di legge";
d) l'articolo 14 e' abrogato.
350. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o
provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima
del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non
risultino abrogate per effetto di quanto disposto dalcomma 349, si
intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che
recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per
l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in
vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: "al netto della
deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate" sono
sostituite dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
del citato testo unico sono riconosciute"; nel medesimo comma,
lettera c), dopo le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le
seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
commi 1 e 2, del medesimo testo unico";
2) nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle
somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma
dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha
effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al
comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali";
3) nel comma 4, il terzo periodo e' soppresso;
b) nell'articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: "biennio
precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico";
2) nel comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare
quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende
adottare".
354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi
e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca".
Il Fondo e' finalizzato alla concessione alle imprese, anche
associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o
promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con
un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo,
alimentato con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in
6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono
disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per
essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese,individuati
dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di
bilancio. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti
di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al
risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui
alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3
febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8
e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonche' delle reti
infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad
essi collegate.
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle
reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal
Ministero dello sviluppo economico. (33)
356. Il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le modalita'
previste dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti
agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la
Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le
istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalita' per assicurare
che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi
l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i
limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti
ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione
delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si
applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non e' stata ancora
presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di
avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale
o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale
opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile
dell'istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal
comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361
e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361.
In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le
modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per
quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e
per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento
bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le
modalita' di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di cui
al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato dal Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e'
determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso cosi'
stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonche' gli oneri
derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in
virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo'
essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in
anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti
ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di
gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo
delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a
carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree
sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50
milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.
361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e
361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354
che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno
2012, al 31 dicembre di ciascun anno, e' destinata al finanziamento
agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti
creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole e medie e
anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) l'intensita' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non
puo' superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di
cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006;
b) la durata dei finanziamenti agevolati non puo' essere
superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative
infrastrutturali, per le quali non puo' essere superiore a trenta
anni;
c) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e'
posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate.
361-ter. Ai fini del comma 361-bis sono da intendersi come
inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state
pubblicate le modalita' attuative del procedimento automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti gia' in corso,
quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la
relativa valutazione, nonche' quelle derivanti da rimodulazione o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi,
altresi', come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di
capitale dei finanziamenti gia' erogati e da revoche formalmente
comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non
riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per
le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente.
361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalita'
di attuazione degli stessi.
362. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un "Fondo per i pagamenti dei debiti di
fornitura", al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto
residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente
versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data
del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi
alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e
prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni
di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un
apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro,
presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse
costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma
18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad effettuare operazioni di
cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto
ceduto.
364. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere al
pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in
un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al
comma 362, nonche', a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli
oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita
rendicontazione annuale sull'amministrazione del fondo, di cui al
comma 363, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' applicative dei commi da 362 a 366, in ordine
alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei
crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso
da riconoscere sulle somme erogate, alle modalita', ai tempi ed ai
termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto
alla stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70
milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di
tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, e'
vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e
delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti,
anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi
catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici
dell'Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione
commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono
ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o
previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li
hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica,
dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti
documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per
conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da
atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi
dovuti, e' stata effettuata. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE
2006, N. 296.
370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie
sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione
originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i
riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un
importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di
documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori
commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e
la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e
diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio,
maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e
dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di
ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia
del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare
con lo stesso decreto. (49)
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente
dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non
consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma
371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria
di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi
dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui
acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni.
373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da
367 a 375 e' demandato al Corpo della guardia di finanza, che
esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio. A tal
fine, per assicurare effettivita' all'indicata azione di contrasto
all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di
spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 e' avviato
dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze un programma
straordinario di qualificazione continua e ricorrente e formazione
mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria
e delle agenzie fiscali addetto alla predetta attivita' di
accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione puo'
partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da
enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di
consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in
presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si
puo' provvedere, a decorrere dal 1° marzo 2005, con procedure
telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento
degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata dal
tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla
presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla
presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del
direttore dell'Agenzia del territorio:
a) e' stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche
limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche
ed a particolari tipologie di adempimenti;
b) e' approvato il modello unico informatico di aggiornamento
degli atti catastali e sono stabilite le modalita' tecniche
necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura
telematica di cui al presente articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalita' relative:
alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento
degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli atti
da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare
l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali e'
previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei
documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha
redatti e dai soggetti che hanno la titolarita' sui beni;
d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le modalita' di versamento dei tributi dovuti.
Nel caso di versamento effettuato con modalita' telematiche,
l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro
il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite
catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e
notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del
territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la
firma autografa del responsabile e' sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, le parole: "30 settembre 2004", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".
377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le
parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro
10.000".
378. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta
trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine
di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima
dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario
nonche' il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti
l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario e'
sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle
informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non
procedono all'immatricolazione. La comunicazione e' altresi'
effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche
in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi
veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalita'
delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e'
gratuita e definisce anche la procedura di trasmissione telematica
all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane delle
informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.
381. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo: "Nella prima
ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle
entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del
mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta".
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attivita' di
controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63,
secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate
condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di
imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle
comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente
o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la
co-municazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con
dati incompleti o inesatti".
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal
comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile
in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata
all'infedelta' della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo
provvedimento, i contenuti e le modalita' della comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal
comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis - (Solidarieta' nel pagamento dell'imposta). - 1.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi
effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali
operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del
cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore
normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del
presente decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della
predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo'
tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni
e' stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto
oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di
legge e che comunque non e' connesso con il mancato pagamento
dell'imposta".
387. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
389. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
390. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
391. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
392. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
393. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
394. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
395. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
396. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
397. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
398. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
399. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di
febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate completa l'attivita' di
revisione relativa agli studi di settore gia' precedentemente
individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della
revisione e del potenziamento degli studi di settore, sulla base
delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano l'impiego di
maggiore capacita' operativa per l'attivita' di contrasto
all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli
studi medesimi.
402. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: "alle
operazioni" a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti:
"ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e
documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero
rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed
elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33,
secondo e terzo comma,";
1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse"
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o compensi a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non
ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle
scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi
nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni";
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in
forma fiduciaria," sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione
postale," fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:
"alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese
di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie";
3) al numero 6-bis), il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa'
Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta";
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionaledella stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane
Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del
risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle
garanzie prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati";
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere
indirizzata" sono inserite le seguenti: "al responsabile della
struttura accentrata, ovvero";
b) nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita
dalla seguente: "trenta";
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine
puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale";
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le
relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e
le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche'
dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7)".
403. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente
l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole da: "alle operazioni" a:
"acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti";
la parola: "rilevate" e' sostituita dalla seguente:
"rilevati";
1.2) nel secondo periodo, le parole: "I singoli dati ed
elementi risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: "I
dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52,
ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,";
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a: "in
forma fiduciaria," sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: "all'Amministrazione
postale," fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:
"alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese
di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie";
3) al numero 6-bis) il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa'
Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta";
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle
garanzie prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati";
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "deve essere
indirizzata" sono inserite le seguenti: "al responsabile della
struttura accentrata, ovvero";
b) nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita dalla
seguente: "trenta";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine
puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale";
c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le
relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e
delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel
citato numero 7)".
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte
rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1° luglio
2005. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere prevista una diversa decorrenza successiva, in
considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettivita'
dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo
periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "gli uffici delle imposte" fino a: "delle
imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e
verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";
b) dopo le parole: "non spettanti," sono inserite le seguenti:
"nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate,
escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero la
maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure
previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".
406. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "l'ufficio dell'imposta" fino a: "indirette
sugli affari" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e
verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";
b) dopo le parole: "l'esistenza di corrispettivi" sono inserite
le seguenti: "o di imposta";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di
cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".
407. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, primo periodo dell'alinea, le parole: "alle altre categorie
reddituali" sono sostituite dalle seguenti: "alle medesime o alle
altre categorie reddituali, nonche' con riferimento ad ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,".
408. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "alle categorie reddituali diverse da
quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi" sono
sostituite dalle seguenti: "alle medesime o alle altre categorie
reddituali nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto";
b) al comma 2, le parole da: "qualora" fino a:
"indipendentemente" sono sostituite dalle seguenti:
"indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
e".
409. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime
di contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli
esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova
applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre
consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare
dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di
settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La
disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei
confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime di
contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura
economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
parere della commissione di esperti di cui al comma 7";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a
comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti
all'applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero
dichiarati per effetto dell'adeguamento di cui all'articolo 2 del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita'
di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai
fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale".
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del
presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2004.
411. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "il primo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "i periodi";
2) le parole: "nella dichiarazione dei redditi" sono sostituite
dalle seguenti: "nelle dichiarazioni di cui ali' articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,";
3) le parole: "per adeguare i ricavi o i compensi" sono
sostituite dalle seguenti: "per adeguare gli stessi, anche ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,";
b) al comma 2:
1) le parole da: "Per il primo periodo d'imposta" fino a:
"revisione del medesimo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i
medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,";
2) le parole: "puo' essere" sono sostituite dalla seguente:
"e'";
3) le parole: "di presentazione della dichiarazione dei
redditi" sono sostituite dalle seguenti: "del versamento a saldo
dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere
annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei
registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e riportati nella dichiarazione annuale";
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato, per
i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per
la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla
revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una
maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi
o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati
nelle scritture contabili. La maggiorazione non e' dovuta se la
predetta differenza non e' superiore al 10 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili".
412. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata
con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attivita' di
liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a
tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta
dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e' versata mediante
modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato
pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di
cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1
gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell'elaborazione della comunicazione".
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo
10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1.
E punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".
415. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono aggiunte le
seguenti: "; il concessionario puo' altresi' promuovere azioni
cautelari e conservative, nonche' ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore".
416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: "entro il quinto mese
successivo alla consegna del ruolo ovvero" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del
ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese
successivo nonche'";
b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari ed
esecutive" sono inserite le seguenti: "nonche' conservative ed ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente," sono
inserite le seguenti: "la specie del ruolo,";
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: "ad espropriazione
forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva";
nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto";
c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo
giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella e'
relativa ad un ruolo straordinario".
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: "garanzia
con le modalita' di cui all'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite
dalle seguenti: "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, e'
inserito il seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di
una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di
fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a
carico del contribuente e dello stesso garante";
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis".
419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: "garanzia secondo le modalita' di cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al medesimo
articolo 48, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta
giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante".
420. Le disposizioni del comma 417, lettera a), si applicano con
riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio
2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' quelli
previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in
parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
l'Agenzia delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste
dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica
alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non
inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con
le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421,
emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione,
spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale
del soggetto per il precedente periodo di imposta.
424. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il
concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile, puo' chiedere a soggetti
terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei
coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico,
le cose e le somme da loro dovute al creditore".
426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute,
per inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di
intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del
debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In
attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari del
servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi
delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facolta' di sanare le
responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino
al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in
concessione alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto e'
versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da
versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque
entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per
cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006
e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
applicazione delle disposizioni del presente comma. (10) (14) (25)
(31) (32) (42) ((50))
426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta' prevista dal
comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di
riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle
definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti
delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilita'
relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 sono
presentate entro il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il
termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006. (25) (31) (32)
(42) ((50))
426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella
misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del
reddito delle societa' che provvedono a tale versamento.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale della
riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato
provvisoriamente alla riscossione, e' prorogata al 30 settembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata
versata entro il termine del 30 settembre 2004, i soli termini
previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui agli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i
soggetti abilitati per tale attivita' di redazione e giuramento delle
perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo
unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione
possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate,
distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione
commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive
che operano con esercizi commerciali definiti media e grande
struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri
quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con
popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
430-bis. La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le
modalita' di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le
caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.
431. Le modalita' tecniche ed i termini per la trasmissione
telematica di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica di
cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture su
richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono
soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
433. Nell'ambito delle attivita' volte al riordino, alla
razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare
dello Stato, l'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a
trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni
immobili, i fondi interclusi nonche' i diritti reali su immobili, dei
quali lo Stato e' proprietario ovvero comunque e' titolare. Il prezzo
di vendita e' stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto
conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti.
Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell'uso
governativo, delle concessioni in essere nonche' di ogni altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello
Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui
all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive
modificazioni, sono trasferite in proprieta', a titolo oneroso, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio
indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di
inalienabilita'. La richiesta di trasferimento e' presentata alla
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente,
corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano
le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento
e' determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 3 allegato
alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui
al comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto
del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al
trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui
all'elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di
occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il
trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi
dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla
liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra
le parti le spese di lite.
436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione
amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis,
comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se
di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b)
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di
valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora
non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le
modalita' delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle
forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su almeno due
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche' sul sito internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicita' delle
procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore
dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle
procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa
valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato
immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla
tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di
non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 e' riconosciuto in
favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui
territorio insistono gli immobili in vendita, il dirittodi opzione
all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad
offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti
locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da
esercitare nel corso della procedura di vendita.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 e' fatto salvo
il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori
nonche' dei soggetti che si trovano comunque nel godimento
dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi
abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione
competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente
in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati,
in materia di utilizzo di beni immobili di proprieta' statale sono
applicate in regime di reciprocita' in favore delle amministrazioni
dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi,
immobili di proprieta' degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in
proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui
territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di
eventuali difformita' urbanistico-edilizie. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei
profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137,
nonche' agli alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione
delle procedure e in coerenza con l'articolo 4, comma 223, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli
alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi della
legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprieta' agli
assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti
dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di
vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di
pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di
presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio.
443. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
444. Le finalita' di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio
1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite
anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con
l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31
dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione,
ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad
interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo
restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli
organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai
fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione
del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma
triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno
2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, su immobili di proprieta' dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui
alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da
parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti.
Identica comunicazione e' dovuta in tutti i casi di variazione
apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di
realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonche'
ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai
fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo e' ritenuto non
piu' necessario all'esecuzione delle predette finalita'.
447. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative
per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli
interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati
dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il
supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi
triennali e degli elenchi annuali.
448. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno,
presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione
sulle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono
approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli
investimenti sono orientati alle finalita' annualmente individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
450. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu'
decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare
tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a
prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale
nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque
non a carico degli utenti. Il prezzo e' fissato con modalita'
concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa.
Le modalita' di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di
cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete
stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita
convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa,
Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali
necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra
l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla
legge 18 giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse
previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle
opere di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande
comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A
tal fine, per garantire effettivita' alla realizzazione delle
iniziative in grado di potenziare e rendere piu' efficiente la grande
viabilita' lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata
priorita' al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui sono
ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione
per i quali, alla data del 31 dicembre 2005, sia gia' perfezionata la
fase della progettazione preliminare.
453. Per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada
statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001
per l'accesso alla Valtellina, e' autorizzato un contributo
quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell'ANAS Spa, a
decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata
a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. All'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: "alla procedura" sono inserite le seguenti: "di
esecuzione di lavori e".
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi
infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell'ambiente in
relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le
grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle citta' metropolitane a
piu' intensa circolazione viaria, nonche' tra nodi di scambio
portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali
protette, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilita' con una
dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla
fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di
infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale
di supporto a nodi di scambio viario intermodali e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire
dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo 4,
comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005.
458. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi
infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle societa'
cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui al libro
V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative
disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti
all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle
cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro
consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle
altre cooperative e loro consorzi;
b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali
delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi.
461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica
limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica
limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano
alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la
deducibilita' delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.
464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le
societa' cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente l'applicabilita' dell'articolo 12 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, e' limitata alla quota del 30 per cento degli utili
netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una
riserva indivisibile prevista dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano
alle societa' cooperative e loro consorzi alle condizioni previste
dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili
per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla
misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni
postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a
decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2003.
467. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
il secondo periodo e' soppresso.
469. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti
diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle
prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il
relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume
d'affari";
b) il comma e' abrogato.
470. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in
qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai
tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento
sportivo direttamente organizzato".
471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti
individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che
nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto
per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari
al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei
versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere
eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.
472. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo
il terzo periodo, e' inserito il seguente: "In tal caso resta
altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto gravante sulle accise stesse".
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se
imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel
bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nella misura del 10 per cento. La
disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per
ammortamenti anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21
novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi
dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 473 e' ridotta al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di
cui al comma 474, assoggettati all'imposta sostitutiva, non
concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della
societa' e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi
attivi non spetta il eredito d'imposta previsto dal l'articolo 4,
comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal l'articolo 13,
comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 473 ed e' versata, in
unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi di tale esercizio.
477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.
Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o fondo di
dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di cui
all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e' incrementato
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione
l'imposta sulla pubblicita'";
b) all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non
intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo
20-bis";
c) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). -
1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per
l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La
richiesta e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere
manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire
secondo le modalita' previste dal presente decreto e dai relativi
regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per
l'affissione. L'affissione negli spazi riservati e' esente dal
diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia
d'affissioni e pubblicita' commesse fino all'entrata in vigore della
presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici
ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in
qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione
delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante
il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100
euro per anno e per provincia. Tale " deve essere effettuato a favore
della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le
violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa
provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro,
proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni
interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia
la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata
richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera' le entrate al
settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non da'
luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia'
riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le
disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515";
d) all'articolo 23, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati
nell'articolo 20, il responsabile e' esclusivamente colui che
materialmente e' colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non
sussiste responsabilita' solidale";
e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
"5-ter. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati
nell'articolo 20, il responsabile e' esclusivamente colui che
materialmente e' colto in flagranza nell'atto di affissione. Non
sussiste responsabilita' solidale".
481. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo il comma 13-quater, e' aggiunto il seguente:
"1 3-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti
elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni, il responsabile e' esclusivamente
colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto di
affissione. Non sussiste responsabilita' solidale".
482. Alla legge 4 aprile 1956, n, 212, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma: "E' responsabile
esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale";
b) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma: "E' responsabile
esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' soli dale".
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 3, le parole: "sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" sono
sostituite dalle seguenti: "sono a carico esclusivamente
dell'esecutore materiale. Non sussiste responsabilita' solidale
neppure del committente";
b) all'articolo 15, comma 19, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La responsabilita' in materia di manifesti e' personale e
non sussiste responsabilita' neppure del committente".
484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183,
184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese
alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per
l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto
anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.
825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di
base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di
assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2005 , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
486. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48.
487. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del
prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco,
le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma,
della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17,
quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con
una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n.
528, e' sostituito dal seguente: "Il gioco del lotto si basa
sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari,
Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri
estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le
estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma".
490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando
sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La
raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal
concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata
del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2
agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
"I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue
millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata,
comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non
puo' eccedere la somma di 6 milioni di euro".
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 8
della legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. E' istituita la scommessa dell'estratto determinato. La
giocata dell'estratto determinato si effettua aggiungendo
all'indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa
alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto
estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del
lotto abbinata al concorso Enalotto.
495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la
lettera b) e' abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
si intende nel senso che dalle date del 1° gennaio e 1° maggio 2004,
previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli
apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non
convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono
illeciti ancorche' non consentano il prolungamento o la ripetizione
della partita.
497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai
rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed
i terzi incaricati della raccolta stessa.
498. E istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta
dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo
conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per
cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della
scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di
vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta
unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE.
499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 e'
applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in
tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso
esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative
e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
500. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
3 e al comma 4, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 6 e 7".
501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi
1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei
sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di
tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei
documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo
38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da
assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra
chi e' preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I
sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche
in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un
sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti.
503. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
504. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2003 e per
l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004
e 2005".
505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.
506. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998
al 2004" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005";
b) il comma 5-bis e' abrogato.
507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004
dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i cinque
periodi d'imposta successivi "fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per i sei periodi d'imposta successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".
510. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in
altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime
agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di
cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole
ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione degli
interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa
dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA. L'ISMEA senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale
ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma
e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di
contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione
entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
514. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per
il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita'
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore
a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i
soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8, comma
10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo e'
limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica
altresi' ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante
la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del
beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano,
entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale
a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277
del 2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 15
milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura
dell'onere relativo all'anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale
copertura dell'onere relativo all'anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005 una ulteriore spesa di 20
milioni di euro.
520. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2005". Al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le
parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "73
milioni di euro annui".
521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e'
sostituito dai seguenti:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 9099) usato come carburante, come combustibile, come
additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di
un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio
2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli
minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo
di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori,
e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere per partecipare al programma pluriennale, nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova,
le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le
modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti
agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'articolo 61.
6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita' produttive e
delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel
e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati
alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di
validita' del programma di cui al comma 6, e' eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6,
i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del
medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli
operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in
questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo 30
giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario,
le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari".
522. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea.
523. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n.
C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' ridotta, per
l'anno 2005, di 15 milioni di euro.
526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata
legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, e' ridotta, per
l'anno 2005, di 50 milioni di euro.
527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ricompresi
anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma
9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le
parole: "periodi anteriori al 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "periodi anteriori al 1° gennaio 2003" e le parole:
"possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "possono esercitare tale facolta' entro il
31 marzo 2005".
528. In virtu' del combinato disposto dell'articolo 45, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della legge
della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive
modificazioni, i benefici di cui all'articolo 133 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime
condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all'articolo
134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di
contabilita' di Stato.
529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e'
oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero
per difetto se e' inferiore a detto limite".
530. E' autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno 2005, a
sostegno delle realta' calcistiche femminili FIGC - Divisione Calcio
Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica da
ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato
di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente
iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al
campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12
squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al
campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12,
11, 11 squadre regolarmente iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 e' corrisposto alle societa'
di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio
campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una
appartenente al settore Primavera, e due sotto l'egida del settore
scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta
una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dell'attivita' professionistica delle
suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di
finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le
suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente
pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verra'
calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto gia' percepito da
altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530,
le stesse vengono accantonate per l'anno successivo ad integrazione
di quanto gia' impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi
dalle amministrazioni regionali della Federazione italiana gioco
calcio in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di
anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle
Serie A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27
dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli
anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n.
92, abbia avuto applicazione, perche' il limite di eta' pensionabile
era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via
facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di
tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i
perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1
della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a
partire dal nuovo limite di eta' pensionabile, sia pure facoltativo,
di 70 anni, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 136
del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti
contributivi ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuita' nel processo di
risanamento e riorganizzazione e il conseguente rilancio del
territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e'
autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per
l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
statali e' implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del
conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2004 e
all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e
4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539.
540. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del
territorio, al fine di potenziare l'impiego del poliziotto di
quartiere, oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente
disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per l'anno
2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni di euro per
l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per
l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo
articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di
1.324 agenti della Polizia di Stato, come incremento d'organico dei
rispettivi ruoli. (6)
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di
cui al comma 541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento
riservato prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della
Polizia di Stato, in servizio al momento della presentazione delle
domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della
presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di
leva nella Polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri quali
ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro anni, secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo di
stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica
la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che
abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l'anno 2006, per 267 posti,
attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in
congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n.
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede
attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di
un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo. (6)
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui al comma
541, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata a procedere ad un
reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento
riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio
di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati nelle forze di
completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non
oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l'anno 2006, per 441 posti,
attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in
congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n.
47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede
attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di
un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo. (6)
544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti
finalita':
a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al
regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati
assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di
asilo;
b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al
contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata
provenienza della stessa;
d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in
particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul
territorio dello Stato.
545. La spesa di cui al comma 544 e' ripartita nel corso delle
gestioni tra le unita' previsionali di base interessate con decreto
del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire piu' elevati livelli di efficienza ed efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonche'
per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del
fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e' incrementata fino ad un massimo di
cinquecento unita' complessive. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e
per profili professionali delle unita' portate in aumento ai sensi
della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per
l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed euro 13 milioni a
decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno,
da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla
ripartizione per sedi di servizio delle unita' portate in aumento ai
sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti
dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante
l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il
rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei
della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di
vigile del fuoco, in detto con decreto direttoriale in data 5
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie
speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie
rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del
personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione
sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed
approvazione.
547. Per il potenziamento dell'attivita' di soccorso tecnico
urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e
radiologico e per il proseguimento del programma di interventi
previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro per
l'anno 2006 e di i milione di euro per l'anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a
disposizione delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza,
finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalita' organizzata, ad integrazione di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2005, per le
esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la
spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita'
pubblica sicurezza - e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale
cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2005, per le
esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita'
sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al
comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della gestione
tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di
cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la percentuale
di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle
quantita' accertate dal direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva
con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e
4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire
dal 10 gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma
4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 10 gennaio 2003 si fa
riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico
di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono
altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei
limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve
essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i
propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le
regioni interessate".
553. In attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro
per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007,
all'integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di
collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e
mantenere contatti con le autorita' dei Paesi di destinazione o con
le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad
incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e
repressione della criminalita', dei traffici illeciti transnazionali
e del terrorismo. (48)
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra
funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la
specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonche' le modalita' di
selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali
interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova
istituzione sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
difesa e dell'economia e delle finanze. Il predetto regolamento
stabilisce le linee guida per l'eventuale utilizzazione degli
ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli
uffici consolari in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. (48)
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla
base di specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di
curare gli interessi di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea,
nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e
salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.
(48)
556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554
e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le
rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito un
trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo
periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non
inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. (48)
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i
consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale,
le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi
dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di
provenienza.
558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente presenta ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma
5".
559. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga
in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare viene
erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le
misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme
iscritte nel conto residui di stanziamento per l'anno 2004 di
pertinenza dell'unita' previsionale di base 3.2.3.4 "informazione e
ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola
sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per il 2005. (17)
572. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 31 marzo 2005, n. 43, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-novies)
che "L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del
demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonche'
dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L.
31 maggio 2005, n. 89 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 3) che "Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed
il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della
criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono stanziati entro
il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460
euro a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata l'assunzione, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima
legge n. 311 del 2004, fino a 189 agenti ausiliari trattenuti della
Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato";
- (con l'art. 1, comma 4) che "Per le finalita' di cui al comma 3,
fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi
dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro
il limite di spesa di 17.000.000 di euro, puo' autorizzare
l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005,
degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso
di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che
"per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e' ridotta di
euro 60.000.000".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla
L. 26 luglio 2005, n. 152, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che
"per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato
all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla
L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che
"Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la
sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005".
-------------
AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che
"il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede
governativa di cui al comma 155, primo periodo, del presente
articolo, e' prorogato al 10 agosto 2005 per le domande pervenute
entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa
di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo
periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che "per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro
2.276.000".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla
L. 30 novembre 2005, n. 244 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che
"per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro
10.300.000".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art.
11-quaterdecies, comma 3) che "Per la prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la spesa di
ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del
2004 in favore della Facolta' ivi indicata della Seconda Universita'
degli studi di Napoli".
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla
L. 31 luglio 2005, n. 156, come modificato dal D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005,
n. 248, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il termine del 30
giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al
versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle
irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della
riscossione, e' prorogato al 29 dicembre 2005".
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 16, comma 4)
che "Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati
in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica
funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di
volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico
corrispondente".
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 120) che "Il termine del 31 dicembre 2005,
di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31
dicembre 2006";
- (con l'art. 1, comma 244) che "I comandi del personale delle
societa' Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006";
- (con l'art. 1, comma 275) che "Fra gli adempimenti regionali
indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006,
anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi
attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota variabile finalizzata
al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed
organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo
di subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica
al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema
della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel
citato articolo 59, lettera B, comma 11, per la corresponsione
dell'indennita' forfettaria mensile, la sua erogazione, oltre il
termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti
accordi regionali, non e' imputabile sulle risorse del Servizio
sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi
regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione del
corrispondente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime
regioni deliberino l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti
ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica
dell'assistito, a fare riferimento esclusivo alla situazione
reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo
come tale quello individuato con il decreto del Ministro della
sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 18, comma 3)
che "La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta
nel senso che e' consentita l'assunzione prioritaria degli idonei
dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro
la data del 31 dicembre 2004".
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla
L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 13) che
"il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale,
al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma
278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
l'anno 2006, di 100 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 20 febbraio 2006, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che "Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze
armate nelle missioni all'estero, assicurando la necessaria
continuita' didattica nell'addestramento tecnico-linguistico del
personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e in
deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento del personale
di cui al comma 2, fino al limite del 40 per cento del contingente
ivi previsto, e comunque entro il limite di spesa di 416.245 euro
annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura selettiva per
titoli ed esami determinata con decreto del Ministro della difesa,
sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il concorso e' riservato a coloro
che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
relative domande, hanno maturato presso la Scuola di lingue estere
dell'Esercito una specifica professionalita' nell'espletamento di
attivita' di insegnamento equivalenti a quelle previste nelle aree
funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto scuola ovvero a quelle, inerenti alle stesse attivita',
previste dalle direttive addestrative connesse all'applicazione di
accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore
a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118 (in
G.U. 1a s.s. 29/3/2006, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 111 e 153 del presente articolo 1.
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 2006, n. 133
(in G.U. 1a s.s. 5/4/2006, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 248, nella parte in cui
non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse
avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (23a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 2006, n. 134
(in G.U. 1a s.s. 5/4/2006, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 169, nella parte in cui
prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato,
con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di
assistenza e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano", anziche' "previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 26-ter) che "Ai fini di cui all'articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e
seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi
legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del
pagamento";
- (con l'art. 35, comma 26-quater) che "Le disposizioni contenute
nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non
produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle societa'
concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei
commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione
relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o
giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004".
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
536) che "Il termine di validita' di cui all'articolo 1, comma 100,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre
2008".
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 11 gennaio 2007, n. 1 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che
"All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi
euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000
per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro
5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro
40.240.000, con la disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 7,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e,
quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311".
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto:
- (con l'art. 8, comma 9) che "L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007";
- (con l'art. 28, comma 4-quinquies) che "L'autorizzazione di spesa
di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 154) che "Per i tributi e le altre entrate
di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute
nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la
sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilita'
amministrative delle societa' concessionarie del servizio nazionale
della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le
violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto
legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di
perdita del diritto al discarico";
- (con l'art. 2, comma 557) che il finanziamento previsto al
presente articolo, comma 278, e' ripristinato a decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto:
- (con l'art. 25, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo
1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al
31 dicembre 2008";
- (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che le societa' che hanno
aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui
capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa
possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30
settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i
ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine,
possono altresi' integrare le comunicazioni gia' presentate, con
riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto";
- (con l'art. 47, comma 1), nel modificare l'art. 3, comma 24 della
L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha conseguentemente disposto che "i
commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto
2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i
quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi
impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano
state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilita' di
cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".
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AGGIORNAMENTO (33)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30
dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112
del 2008 (che ha introdotto la lettera c-ter) al comma 355 del
presente articolo), "nella parte in cui non prevede che il Ministero
dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere
della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto
1997, n. 281".
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma 9-quinquies)
che "Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre
2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative
ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla
data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di
revoca e non risultino impegnate".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1,
comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al 31
dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo
indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni";
- (con l'art. 41, comma 6) che "Il divieto di cui all'articolo 1,
comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche
per gli anni successivi al 2008".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L. 30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le
societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto
articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la
maggioranza del cui capitale sociale e' stata successivamente
acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della
stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011, le comunicazioni di
inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30
settembre 2008 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le
comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi ruoli,
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal D.L. 30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il
termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e si applica alle
graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate
successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L. 4 novembre
2010, n. 183, ha disposto (l'art. 19-ter, comma 3) che "Gli
indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre
2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di
vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel
mese di compimento dell'eta' pensionabile, anche del requisito
contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia".
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 2-terdecies) le risorse stanziate ai sensi
presente articolo, comma 219, sono prorogate per l'anno 2011, nel
limite di 2 milioni di euro;
- (con l'art. 2, comma 6-quaterdecies) che le disposizioni di cui
ai commi 553, 554, 555 e 556 del presente articolo cessano di avere
efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei
commi da 6-decies a 6-terdecies dell'art. 2 del medesimo
decreto-legge;
- (con l'art. 2, comma 12-undecies)che gli enti non commerciali di
cui al presente articolo, comma 255, hanno comunque diritto al
beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di
pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora
dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni
dal 2008 al 2011, senza necessita' di ulteriori provvedimenti
attuativi.
-------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4-bis) che
"Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20
per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n.
311 del 2004, e successive modificazioni." e che "Le disposizioni di
cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1ŗ
settembre 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L. 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che le societa' che hanno aderito alla sanatoria prevista
dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del
2004 e la maggioranza del cui capitale sociale e' stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche
ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2012, le
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i ruoli consegnati
fino al 30 settembre 2009 e, entro tale termine, possono altresi'
integrare le comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli
stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
ELENCO 1
(Articolo 1, comma 5)
ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA
DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Ministeri e Presidenza del Consiglio.
Organi di rilievo costituzionale.
Enti di regolazione dell'attivita' economica:
Ente nazionale per le strade (ANAS);
Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT);
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammini-
strazioni (ARAN);
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA);
Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per
l'alimentazione e agricoltura (FAO);
Unionecamere;
Registro italiano dighe;
Agenzia italiana del farmaco.
Enti produttori di servizi economici:
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Ente nazionale italiano per il turismo;
Ente nazionale RISI;
Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
Fondo innovazione tecnologica;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavo-
ratori (ISFOL);
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Autorita' amministrative indipendenti.
Enti a struttura associativa.
Enti produttori di servizi culturali:
Accademia della Crusca;
Accademia nazionale dei Lincei;
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo
rurale;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Croce Rossa Italiana - Comitato centrale;
Fondazione esposizione nazionale quadriennale d' arte di Roma;
Ente teatrale italiano;
Federazioni sportive;
Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;
Fondo edifici di culto;
Scuola archeologica italiana in Atene;
Fondazione "C. Monteverdi";
Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;
Istituti di studi europei "Alcide de Gasperi";
Istituto italiano di studi germanici;
Istituto per gli studi filosofici di Napoli;
Istituto storico italiano per il medioevo;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);
Istituto nazionale del dramma antico;
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricer-
ca educativa;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in
Italia;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ex-Centro europeo dell'educazione;
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli";
Fondazione La Triennale di Milano;
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Museo storico della liberazione;
Fondazione "La Biennale di Venezia";
Unione italiana tiro a segno;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE):
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:
Agenzia spaziale italiana (ASI);
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica appli-
cata al mare (ICRAM);
Istituto di studi e analisi economica (ISAE);
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi";
Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
(OGS);
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN);
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Istituto nazionale per la fauna selvatica "A. Ghigi";
Istituto nazionale per la fisica della natura;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN);
Istituto nazionale della montagna (IMONT);
Istituto superiore di sanita' (ISS);
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL);
Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per
l'industria;
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leo-
nardo Da Vinci";
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trie-
ste;
Ente nazionale sementi elette.
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.
Regioni.
Province.
Comuni e citta' metropolitane.
Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.
ASL.
Enti e aziende ospedaliere.
Camere di commercio.
Enti per il turismo.
Autorita' portuali.
Comunita' montane e isolane.
Enti regionali di sviluppo.
Agenzie regionali del lavoro.
Universita' ed istituti di istruzione universitaria.
Enti per il diritto allo studio.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Enti parco.
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
ELENCO 2
(Articolo 1, comma 8)
RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI
NATURA OBBLIGATORIA
2005 2006 2007
(milioni di euro)
1. Ministero dell'economia e delle finanze
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 35,45 35,45 35,45
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 71,01 71,01 71,01
TOTALE ....... 106,46 106,46 106,46
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 14,5 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 9,63 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
2. Ministero delle attivita' produttive
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ...... - - -
Cat. 2 - Consumi intermedi (1) .......... 4,22 4,22 4,22
TOTALE ....... 4,22 4,22 4,22
--------------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 26,4 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 4,70 4,70 4,70
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 12,20 12,20 12,20
TOTALE........ 16,90 16,90 16,90
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 29,4 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 23,0 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
4. Ministero della giustizia
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 31,00 31,00 31,00
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 38,02 38,02 38,02
TOTALE ....... 69,02 69,02 69,02
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 26.1 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 9,9 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
5. Ministero degli affari esteri
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 4,40 4,40 4,40
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 43,04 43,04 43,04
TOTALE........ 47,44 47,44 47,44
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 33,9 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 32,7 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
6. Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ...... - - -
Cat. 2 - Consumi intermedi (1) ......... 14,74 14,74 14,74
TOTALE........ 14,74 14,74 14,74
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 3,8 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
7. Ministero dell'interno
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ...... - - -
Cat. 2 - Consumi intermedi (1) .......... 113,04 113,04 113,04
TOTALE........ 113,04 113,04 113,04
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 10,3 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 1,16 1,16 1,16
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 13,49 13,49 13,49
TOTALE........ 14,65 14,65 14,65
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 36,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 29,0 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 137,80 137,80 137,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 12,14 12,14 12,14
TOTALE........ 149,94 149,94 149,94
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 34,5 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 9,6 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
10. Ministero delle comunicazioni
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 3,80 3,80 3,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 3,00 3,00 3,00
TOTALE........ 6,80 6,80 6,80
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 29,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 21,4 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
11. Ministero della difesa
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) . 576,80 576,80 576,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ......... 781,14 781,14 781,14
TOTALE....... 1.357,94 1.357,94 1.357,94
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 19,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 21,2 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
12. Ministero delle politiche agricole e forestali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 2,80 2,80 2,80
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 7,02 7,02 7,02
TOTALE........ 9,82 9,82 9,82
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 40,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 12,5 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
13. Ministero per i beni e le attivita' culturali
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 1,55 1,55 1,55
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 15,64 15,64 15,64
TOTALE........ 17,19 17,19 17,19
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 33,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 22,3 per cento.
2005 2006 2007
(milioni di euro)
14. Ministero della salute
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .. 0,60 0,60 0,60
Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .......... 1,11 1,11 1,11
TOTALE........ 1,71 1,71 1,71
----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 30,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
segno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
sono ridotte del 3,3 per cento.
TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI
NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA
Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ..... 800,06 800,06 800,06
Cat. 2 - Consumi intermedi ............. 1.129,81 1.129,81 1.129,81
TOTALE RIDUZIONI ...... 1.929,87 1.929,87 1.929,87
ELENCO 3
(Articolo 1, comma 434)
1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria (1)
(euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
Classi dimensionali dei comuni Valori unitari delle aree destinate
a urbanizzazione primaria (euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
< 10.000 9,00
-------------------------------------------------------------------
10.001 - 100.000 18,00
-------------------------------------------------------------------
100.001 - 300.000 38,00
-------------------------------------------------------------------
> 300.000 58,00
-------------------------------------------------------------------
2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria (2)
euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
Classi dimensionali dei comuni Valori unitari delle opere di
urbanizzazione secondaria (euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
< 10.000 12,00
-------------------------------------------------------------------
10.001 - 100.000 24,00
-------------------------------------------------------------------
100.001 - 300.000 48,00
-------------------------------------------------------------------
> 300.000 72,00
-------------------------------------------------------------------
3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee
-------------------------------------------------------------------
Zone territoriali omogenee
-------------------------------------------------------------------
A B C D E
-------------------------------------------------------------------
1,20 0,90 0,70 0,90 0,20
-------------------------------------------------------------------
Il valore dell'indennizzo per anno e' pari a un terzo del valore al
mq, calcolato in base all'applicazione del presente Elenco.
--------------
(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001. n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.
(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e per altre destinazioni assimilabili.
ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 566)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge n. 468 del 1978)
====================================================================
Esigenze 2005 2006 2007 Anno
anni (compresi ter-
pregressi anni mi-
pregressi) nale
==========================================
(importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE ........... 2.093.626 168.558 163.558
1. Legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 68,
comma 8 (3.1.2.29 - cap.
1688) - Buonuscita po-
stali ................... 51.772 127.772 71.000 66.000
2. Legge 15 marzo 1997,
n. 59 (4.1.2.17 - cap.
2856) - Federalismo ammi-
nistrativo .............. 77.405 77.405 - -
3. Decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56
(4.1.2.18 - cap. 2862) -
Federalismo fiscale/Com-
partecipazione IVA ...... 740.010 740.010 - -
4. Legge 2 dicembre 1975,
1975, n. 576 (6.1.1.1 -
cap. 3555) - Compensi
concessionari ........... 238.477 238.477 - -
5. Decreto del Presidente
della Repubblica 28 gen-
naio 1988, n. 43 (6.1.1.1
- cap. 3557) - Rimborso
concessionari procedure
esecutive ............... 51.600 103.158 51.558 51.558 P
6. Decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n.
178, art. 3, comma 4,
lettera b) - (6.1 1.1 -
cap. 3565) - Compensi ai
concessionari ........... 39.500 39.500 - -
7. Legge 10 dicembre
1993, n. 515 (3.1.2.4 -
cap. 1496) - Agevolazioni
tariffarie elettorali ... 39.504 39.504 - -
8. Legge 11 marzo 1988,
n. 67 (3.1.2.43 - cap.
1850) - Agevolazioni ta-
riffarie editoria ....... 80.500 80.500 46.000 46.000 P
9. CONI Servizi s.p.a.
(3.1.2.48 - cap. 1895) .. 68.300 68.300 - -
10. Legge 30 luglio 2002,
n. 189, e legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, art. 3,
comma 142 (4.1.2.1 - cap.
2703) - Legalizzazione
lavoro irregolare extra-
comunitari - Servizio sa-
unitario nazionale ...... 579.000 579.000 - -
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI . 580.805 - -
1. Legge 27 luglio 1962,
n. 1115, art. 5 (11.1.2.4
- cap. 4334) - Rimborso
INAIL degli oneri soste-
nuti per la silicosi .... 34.805 34.805 - -
2. Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art.
130 (7.1.2.5 - cap. 3528)
- Spesa per invalidita'
civile .................. 546.000 546.000 - -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 373.500 - -
1. Decreto del Presidente
della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115, art. 64
(21.2.1 - cap. 1363) -
Spese di giustizia ...... 373.500 373.500 - -
MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRI-
TORIO ................... 6.470 240 240
1. Legge 14 febbraio
1994, n. 124, art. 3
(2.1.2.4 - cap. 1618) -
Convenzione biodiversi-
ta' (accordi internazio-
nali) ................... - 6.230 - -
2. Legge 12 aprile 1995,
n. 113, art. 2 (4.1.2.2
- cap. 2215) - Finanzia-
mento del PAM (accordi
internazionali) ......... - 240 240 240 P
MINISTERO DELLE INFRA-
STRUTTURE E DEI TRASPOR-
TI ...................... 80.700 26.900 26.900
1. Legge 19 maggio 1975,
n. 169, art. 2 (4.1.2.2 -
cap. 2041) - Sovvenzioni
societa' di navigazione . 53.800 80.700 26.900 26.900 P
MINISTERO DELL'ISTRUZIO-
NE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA ........... 30.000 15.000 15.000
1. Decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, art.
15 (3.1.1.1 - cap. 1450)
- 7,5% introiti contrav-
menzioni (patentino stu-
denti) .................. 30.000 30.000 15.000 15.000
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE .............. 441 441 441
1. Regio decreto-legge 31
ottobre 1923, n. 2495,
convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562
(2.1.2.2 - cap. 1600) -
Partecipazione al mante-
nimento dell'Ufficio in-
ternazionale dei pesi e
misure in Parigi ........ - 414 414 414
2. Legge 23 marzo 1958,
n. 387 (2.1.2.2 - cap.
1601) - Partecipazione
al mantenimento dell'Or-
ganizzazione internazio-
nale di metrologia legale - 27 27 27
MINISTERO DELLA DIFESA .. 60.818 21.027 21.027
1. Legge 30 dicembre
2002, n. 295 (3.1.1.1 -
capp. 1207, 1213 e 1214)
- Disposizioni in materia
di armonizzazione del
trattamento giuridico ed
economico del personale
delle Forze armate con
quello delle Forze di
polizia ................. 42.375 60.818 21.027 21.027 P
MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI .................. 9.484 9.484 9.484
1. Legge 13 luglio 1965,
n. 932 (9.1.2.2. - cap.
2202) - Concessione di un
contributo al Centro in-
ternazionale di alti stu-
di agronomici del Medi-
terraneo ................. - 1.350 1.350 1.350 P
2. Legge 13 dicembre
1984, n. 972 (9.1.2.2 -
cap. 2203) - Ratifica ed
esecuzione dell'atto co-
stitutivo dell'Organizza-
zione delle Nazioni Unite
per lo sviluppo indu-
striale (UNIDO) ......... - 413 413 413 P
3. Legge 4 giugno 1997,
n. 170 (9.1.2.3 - cap.
2302) - Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sul-
la lotta contro la deser-
tificazione nei Paesi
gravemente colpiti dalla
siccita' e/o dalla deser-
tificazione, in partico-
lare in Africa .......... - 5.222 5.222 5.222 P
4. Legge 9 ottobre 2000,
n. 288 (10.1.2.2 - cap.
2740) - Concessione di un
contributo per le spese
di funzionamento e le at-
tivita' operative del
Centro internazionale per
l'ingegneria genetica e
la biotecnologia (ICGEB) - 2.000 2.000 2.000 P
5. Legge 23 luglio 1949,
n. 433 (15.1.2.5 - cap.
4051) - Ratifica ed ese-
cuzione dello Statuto del
Consiglio d'Europa e del-
l'Accordo relativo alla
creazione della commis-
sione preparatoria del
Consiglio d'Europa ...... - 499 499 499 P
MINISTERO DELL'INTERNO .. 701 701 701
1. Legge 24 luglio 1978,
n. 527 (4.1.2.9 - cap.
2370) - Ratifica ed ese-
cuzione della convenzione
tra l'Italia e la Sviz-
zera concernente la pro-
tezione delle acque italo
-svizzere dall'inquina-
mento ................... - 74 74 74 P
2. Regio decreto 15 apri-
le 1940, n. 452 (5.1.2.3
- cap. 2851) - Spese per
l'associazione all'Orga-
nizzazione internazionale
di polizia criminale (IN-
TERPOL) ................. - 627 627 627 P
------------------------------------------
TOTALE ... 3.046.548 3.236.545 242.351 237.351
------------------------------------------
P onere permanente
ALLEGATO 2
(Articolo 1, comma 567)
FONDI PER GLI INVESTIMENTI
====================================================================
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI
--------------------------------------------------------------------
2005 2006 2007
(in euro)
====================================================================
Ministero dell'economia e
delle finanze
Incentivi alle imprese ........ 125.823.000 25.823.000 25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modici-
cazioni, dalla legge 16 feb-
braio 1995, n. 35, art. 2, com-
ma 1 .......................... 100.000.000 - -
Legge 7 agosto 1997, n. 266,
art. 12, comma 2 .............. 25.823.000 25.823.000 25.823.000
Difesa del suolo e tutela am-
biennale ...................... 120.000.000 - -
Legge 18 maggio 1989, n. 183,
art. 12 ....................... 100.000.000 - -
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 .. 20.000.000 - -
-----------------------------------
TOTALE .... 245.823.000 25.823.000 25.823.000
-----------------------------------
Ministero della giustizia
Edilizia penitenziaria e giudi-
ziaria ........................ 137.367.207 137.366.931 116.708.931
Decreto-legge 11 settembre
2002, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
novembre 2002, n. 259 ......... 20.658.276 20.658.000 -
Regio decreto 18 giugno 1931,
n. 787 ........................ 116.708.931 116.708.931 116.708.931
-----------------------------------
TOTALE .... 137.367.207 137.366.931 116.708.931
-----------------------------------
Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca
Universita' e ricerca ......... 238.074.622 109.669.622 94.175.915
Legge 7 agosto 1997, n. 266,
art. 5, comma 3 ............... 28.405.000 - -
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 ... 10.329.138 10.329.138 10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 104, comma 4 ............. 100.000.000 - -
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 . 34.783.372 34.783.372 34.783.372
Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
art. 3, comma 1, lettera e) ... 15.493.707 15.493.707 -
Decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127 .................. 49.063.405 49.063.405 49.063.405
Edilizia universitaria ........ 150.000.000 150.000.000 -
Legge 22 dicembre 1986, n. 910,
art. 7, comma 8 ............... 150.000.000 150.000.000 -
-----------------------------------
TOTALE .... 388.074.622 259.669.622 94.175.915
-----------------------------------
Ministero dell'ambiente e del-
la tutela del territorio
Difesa del suolo e tutela
ambientale .................... 551.998.772 327.138.772 77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426,
art. 2, commi 1 e 7 ........... 2.065.827 2.065.827 2.065.827
Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 49 ....................... 100.000.000 - -
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 .. 13.118.005 13.118.005 13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 . 1.032.914 1.032.914 1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93 .... 1.549.371 1.549.371 1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366 .... 11.568.634 11.568.634 11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modici-
cazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, art. 1, comma 2 .. 100.000.000 - -
Regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 ......................... 41.316.552 41.316.552 41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 1010 .................. 2.006.705 2.006.705 2.006.705
Decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955,
n. 1534 ....................... 2.220.764 2.220.764 2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e
legge 24 dicembre 2003, n. 350 200.000.000 200.000.000 -
Legge 31 dicembre 1982, n. 979,
art. 7, legge 9 dicembre 1998,
n. 426, art. 1, comma 1, e leg-
ge 27 dicembre 2002, n. 289 ... 44.860.000 - -
Decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 ...... - 20.000.000 -
Legge 9 dicembre 1998, n. 426,
art. 1, e legge 24 dicembre
2003, n. 350 .................. 18.807.000 18.807.000 -
Legge 24 dicembre 2003, n. 350,
art. 4 ........................ 11.000.000 11.000.000 -
Legge 31 luglio 2002, n. 179 .. 2.453.000 2.453.000 2.453.000
-----------------------------------
TOTALE .... 551.998.772 327.138.772 77.331.772
-----------------------------------
Ministero della difesa
Ricerca scientifica ........... 115.000.000 115.000.000 115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 264 .................. 115.000.000 115.000.000 115.000.000
-----------------------------------
TOTALE .... 115.000.000 115.000.000 115.000.000
-----------------------------------
Ministero delle politiche agri-
cole e forestali
Agricoltura, foresta e pesca .. 347.127.995 347.127.995 13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 1.549.371 1.549.371 1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268 .. 1.549.371 1.549.371 1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 . 2.582.285 2.582.285 2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, art. 2 .......... 6.870.908 6.870.908 6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386,
art. 18, quarto comma ......... 551.060 551.060 551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448,
art. 46 ....................... 334.025.000 334.025.000 -
-----------------------------------
TOTALE .... 347.127.995 347.127.995 13.102.995
-----------------------------------
Ministero per i beni e le atti-
vita' culturali
Patrimonio culturale .......... 316.624.661 314.042.376 314.042.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448,
art. 46, comma 1 .............. 230.686.232 230.686.232 230.686.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29,
art. 3, comma 1 ............... 5.164.569 5.164.569 5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400,
art. 3, comma 1 ............... 206.583 206.583 206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549,
art. 2, comma 32 .............. 2.582.285 - -
Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 3, comma 83 .............. 77.468.535 77.468.535 77.468.535
Decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127 .................. 516.457 516.457 516.457
-----------------------------------
TOTALE .... 316.624.661 314.042.376 314.042.376
-----------------------------------
Allegato 2-bis
(( (articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro
129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e'
elevato a 168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nelle note all'articolo 5 le parole: "lire 100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";
2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";
3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";
4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";
5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";
6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";
7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 5.055,00".))
Allegato 2-ter
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative
1.Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni
governative
Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare
delle tasse
in euro
Titolo II Pubblica sicurezza |
----------------------------------------------------------------
4 1. Licenza di porto di pistole, |
rivoltelle o pistole automatiche, |
armi lunghe da fuoco e bastoni |
animati (articolo 42 del testo |
unico 18 giugno 1931, n. 773 ed |
articoli 74 e 79 ((del regolamento|
6 maggio 1940, n. 635) )) |115,00
----------------------------------------------------------------
5 1. Licenza di porto di fucile |
anche per uso di caccia (( (legge |
11 febbraio 1992, |
n. 157, articolo 22) )): |
tassa di rilascio, |
di rinnovo e annuale.... |168,00
----------------------------------------------------------------
6 1. Autorizzazione all'esercizio |
di case da gioco: tassa di |
rilascio e per ogni anno di |
validita' |539.200,00
----------------------------------------------------------------
7 1. Licenza per l'esercizio di |
attivita' relative a metalli |
preziosi (( (articolo 127 del |
testo unico) )) |
18 giugno 1931, n. 773 e |
articolo 244, primo comma, del |
regolamento 6 maggio 1940, n. |
635): tassa di rilascio e per il |
rinnovo: |
----------------------------------------------------------------
a) fabbricanti di oggetti preziosi|
ed esercenti di industrie o arti |
affini.... |404,00
----------------------------------------------------------------
b) commercianti e mediatori di |
oggetti preziosi, nonche' |
fabbricanti, commercianti ed |
esercenti stranieri che intendono |
esercitare nello Stato il |
commercio di oggetti preziosi da |
essi importati |270,00
----------------------------------------------------------------
c) agenti, rappresentanti, |
commessi viaggiatori e piazzisti |
dei fabbricanti, commercianti ed |
esercenti stranieri di cui alla |
lettera b), che esercitano nello |
Stato il commercio di preziosi |81,00
----------------------------------------------------------------
d) cesellatori, orafi e |
incastratori di pietre |
preziose.... |81,00
----------------------------------------------------------------
e) fabbricanti e commercianti di |
articoli con montature o |
guarnizioni in metalli preziosi |202,00
----------------------------------------------------------------
TITOLO III Pesca |
----------------------------------------------------------------
8 1. Licenza per la pesca |
professionale marittima |
(articolo 4 della legge |
17 febbraio 1982, n. 41): per ogni|
unita' adibita |404,00
----------------------------------------------------------------
TITOLO IV Proprieta' |
----------------------------------------------------------------
industriale e intellettuale |
----------------------------------------------------------------
9 1. Brevetti per invenzioni |
industriali (regio decreto |
29 giugno 1939, n. 1127; decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 febbraio 1968, n. 849; decreto |
del Presidente della Repubblica |
22 giugno 1979, n. 338): |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda di brevetto e |
lettera di incarico |54,00
----------------------------------------------------------------
b) per la pubblicazione e stampa |
delle descrizioni, riassunto e |
tavole di disegno: |
----------------------------------------------------------------
1) se la descrizione, riassunto |
e tavole di disegno non superano |
le 10 pagine |67,00
----------------------------------------------------------------
(( 2) se la descrizione, riassunto|
e tavole )) di disegno superano |
le 10, |
ma non le 20 pagine |101,00
----------------------------------------------------------------
(( 3) se la |
descrizione, riassunto e tavole)) |
di disegno superano le |
20 pagine, ma non 50 pagine |236,00
----------------------------------------------------------------
4) se la descrizione, riassunto e|
tavole di disegno superano le 50 |
pagine, ma non 100 pagine |472,00
----------------------------------------------------------------
5) se la descrizione, riassunto |
e tavole di disegno superano le |
100 pagine |809,00
----------------------------------------------------------------
c) per mantenere in vita il |
brevetto: |
----------------------------------------------------------------
primo anno |17,00
----------------------------------------------------------------
secondo anno |34,00
----------------------------------------------------------------
terzo anno |40,00
----------------------------------------------------------------
quarto anno |47,00
----------------------------------------------------------------
quinto anno |61,00
----------------------------------------------------------------
sesto anno |88,00
----------------------------------------------------------------
settimo anno |121,00
----------------------------------------------------------------
ottavo anno |168,00
----------------------------------------------------------------
nono anno |202,00
----------------------------------------------------------------
decimo anno |236,00
----------------------------------------------------------------
undicesimo anno |337,00
----------------------------------------------------------------
dodicesimo anno |472,00
----------------------------------------------------------------
tredicesimo anno |539,00
----------------------------------------------------------------
quattordicesimo anno |607,00
----------------------------------------------------------------
quindicesimo anno e successivi |741,00
----------------------------------------------------------------
2. Licenza obbligatoria su |
brevetti per invenzioni |
industriali (leggi e decreti |
citati nel comma 1): |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda |539,00
----------------------------------------------------------------
b) per la concessione |1.820,00
----------------------------------------------------------------
3. Trascrizione di atti relativi|
ai brevetti (leggi e decreti |
citati nel comma 1): per ogni |81,00
brevetto |
----------------------------------------------------------------
9-bis 1. Privativa per nuove |
varieta' vegetali: |
----------------------------------------------------------------
a) tassa di domanda, comprensiva |
della tassa di pubblicazione e di |
quella per la protezione |
provvisoria (prima della |
concessione) |236,00
----------------------------------------------------------------
b) tassa per il mantenimento in |
vita della privativa (dalla |
concessione della privativa): |
----------------------------------------------------------------
1 |101,00
----------------------------------------------------------------
2 |135,00
----------------------------------------------------------------
3 |168,00
----------------------------------------------------------------
4 |202,00
----------------------------------------------------------------
5 |236,00
----------------------------------------------------------------
6 |270,00
----------------------------------------------------------------
7 |303,00
----------------------------------------------------------------
8 |337,00
----------------------------------------------------------------
9 |371,00
----------------------------------------------------------------
10 |404,00
----------------------------------------------------------------
11 |438,00
----------------------------------------------------------------
12 |472,00
----------------------------------------------------------------
13 |505,00
----------------------------------------------------------------
14 |539,00
----------------------------------------------------------------
15 |573,00
----------------------------------------------------------------
16 |607,00
----------------------------------------------------------------
17 |640,00
----------------------------------------------------------------
18 |674,00
----------------------------------------------------------------
19 |708,00
----------------------------------------------------------------
20 e successive..... |741,00
----------------------------------------------------------------
2. Tasse per le licenze |
obbligatorie su privative per |
nuove varieta' vegetali: |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda |539,00
----------------------------------------------------------------
b) per la concessione |1.820,00
----------------------------------------------------------------
(( 3. Tasse per le trascrizioni)) |
di |
atti relativi alle privative per |
nuove varieta' vegetali: |
----------------------------------------------------------------
per ogni privativa |81,00
----------------------------------------------------------------
per la lettera di incarico |34,00
----------------------------------------------------------------
4. La tassa di domanda per nuova|
varieta' vegetale, comprensiva |
della tassa di pubblicazione e di |
quella di protezione provvisoria, |
non e' rimborsabile. |
----------------------------------------------------------------
10.1. Brevetto per modelli di |
utilita': |
----------------------------------------------------------------
a) per domanda di brevetto |34,00
----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' pagata in un'unica |
soluzione |674,00
----------------------------------------------------------------
c) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' invece pagata in |
due rate: |
----------------------------------------------------------------
1) rata per il primo quinquennio |337,00
----------------------------------------------------------------
2) rata per il secondo quinquennio|674,00
----------------------------------------------------------------
d) per la domanda di licenza |
obbligatoria |337,00
----------------------------------------------------------------
e) per la concessione della |1.348,00
licenza |
----------------------------------------------------------------
2. Brevetto per modelli e disegni |
ornamentali: |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda di brevetto |34,00
----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' pagata in una unica|
soluzione |674,00
----------------------------------------------------------------
c) per il rilascio del brevetto, |
se la tassa e' invece pagata in |
tre rate: |
----------------------------------------------------------------
a) rata per il I quinquennio |337,00
----------------------------------------------------------------
b) rata per il II quinquennio |404,00
----------------------------------------------------------------
c) rata per il III quinquennio |674,00
----------------------------------------------------------------
d) per il rilascio del brevetto |
per disegni tessili, per il quale |
la tassa deve essere pagata |
annualmente, per ciascun anno |67,00
----------------------------------------------------------------
e) per il rilascio del brevetto |
di un tutto o una serie di modelli|
o disegni, a norma dell'articolo 6|
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, se la tassa e' pagata in |
un'unica soluzione |1.348,00
----------------------------------------------------------------
f) per il rilascio del brevetto |
di un tutto o una serie di modelli|
o disegni, a norma dell'articolo 6|
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, se la tassa e' invece |
pagata in tre rate: |
----------------------------------------------------------------
1) rata per I quinquennio |404,00
----------------------------------------------------------------
2) rata per il II quinquennio |674,00
----------------------------------------------------------------
3) rata per il III quinquennio |1.011,00
----------------------------------------------------------------
g) per il rilascio del brevetto |
di un tutto o una serie di disegni|
tessili a norma dell'articolo 6 |
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, (( per i |
quali la tassa deve essere pagata |
annualmente)), per ciascun |
anno |101,00
----------------------------------------------------------------
3. Brevetto per modelli di |
utilita' e brevetto per modelli e |
disegni ornamentali: |
----------------------------------------------------------------
a) per la lettera d'incarico |34,00
----------------------------------------------------------------
b) per il ritardo nel pagamento |
delle rate quinquennali della |
tassa di concessione (entro il |
semestre) |81,00
----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |81,00
----------------------------------------------------------------
11 1. Registrazione per marchi |
d'impresa (articoli da 36 a 40 del|
regio decreto 21 giugno 1942, n. |
929): |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda di primo |
deposito |34,00
----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio dell'attestato |
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione: |
----------------------------------------------------------------
1) riguardante generi di una sola |
classe |67,00
----------------------------------------------------------------
2) per ogni classe in piu' |34,00
----------------------------------------------------------------
2. Registrazione per marchi |
collettivi: |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda di primo |
deposito |135,00
----------------------------------------------------------------
b) per il rilascio dell'attestato |
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione riguardante generi di|
una o piu' classi |202,00
----------------------------------------------------------------
3. Domanda di registrazione |
internazionale del marchio o di |
rinnovazione |135,00
----------------------------------------------------------------
4. Registrazioni per marchi |
d'impresa o per marchi collettivi,|
nazionali o internazionali: |
----------------------------------------------------------------
a) per lettera di incarico |34,00
----------------------------------------------------------------
b) per il ritardo nella |
rinnovazione della registrazione |
(entro il semestre) |34,00
----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento |81,00
----------------------------------------------------------------
12 1. Registrazione delle |
topografie dei prodotti a |
semiconduttori (legge 21 febbraio |
1989, n. 70): |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda |1.011,00
----------------------------------------------------------------
b) per la registrazione |809,00
----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |81,00
----------------------------------------------------------------
13 1. Certificati complementari di|
protezione di medicinali (legge |
19 ottobre 1991, n. 349) e di |
prodotti fitosanitari: |
----------------------------------------------------------------
a) per la domanda: |404,00
----------------------------------------------------------------
b) per ciascun anno di |
mantenimento in vita del |
certificato |1.011,00
----------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di |
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |67,00
----------------------------------------------------------------
14 1. Registrazione di atti tra |
vivi che trasferiscono in tutto o |
in parte diritti di autore o |
diritti connessi al loro esercizio|
o costituiscono sugli stessi |
diritti di godimento o di |
garanzia, nonche' di atti di |
divisione o di societa' relativi |
ai diritti medesimi (articolo 104 |
della legge 22 aprile 1941, n. |
633) per ogni registrazione |81,00
----------------------------------------------------------------
2. Deposito, con dichiarazione |
di riserva dei diritti, di dischi |
fonografici o apparecchi analoghi |
e di progetti di lavori |
dell'ingegneria o lavori analoghi |
(articoli 77, 99 e 105 della legge|
22 aprile 1941, n. 633, modificata|
con decreto del Presidente della |
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):|
----------------------------------------------------------------
a) per ogni disco o apparecchio |
analogo |81,00
----------------------------------------------------------------
b) per ogni progetto |34,00
----------------------------------------------------------------
TITOLO VI radio e televisione |
----------------------------------------------------------------
17 1. Libretto di iscrizione alle |
radiodiffusioni per la detenzione |
di apparecchi atti o adattabili |
alla ricezione delle |
radioaudizioni o delle diffusioni |
televisive (articolo 6 del regio |
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.|
246, convertito dalla legge |
4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 |
e 2 della legge 10 febbraio 1954, |
n. 1150; articolo 1 della legge |
28 maggio 1959, n. 362; articoli 2|
e 8 della legge 15 dicembre 1967, |
n. 1235; articolo 1 del |
decreto-legge 1° febbraio 1977, n.|
11, convertito dalla legge 31 |
marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio |
1989, n. 171): |
----------------------------------------------------------------
a) per ogni abbonamento alle |
radioaudizioni |0,70
----------------------------------------------------------------
d) per ogni abbonamento alle |
radioaudizioni mediante apparecchi|
stabilmente installati: |
----------------------------------------------------------------
2) su autoscafi non soggetti a |
tassa automobilistica (unita' da |
diporto e navi non da diporto) |20,00
----------------------------------------------------------------
g) per ogni abbonamento alle |
diffusioni televisive mediante |
apparecchi stabilmente installati |
su autoscafi di cui alla lettera |
d) n. 2: |
----------------------------------------------------------------
1) riguardante apparecchi di |
ricezione in bianco e nero |34,00
----------------------------------------------------------------
2) riguardante apparecchi di |
ricezione anche a colori |236,00
----------------------------------------------------------------
18 1. Concessione per la |
installazione e l'esercizio di |
impianti per la diffusione via |
etere in ambito locale |
(articolo 22 della legge 6 agosto |
1990, n. 223): |
----------------------------------------------------------------
a) di programmi televisivi: |
----------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00
----------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |2.022,00
----------------------------------------------------------------
b) di programmi radiofonici: |
----------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00
----------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |337,00
----------------------------------------------------------------
(( 2. Concessione per |
l'installazione )) |
e l'esercizio di |
impianti per la diffusione via |
etere su tutto il territorio |
nazionale (articolo 22 della legge|
6 agosto 1990, n. 223): |
----------------------------------------------------------------
a) di programmi televisivi: |
----------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00
----------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |6.740,00
----------------------------------------------------------------
b) di programmi radiofonici: |
----------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00
----------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |1.348,00
----------------------------------------------------------------
3. Concessione per |
l'installazione e l'esercizio di |
reti per la diffusione via cavo di|
programmi televisi (articolo 6 del|
decreto legislativo 22 febbraio |
1991, n. 73): |
----------------------------------------------------------------
a) tassa di rilascio o di rinnovo |3.370,00
----------------------------------------------------------------
b) tassa annuale |1.685,00
----------------------------------------------------------------
19 1. Autorizzazione per la |
trasmissione di programmi |
televisivi in contemporanea via |
etere o via cavo (articolo 22 |
della legge 6 agosto 1990, n. 223 |
e articolo 11 del decreto del |
Presidente della Repubblica |
22 febbraio 1991, n. 73): |
----------------------------------------------------------------
a) tassa di rilascio |5.392,00
----------------------------------------------------------------
b) tassa annuale |2.696,00
----------------------------------------------------------------
20 1. Autorizzazione |
all'installazione e all'esercizio |
di impianti ripetitori per la |
ricezione e la contemporanea |
ritrasmissione nel territorio |
nazionale di programmi televisivi |
(articoli 38 e 43 della legge 14 |
aprile 1975, n. 103): |
----------------------------------------------------------------
a) irradiati da organismi di |
radiodiffusione esteri secondo le |
leggi vigenti nei rispettivi |
Paesi: |
----------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00
----------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |2.696,00
----------------------------------------------------------------
b) irradiati dalle concessionarie |
del servizio pubblico di |
radiodiffusione nazionale: |
----------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |404,00
----------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |270,00
----------------------------------------------------------------
TITOLO VII |
----------------------------------------------------------------
professioni, arti e mestieri |
----------------------------------------------------------------
((22 Iscrizioni riguardanti le voci
della tariffa soppresse)) |
dall'articolo 3, comma 138, della |
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e |
precedentemente iscritte agli |
articoli sotto indicati della |
tariffa approvata con il decreto |
ministeriale 20 agosto 1992, |
pubblicato nel supplemento |
ordinario n. 106 alla Gazzetta |
Ufficiale n. 196 del 21 agosto |
1992 |168,00
----------------------------------------------------------------
1. Mediatori nel ruolo delle |
camere di commercio, industria, |
artigianato e agricoltura |
(articolo 70); |
----------------------------------------------------------------
2. Costruttori, imprese ammesse |
a gestire in appalto delle |
Ferrovie dello Stato e imprese |
ammesse a gestire servizi di |
raccolta, trasporto e smaltimento |
dei rifiuti urbani (articolo 71); |
----------------------------------------------------------------
3. Esercenti imprese di |
spedizione per terra, per mare e |
per aria ed esportatori dei |
prodotti ortofrutticoli |
(articolo 72); |
----------------------------------------------------------------
4. Agenti di assicurazione e |
mediatori di assicurazione |
(articolo 73); |
----------------------------------------------------------------
5. Periti assicurativi per |
l'accertamento e la stima dei |
danni ai veicoli a motore ed ai |
natanti (articolo 74); |
----------------------------------------------------------------
6. Concessionari del servizio di|
riscossione dei tributi e |
collettori (articolo 75); |
----------------------------------------------------------------
7. Giornali e periodici |
(articolo 82); |
----------------------------------------------------------------
8. Esercizio di attivita' |
industriali o commerciali e di |
professioni arti o mestieri |
(articolo 86) |
----------------------------------------------------------------
TITOLO VIII |
----------------------------------------------------------------
altri atti |
----------------------------------------------------------------
23 1. Bollatura e numerazione di |
libri e registri (articolo 2215 |
del codice civile): per ogni 500 |
pagine o frazione di 500 pagine |67,00
Allegato 2-quater
----> ((Parte di provvedimento in formato grafico)) <----
Allegato 2-quinquies
----> ((Parte di provvedimento in formato grafico)) <----
Allegato 2-sexies
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
((2a))
---------------
AGGIORNAMENTO (2a)
L'avviso di rettifica (in G.U. 02/02/2005, n. 26) nel modificare
l'allegato 2-sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, ha conseguentemente
disposto la modifica del presente allegato come segue: "nell'Allegato
2-sexies, dove e' scritto: "TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE", leggasi:
""TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE".
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 1, comma 568)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
====================================================================
2005 2006 2007
====================================================================
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese cor-
renti
Articolato: ................... 8.875 5.960 6.294
Disposizioni per enti locali .. 141 130 135
Pubblico impiego .............. 675 787 939
Eccedenze di spesa ............ 2.130 242 238
Missioni di pace .............. 1.200 0 0
Sanita' ....................... 3.341 3.545 3.652
Altri interventi .............. 1.245 835 699
Effetti indotti ............... 143 421 631
Tabella "C" ................... 418 0 0
Minori entrate correnti
Articolato: ................... 5.260 7.159 6.439
Riforma fiscale ............... 4.261 6.663 5.955
Sgravi fiscali ................ 933 303 188
Effetti indotti ............... 66 193 296
------------------------------
Totale oneri da coprire .... 14.553 13.119 12.733
------------------------------
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: ................... 8.296 7.784 7.460
"Manutenzione" base imponibile 6.160 4.217 4.506
Altri proventi ................ 2.070 3.466 2.834
Effetti indotti ............... 66 101 120
Riduzione spese correnti
Articolato: ................... 6.913 7.101 7.856
Pubblico impiego .............. 577 1.664 2.513
Spese Amministrazioni Pubbliche 1.829 2.828 2.939
Ristrutturazione debito ....... 1.500 1.500 1.500
Altri interventi .............. 857 888 645
Fondo interventi strutturali di
politica economica ............ 2.000 0 0
Effetti indotti (effetto netto) 150 221 259
Tabella "A" ................... 262 77 122
Tabella "C" ................... 0 423 335
Totale mezzi di copertura ..... 15.471 15.384 15.772
Differenza .................... 918 2.266 3.040
Miglioramento risparmio pubbli-
co a LV ....................... 2.399 17.075 29.485
------------------------------
Margine ....................... 3.317 19.340 32.524
------------------------------
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
====================================================================
ASSESTATO INIZIALI 2006 2007
2004 2005
--------------------------------------------------------------------
Compe- Cassa Compe- Cassa Compe- Compe-
tenza tenza tenza tenza
====================================================================
ENTRATE ... 23.663 23.663 24.349 24.349 24.349 24.349
Rimborsi Iva ....... 18.774 18.774 19.900 19.900 19.900 19.900
Anticipo concessio-
nari ............... 4.889 4.889 4.449 4.449 4.449 4.449
Tit. III - F.Amm.ti
titoli di Stato .... 0 0 0 0 0 0
SPESA CORRENTE ... 36.826 36.526 27.820 27.820 27.820 27.499
Rimborsi Iva (com-
presi i pregressi) . 18.774 18.774 19.900 19.900 19.900 19.900
R.S.O. - perdita
gettito accisa ben-
zina ............... 343 343 0 0 0 0
Spese di giustizia . 823 523 0 0 0 0
Fondo politiche so-
ciali .............. 103 103 0 0 0 0
Anticipo concessio-
nari ............... 4.889 4.889 4.449 4.449 4449 4.449
Regolazioni anni
pregressi-fondo pen-
sioni FS ........... 357 357 0 0 0 0
Ammassi agricoli ... 2 2 0 0 0 0
FSN-saldo IRAP ..... 903 903 0 0 0 0
Fitto locali Polizia
di Stato ........... 171 171 171 171 171 0
Rimborso imposte di-
rette pregresse .... 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150 3.150
Fondo debiti pre-
gressi ex finanze .. 100 100 150 150 150 0
Entrate erariali Si-
cilia e Sardegna ... 1.454 1.454 0 0 0 0
Rimborsi IVA pre-
gressi compresi in-
teressi ............ 1.115 1.115 0 0 0 0
INPS invalidi civili 933 933 0 0 0 0
INPS perenti ....... 73 73 0 0 0 0
Vincite e commissio-
ni lotto ........... 3.316 3.316 0 0 0 0
IPOST Buonuscita
poste .............. 320 320 0 0 0 0
SPESA IN CONTO
CAPITALE ...... 120 120 101 101 101 26
Contributo regione
Lazio - ospedale Um-
berto I ............ 19 19 0 0 0 0
Profughi istriani e
dalmati ............ 26 26 26 26 26 26
Disavanzi pregressi
universita' ........ 75 75 75 75 75 0
TOTALE SPESA ... 36.946 36.646 27.921 27.921 27.921 27.525
SPESA CORRENTE ...
Tabella C-FSN - IRAP
2003 (2701/Mef.) ... 0 0 473 473 0 0
Contributo perdita
gettito accisa ben-
zina (regioni) ..... 0 0 343 343 0 0
Eccedenza di spesa
Spese di giustizia . 0 0 365 365 0 0
Buonuscita postali . 0 0 52 52 0 0
CONI servizi SPA ... 0 0 68 68 0 0
Forze armate e di
Polizia ............ 0 0 40 40 0 0
Rimborso INAIL ..... 0 0 35 35 0 0
Invalidi civili
(2310/Lav) ......... 0 0 546 546 0 0
SPESA IN CONTO
CAPITALE .....
Ripiano disavanzi
ASL ................ 0 0 2.000 2.000 0 0
TOTALE SPESA
CON LEGGE FI-
NANZIARIA ... 36.946 36.646 31.843 31.843 27.921 27.525
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
====================================================================
MINISTERI 2005 2006 2007
====================================================================
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle
finanze ....................... 577 3.437 6.847
-------------------------------
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ............. 525.098 650.400 576.900
-------------------------------
Ministero della giustizia ..... 30.600 32.841 32.841
-------------------------------
Ministero degli affari esteri . 147.757 172.474 180.574
-------------------------------
Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca . 11.500 11.500 11.500
-------------------------------
Ministero dell'interno ........ 14.508 11.008 22.908
-------------------------------
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ......... 2.493 7.693 7.693
-------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ............... 750 1.000 -
-------------------------------
Ministero delle comunicazioni . - 5.000 5.000
-------------------------------
Ministero della difesa ........ 10.135 10.135 10.135
-------------------------------
Ministero delle politiche agri-
cole e forestali .............. 5.387 19.000 17.000
-------------------------------
Ministero per i beni e le atti-
vita' culturali ............... 1.600 1.100 362
-------------------------------
Ministero della salute ........ 66.332 80.723 81.723
-------------------------------
TOTALE TABELLA A ... 816.737 1.006.311 953.483
-------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .. - - -
-------------------------------
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ... - - -
-------------------------------
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
====================================================================
MINISTERI 2005 2006 2007
====================================================================
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle
finanze ....................... 555.180 582.675 679.948
-------------------------------
Ministero delle attivita' pro-
duttive ....................... 15.500 - -
-------------------------------
Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca . 2.500 - -
-------------------------------
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ......... 73.954 9.500 5.000
-------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ............... 1.500 7.000 -
-------------------------------
Ministero per i beni e le atti-
vita' culturali ............... 15.000 29.155 8.000
-------------------------------
TOTALE TABELLA B ... 663.634 628.330 692.948
-------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .. - - -
-------------------------------
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ... - - -
-------------------------------
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE
FINANZIARIA
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2005 2006 2007
====================================================================
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 195 del 1958 e legge
n. 1198 del 1967: Norme sulla
costituzione e sul funzionamen-
to del Consiglio superiore del-
la magistratura (3.1.5.19 -
Consiglio superiore della magi-
stratura - cap. 2195) ...... 25.728 25.728 25.728
Legge n. 17 del 1973: Aumento
dell'assegnazione annua a fa-
vore del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro
(3.1.5.18 - Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro -
cap. 2192)..................... 14.448 13.989 13.971
Decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 216 del 1974:
Disposizioni relative al mer-
cato mobiliare ed al trattamen-
to fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB -
cap. 1560)..................... 25.437 24.686 24.777
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 701 del 1977:
Approvazione del regolamento di
esecuzione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 ap-
rile 1972, n. 472, sul riordi-
namento e potenziamento della
Scuola superiore della pubblica
amministrazione (12.1.2.15 -
Scuola superiore della pubblica
amministrazione - cap. 5217)... 10.140 9.841 9.877
Legge n. 385 del 1978: Adegua-
mento della disciplina dei com-
pensi per lavoro straordina-
rio ai dipendenti dello Stato
(4.1.5.4 - Fondi da ripartire
per oneri di personale - cap.
3026).......................... 46.775 45.394 45.561
Legge n. 468 del 1978: Riforma
di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia
di bilancio:
- ART. 9-ter: Fondo di riserva
per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natu-
ra corrente (4.1.5.2 - Altri
fondi di riserva - cap. 3003) . 652.082 141.500 160.100
Legge n. 16 del 1980 e legge
n. 137 del 2001: Disposizioni
concernenti la corresponsione
di indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini ed im-
prese italiane che abbiano per-
duto beni, diritti ed interessi
in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'este-
ro (3.2.3.29 - Accordi ed orga-
nismi internazionali-cap. 7256) 26.076 26.076 26.076
Legge n. 146 del 1980: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1980):
- ART. 36: Assegnazione a fa-
vore dell'Istituto nazionale
di statistica (3.1.2.27 - Isti-
tuto nazionale di statistica -
cap. 1680) .................... 140.510 135.311 134.320
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo
della legge 5 agosto 1981,
n. 416, recante disciplina del-
le imprese editrici e provvi-
denze per l'editoria (3.1.5.14
- Presidenza del Consiglio dei
ministri - Editoria - cap.2183;
3.2.10.2 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Editoria
- cap. 7442) .................. 450.821 438.407 439.909
Legge n. 440 del 1989: Ratifica
ed esecuzione del Protocollo
tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della
Repubblica popolare ungherese
sulla utilizzazione del porto
franco di Trieste, firmato a
Trieste il 19 aprile 1988
(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato
- cap. 1539) .................. 286 286 286
Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa col-
pite dal terremoto del dicembre
1990 ed altre disposizioni in
favore delle zone danneggiate
da eccezionali avversita' atmo-
sferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro
fondo protezione civile
(3.2.10.3 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezio-
ne civile - cap. 7446/p) ...... 202.888 202.888 202.888
- ART. 6, comma 1: Provvedimen-
ti in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal
terremoto del dicembre 1990
(3.2.10.3 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezio-
ne civile - cap. 7446/p) ...... 80.405 80.405 80.405
Legge n. 225 del 1992: Istitu-
zione del Servizio nazionale
della protezione civile:
- ART. 1: Servizio naziona-
le della protezione civile
(3.1.5.15 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezio-
ne civile - cap. 2184) ........ 43.114 41.687 41.639
- ART. 3: Attivita' e compiti
di protezione civile (3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio dei
ministri - Protezione civile -
cap. 7447) .................... 550.325 550.325 550.325
Decreto legislativo n. 39 del
1993: Norme in materia di si-
stemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche:
- ART. 4: Istituzione Centro
nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione
(3.1.2.33 - Centro nazionale
per l'informatica nella pub-
blica amministrazione - cap.
1707/p) ....................... 17.441 16.926 16.988
Legge n. 20 del 1994: Disposi-
zioni in materia di giurisdi-
zione e controllo della Corte
dei conti:
- ART. 4: Autonomia finanziaria
Corte dei conti (3.1.5.10 -
Corte dei conti - cap. 2160) .. 215.829 207.114 205.107
Legge n. 109 del 1994: Legge
quadro in materia di lavori
pubblici:
- ART. 4: Autorita' per la vi-
gilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.32 - Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici -
cap. 1702) .................... 19.182 18.615 18.684
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.17 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 1613) .................... 2.026 1.966 1.974
Legge n. 675 del 1996: Tutela
delle persone e di altri sog-
getti rispetto al trattamento
dei dati personali (3.1.2.42 -
Ufficio del garante per la tu-
tela della privacy - cap. 1733) 9.177 8.906 8.939
Legge n. 94 del 1997: Modifiche
alla legge n. 468 del 1978, e
successive modificazioni e in-
tegrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio.
Delega al Governo per l'indivi-
duazione delle unita' previsio-
nali di base del bilancio dello
Stato:
- ART. 7, comma 6: Contributo
in favore dell'Istituto di stu-
di e analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 - Istituti di ricerche
e studi economici e congiuntu-
rali - cap. 1321) ............. 9.316 8.979 8.918
Legge n. 249 del 1997: Istitu-
zione dell'Autorita' per le ga-
ranzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle teleco-
municazioni e radiotelevisivo
(3.1.2.14 - Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni -
cap. 1575) .................... 22.252 21.595 21.674
Decreto legislativo n. 446 del
1997: Imposta regionale sulle
attivita' produttive:
- ART. 39, comma 3: Integrazio-
ne FSN, minori entrate IRAP,
eccetera (Regolazione debito-
ria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario
nazionale - cap. 2701) ........ 473.100 - -
Legge n. 128 del 1998: Disposi-
zioni per l'adempimento di ob-
blighi derivanti dalla appar-
tenenza dell'Italia alle Comu-
nita' europee:
- ART. 23: Istituzione Agenzia
nazionale per la sicurezza del
volo (3.1.2.37 - Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo
- cap. 1723) .................. 4.173 4.050 4.065
Legge n. 230 del 1998: Nuove
norme in materia di obiezione
di coscienza:
- ART. 19: Fondo nazionale per
il servizio civile (3.1.5.16 -
Presidenza del Consiglio dei
ministri - Servizio civile na-
zionale - cap. 2185) .......... 224.744 218.108 218.912
Legge n. 144 del 1999: Misure
in materia di investimenti, de-
lega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione
e della normativa che discipli-
na l'INAIL, nonche' disposizio-
ni per il riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 51: Contributo dello
Stato in favore dell'Associa-
zione per lo sviluppo del-
l'industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ -
cap. 7330) ................... 1.735 1.735 1.735
Decreto legislativo n. 165 del
1999 e decreto legislativo
n. 188 del 2000: Agenzia per
le erogazioni in agricoltura
(AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per
le erogazioni in agricoltura -
cap. 1525) .................... 229.397 222.508 223.081
Decreto legislativo n. 285 del
1999: Riordino del Centro di
formazione studi (FORMEZ), a
norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
(12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) 12.822 12.443 12.489
Decreto legislativo n. 287 del
1999: Riordino della Scuola
superiore della pubblica ammi-
nistrazione e riqualificazione
del personale delle amministra-
zioni pubbliche, a norma del-
l'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 -
Scuola superiore dell'economia
e delle finanze - cap. 3935) .. 21.246 20.766 20.824
Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59:
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia
del demanio - cap. 3901) ...... 128.175 123.233 123.686
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
del territorio) (6.1.2.10 -
Agenzia del territorio -
cap. 3911) .................... 445.318 415.768 409.803
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
delle dogane) (6.1.2.11 - Agen-
zia delle dogane - cap. 3920) . 523.723 493.290 487.958
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
delle entrate) (6.1.2.8 - Agen-
zia delle entrate - cap. 3890). 2.368.870 2.243.495 2.226.776
Decreto legislativo n. 303 del
1999: Ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri, a norma dell'articolo 11
della legge n. 59 del 1997
(3.1.5.2 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - cap. 2115) 331.099 310.979 306.643
Legge n. 205 del 2000: Disposi-
zioni in materia di giustizia
amministrativa:
- ART. 20 Autonomia finanzia-
ria del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi
regionali (3.1.5.11 - Consiglio
di Stato e tribunali ammini-
strativi regionali - cap. 2170) 151.694 146.023 145.263
Legge n. 353 del 2000: Legge
quadro in materia di incendi
boschivi (4.1.2.14 - Interventi
diversi - cap. 2820) .......... 9.464 9.185 9.219
Legge n. 388 del 2000: Disposi-
zioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2001):
- ART. 74, comma 1: Previdenza
complementare dipendenti pub-
blici (3.1.5.9 - Previdenza
complementare - cap. 2156) .... 144.944 140.664 141.182
Legge n. 38 del 2001: Norme a
tutela della minoranza lingui-
stica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia:
- ART. 16, comma 2: Contributo
alla regione Friuli-Venezia
Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo
economico delle regioni a sta-
tuto speciale e province auto-
nome - cap. 75l3/p) ........... 4.950 4.950 4.950
Decreto legislativo n. 165 del
2001: Norme generali sull'ordi-
namento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni
pubbliche:
- ART. 46: Agenzia per la
rappresentanza negoziale del-
le pubbliche amministrazioni
(12.1.2.16 - Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni -
cap. 5223) .................... 3.758 3.613 3.553
--------------------------------
7.643.470 6.391.434 6.378.285
--------------------------------
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 287 del 1990: Norme
per la tutela della concorrenza
e del mercato:
- ART. 10, comma 7: Somme da
erogare per il finanziamento
dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato
(3.1.2.3 - Autorita' garante
della concorrenza e del mercato
- cap. 2275) .................. 22.667 21.998 22.079
Legge n. 292 del 1990: Ordina-
mento dell'Ente nazionale ita-
liano per il turismo (3.1.2.2 -
Ente nazionale italiano per il
turismo - cap. 2270) .......... 23.158 22.373 22.237
Legge n. 282 del 1991, decreto-
legge n. 496 del 1993, conver-
tito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1994 e decreto-
legge n. 26 del 1995, converti-
to, con modificazioni, dalla
legge n. 95 del 1995: Riforma
dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente na-
zionale energia e ambiente -
cap. 7630) .................... 199.405 198.053 195.261
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.4 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 2280) .................... 30.159 29.269 29.377
Legge n. 68 del 1997: Riforma
dell'istituto nazionale per il
commercio estero:
- ART. 8, comma 1, lettera a):
Spese di funzionamento ICE
(5.1.2.2 - Istituto commercio
estero - cap. 5101) ........... 104.574 101.037 100.543
- ART. 8, comma 1, lettera b):
Attivita' promozionale delle
esportazioni italiane (5.1.2.2
- Istituto commercio estero -
cap. 5102) .................... 68.323 66.306 66.550
--------------------------------
448.286 439.036 436.047
--------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Legge n. 335 del 1995: Riforma
del sistema pensionistico ob-
bligatorio e complementare:
- ART. 13: Vigilanza sui fondi
pensione (11.1.2.2 - Vigilanza
sui fondi pensione - cap. 4332) 2.087 2.025 2.033
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 80, comma 4: Formazione
professionale(10.1.2.1 - Con-
tributi ad enti ed altri orga-
nismi - cap. 4161) ............ 2.087 2.025 2.033
Legge n. 328 del 2000: Legge
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi
e servizi sociali:
- ART. 20, comma 8: Fondo da
ripartire per le politiche
sociali (7.1.5.2 - Fondo per le
politiche sociali - cap. 3671) 1.193.767 1.159.492 1.163.760
--------------------------------
1.197.941 1.163.542 1.167.826
--------------------------------
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi finaliz-
zati alla prevenzione e alla
cura dell'AIDS, al trattamento
sociosanitario, al recupero e
al successivo reinserimento
dei tossicodipendenti detenuti
(4.1.2.1 - Mantenimento, assi-
stenza, rieducazione e traspor-
to detenuti - cap. 1768) ...... 5.312 5.155 5.174
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (1.1.2.1 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 1160) .................... 128 124 125
--------------------------------
5.440 5.279 5.299
--------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordi-
namento dell'istituto agronomi-
co per l'oltremare, con sede
in Firenze:
- ART. 12: Mezzi finanziari per
il funzionamento dell'Istituto
(9.1.2.2 - Paesi in via di svi-
luppo - cap. 2201) ............ 2.930 2.843 2.854
Legge n. 794 del 1966: Ratifica
ed esecuzione della convenzione
internazionale per la costitu-
zione dell'Istituto italo-
latino-americano, firmata a
Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 4131) ........ 2.508 2.508 2.508
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 200 del 1967:
Disposizioni sulle funzioni e
sui poteri consolari (11.1.2.3
- Contributi ad enti e altri
organismi - cap. 3105) ........ 2.514 2.439 2.448
Legge n. 883 del 1977: Approva-
zione ed esecuzione dell'accor-
do relativo ad un programma
internazionale per l'energia,
firmato a Parigi il 18 novembre
1974 (13.1.2.2 - Accordi ed
organismi internazionali -
cap. 3749) .................... 944 944 944
Legge n. 140 del 1980: Parteci-
pazione italiana al Fondo euro-
peo per la gioventu' (15.1.2.5
- Accordi ed organismi interna-
zionali - cap. 4052) .......... 273 273 273
Legge n. 7 del 1981 e legge
n. 49 del 1987: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di
sviluppo (9.1.1.0 - Funziona-
mento - capp. 2150, 2152, 2153,
2160, 2161, 2162, 2164, 2165,
2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2
- Paesi in via di sviluppo -
capp. 2180, 2181, 2182, 2183,
2184, 2195) ................... 588.285 570.918 573.020
Legge n. 960 del 1982: Rifinan-
ziamento della legge 14 marzo
1977, n. 73, concernente la ra-
tifica degli accordi di Osimo
tra l'Italia e la Jugoslavia
(15.1.2.2 - Collettivita' ita-
liana all'estero - capp. 4061,
4063) ......................... 2.733 2.733 2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (2.1.2.2 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 1163) .................... 6.619 6.423 6.447
Legge n. 299 del 1998: Finan-
ziamento italiano della PESC
(Politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione europea) re-
lativo all'applicazione del-
l'articolo J. 11, comma 2, del
Trattato sull'Unione europea
(20.1.2.1 - Accordi ed organi-
smi internazionali - cap. 4534) 4.968 4.968 4.968
Legge n. 58 del 2001: Istitu-
zione del fondo per lo smi-
namento umanitario (9.1.2.2
- Paesi in via di sviluppo -
cap. 2210) .................... 2.415 2.344 2.353
--------------------------------
614.189 596.393 598.548
--------------------------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Legge n. 407 del 1974: Ratifica
ed esecuzione degli accordi
firmati a Bruxelles il 23 no-
vembre 1971 nell'ambito del
programma europeo di coopera-
zione scientifica e tecnologi-
ca, ed autorizzazione alle spe-
se connesse alla partecipazione
italiana ad iniziative da at-
tuarsi in esecuzione del pro-
gramma medesimo (4.2.3.7 - Ac-
cordi internazionali per la ri-
cerca scientifica - cap. 7291) 4.694 4.694 4.694
Legge n. 394 del 1977: Poten-
ziamento dell'attivita' sporti-
va universitaria (4.1.2.14 -
Altri interventi per le uni-
versita' statali - cap. 1709) . 7.986 7.928 7.955
Legge n. 181 del 1990: Ratifi-
ca ed esecuzione dell'accordo,
effettuato mediante scambio di
note, tra il Governo italiano
ed il Consiglio superiore delle
Scuole europee che modifica
l'articolo 1 della convenzione
del 5 settembre 1963 relativa
al funzionamento della scuola
europea di Ispra (Varese), av-
venuto a Bruxelles i giorni
29 febbraio e 5 luglio 1988
(7.1.2.3 - Interventi diversi -
cap. 2193) .................... 373 370 372
Legge n. 245 del 1990: Norme
sul piano triennale di sviluppo
dell'universita' e per l'attua-
zione del piano quadriennale
1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e
programmi di sviluppo dell'uni-
versita' - cap. 1690) ......... 122.558 121.669 122.078
Legge n. 243 del 1991: Univer-
sita' non statali legalmente
riconosciute (4.1.2.10 - Unive-
rsita' ed istituti non statali
- cap. 1692) .................. 124.423 123.521 123.936
Legge n. 147 del 1992: Modifi-
che ed integrazioni alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, recan-
te norme sul diritto agli studi
universitari (4.1.2.12 - Dirit-
to allo studio - cap. 1695) ... 147.092 146.025 146.516
Legge n. 537 del 1993: Inter-
venti correttivi di finanza
pubblica:
- ART. 5, comma 1, lettera a):
Spese per il funzionamento
delle universita' (4.1.2.11 -
Finanziamento ordinario delle
universita' statali - cap. 1694) 6.983.900 6.935.437 6.957.716
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (4.1.2.7 - Ricerca scienti-
fica - cap. 1679) ............. 19.056 18.494 18.562
Legge n. 440 del 1997 e legge
n. 144 del 1999 (articolo 68,
comma 4, lettera b): Fondo per
l'ampliamento dell'offerta for-
mativa (2.1.5.2 - Fondo per il
funzionamento della scuola -
cap. l270/p) .................. 185.914 180,425 181.089
Decreto legislativo n. 204 del
1998: Disposizioni per il coor-
dinamento, la programmazione e
la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricer-
ca scientifica e tecnologica
(4.2.3.4 - Ricerca scientifica
- cap. 7236) .................. 1.636.074 1.626.104 1.608.761
Legge n. 338 del 2000: Disposi-
zioni in materia di alloggi e
residenze per studenti univer-
sitari:
- ART. 1, comma 1: Interventi
per alloggi e residenze per
studenti universitari (4.2.3.6
-Edilizia universitaria, grandi
attrezzature e ricerca scienti-
fica - cap. 7273/p) ........... 31.291 31.291 31.291
--------------------------------
9.263.361 9.195.958 9.202.970
--------------------------------
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge n. 451 del 1959: Istitu-
zione del capitolo "Fondo scor-
ta" per il personale della
Polizia di Stato (5.1.1.1 -
Spese generali di funzionamento
- cap. 2674) ................. 23.240 22.554 22.637
Legge n. 968 del 1969 e decreto
-legge n. 361 del 1995, conver-
tito, con modificazioni, dalla
legge n. 437 del 1995 (artico-
lo 4): "Fondo scorta" del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
(3.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 1916) .... 18.591 18.042 18.109
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotro-
pe, prevenzione, cura e riabi-
litazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:
- ARI. 101: Potenziamento delle
attivita' di prevenzione e
repressione del traffico ille-
cito di sostanze stupefacenti
o psicotrope (5.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento -
cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenzia-
mento - cap. 2815) ............ 3.160 3.067 3.078
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (2.1.2.1 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
1286) ......................... 114 111 111
--------------------------------
45.105 43.774 43.935
--------------------------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge n. 979 del 1982: Disposi-
zioni per la difesa del mare
(2.1.2.5 - Difesa del mare -
capp. 1644, 1646/p) ........... 44.078 42.776 42.934
Decreto-legge n. 2 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 59 del 1993:
Modifiche e integrazioni alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e de-
tenzione di esemplari di fauna
e flora minacciati di estinzio-
ne (2.1.1.0 - Funzionamento -
capp. 1388, 1389) ............. 232 225 226
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (2.1.2.3 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 1551) .................... 54.120 52.362 52.241
Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59:
- ART. 38: Agenzia per la pro-
tezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (7.1.2.1 -
Agenzia per la protezione del-
l'ambiente e per i servizi tec-
nici - cap. 3621; 7.2.3.2 -
Agenzia per la protezione del-
l'ambiente e per i servizi tec-
nici - cap. 8831) ............. 88.157 86.140 85.742
--------------------------------
186.587 181.503 181.143
--------------------------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Legge n. 721 del 1954: Istitu-
zione del fondo scorta per le
Capitanerie di porto (6.1.1.1 -
Spese generali di funzionamen-
to - cap. 2661) ............... 4.648 4.510 4.527
Legge n. 267 del 1991: Attua-
zione del terzo piano naziona-
le della pesca marittima e mi-
sure in materia di credito pes-
chereccio, nonche' di riconver-
sione delle unita' adibite alla
pesca con reti da posta deri-
vante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pes-
ca marittima (6.1.1.5 - Mezzi
operativi e strumentali -
cap. 2719) .................... 854 829 832
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (4.1.2.18 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 2032) .................... 371 360 362
Decreto-legge n. 535 del 1996,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 647 del 1996
(articolo 3): Contributo al
"Centro internazionale radio-
medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro
internazionale radio-medico -
cap. 2098) .................... 680 660 662
Decreto legislativo n. 250 del
1997: Istituzione dell'Ente na-
zionale per l'aviazione civile
(ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 -
Ente nazionale per l'aviazione
civile - cap. 2161) ........... 68.112 65.948 65.242
Legge n. 431 del 1998: Disci-
plina delle locazioni e del ri-
lascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo (articolo 11,
comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno
all'accesso alle locazioni abi-
tative - cap. 1690) ........... 230.143 223.348 224.170
--------------------------------
304.808 295.655 295.795
--------------------------------
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928:
Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l'ammi-
nistrazione e la contabilita'
dei corpi, istituti e stabili-
menti militari:
- ART. 17, primo comma: Eserci-
to, Marina ed Aeronautica
(3.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 1253) .... 42.528 41.272 41.424
- ART. 17, primo comma: Arma
dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe-
se generali di funzionamento -
cap. 4840) .................... 15.106 14.660 14.714
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri orga-
nismi (3.1.2.4 - Contributi
ad enti ed altri organismi -
cap. 1352) .................... 830 805 808
Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59:
- ART. 22, comma 1: Agenzia
industrie difesa (3.1.2.8 -
Agenzia industrie difesa - cap.
1360; 3.2.3.6 - Agenzia indu-
strie difesa - cap. 7145) ..... 13.982 13.642 13.683
Legge n. 267 del 2002: Disposi-
zioni in materia di correspon-
sione di contributi dello Sta-
to a favore dell' Organizzazio-
ne idrografica internazionale
(IHO) e dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di ar-
chitettura navale (INSEAN):
- ART. 1, comma 2: Contributi
dello Stato in favore del-
l'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi
ad enti ed altri organismi -
cap. 1354) .................... 4.193 4.007 3.928
- ART. 1, comma 3: Contributi
dello Stato in favore dell'IHO
(3.1.2.2 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 1345) ... 68 68 68
--------------------------------
76.707 74.454 74.625
--------------------------------
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attua-
zione del terzo piano naziona-
le della pesca marittima e mi-
sure in materia di credito pes-
chereccio, nonche' di riconver-
sione delle unita' adibite alla
pesca con reti da posta deri-
vante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (2.1.1.0 - Funziona-
mento - capp. 1173, 1413, 1414,
1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp.
1476, 1477, 1482) ............. 17.992 17.461 17.524
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.8 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 2200) .................... 5.541 5.377 5.397
Decreto legislativo n. 454 del
1999: Riorganizzazione del set-
tore della ricerca in agricol-
tura, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio
per la ricerca e la sperimenta-
zione in agricoltura (CRA) -
cap. 2083) .................... 78.648 85.594 85.016
--------------------------------
102.181 108.432 107.937
--------------------------------
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme
relative al funzionamento della
biblioteca nazionale centrale
"Vittorio Emanuele II" di Roma
(3.1.1.0 - Funzionamento - cap.
1941) ......................... 2.556 2.480 2.489
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 805 del 1975:
Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e ambien-
tali - Assegnazioni per il fun-
zionamento degli istituti cen-
trali (2.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 1261, 1262, 1263;
3.1.1.0 - Funzionamento - cap.
1942) ......................... 5.664 5.499 5.518
Legge n. 163 del 1985: Nuova
disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello
spettacolo (5.1.2.2 - Fondo
unico per lo spettacolo - capp.
2641, 2642, 2643, 2644, 2645,
2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo
unico per lo spettacolo - capp.
8218, 8219, 8220, 8221, 8222,
8223) ......................... 464.590 453.675 454.995
Legge n. 118 del 1987: Norme
relative alla Scuola archeolo-
gica italiana in Atene (4.1.2.1
- Enti ed attivita' culturali -
cap. 2363) .................... 905 878 881
Legge n. 466 del 1988: Contri-
buto all'Accademia nazionale
dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed
attivita' culturali - cap.
2052) ......................... 2.918 2.832 2.842
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.3 - Contributi ad
enti ed altri organismi -
cap. 2100) .................... 32.630 31.667 31.783
--------------------------------
509.263 497.031 498.508
--------------------------------
MINISTERO DELLA SALUTE
Decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1068
del 1947: Contributo all'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
ta' (4.1.2.10 - Organizzazione
Mondiale della Sanita' - cap.
4320) ......................... 20.024 20.024 20.024
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980:
Contributo alla Croce rossa
italiana (3.1.2.20 - Croce Ros-
sa Italiana - cap. 3453) ...... 32.888 31.917 32.035
Decreto legislativo n. 502 del
1992: Riordino della disciplina
in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo da destinare
ad attivita' di ricerca e spe-
rimentazione (3.1.2.10 - Ricer-
ca scientifica - cap. 3392) ... 197.339 191.513 192.218
Decreto legislativo n. 267 del
1993: Riordinamento dell'Isti-
tuto superiore di sanita'
(3.1.2.16 - Istituto superiore
di sanita' - cap. 3443) ....... 89.370 86.060 85.421
Decreto legislativo n. 268 del
1993: Riordinamento dell'Isti-
tuto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro (3.1.2.17
- Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del
lavoro - cap. 3447) ........... 70.163 67.611 67.157
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.11 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
3412) ......................... 5.859 5,686 5.707
Legge n. 434 del 1998: Finan-
ziamento degli interventi in
materia di animali di affezione
e per la prevenzione del randa-
gismo (4.1.2.9 - Prevenzione
del randagismo - cap. 4340) .. 4.336 4.208 4.224
Decreto-legge n. 17 del 2001,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 129 del 2001:
Agenzia per i servizi sanitari
regionali (articolo 2, comma 4)
(3.1.2.21 - Agenzia per i ser-
vizi sanitari regionali - cap.
3457) ......................... 5.343 5.185 5.204
Decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003:
Disposizioni urgenti per favo-
rire lo sviluppo e per la cor-
rezione dell'andamento dei con-
ti pubblici:
- ART. 48, comma 9: Agenzia
italiana del farmaco (3.1.2.22
- Agenzia italiana del farmaco
- capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 -
Agenzia italiana del farmaco -
cap. 7230) .................... 48.706 47.270 47.370
--------------------------------
474.028 459.474 459.360
--------------------------------
TOTALE GENERALE ............... 20.871.366 19.451.965 19.450.278
((10))
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L.
31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che gli
stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno
2005, per gli importi indicati nella seguente tabella:
RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C
Oggetto del provvedimento 2005 2006 2007
(milioni(milioni(milioni
di euro)di euro)di euro)
=====================================================================
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | | |
=====================================================================
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 | | |
del 1977: {Approvazione del regolamento di | | |
esecuzione del decreto del Presidente della | | |
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul | | |
riordinamento e potenziamento della Scuola | | |
superiore della pubblica amministrazione | | |
(12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica | | |
amministrazione - cap. 5217). | 0,15 | 0,32 | 0,16
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della | | |
disciplina dei compensi per lavoro straordinario| | |
ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da | | |
ripartire per oneri di personale - | | |
cap. 3026).... | 0,70 | 1,45 | 0,72
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme | | |
di contabilita' generale dello Stato in materia | | |
di bilancio: - art. 9-ter: Fondo di riserva | | |
per le autorizzazioni di spesa delle leggi | | |
permanenti di natura corrente Tabella C | | |
(4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap. 3003)...|15,43 | - | 2,93
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la | | |
formazione del bilancio annuale e pluriennale | | |
dello Stato (legge finanziaria 1980): - art. 36:| | |
Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di| | |
statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di | | |
statistica - cap. 1680).... | 2,09 | 4,33 | 2,13
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge | | |
5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle | | |
imprese editrici e provvidenze per l'editoria | | |
(3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei | | |
Ministri - Editoria - cap. 2183).. | 6,25 |13,07 | 6,50
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio | | |
nazionale della protezione civile: - art. 1: | | |
Servizio nazionale della protezione civile | | |
(3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei | | |
Ministri - Protezione civile - cap. 2184).... | 0,64 | 1,34 | 0,66
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in | | |
materia di sistemi informativi automatizzati | | |
delle amministrazioni pubbliche: - art. 4: | | |
istituzione Centro nazionale per | | |
l'informatica nella pubblica amministrazione | | |
(3.1.2.33 - Centro nazionale per | | |
l'informatica nella pubblica amministrazione | | |
- cap. 1707).... | 0,26 | 0,54 | 0,27
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di| | |
giurisdizione e controllo della Corte dei conti:| | |
- art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti | | |
(3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160).... | 3,21 | 6,63 | 3,26
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia | | |
di lavori pubblici: - art. 4: Autorita' per la | | |
vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - | | |
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici -| | |
cap. 1702).... | 0,29 | 0,60 | 0,30
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri | | |
organismi - cap. 1613).... | 0,03 | 0,06 | 0,03
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di| | |
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati | | |
personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la| | |
tutela della privacy - cap. 1733).... | 0,14 | 0,29 | 0,14
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. | | |
468 del 1978, e successive modificazioni e | | |
integrazioni, recante norme di contabilita' | | |
generale dello Stato in materia di bilancio. | | |
Delega al Governo per l'individuazione delle | | |
unita' previsionali di base del bilancio dello | | |
Stato: - art. 7, comma 6: Contributo in favore | | |
dell'Istituto di studi e analisi economica | | |
(ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi | | |
economici e congiunturali - cap. 1321).... | 0,14 | 0,29 | 0,14
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 249 del 1997: Istituzione | | |
dell'Autorita' per le garanzie nelle | | |
comunicazioni e norme sui sistemi delle | | |
telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - | | |
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - | | |
cap. 1575).... | 0,33 | 0,69 | 0,34
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per | | |
l'adempimento di obblighi derivanti dalla | | |
appartenenza dell'Italia alle Comunita' | | |
europee : - art. 23: Istituzione agenzia | | |
nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 | | |
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo | | |
- cap. 1723).... | 0,06 | 0,13 | 0,07
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di| | |
obiezione di coscienza: - art. 19: Fondo | | |
nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - | | |
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio| | |
civile nazionale - cap. 2185).... | 3,34 | 6,99 | 3,48
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto | | |
legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le | | |
erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - | | |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - | | |
cap. 1525).... | 3,41 | 7,13 | 3,54
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino | | |
del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma | | |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 | | |
(12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200).... | 0,19 | 0,40 | 0,20
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino | | |
della scuola superiore della pubblica | | |
amministrazione e riqualificazione del personale| | |
delle amministrazioni pubbliche, a norma | | |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 | | |
(6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e | | |
finanze - cap. 3935).... | 0,32 | 0,67 | 0,33
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | |
dell'organizzazione del Governo a norma | | |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: | | |
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | |
fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - | | |
cap. 3890).... |35,20 |71,86 |35,35
---------------------------------------------------------------------
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | |
fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio - | | |
cap. 3901).... | 1,90 | 3,95 | 1,96
---------------------------------------------------------------------
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | |
fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio - | | |
cap. 3911).... | 6,62 |13,32 | 6,51
---------------------------------------------------------------------
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie | | |
fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane - | | |
cap. 3920).... | 7,78 |15,80 | 7,75
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento| | |
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a | | |
norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 | | |
(3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri| | |
- cap. 2115).... | 4,92 | 9,96 | 4,87
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia | | |
di giustizia amministrativa: - art. 20: | | |
autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e | | |
dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11| | |
- Consiglio di Stato e tribunali amministrativi | | |
regionali - cap. 2170).... | 2,25 | 4,68 | 2,31
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 353 del 2000: legge quadro in materia | | |
di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi | | |
diversi - cap. 2820).... | 0,14 | 0,29 | 0,15
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la | | |
formazione del bilancio annuale e pluriennale | | |
dello Stato (legge finanziaria 2001): - art. 74,| | |
comma 1: Previdenza complementare dipendenti | | |
pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - | | |
cap. 2156).... | 2,15 | 5,30 | 2,24
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme | | |
generali sull'ordinamento del lavoro alle | | |
dipendenze delle amministrazioni pubbliche: | | |
- art. 46: Agenzia per la rappresentanza | | |
negoziale delle pubbliche amministrazioni | | |
(12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza | | |
negoziale delle pubbliche amministrazioni - | | |
cap. 5223).... | 0,06 | 0,12 | 0,06
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero dell'economia e delle | | |
finanze . . . |97,97 |170,19|86,37
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della| | |
concorrenza e del mercato: - art. 10, comma 7: | | |
Somme da erogare per il finanziamento | | |
dell'Autorita' garante della concorrenza e del | | |
mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della | | |
concorrenza e del mercato - cap. 2275).... | 0,34 | 0,71 | 0,35
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente | | |
nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - | | |
Ente nazionale italiano per il turismo - | | |
cap. 2270).... | 0,34 | 0,72 | 0,35
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 2280).... | 0,45 | 0,94 | 0,47
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto | | |
nazionale per il commercio estero: - art. 8, | | |
comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE | | |
(5.1.2.2 - Istituto commercio estero - | | |
cap. 5101).... | 1,55 | 3,24 | 1,60
---------------------------------------------------------------------
- art. 8, comma 1, lettera b): Attivita' | | |
promozionale delle esportazioni italiane | | |
(5.1.2.2 - Istituto commercio estero - | | |
cap. 5102).... | 1,02 | 2,12 | 1,06
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero delle attivita' produttive | 3,70 | 7,72 | 3,82
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema | | |
pensionistico obbligatorio e complementare: | | |
---------------------------------------------------------------------
- art. 13: Vigilanza sui fondi pensione | | |
(11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - | | |
cap. 4332).... | - | 0,06 | 0,03
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza | | |
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: | | |
---------------------------------------------------------------------
- art. 80, comma 4: Formazione professionale | | |
(10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri | | |
organismi - cap. 4161).... | 0,03 | 0,06 | 0,03
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero del lavoro e delle politiche | | |
sociali.... | 0,03 | 0,13 | 0,06
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | | |
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 | | |
del 1990: Testo unico delle leggi in materia di | | |
disciplina degli stupefacenti e sostanze | | |
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione | | |
dei relativi stati di tossicodipendenza: | | |
---------------------------------------------------------------------
- art. 135: Programmi finalizzati alla | | |
prevenzione e alla cura dell'AIDS, al | | |
trattamento socio-sanitario, al recupero e al | | |
successivo reinserimento dei tossicodipendenti | | |
detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, | | |
rieducazione e trasporto detenuti - | | |
cap. 1768)... |0,08 |0,17 |0,08
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 1160).... |0,002 |0,004 |0,002
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero della giustizia . . . |0,08 |0,17 |0,08
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto | | |
agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:| | |
- art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento| | |
dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di | | |
sviluppo - cap. 2201).... | - | 0,09 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 | | |
del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui | | |
poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad | | |
enti ed altri organismi - cap. 3105).... | 0,04 | 0,08 | 0,04
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: | | |
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a | | |
favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - | | |
Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, | | |
2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; | | |
9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180,| | |
2181, 2182, 2183, 2184, 2195).... | 8,74 |18,29 | 9,09
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 1163).... | 0,10 | 0,21 | 0,10
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per | | |
lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via| | |
di sviluppo - cap. 2210).... | 0,04 | 0,08 | 0,04
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero degli affari esteri . . . | 8,91 |18,74 | 9,32
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'INTERNO | | |
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 | | |
del 1990: Testo unico delle leggi in materia di | | |
disciplina degli stupefacenti e sostanze | | |
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione | | |
dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. | | |
101: Potenziamento delle attivita' di | | |
prevenzione e repressione del traffico illecito | | |
di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 -| | |
Spese generali di funzionamento cap. 2668; | | |
5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815).... | 0,05 | 0,10 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 1286).... |0,002 |0,004 |0,002
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero dell'interno . . . | 0,05 | 0,10 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL | | |
TERRITORIO | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la | | |
difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - | | |
capp. 1644, 1646).... | 0,66 | 1,37 | 0,68
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con | | |
modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: | | |
Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio | | |
1992, n. 150, in materia di commercio e | | |
detenzione di esemplari di fauna e di flora | | |
minacciati di estinzione (2.1.1.0 - | | |
Funzionamento - capp. 1388, 1389).... |0,004 | 0,01 |0,003
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 1551).... | 0,80 | 1,68 | 0,83
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | |
dell'organizzazione del Governo a norma | | |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -| | |
art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente| | |
e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la | | |
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici| | |
- cap. 3621).... | 0,87 | 1,82 | 0,89
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero dell'ambiente e della tutela | | |
del territorio . . . | 2,34 | 4,87 | 0,89
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano | | |
nazionale della pesca marittima e misure in | | |
materia di credito peschereccio, nonche' di | | |
riconversione delle unita' adibite alla pesca | | |
con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: | | |
Attuazione del piano nazionale della pesca | | |
marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e | | |
strumentali - cap. 2719).... | - | 0,03 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri | | |
organismi - cap. 2032).... | 0,01 | 0,01 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con | | |
modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art.| | |
3): Contributo al {Centro internazionale | | |
radio-medico CIRM} (4.1.2.7 - Centro | | |
internazionale radio-medico - cap. 2098).... | - | 0,02 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione| | |
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile | | |
(ENAC) (art. 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per | | |
l'aviazione civile - cap. 2161).... | 1,01 | 2,11 | 1,04
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle | | |
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti | | |
ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 - | | |
Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - | | |
cap. 1690).... | - | 7,15 | 3,56
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero delle infrastrutture e dei | | |
trasporti . . | 1,02 | 9,33 | 4,62
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA DIFESA | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 1352).... | 0,01 | 0,03 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma | | |
dell'organizzazione del Governo a norma | | |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -| | |
art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa | | |
(3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. | | |
1360).... | - | 0,36 | 0,18
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia | | |
di corresponsione di contributi dello Stato a | | |
favore dell'Organizzazione idrografica | | |
internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale | | |
per studi ed esperienze di architettura navale | | |
(INSEAN): - art. 1, comma 2: Contributi dello | | |
Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - | | |
Contributi a enti ed altri organismi - cap. | | |
1354).... | - | 0,13 | 0,06
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero della difesa . . . | 0,01 | 0,51 | 0,25
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo | | |
piano nazionale della pesca marittima e misure | | |
in materia di credito peschereccio, nonche' di | | |
riconversione delle unita' adibite alla pesca | | |
con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: | | |
Attuazione del piano nazionale della pesca | | |
marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173,| | |
1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, | | |
1477, 1482).... | 0,27 | 0,56 | 0,28
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 2200).... | 0,08 | 0,17 | 0,09
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 454 del 1999: | | |
Riorganizzazione del settore della ricerca in | | |
agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge | | |
15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per | | |
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura | | |
(CRA) - cap. 2083).... | 1,17 | 2,74 | 1,35
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero delle politiche agricole e | | |
forestali . . . | 1,52 | 3,47 | 1,71
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI | | |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al | | |
funzionamento della biblioteca nazionale | | |
centrale {Vittorio Emanuele II} di Roma (3.1.1.0| | |
- Funzionamento - Cap. 1941).... | 0,04 | 0,08 | 0,04
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli | | |
interventi dello Stato a favore dello spettacolo| | |
(5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp.| | |
2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647).... | - |11,49 | 5,72
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 | | |
del 1975: Organizzazione del Ministero per i | | |
beni culturali e ambientali - Assegnazioni per | | |
il funzionamento degli istituti centrali | | |
(2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, | | |
1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942.... | 0,08 | 0,18 | 0,09
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla | | |
Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 -| | |
Enti e attivita' culturali - cap. 2363).... | - | 0,03 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 466 del 1988: Contributo | | |
all'Accademia nazionale dei Lincei | | |
(3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali | | |
- cap. 2052).... | 0,04 | 0,09 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di | | |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.| | |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, | | |
associazioni, fondazioni ed altri organismi | | |
(3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi| | |
- cap. 2100).... | 0,49 | 1,01 | 0,50
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero per i beni e le attivita' | | |
culturali . . . |0,65 |12,88 | 6,41
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA SALUTE | | |
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 | | |
del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana | | |
(3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap. | | |
3453).... | 0,49 | 1,02 | 0,51
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino | | |
della disciplina in materia sanitaria: - art. | | |
12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e| | |
sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica | | |
- cap. 3392).... | - | 6,13 | 3,05
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 267 del 1993: | | |
Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'| | |
(3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita' - cap.| | |
3443).... | 1,33 | 2,76 | 1,36
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 268 del 1993: | | |
Riordinamento dell'Istituto superiore di | | |
prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - | | |
Istituto superiore per la prevenzione e la | | |
sicurezza del lavoro - cap. 3447).... | 1,04 | 2,17 | 1,07
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli | | |
interventi in materia di animali di affezione e | | |
per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - | | |
Prevenzione del randagismo - cap. 4340).... | 0,06 | 0,14 | 0,07
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con | | |
modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: | | |
Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. | | |
2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi | | |
sanitari regionali - cap. 3457)... | 0,08 | 0,17 | 0,08
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con | | |
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: | | |
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e | | |
per la correzione dell'andamento dei conti | | |
pubblici: - art. 48, comma 9: Agenzia | | |
italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia | | |
italiana del farmaco - capp. 3458, 3459).... | 0,72 | 1,51 | 0,75
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero della salute . . . | 3,72 |13,89 | 6,88
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |120,00|242,00|122,00
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2005 2006 2007
====================================================================
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 730 del 1983: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1984):
- ART. 18, commi ottavo e nono:
Fondo per il finanziamento di
esportazioni a pagamento diffe-
rito (Settore n. 9) (1.2.3.4 -
Fondo unico da ripartire - In-
vestimenti incentivi alle im-
prese - cap. 7005/p) .......... 3.000 3.000 3.000
Legge n. 183 del 1987: Coordi-
namento delle politiche riguar-
danti l'appartenenza dell'Ita-
lia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi co-
munitari:
- ART. 5: Fondo destinato al
coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza del-
l'Italia alle Comunita' euro-
pee (Settore n. 27) (4.2.3.8 -
Fondo di rotazione per le poli-
tiche comunitarie - cap. 7493/p) - 932.500 4.304.000
Legge n. 67 del 1988: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1988):
- ART. 15, comma 43: Fondo per
il concorso statale nel paga-
mento degli interessi (Settore
n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancas-
sa - cap. 7165) ............... 40.000 20.000 10.000
Legge n. 86 del 1989: Norme ge-
nerali sulla partecipazione
dell'Italia al processo norma-
tivo comunitario e sulle proce-
dure di esecuzione degli obbli-
ghi comunitari (articolo 3)
(Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fon-
do di rotazione per le politi-
che comunitarie - cap. 7493/p) - - 50.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove di-
sposizioni per le zone montane
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire - Inve-
stimenti difesa del suolo e tu-
tela ambientale - cap. 7003/p) 11.000 - -
Legge n. 662 del 1996: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 2, comma 14: Apporto al
capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Sta-
to - cap. 7122) ............... 400.000 4.000.000 6.300.000
Legge n. 194 del 1998: Inter-
venti nel settore dei traspor-
ti:
- ART. 1, comma 4: Ricapitaliz-
zazione societa' di trasporto
aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32
- Ricapitalizzazione societa'
di trasporto aereo - cap. 7290) 750.000 - -
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera c):
Edilizia sanitaria pubblica
(Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edi-
lizia sanitaria - cap. 7464) .. - - 1.000.000
Legge n. 289 del 2002: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2003):
- ART. 61, comma 1: Fondo per
le aree sottoutilizzate ed in-
terventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate - cap. 7576) .. 68.000 48.000 7.728.000
- ART. 69, comma 9: Interventi
autorizzati dall'Unione europea
nel settore bieticolo-saccari-
fero (Settore n. 21) (3.2.3.46
- Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - cap. 7375) ...... 3.000 - -
Legge n. 350 del 2003: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2004):
- ART. 4, comma 8: Progetti
strategici settore informatico
(Settore n. 27) (4.2.3.28 -
Fondo per l'innovazione tecno-
logica - cap. 7579) ........... 65.000 - -
--------------------------------
1.340.000 5.003.500 19.395.000
--------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Settore n. 27)
(3.2.3.1 - Occupazione - cap.
7202) ......................... 217.000 60.000 60.000
--------------------------------
217.000 60.000 60.000
--------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 477 del 1998: Acqui-
sto, ristrutturazione e costru-
zione di immobili da adibire a
sedi di rappresentanze diploma-
tiche e di uffici consolari,
nonche' di alloggi per il per-
sonale (Settore n. 17) (6.2.3.3
- Edilizia di servizio - cap.
7245) ......................... 10.000 - -
--------------------------------
10.000 - -
--------------------------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Legge n. 910 del 1986: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1987):
- ART. 7, comma 8: Edilizia
universitaria (Settore n. 23)
(4.2.3.9 - Fondo unico per
l'edilizia universitaria - cap.
7304) ......................... 4.430 - -
Legge n. 266 del 1997: Inter-
venti urgenti per l'economia:
- ART. 5, comma 3: Programma
nazionale di ricerche in Antar-
tide (Settore n. 13) (4.2.3.8 -
Fondo unico da ripartire - In-
vestimenti universita' e ricer-
ca - cap. 7302/p) ............. 570 - -
Legge n. 388 del 2000: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2001):
- ART. 104, comma 4: Ricerca di
base (Settore n. 13) (4.2.3.8 -
Fondo unico da ripartire - In-
vestimenti universita' e ricer-
ca - cap. 7302/p) ............. 2.000 - -
--------------------------------
7.000 - -
--------------------------------
MINISTERO DELL' INTERNO
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 27: Fornitura gratuita
libri di testo (Settore n. 27)
(2.2.3.6 - Altri interventi
enti locali - cap. 7243) ...... 103.291 103.291 -
--------------------------------
103.291 103.291 -
--------------------------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Legge n. 396 del 1990: Inter-
venti per Roma, capitale della
Repubblica:
- ART. 10, comma 1: Fondo per
attuazione interventi (Settore
n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per
Roma capitale - cap. 7657) .... 80.000 70.000 -
--------------------------------
80.000 70.000 -
================================
TOTALE GENERALE ............... 1.757.291 5.236.791 19.455.000
====================================================================
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che
la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per
gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi
previsti; il codice "1" indica che la riduzione viene
disposta in via permanente per gli importi stessi, fino
alla scadenza dell'autorizzazione di spesa. .sp,
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2005 2006 2007 Definan-
ziamento
====================================================================
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge n. 426 del 1998: Nuovi
interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi
di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti inquinati
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire - Inve-
stimenti difesa del suolo e tu-
tela ambientale - cap. 7090/p) - 4.500 - 4.500 - 0
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 448 del 2001: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2002):
- ART. 46, comma 4: Fondo in
vestimenti (Settore n. 27)
(1.2.10.2 - Fondo unico da ri-
partire - Investimenti agri-
coltura, foreste e pesca - cap.
7003/p) ....................... - 93.717 - 93.717 - 0
--------------------------
TOTALE GENERALE ............... - 98.217 - 98.217 -
====================================================================
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - Simest spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 8, 12,
14, 15, 18, 20, 22, 26
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
====================================================================
ESTREMI ED 2005 2006 2007 2008 Anno Li-
OGGETTO DEI e succes- ter- mi-
PROVVEDIMENTI sivi mi- te
RAGGRUPPATI na- im-
PER SETTORI le peg.
DI INTERVENTO
ED AMMINISTRAZIONE
====================================================================
(migliaia di euro)
1. Infrastrut-
ture portuali e
delle capitane-
rie di porto.
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 358 del
2003: Interventi
per i porti di
Termini Imerese
e di Palermo:
- ART. 1: Con-
tributo per in-
terventi nel
porto di Ter-
mini Imerese
(3.2.3.8 - Opere
stradali - cap.
7148) .......... 6.125 - - -
- ART. 2, comma
1: Autorita'
portuale di Pa-
lermo (4.2.3.3 -
Opere marittime
e portuali -
cap. 7850)...... 4.375 - - -
----------------------------------------------------
10.500 - - -
----------------------------------------------------
2. Interventi a
favore delle im-
prese industria-
li.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Legge n. 144 del
1999: Misure in
materia di inve-
stimenti, delega
al Governo per
il riordino de-
gli incentivi
all'occupazione
e della normati-
va che discipli-
na l'INAIL, non-
che' disposizio-
ni per il rior-
dino degli enti
previdenziali:
- ART. 22: Ri-
strutturazione
finanziaria del-
l'Istituto poli-
grafico e zecca
dello Stato
(3.2.3.39 - Ser-
vizi del Poli-
grafico dello
Stato - cap.
7335) .......... 32.817 32.817 32.817 393.804 2019 3
ATTIVITA' PRO-
DUTTIVE
Legge n. 266 del
1997: Interventi
urgenti per l'e-
conomia:
- ART. 4, comma
3: Interventi
per l'industria
aeronautica (li-
mite impegno)
(3.2.3.8 - Fondo
investimenti -
Incentivi alle
imprese - cap.
7420/p) ........ 50.000 100.000 100.000 - 3
Legge n. 448 del
1998: Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione e lo
sviluppo:
- ART. 52, comma
1: Fondo unico
per gli incenti-
vi alle imprese
(3.2.3.8 - Fondo
investimenti -
Incentivi alle
imprese - cap.
7420/p) ........ 100.000 100.000 - - 3
Legge n. 388 del
2000: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2001):
- ART. 144, com-
ma 3: Sviluppo
dell'industria a
tecnologia avan-
zata (limite im-
pegno) (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle imprese
- cap. 7421) ... 30.000 30.000 30.000 - 3
-----------------------------------------------------
212.817 262.817 162.817 393.804
3. Interventi
per calamita'
naturali.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Decreto-legge n.
142 del 1991,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
195 del 1991:
Provvedimenti in
favore delle po-
polazioni delle
province di Si-
racusa, Catania
e Ragusa colpite
dal terremoto
del dicembre
1990 ed altre
disposizioni in
favore delle zo-
ne danneggiate
da eccezionali
avversita' atmo-
sferiche dal
giugno 1990 al
gennaio 1991:
- ART. 6, comma
1: Reintegro
Fondo protezione
civile (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7446/p) ... 127.000 100.000 - - 3
Legge n. 433 del
1991: Disposi-
zioni per la ri-
costruzione e la
rinascita delle
zone colpite da-
gli eventi si-
smici del dicem-
bre 1990 nelle
province di Si-
racusa, Catania
e Ragusa:
- ART. 1, comma
1: Contributo
straordinario
alla Regione si-
ciliana per la
ricostruzione
dei comuni col-
piti da eventi
sismici (4.2.3.1
- Risanamento e
ricostruzione
zone terremotate
- cap. 7451) ... 50.000 50.000 - - 3
Decreto-legge n.
6 del 1998, con-
vertito, con mo-
dificazioni,
dalla legge n.
61 del 1998: Ul-
teriori inter-
venti urgenti in
favore delle zo-
ne terremotate
delle regioni
Marche e Umbria
e di altre zone
colpite da even-
ti calamitosi:
- ART. 15, comma
1: Contributi
straordinari al-
le regioni Mar-
che e Umbria per
la ricostruzione
delle zone col-
pite dagli even-
ti sismici (li-
mite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 15.000 15.000 15.000 - 3
- ART. 21, comma
1: Contributi
straordinari al-
la regione Emi-
lia-Romagna e
alla provincia
di Crotone
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 18.076 18.076 18.076 180.760 2017 3
Decreto-legge n.
180 del 1998,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
267 del 1998:
Misure urgenti
per la preven-
zione del ris-
chio idrogeolo-
gico ed a favore
delle zone col-
pite da disastri
franosi nella
regione Campa-
nia:
- ART. 4, comma
5: Piani di in-
sediamenti pro-
duttivi e ri-
localizzazione
delle attivita'
produttive
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 2.066 2.066 2.066 - 3
Decreto-legge n.
132 del 1999,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
226 del 1999:
Interventi ur-
genti in materia
di protezione
civile:
- ART. 4, comma
1: Contributi in
favore delle re-
gioni Basilica-
ta, Calabria e
Campania colpite
da eventi cala-
mitosi (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ... 24.273 24.273 24.273 291.283 2019 3
- ART. 4, comma
2: Contributi
per il recupero
degli edifici
monumentali pri-
vati (3.2.10.3 -
Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ... 1.549 1.549 1.549 19.110 2019 3
- ART. 7, comma
1: Contributi a
favore delle re-
gioni Emilia-Ro-
magna, Friuli-
Venezia Giulia,
Liguria e Tosca-
na colpite da e-
venti calamitosi
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 17.043 17.043 17.043 204.517 2019 3
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 4, comma
91: Prosecuzione
degli interventi
di ricostruzione
nei territori
colpiti da cala-
mita' naturali,
di cui al decre-
to del Presiden-
te del Consiglio
dei ministri 29
novembre 2002
(limite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 10.000 10.000 10.000 10.000 3
- ART. 4, comma
95: Prosecuzione
lavori di rico-
struzione degli
immobili danneg-
giati dal sisma
del 7 e 11 mag-
gio 1984 (limite
impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7445) .......... 1.000 1.000 1.000 - 3
Decreto-legge n.
355 del 2003,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
47 del 2004:
Proroga di ter-
mini previsti da
disposizioni le-
gislative:
- ART. 20, comma
1: Proroga e
completamento
degli interventi
a favore dei co-
muni colpiti da
eventi sismici e
altre calamita'
(limite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........ 5.000 5.000 5.000 5.000 3
- ART. 20-bis,
comma 1, lettera
a): Proroga de-
gli interventi
nei comuni del
Friuli-Venezia
Giulia e della
provincia di Bo-
logna colpiti da
calamita' natu-
rali (limite im-
pegno) (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei
ministri - Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ... 12.500 12.500 12.500 12.500 3
AMBIENTE E TER-
RITORIO
Decreto-legge n.
180 del 1998,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
267 del 1998:
Misure urgenti
per la preven-
zione del ris-
chio idrogeolo-
gico ed a favore
delle zone col-
pite da disastri
franosi nella
regione Campa-
nia:
- ART. 1, comma
2: Misure di
prevenzione per
le aree a ris-
chio (1.2.3.6 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti dife-
sa del suolo e
tutela ambienta-
le - cap. 7090/p) 50.000 50.000 - - 3
----------------------------------------------------
333.507 306.507 106.507 723.170
----------------------------------------------------
4. Interventi
nelle aree sot-
toutilizzate.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Legge n. 64 del
1986 e art. 6
del decreto-leg-
ge n. 166 del
1989, converti-
to, con modifi-
cazioni, dalla
legge n. 246 del
1989: Disciplina
organica del-
l'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno
(4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p) . 474.685 400.000 100.000 - 3
Legge n. 289 del
2002: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2003):
- ART. 61, comma
1: Fondo per le
aree sottouti-
lizzate ed in-
terventi nelle
medesime aree
(4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p -
5.2.3.19 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7672) ... 3.030.116 7.307.900 6.878.000 6.800.000 3
- ART. 62, comma
1: Incentivi a-
gli investimenti
(6.2.3.12 - Cre-
diti di imposta
- capp. 7790,
7791, 7793) .... 1.000.000 1.265.000 - - 3
- ART 94, comma
14: Estensione
credito d'impo-
sta investimenti
(4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p) . 2.000 - - -
ATTIVITA' PRO-
DUTTIVE
Decreto-legge n.
415 del 1992,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
488 del 1992:
Rifinanziamento
della legge 1
marzo 1986, n.
64, recante di-
sciplina organi-
ca dell'inter-
vento straordi-
nario nel Mezzo-
giorno:
- ART. 1, comma
2: Interventi di
agevolazione al-
le attivita'
produttive
(3.2.3.8 - Fondo
investimenti -
Incentivi alle
imprese - cap.
7420/p) ........ 700.000 50.000 - - 3
Legge n. 208 del
1998: Attivazio-
ne delle risorse
preordinate dal-
la legge finan-
ziaria per l'an-
no 1998 al fine
di realizzare
interventi nelle
aree depresse.
Istituzione di
un fondo rotati-
vo per il finan-
ziamento dei
programmi di
promozione im-
prenditoriale
nelle aree de-
presse:
- ART. 1, comma
1: Prosecuzione
degli interventi
per le aree de-
presse (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle imprese
- cap. 7420/p) . 975.702 1.400.000 - - 3
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 4, comma
86: Trasferimen-
to di opere in-
frastrutturali
alle regioni Ba-
silicata e Cam-
pania (3.2.3.15
- Aree sottouti-
lizzate - cap.
7382) ........ 3.500 3.500 - - 3
ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RICER-
CA
Decreto legisla-
tivo n. 297 del
1999: Riordino
della disciplina
e snellimento
delle procedure
per il sostegno
della ricerca
scientifica e
tecnologica, per
la diffusione
delle tecnolo-
gie, per la mo-
bilita' dei ri-
cercatori:
- ART. 5: Fondo
agevolazioni per
la ricerca
(4.2.3.5 - Ri-
cerca applicata
- cap. 7254/p -
4.2.3.11 - Fondi
rotativi - cap.
7308/p) ........ 40.000 - - -
Legge n. 289 del
2002: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2003):
- ART. 61, comma
1: Fondo per le
aree sottouti-
lizzate ed in-
terventi nelle
medesime aree
(4.2.3.5 - Ri-
cerca applicata
- capp. 7254/p.
7256 - 4.2.3.11
- Fondi rotativi
- cap. 7308/p) . 447.390 100.000 - - 3
COMUNICAZIONI
Legge n. 289 del
2002: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2003):
- ART. 61, comma
1: Fondo per le
aree sottouti-
lizzate ed in-
terventi nelle
medesime aree
(2.2.3.4 - Reti
di comunicazione
- cap. 7230) ... 10.000 34.780 50.000 50.000 3
---------------------------------------------------
6.683.393 10.561.180 7.028.000 6.850.000
---------------------------------------------------
6. Interventi a
favore della re-
gione Friuli-Ve-
nezia Giulia ed
aree limitrofe.
Interventi per
Venezia.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Legge n. 26 del
1986: Incentivi
per il rilancio
dell'economia
delle province
di Trieste e Go-
rizia:
- ART. 6, primo
comma, lettera
b): Fondo per
Trieste (4.2.3.7
- Fondo per gli
interventi nel
territorio di
Trieste - cap.
7490) .......... 5.000 - - -
ATTIVITĄ PRODUT-
TIVE
Legge n. 26 del
1986: Incentivi
per il rilancio
dell'economia
delle province
di Trieste e Go-
rizia:
- ART. 6, primo
comma, lettera
c): Fondo per
Gorizia
(3.2.3.15 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7380) ... 5.000 - - -
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 798 del
1984; legge n.
295 del 1998,
articolo 3, com-
ma 2; legge n.
448 del 1998,
articolo 50,
comma 1, lettera
b): Prosecuzione
degli interventi
per la salva-
guardia di Vene-
zia:
- ART. 3, primo
comma, lettera
a): Riequilibrio
idrogeologico
laguna (2.2.3.7
- Interventi per
Venezia - cap.
7197) .......... 3.000 3.000 - - 3
---------------------------------------------------
13.000 3.000 - -
---------------------------------------------------
7. Provvidenze
per l'editoria.
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Legge n. 549 del
1995: Misure di
razionalizzazio-
ne della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma
32: Mutui agevo-
lati per l'edi-
toria libraria
(2.2.10.3 - Fon-
do unico da ri-
partire - Inve-
stimenti patri-
monio culturale
- cap. 7370/p) . 2.582 - - -
---------------------------------------------------
2.582 - - -
---------------------------------------------------
9. Mediocredito
centrale - Si-
mest spa.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Decreto-legge n.
251 del 1981,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
394 del 1981:
Provvedimenti
per il sostegno
delle esporta-
zioni italiane:
- ART. 2: Fondo
rotativo finan-
ziamento impre-
se esportatrici
(3.2.3.33 - So-
stegno finanzia-
rio del sistema
produttivo -
cap. 7301) ..... 52.000 50.000 - - 3
Legge n. 730 del
1983: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 1984):
- ART. 18, commi
ottavo e nono:
Fondo per il fi-
nanziamento di
esportazioni a
pagamento diffe-
rito (1.2.3.4 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti in-
centivi alle im-
prese - cap.
7005/p) ........ 3.000 3.000 3.000 - 3
Decreto-legge n.
691 del 1994,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
35 del 1995: Mi-
sure urgenti per
la ricostruzione
e la ripresa
delle attivita'
produttive nel-
le zone colpite
dalle ecceziona-
li avversita'
atmosferiche e
dagli eventi al-
luvionali nella
prima decade del
mese di novembre
1994:
- ART. 2, comma
1; Fondo per
contributi conto
interessi su fi-
nanziamenti con-
cessi (1.2.3.4 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti in-
centivi alle im-
prese - cap.
7005/p) ........ 100.000 - - -
Legge n. 266 del
1997: Interventi
urgenti per l'e-
conomia:
- Art. 12, comma
1: Contributi
per l'acquisto
di nuove macchi-
ne utensili
(3.2.3.33 - Sos-
tegno finanzia-
rio del sistema
produttivo -
cap. 7299/p) ... 38.734 38.734 38.734 - 3
- ART. 12, comma
2: Finanziamento
di esportazioni
a pagamento dif-
ferito (1.2.3.4
- Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti in-
centivi alle im-
prese - cap.
7005/p) ........ 25.823 25.823 25.823 180.759 2008 3
---------------------------------------------------
219.557 117.557 67.557 180.759
---------------------------------------------------
10. Artigiancas-
sa.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Legge n. 67 del
1988: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 1988):
- ART. 15, comma
43: Fondo per il
concorso statale
nel pagamento
degli interessi
(3.2.3.19 - Ar-
tigiancassa -
cap. 7165) ..... 40.000 20.000 10.000 - 3
---------------------------------------------------
40.000 20.000 10.000 -
---------------------------------------------------
11. Interventi
nel settore dei
trasporti.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Legge n. 662 del
1996: Misure di
razionalizzazio-
ne della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma
14: Apporto al
capitale sociale
delle Ferrovie
dello Stato spa
(3.2.3.15 - Fer-
rovie dello Sta-
to - cap. 7122) 2.982.000 3.257.596 3.600.000 14.700.000 2008 3
Decreto-legge n.
457 del 1997,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
30 del 1998: Di-
sposizioni ur-
genti per lo
sviluppo del
settore dei
trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:
- ART. 10, comma
1: Contributi
alle Ferrovie
dello Stato spa
per il completa-
mento della li-
nea ferroviaria
Genova-Ventimi-
glia e per la
progettazione
del nodo ferro-
viario di Geno-
va (3.2.3.15 -
Ferrovie dello
Stato - cap.
7123/p) ........ 1.808 1.808 1.808 1.808 2008 3
Legge n. 194 del
1998: Interventi
nel settore dei
trasporti:
- ART. 1, comma
4: Ricapitaliz-
zazione societa'
di trasporto ae-
reo (3.2.3.32 -
Ricapitalizza-
zione societa'
di trasporto ae-
reo - cap. 7290) 750.000 - - -
Legge n. 354 del
1998: Piano tri-
ennale per la
soppressione di
passaggi a li-
velli sulle li-
nee ferroviarie
dello Stato. Mi-
sure per il po-
tenziamento di
itinerari ferro-
viari di parti-
colare rilevanza:
- ART. 1, comma
3: Apporto al
capitale sociale
delle Ferrovie
dello Stato spa
per il piano
triennale di
soppressione di
passaggi a li-
vello (3.2.3.15
- Ferrovie dello
Stato - cap.
7123/p) ........ 56.810 56.810 56.810 - 3
- ART. 3: Poten-
ziamento e ammo-
dernamento di i-
tinerari ferro-
viari (3.2.3.15
- Ferrovie dello
Stato - cap.
7123/p) ........ 129.114 129.114 229.114 - 1
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 194 del
1998: Interventi
nel settore dei
trasporti:
- ART. 2, comma
5: Acquisto di
autobus e di al-
tri mezzi di
trasporto di
persone (5.2.3.8
- Trasporti pub-
blici locali -
cap. 8151/p) ... 100.709 100.709 100.709 402.837 2011 3
- ART. 2, comma
10: Parco auto-
mobilistico re-
gione Sicilia
(5.2.3.8 - Tras-
porti pubblici
locali - cap.
8151/p) ........ 516 516 516 2.580 2012 3
- ART. 3, comma
1: Contributi
per la realizza-
zione dei pas-
santi ferroviari
di Milano e di
Torino (5.2.3.9
- Trasporto ra-
pido di massa -
cap. 8164) ..... 25.823 25.823 25.823 36.152 2009 3
---------------------------------------------------
4.046.780 3.572.376 4.014.780 15.143.377
---------------------------------------------------
13. Interventi
nel settore del-
la ricerca.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Decreto-legge n.
269 del 2003,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
326 del 2003:
Disposizioni ur-
genti per favo-
rire lo sviluppo
e per la corre-
zione dell'anda-
mento dei conti
pubblici:
- ART. 4, comma
10: Fondazione
Istituto italia-
no di tecnologia
(3.2.3.50 - Is-
tituto italiano
di tecnologia -
cap. 7380) ..... 51.000 124.000 125.000 700.000 2014 3
ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RI-
CERCA
Legge n. 266 del
1997: Interventi
urgenti per l'e-
conomia:
- ART. 5, comma
3: Programma na-
zionale di ri-
cerche in Antar-
tide (4.2.3.8 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti uni-
versita' e ri-
cerca - cap.
7302/p) ........ 28.975 - - -
Legge n. 388 del
2000: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2001):
- ART. 104, com-
ma 4: Ricerca di
base (4.2.3.8 -
Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti uni-
versita' e ri-
cerca - cap.
7302/p) ........ 102.000 - - -
SALUTE
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 3, comma
127: Integrazio-
ne poli di ec-
cellenza ospeda-
liera (limite
impegno) (3.2.3.2
- Ricerca scien-
tifica - cap.
7212) .......... 5.500 5.500 5.500 - 3
---------------------------------------------------
187.475 129.500 130.500 700,000
---------------------------------------------------
16. Interventi
per la viabili-
ta' ordinaria,
speciale e di
grande comunica-
zione.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Decreto-legge n.
138 del 2002,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
178 del 2002:
Interventi ur-
genti in materia
tributaria, di
privatizzazioni,
di contenimento
della spesa far-
maceutica e per
il sostegno del-
l'economia nelle
aree svantaggia-
te:
- ART. 7: Appor-
to al capitale
sociale dell'A-
NAS spa (3.2.3.48
- ANAS - cap.
7372) ........... 588.360 500.000 - - 3
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 662 del
1996: Misure di
razionalizzazio-
ne della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma
86: Completamen-
to del raddoppio
dell'autostrada
A6 Torino-Savona
(3.2.3.8 - Opere
stradali - cap.
7142) .......... 10.329 10.329 10.329 92.963 2016 3
- ART. 2, comma
87: Avvio della
realizzazione
della variante
di valico Firen-
ze-Bologna
(3.2.3.8 - Ope-
re stradali -
cap. 7143) ..... 10.329 10.329 10.329 92.963 2016 3
Decreto-legge n.
67 del 1997,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
135 del 1997:
Disposizioni ur-
genti per favo-
rire l'occupa-
zione:
- ART. 19-bis,
comma 1: Realiz-
zazione e poten-
ziamento tratte
autostradali
(3.2.3.8 - Ope-
re stradali -
cap. 7144) ..... 38.734 38.734 38.734 451.902 2017 3
Legge n. 413 del
1998: Rifinan-
ziamento degli
interventi per
l'industria can-
tieristica ed
armatoriale ed
attuazione della
normativa comu-
nitaria di set-
tore:
- ART. 11: Risa-
namento del sis-
tema idroviario
padano-veneto
(limite impegno)
(4.2.3.7 - Sis-
temi idroviari -
cap. 7900) ..... 20.000 20.000 20.000 - 3
Legge n. 448 del
2001: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2002):
- ART. 45, comma
3: Infrastruttu-
re per la mobi-
lita' Fiere di
Bari, Verona,
Foggia e Padova
(limite impegno)
(5.2.3.9 - Tras-
porto rapido di
massa - cap.
8168) .......... 2.000 2.000 2.000 - 3
---------------------------------------------------
669.752 581.392 81.392 637.828
---------------------------------------------------
17. Edilizia:
penitenziaria,
giudiziaria, sa-
nitaria, di ser-
vizio.
ECONOMIA E FI-
NANZE
Legge n. 448 del
1998: Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione e lo
sviluppo:
- ART. 50, comma
1, lettera c):
Edilizia sanita-
ria pubblica
(4.2.3.3 - Edi-
lizia sanitaria
- cap. 7464) ... 661.119 640.000 700.000 3.100.000 3
- ART. 50, comma
1, lettera f):
Mutui per manu-
tenzione straor-
dinaria uffici
giudiziari (li-
mite impegno)
(4.2.3.15 - Edi-
lizia giudizia-
ria - cap. 7528) 7.000 7.000 7.000 - 3
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 3, comma
144: Risanamento
Policlinico Um-
berto I di Roma
(4.2.3.21 - Re-
gioni a statuto
ordinario - cap.
7560) .......... 60.000 60.000 15.000 - 3
Decreto-legge n.
79 del 2004,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
139 del 2004:
Disposizioni ur-
genti in materia
di sicurezza di
grandi dighe e
di edifici isti-
tuzionali:
- ART. 5-ter:
Sicurezza edifi-
ci istituzionali
(4.2.3.33 - Si-
curezza edifici
istituzionali -
cap. 7588) ..... 55.000 45.000 - - 3
AFFARI ESTERI
Legge n. 477 del
1998: Acquisto,
ristrutturazione
e costruzione di
immobili da adi-
bire a sedi di
rappresentanze
diplomatiche e
di uffici conso-
lari, nonche' di
alloggi per il
personale
(6.2.3.3 - Edi-
lizia di servi-
zio - cap. 7245) 10.000 - - -
INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Legge n. 910 del
1986: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 1987):
- ART. 7. comma
6: Completamento
delle opere, di
cui al programma
costruttivo pre-
disposto d'inte-
sa con il Mini-
stro di grazia e
giustizia per
gli immobili da
destinare agli
istituti di pre-
venzione e pena
(3.2.3.7 - Edi-
lizia giudizia-
ria - cap. 7473) 150.000 50.000 - - 3
---------------------------------------------------
943.119 802.000 722.000 3.100.000
---------------------------------------------------
19. Difesa del
suolo e tutela
ambientale.
ECONOMIA E
FINANZE
Legge n. 183 del
1989 e decreto-
legge n. 398 del
1993, converti-
to, con modifi-
cazioni, dalla
legge n. 493 del
1993 (articolo
12): Norme per
il riassetto
organizzativo e
funzionale della
difesa del suo-
lo:
- ART. 12: Piani
di bacino di di-
fesa del suolo
(1.2.3.6 - Fondo
unico da ripar-
tire - Investi-
menti difesa del
suolo e tutela
ambientale -
cap. 7003/p) .... 100.000 - - -
Legge n. 97 del
1994: Nuove di-
sposizioni per
le zone montane
(1.2.3.6 - Fondo
unico da ripar-
tire - Investi-
menti difesa del
suolo e tutela
ambientale -
cap. 7003/p) ... 31.000 - - -
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 4, comma
97: Riassetto
idrogeologico
(limite impegno)
(5.2.3.7 - Cala-
mita' naturali e
danni bellici -
cap. 7658) ...... 2.000 2.000 2.000 - 3
AMBIENTE E
TERRITORIO
Legge n. 979
del 1982: Dispo-
sizioni per la
difesa del mare:
- ART. 7: Difesa
del mare (1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire - Inve-
stimenti difesa
del suolo e tute-
la ambientale -
cap. 7090/p) .... 10.500 - - -
Legge n. 183 del
1989 e decreto-
legge n. 398 del
1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 493
del 1993 (articolo
12): Norme per il
riassetto orga-
nizzativo e fun-
zionale della
difesa del suolo
(1.2.3.6 - Fondo
unico da ripar-
tire - Investimen-
ti difesa del suo-
lo e tutela am-
bientale - cap.
7090/p) 200.000 200.000 - - 3
Legge n. 36 del
1994: Disposi-
zioni in materia
di risorse idri-
che (limite im-
pegno) (3.2.3.4
- Acquedotti, fo-
gnature ed opere
igienico-sanitarie
- cap. 7645). 20.000 20.000 20.000 - 3
Legge n. 426 del
1998: Nuovi in-
terventi in cam-
po ambientale:
- ART. 1. comma
1: Interventi di
bonifica e ri-
pristino ambien-
tale dei siti
inquinati (1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti dife-
sa del suolo e
tutela ambienta-
le - cap. 7090/p) 47.667 14.307 - - 3
Legge n. 448 del
1998: Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione e lo
sviluppo:
- ART. 49: Pro-
grammi di tutela
ambientale (1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti dife-
sa del suolo e
tutela ambienta-
le - cap. 7090/p) 100.000 - - -
POLITICHE
AGRICOLE
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la for-
mazione del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato (legge
finanziaria 2004):
- ART. 4, comma
31: Recupero ri-
sorse idriche
(limite impegno)
(3.2.3.3 - Boni-
fica, migliora-
mento e sviluppo
fondiario - cap.
7453) ........... 50.000 50.000 50.000 50.000 3
---------------------------------------------------
561.167 286.307 72.000 50.000
---------------------------------------------------
21. Interventi
in agricoltura.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 289 del
2002: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2003):
- ART. 69. comma
9: Interventi
autorizzati
dall'Unione eu-
ropea nel setto-
re bieticolo-
saccarifero
(3.2.3.46 - Agen-
zia per le ero-
gazioni in agri-
coltura - cap.
7375) 3.000 - - -
Decreto legisla-
tivo n. 102 del
2004: Interventi
finanziari a so-
stegno delle im-
prese agricole,
a norma dell'ar-
ticolo 1, comma 2,
lettera i),del-
la legge 7 marzo
2003, n. 38:
- ART. 15, comma
2, secondo peri-
odo: Fondo di
solidarieta' na-
zionale - inter-
venti indenniz-
zatori (3.2.4.3
- Fondo di soli-
darieta' nazio-
nale - cap. 7411) 100.000 100.000 - - 3
POLITICHE
AGRICOLE
Decreto legisla-
tivo n. 102 del
2004: Interventi
finanziari a so-
stegno delle im-
prese agricole,
a norma dell'ar-
ticolo 1, comma
2, lettera i),
della legge 7
marzo 2003, n. 38:
- ART. 15, comma
2, primo perio-
do: Fondo di so-
lidarieta' nazi-
onale - incenti-
vi assicurativi
(3.2.3.3 - Boni-
fica, migliora-
mento e sviluppo
fondiario - cap.
7439) ........... 100.000 - - -
---------------------------------------------------
203.000 100.000 - -
---------------------------------------------------
23. Universita'
(compresa edili-
zia).
ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RI-
CERCA
Legge n. 910 del
1986: Disposizio-
ni per la for-
mazione del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato (legge
finanziaria 1987):
- ART. 7, comma
8: Edilizia uni-
versitaria (4.2.3.9
- Fondo unico
per l'edilizia
universitaria -
cap. 7304) ...... 154.430 150.000 - - 3
---------------------------------------------------
154.430 150.000 - -
---------------------------------------------------
24. Impiantisti-
ca sportiva.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 350 del
2003: Disposizi-
oni per la for-
mazione del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato (legge
finanziaria 2004):
- ART. 3, comma
128: Prosecuzio-
ne interventi gio-
chi olimpici
"Torino 2006"
(limite impegno)
(3.2.3.44 - Gio-
chi olimpici in-
vernali - cap.
7366). .......... 3.500 3.500 3.500 - 3
---------------------------------------------------
3.500 3.500 3.500 -
---------------------------------------------------
25. Sistemazione
aree urbane.
ECONOMIA E
FINANZE
Legge n. 448 del
2001: Disposizio-
ni per la forma-
zione del bilan-
cio annuale e plu-
riennale dello Sta-
to (legge finan-
ziaria 2002):
- ART. 54: Fondo
nazionale per il
sostegno alla
progettazione
delle opere pub-
bliche delle re-
gioni e degli
enti locali
(5.2.3.17 - Fon-
do progettazione
opere pubbliche
- cap. 7719) ... 15.000 - - -
INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Decreto-legge n.
166 del 1989,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
246 del 1989: In-
terventi urgenti
per il risana-
mento e lo svi-
luppo della cit-
ta' di Reggio
Calabria:
- ART. 1: Con-
tributo straor-
dinario al comu-
ne di Reggio Ca-
labria (limite
impegno) (3.2.3.3
- Interventi nel-
le grandi citta'
- cap. 7374) .... 7.500 7.500 7.500 - 3
Legge n. 396 del
1990: Interventi
per Roma, capi-
tale della
Repubblica:
- ART. 10, comma
1: Fondo per at-
tuazione inter-
venti (3.2.3.20
- Fondo per Roma
capitale - cap.
7657) ........... 80.000 70.000 - - 3
Legge n. 376 del
2003: Finanzia-
mento di inter-
venti per opere
pubbliche:
- ART. 1: Finan-
ziamento per in-
terventi per o-
pere pubbliche
(2.2.3.5 - Opere
varie - cap. 7162
- 3.2.3.9 - Ope-
re varie - cap.
7512 - 4.2.3.15
- Opere varie -
cap. 7980 -
5.2.3.14 - Opere
varie - cap. 8220) 71.327 - - -
Decreto-legge n.
113 del 2004,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
164 del 2004:
Disposizioni per
assicurare la
funzionalita'
dell'Agenzia eu-
ropea per la si-
curezza alimen-
tare:
- ART. 1, comma
1: Limite di im-
pegno a favore
del comune di
Parma (limite im-
pegno) (3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 7480) .... 6.450 6.450 6.450 - 3
SALUTE
Legge n. 448 del
1998: Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione e lo
sviluppo:
- ART. 71, comma
1: Interventi
sanitari nei
grandi centri
urbani (2.2.3.3
- Riqualificazio-
ne assistenza
sanitaria - cap.
7111) .......... 100.000 160.000 - - 3
---------------------------------------------------
280.277 243.950 13.950 -
---------------------------------------------------
27. Interventi
diversi.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 7 del
1981 e legge n.
49 del 1987:
Stanziamenti ag-
giuntivi per
l'aiuto pubblico
a favore dei
Paesi in via di
sviluppo (3.2.4.4
- Fondo rotativo
per la coopera-
zione allo svi-
luppo - cap. 7415) 20.000 - - -
Legge n. 183 del
1987: Coordina-
mento delle po-
litiche riguar-
danti l'apparte-
nenza dell'ita-
lia alle Comuni-
ta' europee ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli at-
ti normativi co-
munitari:
- ART. 5: Fondo
destinato al co-
ordinamento del-
le politiche ri-
guardanti l'ap-
partenenza
dell'Italia alle
Comunita' euro-
pee (4.2.3.8 -
Fondo di rota-
zione per le po-
litiche comuni-
tarie - cap.
7493/p) ........ 4.189.300 4.232.500 4.204.000 5.600.000 3
Legge n. 67 del
1988: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 1988):
- ART. 17, comma
35: Somme occor-
renti per soppe-
rire ai minori
finanziamenti
decisi dalla
Banca europea per
gli investimenti
(5.2.3.4 - Pro-
getti immediata-
mente eseguibili
- cap. 7646) .... 13.000 - - -
Legge n. 86 del
1989: Norme ge-
nerali sulla
partecipazione
dell'Italia al
processo norma-
tivo comunitario
e sulle procedu-
re di esecuzione
degli obblighi
comunitari (ar-
ticolo 3) (4.2.3.8
- Fondo di rota-
zione per le po-
litiche comuni-
tarie - cap.
7493/p) 50.000 50.000 50.000 - 3
Legge n. 362 del
1998: Edilizia
scolastica:
- ART. 1, comma
1: Edilizia sco-
lastica (limite
impegno) (3.2.3.9
- Edilizia sco-
lastica - cap.
7080) ........... 30.987 30.987 30.987 - 3
Legge n. 144 del
1999: Misure in
materia di inve-
stimenti, delega
al Governo per il
riordino degli
incentivi
all'occupazione
e della normati-
va che discipli-
na l'INAIL,
nonche' disposi-
zioni per il ri-
ordino degli en-
ti previdenziali:
- ART. 28: Meta-
nizzazione comu-
ni montani cen-
tro-nord (3.2.3.17
- Metanizzazione
- cap. 7151) ... 5.165 5.165 5.165 10.328 2009 3
Legge n. 448 del
2001: Disposi-
zioni per la for-
mazione del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato (legge
finanziaria 2002):
- ART. 55: Fondo
nazionale per la
realizzazione di
infrastrutture
di interesse lo-
cale (5.2.3.18 -
Province, comuni
e comunita' mon-
tane - cap. 7720) 50.000 - - -
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in mate-
ria di interven-
ti per i beni e
le attivita'
culturali, lo
sport, l'univer-
sita' e la ri-
cerca e costitu-
zione della So-
cieta' per lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo - Ar-
cus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(4.2.3.21 - Re-
gioni a statuto
ordinario - cap.
7561) .......... 1.000 - - -
Legge n. 350 del
2003: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):
- ART. 4. comma
8: Progetti
strategici set-
tore informatico
(4.2.3.28 - Fon-
do per l'innova-
zione tecnologi-
ca - cap. 7579) 130.000 65.000 - - 3
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 239 del
2004: Riordino
del settore
energetico,
nonche' delega
al Governo per
il riassetto
delle disposi-
zioni vigenti in
materia di energia:
- ART. 1, comma
119: Riordino del
settore energe-
tico (4.2.10.2 -
Fondo riordino
settore energe-
tico - cap. 7810) 10.000 10.000 - - 3
LAVORO E POLITI-
CHE SOCIALI
Decreto-legge n.
791 del 1981,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
54 del 1982: Di-
sposizioni in
materia previ-
denziale:
- ART. 12: Fi-
nanziamento del-
le attivita' di
formazione pro-
fessionale
(10.2.3.1 - For-
mazione profes-
sionale - capp.
7682, 7683) 12.746 - - -
Decreto-legge n.
148 del 1993,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
236 del 1993:
Interventi ur-
genti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma
7: Fondo per
l'occupazione
(3.2.3.1 - Occu-
pazione - cap.
7202) .......... 687.999 110.000 60.000 - 3
AFFARI ESTERI
Legge n. 182 del
2002: Autoriz-
zazione a parte-
cipare alla spe-
sa per la ri-
strutturazione
del Quartiere
Generale del Con-
siglio atlantico
a Bruxelles:
- ART. 1, comma
1: Autoriz-
zazione a parte-
cipare alla spe-
sa per la ri-
strutturazione
del Quartiere
Generale del Con-
siglio Atlantico
a Bruxelles
(6.2.3.4 - Altri
investimenti -
cap. 7247) ...... 4.442 4.442 1.160 1.026 2008 3
ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RI-
CERCA
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in mate-
ria di interven-
ti per i beni e
le attivita'
culturali, lo
sport, l'univer-
sita' e la ri-
cerca e costitu-
zione della So-
cieta' per lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(4.2.3.6 - Edili-
zia universita-
ria, grandi at-
trezzature e ri-
cerca scientifi-
ca - cap. 7277) 2.150 - - -
INTERNO
Decreto-legge n.
515 del 1994,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
596 del 1994:
Provvedimenti
urgenti in mate-
ria di finanza
locale per l'an-
no 1994 (2.2.3.5
- Finanziamento
enti locali -
cap. 7232) 116.203 116.203 - - 3
Legge n. 448 del
1998: Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione e lo
sviluppo:
- ART. 27: For-
nitura gratuita
libri di testo
(2.2.3.6 - Altri
interventi enti
locali - cap. 7243) 103.291 103.291 - - 3
Legge n. 174 del
2002: Norme per
il finanziamento
di lavori desti-
nati all'Agenzia
per le organiz-
zazioni non lu-
crative di uti-
lita' sociale,
in Milano, ed
altri interventi:
- ART. 2, comma
1: Completamento
della diga fora-
nea di Molfetta
(limite impegno)
(2.2.3.6 - Altri
interventi enti
locali - cap. 7253) 2.500 2.500 2.500 - 3
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in materia
di interventi per
i beni e le at-
tivita' cultura-
li, lo sport,
l'universita' e
la ricerca e co-
stituzione della
Societa' per lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(2.2.3.6 - Altri
interventi enti
locali - cap. 7254) 5.500 - - -
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Legge n. 398 del
1998: Disposi-
zioni finanzia-
rie a favore
dell'Ente auto-
nomo acquedot-
to pugliese - EAAP
(articolo 1)
(2.2.3.5 - Opere
varie - cap. 7156) 15.494 15.494 15.494 170.430 2018 1
Legge n. 166 del
2002: Disposi-
zioni in materia
di infrastrut-
ture e trasporti:
- ART. 13, comma
1: Realizzazione
opere strategi-
che (limite im-
pegno) (1.2.10.2
- Fondo opere
strategiche -
cap. 7060) ..... 182.480 421.695 421.695 - 3
Decreto-legge n.
79 del 2004,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
139 del 2004:
Disposizioni ur-
genti in mate-
ria di sicurez-
za di grandi di-
ghe e di edifici
istituzionali:
- ART. 2, comma
2: Disposizioni
urgenti in mate-
ria di sicurezza
di grandi dighe
(limite impegno)
(1.2.3.8 - Re-
gistro italiano
dighe - cap. 7030) 1.570 2.355 2.355 - 3
DIFESA
Legge n. 388 del
2000: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2001):
- ART. 145, com-
ma 4: Finanzia-
mento programmi
interforze ad e-
levato contenuto
tecnologico
(3.2.3.4 -Attrez-
zature e impianti
- capp. 7130,
7132, 7140) ..... 103.292 103.292 103.292 103.292 3
POLITICHE AGRI-
COLE
Legge n. 448 del
2001: Disposi-
zioni per la
formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2002):
- ART. 46, comma
4: Fondo investi-
menti (1.2.10.2)
- Fondo unico da
ripartire - In-
vestimenti agri-
coltura, foreste
e pesca - cap.
7003/p) ........ 227.308 227.308 26.000 - 3
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in mate-
ria di interven-
ti per i beni e
le attivita'
culturali, lo
sport, l'univer-
sita' e la ricer-
ca e costituzione
della Societa'
per lo sviluppo
dell'arte, della
cultura e dello
spettacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(2.2.3.3 - Pa-
trimonio cultu-
rale non statale
- cap. 7300 -
3.2.3.1 - Infor-
matica di servi-
zio - cap. 7404 -
3.2.3.12 - Pa-
trimonio libra-
rio e archivi-
stico statale -
cap. 7466 -
3.2.3.13 - Patri-
monio librario e
archivistico non
statale - cap.
7595 - 4.2.3.3 -
Patrimonio cul-
turale non sta-
tale - capp. 7832,
7840, 7845, 7848,
7849, 7850, 7852,
7853 - 4.2.3.4 -
Patrimonio cul-
turale statale -
cap. 7894 -
5.2.3.12 - Pa-
trimonio cultu-
rale non statale
- cap. 8248 -
5.2.3.14 - Im-
pianti sportivi
- cap. 8202) ... 42.479 - - -
Decreto-legge n.
72 del 2004,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
128 del 2004:
Interventi per
contrastare la
diffusione tele-
matica abusiva
di opere
dell'ingegno,
nonche' a soste-
gno delle at-
tivita' cinema-
tografiche e
dello spettacolo:
- ART. 4, comma
2: Contributo a
Cinecitta' Holding
Spa (5.2.3.11 -
Enti ed attivita'
culturali - cap.
8241) ........... 3.500 - - -
- ART. 4, comma
3: Contributo
alla Fondazione
Centro sperimen-
tale di cinema-
tografia (5.2.3.11
- Enti ed atti-
vita' culturali
- cap. 8242) .... 500 - - -
SALUTE
Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni in materia
di interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, lo sport,
l'universita' e
la ricerca e co-
stituzione della
Societa' per lo
sviluppo dell'ar-
te, della cultu-
ra e dello spet-
tacolo
- Arcus Spa:
- ART. 1, comma
1: Interventi per
i beni e le at-
tivita' cultura-
li, l'universita',
la ricerca e lo
sport (3.2.3.2 -
Ricerca scienti-
fica - cap. 7214) 500 - - -
---------------------------------------------------
6.011.406 5.500.232 4.922.648 5.885.076
---------------------------------------------------
TOTALE GENERALE 20.576.262 22.640.318 17.335.651 33.664.014
---------------------------------------------------