DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2002, n. 77
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Vigente al: 27-12-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2
che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad
oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione
alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati
trattamenti giuridici ed economici;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001,
con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato
delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del
Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo
2001, n. 64;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti
con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e
delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei
principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed
individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le
vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del
servizio civile nazionale quale modalita' operativa concorrente ed
alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non
militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende
l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8
della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3,
lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si
intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito
dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 2
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo
svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le
direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il
servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano
l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le
rispettive competenze.
Art. 3
Requisiti di ammissione e durata del servizio
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda,
senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneita'
fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver
riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche
di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione
illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici,
o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le
Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio puo'
essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in
relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione
alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale
complessivo (( di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo
corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione
dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri)).
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a
corpi militari o alle forze di polizia.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
Art. 4
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini
dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, e'
collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne
cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse,
formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,
un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Il piano puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne
manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie
disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse
formalita' del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di
riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per attivita' di
informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con
deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di
programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta
quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in
ambito interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei
conferenti ai sensi dell'articolo 11, com-ma 2, della legge 6
marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in
aree e settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di
riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario
successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva
redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile
continua a provvedersi tramite la contabilita' speciale istituita
dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del
Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Albi degli enti di servizio civile
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto
l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le
organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3,
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale,
nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attivita'
esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le
organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al
comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale e' mantenuta la Consulta nazionale
per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio
1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove
non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di
consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro
competenze.
Art. 6
Progetti
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui
all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio
civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per
questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai
sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono
perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero di giovani che si
intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, nonche' i criteri e le modalita' di
selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresi'
particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al
servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto
previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza
nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e
dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le
province autonome interessate, nonche' quelli di servizio civile
all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed
organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito delle competenze
regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura
di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorita', i
progetti approvati entro il ((31 dicembre)) dell'anno precedente
quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione
l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze,
il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei
progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione
sull'attivita' effettuata.
Art. 7
Definizione annuale del numero massimo di giovani
da ammettere al Servizio civile nazionale
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base
alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4,
comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a
prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare
successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla
base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 8
(( (Rapporto di servizio civile).
1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la
realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile
sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio
nazionale per il servizio civile e successivamante inviato al
volontario per la sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata
dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e
giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme
di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le
relative sanzioni)).
Art. 9
Trattamento economico e giuridico
1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile
non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta
la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio
civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al
trattamento economico previsto per il personale militare volontario
in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in
caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i
benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre
condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo
svolgimento del servizio civile.
((4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli
iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su
base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in
tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico
del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al
comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.))
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di
servizio civile e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il
servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico
del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale e' sospeso
dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione da parte
dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia
autonoma della certificazione medica attestante lo stato di
gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del
servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui
al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il
servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono
collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso,
il periodo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini
della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo
nazionale.
8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza
demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o
le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui
risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale
attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma
annuale.
Art. 10
(( (Doveri e incompatibilita').
1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti
ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto
previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere
attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il
corretto espletamento del servizio.
2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non
possono presentare ulteriore domanda)).
Art. 11
Formazione al servizio civile
1. La formazione ha una durata complessiva ((non inferiore a 80
ore)) e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in
una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di
destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a
corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione
civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio
nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono
avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalita'.
L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la
Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i
contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio
dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, e'
commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve
essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
Art. 12
Servizio civile all'estero
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati
all'estero anche per brevi periodi e per le finalita' previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n.
64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei
progetti da realizzare all'estero, nonche' del loro monitoraggio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' ricorrere, attraverso il
Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli
uffici diplomatici e consolari all'estero.
Art. 13
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7,
l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti
delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con
associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza
delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine
di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno
svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo
quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le
stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti
pubblici.
3. Le universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attivita' formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti
per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve
di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto
per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita'
istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i
requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione. ((4))
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile
comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo,
salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati
motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il
servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha disposto (con l'art. 5, comma
2) che "Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di
cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 175, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006,
relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data".
Art. 14
Norme finali
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalita' previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e' ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo
2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio
obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale
dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota
parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio
civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il
contingente annuale e' determinato secondo le modalita' previste
dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.
3. Il presente decreto entra in vigore dal ((1° gennaio 2006, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che
entrano in vigore il 1° gennaio 2005)).
4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli