LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa.
Vigente al: 26-12-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20
gennaio 1948:
Art. 1.
Definizione di stampa o stampato
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte
le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici
o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Art. 2.
Indicazioni obbligatorie sugli stampati
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,
nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste,
dell'editore.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i
periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione del nome e del
domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore
responsabile.
All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie,
che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di
contenuto in tutti gli esemplari.
Art. 3.
Direttore responsabile
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore
responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
Puo' essere direttore responsabile anche l'italiano non
appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la
iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve
essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di
responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore
responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita'
ai sensi del comma precedente.
Art. 4.
Proprietario
Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il
proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
Se il proprietario e' cittadino italiano residente all'estero, deve
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati
nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale
rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona
che esercita l'impresa giornalistica, se essa e' diversa dal
proprietario.
Art. 5.
Registrazione
Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui
circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella
cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e
del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il
nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il
titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati
negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei
giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi
sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se
proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato,
verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro
quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito
registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro e' pubblico.
Art. 6.
Dichiarazione dei mutamenti
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova,
dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro
quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo
comma dell'art. 5.
L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o
sulla persona che esercita, l'impresa giornalistica, se diversa dal
proprietario.
Art. 7.
Decadenza della registrazione
L'efficacia, della registrazione cessa qualora, entro sei mesi
dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si
sia verificata nella pubblicazione una, interruzione di oltre un
anno.
Art. 8.
(( (Risposte e rettifiche) ))
((Il direttore o, comunque, il responsabile e' tenuto a fare
inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia
di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano
state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o
pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o
contrari a verita', purche' le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma
precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e'
avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa
pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,
non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui e'
pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la
notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto
che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro
interezza, purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le
medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce
direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la
rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in
violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma,
l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a
norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai
sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia
ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente
articolo e' punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di
lire.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel
quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso,
ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata)).
Art. 9.
Pubblicazione obbligatoria di sentenze
Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione
in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione
della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso.
Il direttore responsabile e' tenuto a eseguire gratuitamente la
pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di
procedura penale.
Art. 10.
Giornali murali
Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita'
di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, e' regolato dalle
disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, e' sufficiente, agli
effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso
della affissione all'autorita' di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma e' punita ai sensi dell'art. 650 del
Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
Art. 11. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Art. 12.
Riparazione pecuniaria
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la
persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai
sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di
riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita'
dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Art. 13.
Pene per la diffamazione
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,
consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni quella della multa non
inferiore a lire centomila.
Art. 14.
Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti,
quando, per la sensibilita' e impressionabilita' ad essi proprie,
siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a
costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al
suicidio.
Le pene in tali casi sono aumentate.
Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici
destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di
vicende poliziesche e di avventura sia fatta, sistematicamente o
ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di
violenza e di indisciplina sociale.
Art. 15.
Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante
Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari
impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi
o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune
sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il
diffondersi di suicidi o delitti.
Art. 16.
Stampa clandestina
Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro
periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta
dall'art. 5, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la
multa fino a lire centomila.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica, uno stampato non
periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore ne' quello
dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non
conforme al vero.
Art. 17.
Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati
Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra
omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la
violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo e' punita con
l'ammenda sino a lire ventimila.
Art. 18.
Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6
Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato
nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro
periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento,
e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Art. 19.
False dichiarazioni nella registrazione di periodici
Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati
non conformi al vero e' punito a norma del primo comma dell'art. 483
del Codice penale.
Art. 20.
Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati
Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano
state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la
vendita, distribuzione o diffusione, e' punito, se il fatto non
costituisce reato piu' grave, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Con la stessa pena e' punito chiunque con violenza o minaccia
impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i
quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da piu' persone
riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole,
agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
Per i reati suddetti si procede per direttissima.
Art. 21.
Competenza e forme del giudizio
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene
al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza
nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della
querela o della denuncia.
((La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle
norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente
legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
E' fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro
sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei
motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel
periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma
costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al
pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli
232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la
immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche
o dichiarazioni)).
Art. 22.
Periodici gia' autorizzati
Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle
leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere
effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 23.
Abrogazioni
Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni
altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della
presente legge.
Art. 24.
Norme di attuazione
Il Governo emanera' le norme per l'attuazione della presente legge.
Art. 25.
Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT
- PACCIARDI - TOGNI - SFORZA
- SCELBA - GRASSI - PELLA -
DEL VECCHIO - FACCHINARDI -
GONELLA - TUPINI - SEGNI -
CORBELLINI - D'ARAGONA - TRE
MELLONI - FANFANI - MERZAGORA
- CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI