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Sentenza n. 974 del 16 febbario 2011
Consiglio di Stato

Rigetto istanza concessione cittadinanza italiana per insussistenza di una situazione economica sufficiente a garantire il sostentamento dell’istante

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2006, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Comolli e Alfredo Russo, con domicilio eletto presso il signor Roberto Lombardi in Roma, viale Mazzini 145;

contro


Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n. 4/2005, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l'avvocato dello Stato Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia n.4 del 22 gennaio 2005, che ha respinto il ricorso n. 570 del 2003 proposto dal signor ***** avverso il provvedimento ministeriale del 26 giugno 2003, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana per insussistenza di una situazione economica sufficiente a garantire il sostentamento dell’istante.

L’appellante reitera in questo grado d’appello i motivi già dedotti in primo grado, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo grado, sia al contrario riconosciuta in suo favore la sussistenza delle condizioni di legge per fruire della cittadinanza italiana.

Si è costituita la intimata Amministrazione dell’interno per resistere al ricorso in appello e per chiederne il rigetto.

All’udienza del 18 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.

2. L’appello è infondato.

L’appellante non contesta le circostanze fattuali esposte nella sua originaria istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana, proposta ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e cioè per la presenza da oltre un decennio sul territorio dello Stato); in particolare, di avere nella predetta istanza dichiarato la posizione < a carico> della moglie ed un reddito inferiore ad annui 20.000.000 di lire (in particolare un reddito pari a 15.000.000 di lire, salvo a precisare successivamente in ricorso di aver dichiarato nel modello ‘unico’ un reddito pari a 19.950.000 lire.

Ritiene il Collegio che sulla base di tali evidenziate circostanze l’Amministrazione abbia legittimamente negato al ricorrente la concessione della cittadinanza italiana, atteso che il presupposto imprescindibile per fruire di tale provvedimento ampliativo – in base alla normativa di settore - è indubbiamente quello di avere redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia. L’acquisizione di tale nuovo importante status, infatti, si deve tradurre non già solo in un beneficio per l’interessato, ma anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i doveri di solidarietà sociale (ed in primis il dovere di contribuire alla spese pubbliche, mercè la imposizione tributaria), nella misura minima determinata dal legislatore.

Ora, poiché ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990 n. 8 (nonché ai sensi dell’art. 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995 n. 549), i titolari di reddito complessivo lordo fino a 22.000.000 sono esentati, ove abbiano il coniuge a carico, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la giurisprudenza ha ritenuto che tale limite reddituale possa rappresentare valido parametro al fine di valutare la sufficienza dei mezzi di sostentamento in capo a chi intende ottenere la cittadinanza italiana.

Da questo punto di vista, l’odierno appellante non ha dimostrato di avere redditi sufficienti, considerato che nella istanza di concessione della cittadinanza ha prospettato di avere il coniuge a carico.

Né giova al ricorrente l’aver dedotto che, negli anni successivi alla proposizione della sua istanza (risalente al gennaio del 2001 ), il suo reddito personale da lavoro si sarebbe vieppiù incrementato, ovvero che il proprio coniuge non risulterebbe più a suo carico.

Come ha correttamente posto in luce dal Tar, ciò che conta è la situazione di fatto che l’istante rappresenta alla Amministrazione, non avendo quest’ultima, nei procedimenti destinati a concludersi con atti ampliativi, alcun onere di verificare l’attendibilità (anche alla luce di eventuali diverse sopravvenienze) di fatti e circostanze prospettate a proprio favore dall’interessato (che avrebbe anche potuto integrare la documentazione originariamente allegata all’istanza).

Naturalmente, le sopravvenienze che integrino nuove condizioni legittimanti la domanda di cittadinanza saranno suscettibili di essere rappresentate alla Amministrazione e da quest’ultima utilmente apprezzate nell’ambito di nuova e successiva istanza dell’interessato, non costituendo ostacolo il già adottato provvedimento negativo (che si intende pur sempre superabile, in base alla clausola rebus sic stantibus).

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese del secondo grado di lite seguono la soccombenza, nella limitata misura giustificata dalle emerse circostanze, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 478 del 2006, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di lite in favore della Amministrazione appellata e liquida dette spese in complessivi Euro 1000,00 (mille), oltre IVA e CAP come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 16 Febbraio 2011

 
 
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