SENTENZA N. 980 DEL 16/02/2011 – CONSIGLIO DI STATO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 7801 del 2006, proposto dal signor ZZZZZ/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Poggi Longostrevi, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

 

contro

Il Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Parma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA n. 00061/2006, resa tra le parti, concernente NEGATO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto lĠ atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno -Questura della Provincia di Parma;

Viste le note a difesa del Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi l'avvocato dello Stato Ventrella;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1). Con provvedimento del 18.07.2005, il Questore della Provincia di Parma respingeva lĠ istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino tunisino ZZZZZ/MMMMM, perchŽ risultato condannato per reato di cui allĠarticolo 73 del d.P.R. n. 309/1990, oltrechŽ persona socialmente pericolosa abitualmente dedita a traffici delittuosi.

 

Con la sentenza n. 61 del 2006, il T.A.R. per lĠ Emilia Romagna, Sezione Staccata di Parma, respingeva il ricorso n. 3 del 2006, proposto dallĠinteressato, compensando tra le parti le spese del giudizio.

 

Avverso detta decisione il sig. ZZZZZ/MMMMM ha proposto atto di appello, ha censurato le conclusioni del T.A.R. ed ha riproposto i motivi di impugnativa articolati in primo grado.

 

Il Ministero dellĠInterno si  costituito in giudizio, ha contestato lĠordine argomentativo dellĠ appellante ed ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.

 

AllĠ udienza del 16 novembre 2010 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.

 

2). LĠappello  da respingere.

 

2.1). Come correttamene posto in rilievo dal T.A.R., lĠ articolo 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998 - nel testo modificato dallĠ articolo 4 della legge n. 189/2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dellĠingresso e della permanenza dello straniero in Italia. In presenza di esse, il permesso di soggiorno non pu˜ essere rilasciato e, se rilasciato, non pu˜ essere rinnovato.

 

Fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per Òreati inerenti agli stupefacentiÓ. Nella specie lĠ appellante  stato riconosciuto colpevole di reato disciplinato dallĠarticolo 73 della legge n. 399/1990 (cessione ed acquisto di sostanze stupefacenti).

 

In presenza dellĠintervenuta condanna, non residua alcuna sfera di discrezionalitˆ in capo allĠAmministrazione che, con atto dovuto e vincolato,  tenuta a determinarsi in senso negativo sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno

(Òex multisÓ Consiglio di Stato, Sez. VI^, n. 770 del 19.02.2008; n. 2398 del 25.05.2004).

 

Stante, inoltre, lĠ ampio riferimento dellĠ articolo 4 della legge n. 189/2002 ai Òreati inerenti agli stupefacentiÓ, rientra nellĠarea di applicazione della disposizione anche lĠipotesi di reato prefigurata dallĠarticolo 73, comma quinto, della legge n. 309/1990, pur se per essa  prevista una riduzione di pena.

 

2.2). Quanto al richiamo del ricorrente alla circolare del Ministero dellĠInterno del 09.09.2003, volta ad escludere lĠautomatismo del diniego in presenza della istanza di rinnovo di permesso di soggiorno (in disparte ogni considerazione sulla dubbia conformitˆ dellĠatto di indirizzo ministeriale al chiaro contenuto prescrittivo dellĠarticolo 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998 e successive modificazioni), va considerato che il Questore ha valutato la particolare offensivitˆ del reato, commesso da persona da lungo tempo regolarmente soggiornante in Italia, e, quindi, in condizioni di inserimento nel tessuto economico e sociale del Paese, elementi che concorrono a rendere del tutto ingiustificata, anche sotto ogni profilo diverso da quello giuridico, la commissione di delitti per il solo scopo di procacciarsi risorse economiche e di natura di per sŽ idonea a costituire indice di pericolositˆ sociale e minaccia per lĠordine pubblico

(cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5924 del 02.12.2008).

 

La valutazione dellĠAutoritˆ preposta alla tutela della sicurezza e dellĠordine pubblico  espressione di unĠampia sfera di discrezionalitˆ e nella specie, non risultando evidenti profili di irragionevolezza e contraddittorietˆ, non risulta affetta da alcuno dei dedotti profili di eccesso di potere.

 

2.3). La prospettata questione di costituzionalitˆ dellĠarticolo 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998, per contrasto con gli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui consente il diniego di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una valutazione caso per caso della pericolositˆ sociale,  giˆ stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 148 dellĠ8 maggio 2008.

 

La Corte Costituzionale, premessa lĠ ampia sfera di discrezionalitˆ di cui dispone il legislatore nella disciplina dellĠingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, con ponderazione degli svariati interessi di rilievo pubblico coinvolti afferenti alla sicurezza, alla sanitˆ, allĠordine pubblico, ai vincoli internazionali, alla politica nazionale in tema di immigrazione, ha ribadito che ÒlĠ automatismo espulsivo altro non  che un riflesso del principio di stretta legalitˆ che permea lĠ intera disciplina dellĠ immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri principio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dellĠ autoritˆ amministrativaÓ.

 

2.4). Quanto, infine, al richiamo ai diritti fondamentali dello straniero quali enunciati dagli articoli 2 e 10 della Costituzione e al diritto al mantenimento della comunitˆ familiare, riconosciuto dallĠarticolo 12 della c.e.d.u., si tratta di diritti che non operano con carattere di assolutezza e che recedono in presenza dei fatti presi specificamente in considerazione dalla legge per la loro gravitˆ – qual  il traffico di sostanze di stupefacenti, che spesso implica contatti con appartenenti ad organizzazioni criminali e che in ogni caso alimenta il c.d. mercato della droga (cfr. Corte Costituzionale n. 148/2008 cit.) – che risultano tali da rendere incompatibile ex lege la presenza dello straniero nel territorio nazionale.

 

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore del Ministero appellato.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge lĠappello n. 7801 del 2006.

 

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 1000,00 (mille/00).

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/2011