SENTENZA N. 980 DEL 16/02/2011 –
CONSIGLIO DI STATO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7801
del 2006, proposto dal signor ZZZZZ/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabrizio Poggi Longostrevi, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco
Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Il Ministero dell'Interno - Questura della
Provincia di Parma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del
T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA n. 00061/2006,
resa tra le parti, concernente NEGATO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto lĠ atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno -Questura della Provincia di Parma;
Viste le note a difesa del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16
novembre 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi l'avvocato dello
Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con provvedimento del 18.07.2005, il
Questore della Provincia di Parma respingeva lĠ istanza di rinnovo del permesso
di soggiorno presentata dal cittadino tunisino ZZZZZ/MMMMM, perch risultato
condannato per reato di cui allĠarticolo 73 del d.P.R. n. 309/1990, oltrech persona
socialmente pericolosa abitualmente dedita a traffici delittuosi.
Con la sentenza n.
61 del 2006, il T.A.R. per lĠ Emilia Romagna, Sezione Staccata di Parma,
respingeva il ricorso n. 3 del 2006, proposto dallĠinteressato, compensando tra
le parti le spese del giudizio.
Avverso detta decisione il sig. ZZZZZ/MMMMM ha
proposto atto di appello, ha censurato le conclusioni del T.A.R. ed ha
riproposto i motivi di impugnativa articolati in primo grado.
Il Ministero dellĠInterno si costituito in
giudizio, ha contestato lĠordine argomentativo dellĠ appellante ed ha insistito
per la conferma della sentenza impugnata.
AllĠ udienza del 16 novembre 2010 il ricorso
stato trattenuto per la decisione.
2). LĠappello da respingere.
2.1). Come correttamene posto in rilievo dal
T.A.R., lĠ articolo 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998 - nel testo modificato
dallĠ articolo 4 della legge n. 189/2002 – individua specifiche ipotesi
preclusive dellĠingresso e della permanenza dello straniero in Italia. In
presenza di esse, il permesso di soggiorno non pu essere rilasciato e, se
rilasciato, non pu essere rinnovato.
Fra le condizioni preclusive rientrano le
condanne penali per Òreati inerenti agli stupefacentiÓ. Nella specie lĠ
appellante stato riconosciuto colpevole di reato disciplinato dallĠarticolo
73 della legge n. 399/1990 (cessione ed acquisto di sostanze stupefacenti).
In presenza dellĠintervenuta condanna, non
residua alcuna sfera di discrezionalit in capo allĠAmministrazione che, con
atto dovuto e vincolato, tenuta a determinarsi in senso negativo sulla
domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno
(Òex multisÓ Consiglio di Stato, Sez. VI^, n.
770 del 19.02.2008; n. 2398 del 25.05.2004).
Stante, inoltre, lĠ ampio riferimento dellĠ articolo
4 della legge n. 189/2002 ai Òreati inerenti agli stupefacentiÓ, rientra
nellĠarea di applicazione della disposizione anche lĠipotesi di reato
prefigurata dallĠarticolo 73, comma quinto, della legge n. 309/1990, pur se per essa
prevista una riduzione di pena.
2.2). Quanto al richiamo del ricorrente alla
circolare del Ministero dellĠInterno del 09.09.2003, volta ad escludere
lĠautomatismo del diniego in presenza della istanza di rinnovo di permesso di
soggiorno (in disparte ogni considerazione sulla dubbia conformit dellĠatto di
indirizzo ministeriale al chiaro contenuto prescrittivo dellĠarticolo 4,
comma terzo, del t.u. n. 286/1998 e successive modificazioni), va considerato che il
Questore ha valutato la particolare offensivit del reato, commesso da persona
da lungo tempo regolarmente soggiornante in Italia, e, quindi, in condizioni di
inserimento nel tessuto economico e sociale del Paese, elementi che concorrono
a rendere del tutto ingiustificata, anche sotto ogni profilo diverso da quello
giuridico, la commissione di delitti per il solo scopo di procacciarsi risorse
economiche e di natura di per s idonea a costituire indice di pericolosit
sociale e minaccia per lĠordine pubblico
(cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5924 del 02.12.2008).
La valutazione dellĠAutorit preposta alla
tutela della sicurezza e dellĠordine pubblico espressione di unĠampia sfera
di discrezionalit e nella specie, non risultando evidenti profili di
irragionevolezza e contraddittoriet, non risulta affetta da alcuno dei dedotti
profili di eccesso di potere.
2.3). La prospettata questione di
costituzionalit dellĠarticolo 4, comma terzo, del t.u. n. 286/1998, per contrasto con gli articoli
3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui consente il diniego di rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una valutazione caso per caso
della pericolosit sociale, gi stata dichiarata infondata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 148 dellĠ8 maggio 2008.
La Corte Costituzionale, premessa lĠ ampia
sfera di discrezionalit di cui dispone il legislatore nella disciplina
dellĠingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, con
ponderazione degli svariati interessi di rilievo pubblico coinvolti afferenti
alla sicurezza, alla sanit, allĠordine pubblico, ai vincoli internazionali,
alla politica nazionale in tema di immigrazione, ha ribadito che ÒlĠ
automatismo espulsivo altro non che un riflesso del principio di stretta
legalit che permea lĠ intera disciplina dellĠ immigrazione e che costituisce
anche per gli stranieri principio ineliminabile dei loro diritti, consentendo
di scongiurare possibili arbitri da parte dellĠ autorit amministrativaÓ.
2.4). Quanto, infine, al richiamo ai diritti
fondamentali dello straniero quali enunciati dagli articoli 2 e 10 della
Costituzione e al diritto al mantenimento della comunit familiare, riconosciuto dallĠarticolo
12 della c.e.d.u., si tratta di diritti che non operano con carattere di assolutezza e
che recedono in presenza dei fatti presi specificamente in considerazione dalla
legge per la loro gravit – qual il traffico di sostanze di
stupefacenti, che spesso implica contatti con appartenenti ad organizzazioni
criminali e che in ogni caso alimenta il c.d. mercato della droga (cfr. Corte
Costituzionale n. 148/2008 cit.) – che risultano tali da rendere
incompatibile ex lege la presenza dello straniero nel territorio nazionale.
Le spese del secondo grado del giudizio
seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) in favore del
Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) respinge lĠappello n. 7801 del 2006.
Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 16 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/2011