SENTENZA N. 995 DEL 16/02/2011 –
CONSIGLIO DI STATO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9015
del 2010, proposto da:
Ruslan Samokyshyn, rappresentato e difeso
dall'avv. Gian Michele Gentile, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma,
via G.G. Belli, 27;
contro
Prefettura di Milano, Questura di Milano,
Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza
breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 02693/2010,
resa tra le parti, concernente RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
della Prefettura e della Questura di Milano, nonch del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
18 gennaio 2011 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante
lĠavv. Mereu per delega dell'avvocato Gentile;
Ritenuto che la questione sottoposta a
giudizio possa essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dellĠarticolo
74 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, risultando condivisibili le argomentazioni difensive
dellĠappellante, riferite ad omessa considerazione della propria situazione
familiare dopo il ricongiungimento intervenuto con la moglie, nonch per la
presenza sul territorio nazionale, oltre che di questĠultima, di un figlio
minore, con pieno inserimento nel territorio stesso di entrambi i coniugi sul
piano lavorativo;
Rilevato che, nel caso di specie, stata
considerata causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno la sussistenza
di un precedente decreto di espulsione, a norma degli articoli 4, 5, 13 e 14
del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione);
Rilevato tuttavia che lĠarticolo 5, comma 5
del citato D.Lgs. n. 286/98 (in base al quale Òil permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello StatoÓ) stato integrato dallĠarticolo
2 del D.Lgs. n. 5/2007, introduttivo di unĠulteriore fase valutativa per gli stranieri che
abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare
ricongiunto, in funzione della Ònatura e della effettivit dei vincoli
familiari, dellĠesistenza di legami e familiari e sociali nel Paese dĠorigine e
della durata del soggiornoÓ: circostanze, quelle appena indicate, che non
risultano in alcun modo valutate nel caso di specie.
Ritenuto pertanto che lĠappello debba essere
accolto, con gli effetti precisati in dispositivo e che debba tuttavia essere
disposta la compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto dei vari aspetti
della situazione di fatto sottoposta a giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie lĠappello specificato
in epigrafe e per lĠeffetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli
atti impugnati in primo grado; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/2011