SENTENZA N. 995 DEL 16/02/2011 – CONSIGLIO DI STATO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articolo 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9015 del 2010, proposto da:

Ruslan Samokyshyn, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Michele Gentile, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G.G. Belli, 27;

 

contro

Prefettura di Milano, Questura di Milano, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 02693/2010, resa tra le parti, concernente RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura e della Questura di Milano, nonchŽ del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante lĠavv. Mereu per delega dell'avvocato Gentile;

 

Ritenuto che la questione sottoposta a giudizio possa essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dellĠarticolo 74 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, risultando condivisibili le argomentazioni difensive dellĠappellante, riferite ad omessa considerazione della propria situazione familiare dopo il ricongiungimento intervenuto con la moglie, nonchŽ per la presenza sul territorio nazionale, oltre che di questĠultima, di un figlio minore, con pieno inserimento nel territorio stesso di entrambi i coniugi sul piano lavorativo;

 

Rilevato che, nel caso di specie,  stata considerata causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno la sussistenza di un precedente decreto di espulsione, a norma degli articoli 4, 5, 13 e 14 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione);

 

Rilevato tuttavia che lĠarticolo 5, comma 5 del citato D.Lgs. n. 286/98 (in base al quale Òil permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello StatoÓ)  stato integrato dallĠarticolo 2 del D.Lgs. n. 5/2007, introduttivo di unĠulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il familiare ricongiunto, in funzione della Ònatura e della effettivitˆ dei vincoli familiari, dellĠesistenza di legami e familiari e sociali nel Paese dĠorigine e della durata del soggiornoÓ: circostanze, quelle appena indicate, che non risultano in alcun modo valutate nel caso di specie.

 

Ritenuto pertanto che lĠappello debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo e che debba tuttavia essere disposta la compensazione delle spese giudiziali, tenuto conto dei vari aspetti della situazione di fatto sottoposta a giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie lĠappello specificato in epigrafe e per lĠeffetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado; compensa le spese giudiziali.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/2011