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Sentenza n. 1363 del 11 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Regolamento Dublino in Grecia. quale stato competente a decidere sulla protezione internazionale - accertate violazioni dei diritti dell'uomo - ricorso accolto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11359 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Ballerini, Emiliano Benzi, con domicilio eletto presso Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Universita' , 11;

contro


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


- trasferimento del ricorrente in Grecia, quale stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di trasferimento in Grecia per la disamina della sua domanda di protezione deducendo in sintesi la violazione dell’art. 3.2 del Reg c.d. Dublino II.

Il gravame attiene ad una questione che è già stata affrontata in senso favorevole alle aspettative del ricorrente: fin dall’udienza camerale del 14 luglio 2009 la Sezione si è adeguata all’orientamento cautelare del Consiglio di Stato sulla materia in esame (vedi ord. n. 3428 del 14.7.2009 e da ultimo sent. n. 8508 del 26 aprile 2010).

Le accertate violazioni da parte della Grecia dei diritti dell'uomo - anche ad opera della Corte Europea dei diritti dell'Uomo - devono indurre l'Amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente, in quanto richiedente asilo, chiarendo, proprio con riferimento alla situazione dello stesso, per quale ragione, nonostante le contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso la Grecia dovesse ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di fare applicazione, nel caso in esame, dell'art. 3 comma 2, regolamento CE n. 343 del 2003 (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 giugno 2010 , n. 15857).

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento del’atto impugnato.

Le spese, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Condanna l’Amministrazione al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese che vengono liquidate per € 300,00 (trecento/00) oltre IVA e CPA

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 11 Febbraio 2011

 
 
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