SENTENZA N. 1598 DEL 21/02/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2009,

proposto da:

CCCCC/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Barberio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

 

contro

Min Interni - Dip Liberta' Civili e Immigr - Unita' Dublino, rappresentato e difeso dall'Fabio Massimo Patierno, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dellĠInterno prot. N. 100333 del 7/1/2009 che ha decretato il trasferimento del ricorrente a Malta quale Stato competente a decidere sullĠistanza diretta ad ottenere lo status di rifugiato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min Interni - Dip Liberta' Civili e Immigr - Unita' Dublino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente, cittadino della Costa d'Avorio,  fuggito dal proprio paese ed  giunto a Malta dove ha presentato in data 5.9.2007 la domanda di protezione internazionale.

 

é poi giunto in Italia dove ha chiesto nuovamente - in data 30/10/08 - il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

 

L'Unitˆ Dublino - l'ufficio competente all'espletamento delle procedure atte a determinare lo stato membro competente per l'esame della domanda di asilo – ha inviato a Malta la richiesta di ripresa in carico del ricorrente ai sensi dell'articolo 16.1 del Regolamento n. 343/03.

 

Il predetto Stato, con provvedimento del 9/1/09, ha riconosciuto la propria competenza, e l'Unitˆ Dublino, con il provvedimento impugnato, ha decretato il suo trasferimento a Malta.

 

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

 

1) Violazione di legge in relazione agli articoli 3 par. 1, articolo 4 par. 5 Regolamento CE n. 343/03, articolo 3 par. 6 Convenzione di Dublino, articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

 

Lamenta il ricorrente la violazione dell'articolo 4 par. 5 del Regolamento Ce n. 343/03 secondo cui l'obbligo di riprendere in carico il cittadino dello stato terzo che ha presentato domanda di protezione internazionale cessa quando il richiedente asilo ha lasciato i territori degli Stati membri per almeno tre mesi : nel caso di specie, il ricorrente sarebbe entrato in Italia nellĠagosto del 2008, ben oltre il termine di tre mesi indicato nel regolamento.

 

Non ricorrerebbero quindi i presupposti per la ripresa in carico da parte dello Stato Maltese.

 

2) Violazione di legge in relazione all'articolo 16 par. 3 e all'articolo 4 par. 1 del Regolamento CE n. 343/03, articolo 33 della Convezione di Ginevra del 28/7/51 - Direttiva 2005/85/CE - DLgs. N. 251/07 - D.Lgs. n. 25/08 - Contraddittorietˆ tra le norme.

 

Lamenta il ricorrente la violazione dell'articolo 16.3 del Regolamento CE n. 343/03 in quanto egli si sarebbe allontanato per almeno 3 mesi da Malta e non sarebbe titolare di un permesso di soggiorno in quello Stato: l'abbandono dello Stato equivarrebbe ad una rinuncia implicita alla domanda di protezione ivi presentata.

 

3) Mancata traduzione nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero - Violazione dell'articolo 13 comma 7 del D.Lgs. 286/98 e articolo 3 del D.P.R. 394/99 - Violazione del diritto di difesa.

 

Lamenta il ricorrente l'omessa traduzione del provvedimento impugnato con conseguente violazione del diritto di difesa.

 

Insiste quindi il ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

 

L'Amministrazione intimata si  costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

 

Con ordinanza n. 2269/09 il Tribunale ha respinto lĠistanza di sospensiva.

 

All'udienza pubblica del 31.12. 2010, il ricorso  stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso  infondato.

 

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 4 par. 5 e 16 par. 3 del Regolamento n. 343/03.

 

Le censure sono infondate in quanto basate su un presupposto di fatto del tutto indimostrato: dette norme, infatti, escludono la ripresa in carico del richiedente asilo nel caso in cui questi si sia allontanato dagli Stati membri per oltre tre mesi , e quindi presuppongono che il richiedente asilo sia rientrato nel proprio paese o in un altro Stato non facente parte dell'U.E.

 

Nel caso di specie non  affatto dimostrato che il ricorrente si sia allontanato da Malta, sia rientrato in patria e si sia l“ trattenuto per oltre tre mesi prima del suo ingresso in Italia, ma anzi l'Amministrazione ha precisato nella propria relazione (depositata in giudizio dall'Avvocatura erariale il 4.11.2009) che il ricorrente  entrato, via mare, insieme ad altri richiedenti asilo, in provenienza da Malta e non da territorio extraeuropeo; sicch lĠarticolo 16 comma 3 invocato non risulta applicabile ed incombe su quello Stato membro valutare se vi siano o meno i presupposti per concedere al ricorrente la protezione in questione; ed in quanto Stato membro deve essere considerato Stato sicuro per i cittadini di paesi Terzi.

 

Altrettanto infondato  il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta l'omessa traduzione dell'atto: Il Regolamento Dublino II non prevede alcun obbligo di traduzione nella lingua madre del richiedente asilo del provvedimento che statuisce in merito alla competenza dello Stato membro per la disamina della domanda di asilo. L'atto viene infatti tradotto al momento della notifica, momento nel quale il richiedente asilo prende cognizione del suo contenuto. In ogni caso - secondo il costante orientamento della giurisprudenza - (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI 23/9/0, l'omessa traduzione del provvedimento non costituisce motivo di illegittimitˆ dell'atto, ma pu˜ soltanto consentire la sua tardiva impugnazione.Nella fattispecie, avendo il ricorrente provveduto alla tempestiva impugnazione del provvedimento, risulta evidente che ne ha ben compreso il significato e la portata.

 

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

 

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/02/2011