SENTENZA N. 1598 DEL 21/02/2011 – TAR
LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
2839 del 2009,
proposto da:
CCCCC/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Barberio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino,
7;
contro
Min Interni - Dip Liberta' Civili e Immigr -
Unita' Dublino, rappresentato e difeso dall'Fabio Massimo Patierno, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dellĠInterno
prot. N. 100333 del 7/1/2009 che ha decretato il trasferimento del ricorrente a
Malta quale Stato competente a decidere sullĠistanza diretta ad ottenere lo status
di rifugiato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Min Interni - Dip Liberta' Civili e Immigr - Unita' Dublino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21
dicembre 2010 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino della Costa d'Avorio,
fuggito dal proprio paese ed giunto a Malta dove ha presentato in data
5.9.2007 la domanda di protezione internazionale.
é poi giunto in Italia dove ha chiesto
nuovamente - in data 30/10/08 - il riconoscimento dello status di rifugiato
politico.
L'Unit Dublino - l'ufficio competente
all'espletamento delle procedure atte a determinare lo stato membro competente
per l'esame della domanda di asilo – ha inviato a Malta la richiesta di
ripresa in carico del ricorrente ai sensi dell'articolo 16.1 del Regolamento
n. 343/03.
Il predetto Stato, con provvedimento del
9/1/09, ha riconosciuto la propria competenza, e l'Unit Dublino, con il
provvedimento impugnato, ha decretato il suo trasferimento a Malta.
Avverso detto provvedimento il ricorrente
deduce i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge in relazione agli articoli
3 par. 1, articolo 4 par. 5 Regolamento CE n. 343/03, articolo 3 par. 6
Convenzione di Dublino, articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 28/7/51. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione. Erronea valutazione
dei fatti e dei presupposti.
Lamenta il ricorrente la violazione dell'articolo
4 par. 5 del Regolamento Ce n. 343/03 secondo cui l'obbligo di riprendere in carico il
cittadino dello stato terzo che ha presentato domanda di protezione
internazionale cessa quando il richiedente asilo ha lasciato i territori degli
Stati membri per almeno tre mesi : nel caso di specie, il ricorrente sarebbe
entrato in Italia nellĠagosto del 2008, ben oltre il termine di tre mesi
indicato nel regolamento.
Non ricorrerebbero quindi i presupposti per la
ripresa in carico da parte dello Stato Maltese.
2) Violazione di legge in relazione all'articolo
16 par. 3 e all'articolo 4 par. 1 del Regolamento CE n. 343/03, articolo 33
della Convezione di Ginevra del 28/7/51 - Direttiva 2005/85/CE - DLgs. N.
251/07 - D.Lgs. n. 25/08 - Contraddittoriet tra le norme.
Lamenta il ricorrente la violazione dell'articolo
16.3 del Regolamento CE n. 343/03 in quanto egli si sarebbe allontanato per almeno 3
mesi da Malta e non sarebbe titolare di un permesso di soggiorno in quello
Stato: l'abbandono dello Stato equivarrebbe ad una rinuncia implicita alla
domanda di protezione ivi presentata.
3) Mancata traduzione nella lingua
effettivamente conosciuta dallo straniero - Violazione dell'articolo 13
comma 7 del D.Lgs. 286/98 e articolo 3 del D.P.R. 394/99 - Violazione del diritto
di difesa.
Lamenta il ricorrente l'omessa traduzione del
provvedimento impugnato con conseguente violazione del diritto di difesa.
Insiste quindi il ricorrente per
l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione intimata si costituita in
giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 2269/09 il Tribunale ha
respinto lĠistanza di sospensiva.
All'udienza pubblica del 31.12. 2010, il
ricorso stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso infondato.
Con il primo ed il secondo motivo di
impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 4 par. 5
e 16 par. 3 del Regolamento n. 343/03.
Le censure sono infondate in quanto basate su
un presupposto di fatto del tutto indimostrato: dette norme, infatti, escludono
la ripresa in carico del richiedente asilo nel caso in cui questi si sia
allontanato dagli Stati membri per oltre tre mesi , e quindi presuppongono che
il richiedente asilo sia rientrato nel proprio paese o in un altro Stato non facente
parte dell'U.E.
Nel caso di specie non affatto dimostrato
che il ricorrente si sia allontanato da Malta, sia rientrato in patria e si sia
l trattenuto per oltre tre mesi prima del suo ingresso in Italia, ma anzi
l'Amministrazione ha precisato nella propria relazione (depositata in giudizio
dall'Avvocatura erariale il 4.11.2009) che il ricorrente entrato, via mare,
insieme ad altri richiedenti asilo, in provenienza da Malta e non da territorio
extraeuropeo; sicch lĠarticolo 16 comma 3 invocato non risulta applicabile ed incombe
su quello Stato membro valutare se vi siano o meno i presupposti per concedere
al ricorrente la protezione in questione; ed in quanto Stato membro deve essere
considerato Stato sicuro per i cittadini di paesi Terzi.
Altrettanto infondato il terzo motivo con il
quale il ricorrente lamenta l'omessa traduzione dell'atto: Il Regolamento
Dublino II non prevede alcun obbligo di traduzione nella lingua madre del
richiedente asilo del provvedimento che statuisce in merito alla competenza
dello Stato membro per la disamina della domanda di asilo. L'atto viene infatti
tradotto al momento della notifica, momento nel quale il richiedente asilo
prende cognizione del suo contenuto. In ogni caso - secondo il costante
orientamento della giurisprudenza - (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI
23/9/0, l'omessa traduzione del provvedimento non costituisce motivo di
illegittimit dell'atto, ma pu soltanto consentire la sua tardiva
impugnazione.Nella fattispecie, avendo il ricorrente provveduto alla tempestiva
impugnazione del provvedimento, risulta evidente che ne ha ben compreso il
significato e la portata.
In conclusione, per i suesposti motivi, il
ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia
giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/02/2011