SENTENZA N. 1602 DEL 21/02/2011 – TAR
LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale
9491 del 2010,
proposto da:
MMMMM/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della
Giuliana,32;
contro
Questura di Roma, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Roma in
data 16-09-2010 con il quale si ordina al ricorrente di lasciare il territorio
nazionale attraverso la frontiera di Fiumicino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
11 gennaio 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Considerato che:
- il ricorrente impugna lordine di lasciare
il territorio nazionale, data l'impossibilit di accompagnamento alla frontiera
o di disporre il trattenimento presso un centro di identificazione ed
espulsione, emanato dal Questore ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis,
ter, quater d.lg. n. 286 del 1998;
- la controversia esula dalla giurisdizione
del giudice amministrativo, in quanto l'ordine di allontanamento emesso dal
Questore costituisce un atto strumentale all'esecuzione dell'espulsione, sicch
il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l'ordine di
allontanamento demandato al giudice ordinario;
- come chiarito da costante orientamento il
provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta un atto
strumentale allesecuzione del provvedimento di espulsione (T.A.R. Toscana
Firenze, sez. I, 10 aprile 2006 , n. 1148), rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario ai sensi dell articolo 13 co. 8 del d.lg. n. 286 del
1998,
essendo attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole
ipotesi di espulsione introdotte dall'articolo 3, commi 4 e 5 bis, d.l. 27
luglio 2005 n. 144, convertito in l. 31 luglio 2005 n. 155 - in base al quale, oltre
a quanto previsto dagli articoli 9 comma 5, e 13, comma 1, d.lg. n. 286 del
1998, il
Ministro dell'Interno o, su sua delega, il Prefetto pu disporre l'espulsione
dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18,
l. 22 maggio 1975 n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivit terroristiche, anche internazionali
(cfr., tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio
Roma, sez. I, 03 febbraio 2009 , n. 996; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 04
marzo 2009 , n. 481; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 luglio 2007 , n. 6441;
T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 18 novembre 2008 , n. 3587;
- il ricorso pertanto inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice
ordinario;
- sussistono giusti motivi per compensare tra
le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/02/2011