SENTENZA N. 1065 DEL 04/02/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 9522 del 2010, proposto da:

OOOOO/HHHHH, rappresentato e difeso dall'avv. Dorodea Ciano, con domicilio eletto presso Dorodea Ciano in Roma, via Rattazzi, 2/C;

 

contro

U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma - Ufficio Immigrazione, Ministero dell'Interno;

 

per l'ottemperanza

rigetto richiesta di emersione di lavoro irregolare - esecuzione del giudicato: sentenza tar lazio sez. 1^ ter n. 13628/09

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'articolo 114 codice processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con decisione n. 1362812009 del 5.11./28.12.2009 la Sez. I-ter di questo T.a.r. ha annullato:

 

a) il decreto del 10.5.2004, prot. n. 5233/2004, con il quale il Prefetto della Provincia di Roma ha disatteso l'istanza proposta dal medesimo ai sensi dell' articolo l del d.l. 9.9.2002, n. 195, conv. in l. 9.10.2002, n. 222, riguardante la legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;

 

b) la presupposta nota del 17.2.2004, Cat. A12 Imm. Uff. Legalizzazioni Irregolari, con la quale la Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ha denegato il suo nulla osta, e annullato gli atti impugnati, nel presupposto che

Çil mero riferimento alla "denuncia" per reati rientranti in una delle ipotesi previste dagli articoli 380 e 381 C.p.p. non costituisce una solida base di valutazione per il provvedimento impugnato, atteso che la denuncia, comunque formulata  atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolositˆ del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce

(cfr. C. Cost. n. 78/2005).

 

La suddetta decisione  stata formalmente notificata a tutte le Amministrazioni evocate in giudizio in data 27.1.2010 ed  passata in giudicato, non essendo tata oggetto di appello come da certificazione della Segreteria del Consiglio di Stato.

 

La stessa non ha tuttora ricevuto ottemperanza, neanche dopo che il signor OOOOO/HHHHH ha notificato, con la sentenza, alla Prefettura di Roma, in data 31.5.2010, la diffida di cui agli articoli 90 del r.d. 17.8.1907, n. 42, nonchŽ 30, co. 5, e 37 della previgente 1. TAR.

 

Con il presente gravame chiede che il rilascio del permesso di soggiorno con lĠoriginaria datrice di lavoro e ove questa -- a distanza di oltre sei anni dal rigetto dell' istanza di emersione, essa non avesse pi necessitˆ alle prestazioni lavorative del ricorrente -- non si presenti per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dallĠarticolo 1. co. 5, del d.l. n. 195/2002, chiede che gli venga comunque rilasciato di un permesso di soggiorno di almeno un anno allo scopo di ricercare un nuovo datore di lavoro.

 

In difetto chiede la nomina sin dĠora di un Commissario ad acta o, in subordine, della stessa Prefettura.

 

LĠamministrazione non si  costituita formalmente in giudizio.

 

Alla Camera di Consiglio il ricorso  stato trattenuto per la decisione.

 

La sentenza risulta ritualmente notificata allĠAmministrazione il 7 dicembre 2009 e non risulta essere stata oggetto di impugnativa come da certificazione della Segreteria Giurisdizionale del Consiglio di Stato del 12.5.2010,

 

Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2010 la causa  passata in decisione.

 

In assenza di contrarie deduzioni dellĠAmministrazione non costituitasi nel giudizio, ed al cospetto, quindi, di una sentenza esecutiva, devono senz'altro essere adottate le misure richieste dall'avente diritto, onde ovviare allĠinadempimento.

 

Va dichiarato, dunque l'obbligo dellĠAmministrazione, giuridicamente obbligata per legge, di eseguire il giudicato e di provvedere allĠadozione delle necessarie determinazioni conseguenti al disposto del giudicato di cui al dispositivo.

 

All'uopo si fissa il termine di gg. 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

 

Per l'eventualitˆ di una persistente inottemperanza, si nomina fin dĠora il Commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato per cui  causa come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

 

1. ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione e per lĠeffetto

 

a) di completare in ogni caso entro 90 giorni il procedimento di legalizzazione di lavoro irregolare di cui sopra ed, in difetto della stipula con la datrice di lavoro richiedente, per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, fatto naturalmente salvo il sopravvenire nelle more di ulteriori cause ostative al riguardo;

 

b) in difetto, si nomina fin dĠora un Commissario ad acta, nella persona di un Dirigente designato dal Prefetto della Provincia di Roma, il quale dovrˆ provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della difesa del ricorrente dellĠinutile decorso del termine di cui sopra, ricorrente

 

2. Condanna il Ministero al pagamento delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Û 1.000,00 di cui Û 500,00 per spese.

 

3. LĠeventuale compenso a carico dellĠAmministra sarˆ liquidato con separata ordinanza a seguito della presentazione di una specifica relazione.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/02/2011

 

IL SEGRETARIO