SENTENZA N. 412 DEL 10/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale
3217 del 2010,
proposto da:
MMMMM/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Fotia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di
Porta Romana, 87/A;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato presso la sua sede in
Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del permesso di
soggiorno n. 213744, emesso in data 04.10.2010 dalla Questura della Provincia
di Milano a seguito del diniego della Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale espresso in data 7.05.2010 con
provvedimento n. 1644/09; nonch di ogni altro atto presupposto, consequenziale
e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
8 febbraio 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Rilevato che con il ricorso allÕesame
lÕistante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la
Questura di Milano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per
richiesta protezione internazionale in base alla decisione della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale espresso in
data 7.05.2010 con provvedimento n. 1644/09, che ha ritenuto che non
sussistessero motivi per la concessione della protezione sussidiaria o della
protezione per motivi umanitari.
Considerato che, come affermato pi volte
dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, giudice deputato a
dirimere i conflitti di giurisdizione, le controversie in materia di diniego di
permesso di soggiorno adottato sul presupposto della decisione negativa della
Commissione Territoriale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario
(cfr., fra le tante, Cass. civ., S.U.,
ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009; ordinanza 19393 del 9 settembre 2009);
che a tale conclusione la Suprema Corte
pervenuta sulla base della considerazione che, nell'attuale quadro legislativo
e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della
protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione
Territoriale, il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalit
in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione
della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della
medesima Questura che negano il permesso di soggiorno per motivi umanitari di
cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Ritenuto che, alla luce delle suesposte
considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo;
che le spese di giudizio possono essere
integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi in relazione
alla peculiarit della controversia;
che l'accertato difetto di giurisdizione
comporta l'applicazione dell'istituto della "translatio iudicii", in
forza del quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono
fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo
riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre
mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 11 del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO