SENTENZA N. 412 DEL 10/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 3217 del 2010,

proposto da:

MMMMM/DDDDD, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fotia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Romana, 87/A;

 

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato presso la sua sede in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno n. 213744, emesso in data 04.10.2010 dalla Questura della Provincia di Milano a seguito del diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale espresso in data 7.05.2010 con provvedimento n. 1644/09; nonchŽ di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Rilevato che con il ricorso allÕesame lÕistante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Milano ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale in base alla decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale espresso in data 7.05.2010 con provvedimento n. 1644/09, che ha ritenuto che non sussistessero motivi per la concessione della protezione sussidiaria o della protezione per motivi umanitari.

 

Considerato che, come affermato pi volte dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, giudice deputato a dirimere i conflitti di giurisdizione, le controversie in materia di diniego di permesso di soggiorno adottato sul presupposto della decisione negativa della Commissione Territoriale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario

(cfr., fra le tante, Cass. civ., S.U., ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009; ordinanza 19393 del 9 settembre 2009);

 

che a tale conclusione la Suprema Corte  pervenuta sulla base della considerazione che, nell'attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale, il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalitˆ in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

 

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

 

che le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi in relazione alla peculiaritˆ della controversia;

 

che l'accertato difetto di giurisdizione comporta l'applicazione dell'istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo  riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del c.p.a.;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011

 

IL SEGRETARIO