SENTENZA N. 331 DEL 01/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2011, proposto da:

MMMMM/JJJJJ, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Dissegna, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Santa Tecla, 4;

 

contro

Ministero dell'Interno e Questura della Provincia di Varese, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto di rilascio di permesso di soggiorno prot. N. 00113/10 Imm.AN del 23 agosto 2010 emesso dal Questore della Provincia di Varese nei confronti del ricorrente notificato in data 4 novembre 2010; nonch di tutti gli atti connessi, presupposti e/o comunque consequenziali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Varese ha respinto lĠistanza di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto a suo carico risulta un decreto di espulsione non esaurito nei suoi effetti.

 

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

 

I) Violazione dellĠarticolo 7 della legge 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

 

II) Violazione di legge per mancata trasmissione del preavviso di rigetto.

 

III) Eccesso di potere in quanto il diniego di permesso di soggiorno  stato emanato dopo oltre due anni dalla concessione del visto di entrata in Italia, creando aspettative in lui e nella figlia minore, che frequenta la scuola.

 

IV) Le modalitˆ di convocazione del ricorrente in Questura sarebbero state beffarde.

 

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

2. Il ricorso  infondato.

 

La giurisprudenza ha riconosciuto che la pregressa espulsione di uno straniero, tuttĠora perdurante, valida ed efficace  causa ostativa allĠingresso dello straniero in Italia e quindi al rilascio del permesso di soggiorno.

 

La natura vincolata del diniego del nulla osta al lavoro rende superflua lĠomessa comunicazione dellĠavvio del procedimento ai sensi dellĠarticolo 21 octies, l. n. 241 del 1990 secondo il quale il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

 

Il secondo motivo di ricorso  infondato in quanto la mancanza di preavviso di rigetto non comporta lĠillegittimitˆ dellĠatto quando, come nel caso in questione, l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (articolo 21 octies L. 241/90).

 

Il terzo motivo di ricorso  infondato in quanto non pu˜ tenersi conto della buona fede del privato, che ha ottenuto un provvedimento favorevole dallĠamministrazione, quando non risulti che il privato abbia dichiarato lĠesistenza della causa impeditivi e lĠamministrazione abbia ciononostante emanato il provvedimento favorevole, e non quando lĠamministrazione, lungi dal voler escludere la rilevanza ostativa dei precedenti atti di espulsione non completamente ottemperati, sia venuta a conoscenza solo successivamente allĠemanazione dellĠatto favorevole dellĠesistenza di un atto ostativo al suo rilascio non dichiarato.

 

Il quarto motivo di ricorso, che sembra prefigurare un contrasto tra il contenuto della convocazione ed il colloquio avvenuto con gli uffici,  infondato in quanto il privato ha lĠobbligo di presentarsi allĠautoritˆ per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che lo riguardano, indipendentemente dai contenuti della convocazione. Infatti il colloquio con gli uffici non costituisce atto finale del procedimento, ma  sempre possibile per il privato convocato replicare alle richieste dellĠamministrazione, con la conseguenza che non pu˜ ritenersi violato il diritto di difesa.

 

In definitiva il ricorso va respinto.

 

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/02/2011

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)