SENTENZA N. 366 DEL 07/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA N NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrattivo;

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2011, proposto da:

KKKKK/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monte Generoso 35;

 

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del provvedimento n. 26695/2008, emesso dal Questore della Provincia di Milano, in data 11 novembre 2010 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrattivo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il Questore di Milano ha rigettato lĠistanza di permesso per soggiornanti di lungo periodo, presentata da KKKKK/MMMMM, per lĠesistenza di una condanna per reato ritenuto sintomatico di pericolositˆ sociale e per la mancanza da lungo tempo di leciti mezzi di sostentamento.

 

Il ricorrente faceva presente di vivere in Italia da oltre dieci anni e di aver sempre lavorato e impugnava il provvedimento con un unico articolato motivo di ricorso ove lamentava lĠeccesso di potere per inesistenza dei presupposti normativi in fatto e in diritto.

 

Non  vero che il ricorrente non abbia potuto disporre di mezzi leciti di sostentamento perchŽ dopo il 2003 ha sempre regolarmente lavorato e tuttora lavora presso la Cooperativa Tempus come dimostra la documentazione allegata al ricorso.

 

Quanto al reato commesso si tratta di un episodio isolato commesso in un contesto particolare e comunque unico reato commesso in dodici anni di presenza in Italia, tanto  vero che il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena.

 

Il Ministero dellĠInterno si  costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso  fondato.

 

Nel caso in cui venga richiesto un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo la commissione di un reato, ricompreso tra quelli che lĠarticolo 4,comma 3, T.U. Imm. ritiene automaticamente ostativa per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere oggetto di una valutazione discrezionale in concreto sulla pericolositˆ dellĠextracomunitario che ha presentato lĠistanza.

 

Tale valutazione non  stata compiuta dal Questore di Milano che ha affidato la motivazione ad un formula stereotipata in virt della quale la gravitˆ del reato commesso  di per sŽ sintomo di pericolositˆ.

 

In realtˆ se si prende in considerazione il fatto che ha comportato la condanna del ricorrente per come emerge dalla sentenza di applicazione di pena prodotta, si tratta dellĠaver dato baci ed effusioni varie ad una donna non consenziente in un luogo frequentato da persone in orario diurno e senza un atteggiamento violento ma, come definito dal giudice, di indebita insistenza.

 

Ci˜ ha comportato unĠapplicazione della pena limitata al minimo edittale con la concessione dei benefici di legge.

 

Orbene ricavare da un tale contesto una valutazione di pericolositˆ nei confronti di persona che ha dimostrato di lavorare stabilmente e con la disponibilitˆ di un alloggio  affermazione apodittica che non assolve quellĠobbligo di motivazione in concreto che deve caratterizzare ogni provvedimento discrezionale.

 

Relativamente alla mancanza di leciti mezzi di sostentamento, il ricorrente ha dimostrato con la copiosa produzione documentale che ha sempre lavorato disponendo di un reddito sufficiente a garantire il proprio mantenimento.

 

Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con lĠobbligo per lĠamministrazione in occasione del nuovo esercizio del potere di verificare accuratamente le condizioni lavorative del ricorrente e di valutare nei termini espressi in motivazione lĠesistenza o meno di una pericolositˆ sociale.

 

Appare equo compensare le spese in considerazione comunque della commissione di un reato da parte del ricorrente con rimborso del contributo unificato.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.

 

Spese compensate con rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA l 07/02/2011

 

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrattivo)