SENTENZA N. 366 DEL 07/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA N NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrattivo;
sul ricorso numero di registro generale 28 del
2011, proposto da:
KKKKK/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv.
Sabrina Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monte
Generoso 35;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati
presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 26695/2008, emesso dal
Questore della Provincia di Milano, in data 11 novembre 2010 di rigetto della domanda
di rilascio del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
28 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrattivo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Questore di Milano ha rigettato lĠistanza
di permesso per soggiornanti di lungo periodo, presentata da KKKKK/MMMMM, per lĠesistenza
di una condanna per reato ritenuto sintomatico di pericolosit sociale e per la mancanza da lungo
tempo di leciti mezzi di sostentamento.
Il ricorrente faceva presente di vivere in
Italia da oltre dieci anni e di aver sempre lavorato e impugnava il
provvedimento con un unico articolato motivo di ricorso ove lamentava lĠeccesso
di potere per inesistenza dei presupposti normativi in fatto e in diritto.
Non vero che il ricorrente non abbia potuto
disporre di mezzi leciti di sostentamento perch dopo il 2003 ha sempre regolarmente
lavorato e tuttora lavora presso la Cooperativa Tempus come dimostra la
documentazione allegata al ricorso.
Quanto al reato commesso si tratta di un
episodio isolato commesso in un contesto particolare e comunque unico reato
commesso in dodici anni di presenza in Italia, tanto vero che il giudice ha
concesso la sospensione condizionale della pena.
Il Ministero dellĠInterno si costituito in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso fondato.
Nel caso in cui venga richiesto un permesso
di soggiorno per soggiornante di lungo periodo la commissione di un reato,
ricompreso tra quelli che lĠarticolo 4,comma 3, T.U. Imm. ritiene automaticamente
ostativa per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere oggetto di
una valutazione discrezionale in concreto sulla pericolosit dellĠextracomunitario che
ha presentato lĠistanza.
Tale valutazione non stata compiuta dal
Questore di Milano che ha affidato la motivazione ad un formula stereotipata in
virt della quale la gravit del reato commesso di per s sintomo di
pericolosit.
In realt se si prende in considerazione il
fatto che ha comportato la condanna del ricorrente per come emerge dalla
sentenza di applicazione di pena prodotta, si tratta dellĠaver dato baci ed
effusioni varie ad una donna non consenziente in un luogo frequentato da
persone in orario diurno e senza un atteggiamento violento ma, come definito
dal giudice, di indebita insistenza.
Ci ha comportato unĠapplicazione della pena
limitata al minimo edittale con la concessione dei benefici di legge.
Orbene ricavare da un tale contesto una valutazione
di pericolosit nei confronti di persona che ha dimostrato di lavorare stabilmente e con
la disponibilit di un alloggio affermazione apodittica che non assolve
quellĠobbligo di motivazione in concreto che deve caratterizzare ogni
provvedimento discrezionale.
Relativamente alla mancanza di leciti mezzi
di sostentamento, il ricorrente ha dimostrato con la copiosa produzione documentale che
ha sempre lavorato disponendo di un reddito sufficiente a garantire il proprio
mantenimento.
Il ricorso va accolto con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato e con lĠobbligo per lĠamministrazione
in occasione del nuovo esercizio del potere di verificare accuratamente le
condizioni lavorative del ricorrente e di valutare nei termini espressi in
motivazione lĠesistenza o meno di una pericolosit sociale.
Appare equo compensare le spese in
considerazione comunque della commissione di un reato da parte del ricorrente
con rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate con rimborso del contributo
unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA l 07/02/2011
IL SEGRETARIO
(Articolo 89, co. 3, codice processo
amministrattivo)