SENTENZA N. 241 DEL 26/01/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale
2310 del 2010, proposto da:
- MMMMM/MMMMM, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Cino Benelli, Antonio Bertei e Nunzio Rolandi, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questĠultimo in Milano, Piazzale Bacone n. 2;
contro
- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e
domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n.
1;
- la Questura di Milano, in persona del Questore
pro-tempore;
per l'annullamento
- del decreto n. 36643/2009, con cui stata
rigettata lĠistanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo,
emesso in data 10 agosto 2010 e notificato il 16 settembre 2010 dalla Questura
della Provincia di Milano, con contestuale invito a lasciare il Territorio
italiano entro 15 giorni dalla notifica;
- della nota 18 novembre 2009 (Rif.
109510/ID/622907/A12/2009) a firma del Dirigente dellĠUfficio Immigrazione
della Questura di Milano;
- nonch di ogni altro atto presupposto,
consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
dellĠAmministrazione dellĠInterno;
Vista lĠordinanza n.
231/2010 con cui sono stati disposti incombenti istruttori cura
dellĠAmministrazione dellĠInterno;
Vista la documentazione depositata in data 3
gennaio 2011, in adempimento della predetta istruttoria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 17
gennaio 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori,
come specificato nel verbale;
Visto lĠarticolo 60 codice processo
amministrativo, che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla
domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente
motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di
sentenza, stante la superfluit di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e
sentite le parti in proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2010
e depositato il 22 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto n.
36643/2009, con cui stata rigettata lĠistanza di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, emesso in data 10 agosto 2010 e notificato il 16
settembre 2010 dalla Questura della Provincia di Milano, con contestuale invito
a lasciare il Territorio italiano entro 15 giorni dalla notifica, e la nota 18
novembre 2009 (Rif. 109510/ID/622907/A12/2009) a firma del Dirigente
dellĠUfficio Immigrazione della Questura di Milano.
Avverso i predetti provvedimenti vengono
dedotte le censure di violazione dellĠarticolo 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, dellĠarticolo 3 della
legge n. 241 del 1990, degli articoli 6 e 12 della Direttiva 2003/109/CE, dellĠarticolo 117,
primo comma, Cost., di eccesso di potere per difetto o erronea valutazione dei
presupposti, per carenza o inadeguatezza di istruttoria, per contraddittoriet,
traviamento e illogicit manifesta e violazione di circolare.
LĠAmministrazione avrebbe, illegittimamente,
disposto attraverso un unico provvedimento il diniego di rilascio del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di rilascio
dellĠordinario permesso di soggiorno. Del resto, i presupposti per rilasciare la
carta di soggiorno CE sarebbero differenti rispetto a quelli richiesti per
ottenere un permesso di soggiorno di durata pi breve: le condanne penali non sarebbero
automaticamente ostative e dovrebbero essere considerati i legami familiari e
lĠinserimento socio-lavorativo del cittadino extracomunitario nel territorio
nazionale. Anche la pericolosit sociale del soggetto dovrebbe essere riferita a
periodi recenti e dovrebbe essere comparata con la durata della permanenza,
anche alla luce della gravit dei comportamenti delittuosi eventualmente posti
in essere. La Questura non avrebbe compiuto le valutazioni richieste dalla
normativa in materia e avrebbe apoditticamente affermato la pericolosit
sociale del ricorrente.
Ulteriori doglianze censurano i provvedimenti
per violazione degli articoli 4 e 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, degli articoli 3 e 10
della legge n. 241 del 1990, degli articoli 6 e 12 della Direttiva 2003/109/CE, dellĠarticolo 117,
primo comma, Cost., per eccesso di potere per carenza o inadeguatezza di istruttoria e per
difetto di motivazione.
Dal provvedimento impugnato non emergerebbe
che le memorie prodotte in sede procedimentale sarebbero state valutate
adeguatamente, visto che si evidenziata la loro scarsa rilevanza ai fini
della decisione finale, senza aggiungere ulteriori elementi atti a confutare il
contenuto delle stesse.
Infine vengono dedotti la violazione degli articoli
5 e 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, dellĠarticolo 21-septies della legge n. 241 del
1990,
dellĠarticolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1999 e lĠeccesso di potere per
carenza dei presupposti.
Dalla sottoscrizione apposta in calce al
provvedimento non si riuscirebbe a comprendere lĠautore della stessa, n gli
altri elementi utili (qualifica, ufficio di appartenenza, eventuale delega,
ecc.) per verificare se lo stesso sia abilitato ad esternare la volont
dellĠAmministrazione.
Si costituito in giudizio il Ministero
dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.
231/2010 sono stati disposti incombenti istruttori cura dellĠAmministrazione
dellĠInterno. In data 3 gennaio 2011, il Ministero ha depositato la
documentazione richiesta.
Alla Camera di consiglio del 17 gennaio 2011,
fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti
alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza
breve, ai sensi dellĠarticolo 60 codice processo amministrativo
DIRITTO
1. Il ricorso non fondato.
2. Con la prima censura il ricorrente sostiene
che non sarebbe stato possibile respingere con un unico provvedimento sia il permesso
di soggiorno CE di lungo periodo, che lĠordinario permesso di soggiorno. Inoltre non sarebbe stata
valutata n la pericolosit sociale del ricorrente, vista la non ostativit
dei reati commessi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE di
lungo periodo, n lĠinserimento dello stesso, anche in relazione ai legami familiari,
nel tessuto sociale italiano.
2.1. La censura non pu essere accolta.
Quanto allĠasserita illegittimit dellĠadozione
di un unico provvedimento con cui si nega sia il permesso di soggiorno CE di
lungo periodo che lĠordinario permesso di soggiorno, va evidenziato che lĠarticolo
9, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998 consente allĠAmministrazione di rilasciare
allo straniero, cui sia revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo, un permesso di
soggiorno per altro tipo, in applicazione dello stesso Testo unico. Pertanto non appare
illegittimo il comportamento della Questura allorquando – pur pervenendo
a conclusioni finali negative – si premurata di verificare se comunque
sussistessero le condizioni per rilasciare al ricorrente un ordinario
permesso di soggiorno.
2.2. Va disattesa anche la parte della
doglianza che contesta il provvedimento negativo sul presupposto della mancata valutazione
della pericolosit sociale attuale del ricorrente e del suo effettivo
inserimento nel tessuto sociale italiano. Difatti, nel provvedimento impugnato
si d atto che il ricorrente stato condannato, nel settembre 2009, per un reato
in materia di stupefacenti, e, nel luglio 2008, per lesioni personali; inoltre risultano, sempre
a carico dello stesso, precedenti di polizia per spendita e
introduzione nello Stato di moneta falsificata, per guida sotto lĠinfluenza
dellĠalcol, per falsa attestazione al pubblico ufficiale sulla identit e in materia
di sostanze stupefacenti. Sulla base di questi precedenti lĠAmministrazione ha ritenuto di
formulare un giudizio di pericolosit sociale attuale, che non pare affetto da
alcun vizio di legittimit. Del resto le condanne, anche recenti, per reati di
una certa gravit, oltre ai precedenti di polizia, non possono indurre a
ritenere non pericoloso socialmente il ricorrente, non potendosi esigere, per
una valutazione in concreto della pericolosit, un esame personale e minuzioso
relativo alle specifiche abitudini di vita del soggetto fino alle sue pi
intime inclinazioni. Quanto ai legami familiari, va evidenziato che il
ricorrente, anche in sede di memorie procedimentali, non ha dimostrato di avere
alcun familiare convivente nel territorio nazionale e quindi tale aspetto non
necessitava di alcuna valutazione specifica da parte della Questura.
2.3. In relazione a quanto evidenziato in precedenza,
la censura va respinta.
3. Con la seconda doglianza si evidenzia come
le memorie procedimentali prodotte dal ricorrente non siano state adeguatamente
valutate in sede di adozione del provvedimento finale.
3.1. Anche tale censura non fondata.
Le memorie, come risulta anche dal corpo del
provvedimento, sono state esaminate dallĠAmministrazione che, tuttavia, non le
ha ritenute rilevanti ai fini dellĠadozione del provvedimento finale.
LĠirrilevanza delle deduzioni del ricorrente, dĠaltronde, si ricava anche dalla
diretta valutazione delle stesse, che non contestano lĠesistenza dei
presupposti fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato,
limitandosi ad interpretarli in modo diverso e a sminuirne la portata.
Del resto, ÒlĠobbligo di esame delle memorie e
dei documenti non impone unĠanalitica confutazione in merito a ogni argomento
utilizzato [dalla parte], essendo sufficiente un iter motivazionale che renda
nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dellĠazione dellĠamministrazione
alle deduzioni difensive del privatoÓ
(Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2008, n.
17).
3.2. Ci determina il rigetto anche di questa
doglianza.
4. Con la terza censura si asserisce la
nullit del provvedimento impugnato per incomprensibilit della firma del soggetto autore della
stessa e per lĠimpossibilit di individuare la posizione rivestita dallo stesso
nellĠambito dellĠUfficio di riferimento.
4.1. La doglianza va respinta.
In primo luogo, lĠilleggibilit della firma non rende nullo il
provvedimento, allorquando sia apposta accanto alla stampigliatura meccanica
del nome del soggetto sottoscrittore, rendendo cos individuabile la persona
fisica cui riferibile la sottoscrizione.
Inoltre, come risulta dalla documentazione
depositata in data 3 gennaio 2011 dallĠAmministrazione resistente, il
sottoscrittore del provvedimento (dott. DĠAnna), nella qualit di vicario del
Questore, lo ha sostituito nel periodo ricompreso tra il 7 e il 28 agosto 2010
(lĠadozione del provvedimento impugnato risale al 10 agosto 2010).
4.2. Di conseguenza anche questa doglianza va
rigettata.
5. Alla stregua delle suesposte
considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese possono essere compensate in
ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del 17 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)