SENTENZA N. 241 DEL 26/01/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2010, proposto da:

- MMMMM/MMMMM, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cino Benelli, Antonio Bertei e Nunzio Rolandi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questĠultimo in Milano, Piazzale Bacone n. 2;

 

contro

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;

 

per l'annullamento

 

- del decreto n. 36643/2009, con cui  stata rigettata lĠistanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, emesso in data 10 agosto 2010 e notificato il 16 settembre 2010 dalla Questura della Provincia di Milano, con contestuale invito a lasciare il Territorio italiano entro 15 giorni dalla notifica;

 

- della nota 18 novembre 2009 (Rif. 109510/ID/622907/A12/2009) a firma del Dirigente dellĠUfficio Immigrazione della Questura di Milano;

 

- nonchŽ di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione dellĠInterno;

Vista lĠordinanza n. 231/2010 con cui sono stati disposti incombenti istruttori cura dellĠAmministrazione dellĠInterno;

Vista la documentazione depositata in data 3 gennaio 2011, in adempimento della predetta istruttoria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore, alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

 

Visto lĠarticolo 60 codice processo amministrativo, che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluitˆ di ulteriore istruzione;

 

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2010 e depositato il 22 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 36643/2009, con cui  stata rigettata lĠistanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, emesso in data 10 agosto 2010 e notificato il 16 settembre 2010 dalla Questura della Provincia di Milano, con contestuale invito a lasciare il Territorio italiano entro 15 giorni dalla notifica, e la nota 18 novembre 2009 (Rif. 109510/ID/622907/A12/2009) a firma del Dirigente dellĠUfficio Immigrazione della Questura di Milano.

 

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione dellĠarticolo 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, dellĠarticolo 3 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 6 e 12 della Direttiva 2003/109/CE, dellĠarticolo 117, primo comma, Cost., di eccesso di potere per difetto o erronea valutazione dei presupposti, per carenza o inadeguatezza di istruttoria, per contraddittorietˆ, traviamento e illogicitˆ manifesta e violazione di circolare.

 

LĠAmministrazione avrebbe, illegittimamente, disposto attraverso un unico provvedimento il diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e il diniego di rilascio dellĠordinario permesso di soggiorno. Del resto, i presupposti per rilasciare la carta di soggiorno CE sarebbero differenti rispetto a quelli richiesti per ottenere un permesso di soggiorno di durata pi breve: le condanne penali non sarebbero automaticamente ostative e dovrebbero essere considerati i legami familiari e lĠinserimento socio-lavorativo del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale. Anche la pericolositˆ sociale del soggetto dovrebbe essere riferita a periodi recenti e dovrebbe essere comparata con la durata della permanenza, anche alla luce della gravitˆ dei comportamenti delittuosi eventualmente posti in essere. La Questura non avrebbe compiuto le valutazioni richieste dalla normativa in materia e avrebbe apoditticamente affermato la pericolositˆ sociale del ricorrente.

 

Ulteriori doglianze censurano i provvedimenti per violazione degli articoli 4 e 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, degli articoli 3 e 10 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 6 e 12 della Direttiva 2003/109/CE, dellĠarticolo 117, primo comma, Cost., per eccesso di potere per carenza o inadeguatezza di istruttoria e per difetto di motivazione.

 

Dal provvedimento impugnato non emergerebbe che le memorie prodotte in sede procedimentale sarebbero state valutate adeguatamente, visto che si  evidenziata la loro scarsa rilevanza ai fini della decisione finale, senza aggiungere ulteriori elementi atti a confutare il contenuto delle stesse.

 

Infine vengono dedotti la violazione degli articoli 5 e 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, dellĠarticolo 21-septies della legge n. 241 del 1990, dellĠarticolo 12 del D.P.R. n. 394 del 1999 e lĠeccesso di potere per carenza dei presupposti.

 

Dalla sottoscrizione apposta in calce al provvedimento non si riuscirebbe a comprendere lĠautore della stessa, nŽ gli altri elementi utili (qualifica, ufficio di appartenenza, eventuale delega, ecc.) per verificare se lo stesso sia abilitato ad esternare la volontˆ dellĠAmministrazione.

 

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Con ordinanza n. 231/2010 sono stati disposti incombenti istruttori cura dellĠAmministrazione dellĠInterno. In data 3 gennaio 2011, il Ministero ha depositato la documentazione richiesta.

 

Alla Camera di consiglio del 17 gennaio 2011, fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dellĠarticolo 60 codice processo amministrativo

 

DIRITTO

1. Il ricorso non  fondato.

 

2. Con la prima censura il ricorrente sostiene che non sarebbe stato possibile respingere con un unico provvedimento sia il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, che lĠordinario permesso di soggiorno. Inoltre non sarebbe stata valutata nŽ la pericolositˆ sociale del ricorrente, vista la non ostativitˆ dei reati commessi ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, nŽ lĠinserimento dello stesso, anche in relazione ai legami familiari, nel tessuto sociale italiano.

 

2.1. La censura non pu˜ essere accolta.

 

Quanto allĠasserita illegittimitˆ dellĠadozione di un unico provvedimento con cui si nega sia il permesso di soggiorno CE di lungo periodo che lĠordinario permesso di soggiorno, va evidenziato che lĠarticolo 9, comma 9, del D. Lgs. n. 286 del 1998 consente allĠAmministrazione di rilasciare allo straniero, cui sia revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo, un permesso di soggiorno per altro tipo, in applicazione dello stesso Testo unico. Pertanto non appare illegittimo il comportamento della Questura allorquando – pur pervenendo a conclusioni finali negative – si  premurata di verificare se comunque sussistessero le condizioni per rilasciare al ricorrente un ordinario permesso di soggiorno.

 

2.2. Va disattesa anche la parte della doglianza che contesta il provvedimento negativo sul presupposto della mancata valutazione della pericolositˆ sociale attuale del ricorrente e del suo effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano. Difatti, nel provvedimento impugnato si dˆ atto che il ricorrente  stato condannato, nel settembre 2009, per un reato in materia di stupefacenti, e, nel luglio 2008, per lesioni personali; inoltre risultano, sempre a carico dello stesso, precedenti di polizia per spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata, per guida sotto lĠinfluenza dellĠalcol, per falsa attestazione al pubblico ufficiale sulla identitˆ e in materia di sostanze stupefacenti. Sulla base di questi precedenti lĠAmministrazione ha ritenuto di formulare un giudizio di pericolositˆ sociale attuale, che non pare affetto da alcun vizio di legittimitˆ. Del resto le condanne, anche recenti, per reati di una certa gravitˆ, oltre ai precedenti di polizia, non possono indurre a ritenere non pericoloso socialmente il ricorrente, non potendosi esigere, per una valutazione in concreto della pericolositˆ, un esame personale e minuzioso relativo alle specifiche abitudini di vita del soggetto fino alle sue pi intime inclinazioni. Quanto ai legami familiari, va evidenziato che il ricorrente, anche in sede di memorie procedimentali, non ha dimostrato di avere alcun familiare convivente nel territorio nazionale e quindi tale aspetto non necessitava di alcuna valutazione specifica da parte della Questura.

 

2.3. In relazione a quanto evidenziato in precedenza, la censura va respinta.

 

3. Con la seconda doglianza si evidenzia come le memorie procedimentali prodotte dal ricorrente non siano state adeguatamente valutate in sede di adozione del provvedimento finale.

 

3.1. Anche tale censura non  fondata.

 

Le memorie, come risulta anche dal corpo del provvedimento, sono state esaminate dallĠAmministrazione che, tuttavia, non le ha ritenute rilevanti ai fini dellĠadozione del provvedimento finale. LĠirrilevanza delle deduzioni del ricorrente, dĠaltronde, si ricava anche dalla diretta valutazione delle stesse, che non contestano lĠesistenza dei presupposti fattuali posti a fondamento del provvedimento impugnato, limitandosi ad interpretarli in modo diverso e a sminuirne la portata.

Del resto, ÒlĠobbligo di esame delle memorie e dei documenti non impone unĠanalitica confutazione in merito a ogni argomento utilizzato [dalla parte], essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dellĠazione dellĠamministrazione alle deduzioni difensive del privatoÓ

(Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2008, n. 17).

 

3.2. Ci˜ determina il rigetto anche di questa doglianza.

 

4. Con la terza censura si asserisce la nullitˆ del provvedimento impugnato per incomprensibilitˆ della firma del soggetto autore della stessa e per lĠimpossibilitˆ di individuare la posizione rivestita dallo stesso nellĠambito dellĠUfficio di riferimento.

 

4.1. La doglianza va respinta.

 

In primo luogo, lĠilleggibilitˆ della firma non rende nullo il provvedimento, allorquando sia apposta accanto alla stampigliatura meccanica del nome del soggetto sottoscrittore, rendendo cos“ individuabile la persona fisica cui  riferibile la sottoscrizione.

 

Inoltre, come risulta dalla documentazione depositata in data 3 gennaio 2011 dallĠAmministrazione resistente, il sottoscrittore del provvedimento (dott. DĠAnna), nella qualitˆ di vicario del Questore, lo ha sostituito nel periodo ricompreso tra il 7 e il 28 agosto 2010 (lĠadozione del provvedimento impugnato risale al 10 agosto 2010).

 

4.2. Di conseguenza anche questa doglianza va rigettata.

 

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

 

6. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2011 con lĠintervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)