SENTENZA N. 380 DEL 07/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2011, proposto da:

AAAAA/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Lombardia in Milano, via F. Corridoni 39

 

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. 10290/2010 Imm., emessa dalla Questura di Milano in data 17 Agosto 2010, e notificata in data 14 Ottobre 2010;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Caterina Bozzoli e Dario Bellisario, avvocato dello Stato;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per la mancanza di redditi di provenienza lecita con cui provvedere al proprio sostentamento, formulando due motivi di ricorso.

 

Il primo contesta la violazione degli articoli E,5 e 26 D.lgs. 286\98 e 13 DPR 394\99 oltre allĠeccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

 

Il ricorrente afferma di essere presente regolarmente nel nostro paese dal 2003 e di aver sempre regolarmente lavorato tranne in un periodo nel 2008 quando era occupato in nero presso la ditta Caristia Filippo con cui ha in corso un contenzioso presso i giudice del lavoro e quindi di aver sempre avuto a disposizione mezzi leciti di sostentamento.

 

Il secondo motivo denuncia la violazione dellĠarticolo 5,comma 3, Dlgs. 286\98 per non aver tenuto presente gli elementi sopravvenuti quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui oggi dispone.

 

Il Ministero dellĠInterno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso  fondato.

 

Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente ha stipulato un contratto di soggiorno prima con la Greenway S.C. a.r.l. nellĠottobre 2009 e successivamente in data 7.7.2010 con la Handpower S.C.P.A. contratto tuttora in essere.

 

Inoltre per il 2008 sono state prodotte delle buste paga da cui si rileva che il ricorrente ha lavorato per la ditta Caristia Filippo anche se il datore di lavoro non ha provveduto al versamento dei contributi previdenziali, motivo per cui esiste attualmente una controversia a seguito di denuncia presentata allĠINPS.

 

Vi erano quindi i presupposti per il rilascio del rinnovo richiesto poichŽ al momento dellĠemanazione del provvedimento impugnato, il ricorrente risultava lavorare regolarmente e di conseguenza il provvedimento di rigetto va annullato poichŽ lĠamministrazione dovrˆ procedere ad effettuare una nuova istruttoria per verificare la sussistenza delle condizioni che emergono dalla documentazione prodotta in giudizio.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come i dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.

 

Condanna il Comune di Appiano Gentile alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Û 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA l 07/02/2011

 

IL SEGRETARIO

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)