SENTENZA N. 413 DEL 10/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2011,

proposto da:

FFFFF/SSSSS, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via F.Bellotti, 17;

 

contro

Ministero dell'Interno - Questura Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia 1;

 

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore di Milano il 28 maggio 2010, notificato il 5 novembre 2010, conseguente alla revoca del Nulla osta del decreto Flussi 2007, di rifiuto istanza rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava lĠatto indicato in epigrafe che aveva negato la concessione del permesso di soggiorno essendo stato revocato il nulla osta alĠingresso in Italia dopo che era stato stipulato anche il contratto di soggiorno essendo stato scoperto che, con diverse generalitˆ, il ricorrente era stato in precedenza espulso non essendo trascorso il tempo minimo per poter rientrare senza il permesso ministeriale.

 

Nei due motivi di ricorso FFFFF/SSSSS lamentava che il decreto di rigetto era stato emanato senza che fosse stato notificato il provvedimento di revoca del nulla osta.

 

Inoltre osservava come lĠespulsione risaliva allĠanno 2002 e il rientro era avvenuto dopo i cinque anni che ormai devono essere tenuti in considerazione dopo la scadenza del termine per il recepimento della Direttiva 115\2008 dellĠU.E..

 

Inoltre nel secondo motivo asseriva che la Questura non aveva tenuto presente le sopravvenienze favorevoli al ricorrente di cui parla lĠarticolo 5,comma 5, D.lgs. 286\98.

 

Il Ministero dellĠInterno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso non merita accoglimento.

 

LĠatto impugnato  strettamente consequenziale alla revoca di nulla osta allĠingresso in Italia adottata dalla Prefettura di Milano.

 

Il ricorrente non ha dato prova di avere impugnato lĠatto presupposto e fintanto che lo stesso produrrˆ i suoi effetti il decreto del Questore di Milano  pienamente legittimo poichŽ nella procedura per lĠammissione del cittadino extracomunitario in Italia  necessario prima ottenere il nulla osta allĠingresso poi sottoscrivere il contratto di soggiorno e solo allĠesito si pu˜ richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

In mancanza di ci˜ il ricorso non pu˜ che essere respinto.

 

Vista la particolaritˆ della vicenda e la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in essere, appare equo compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese del giudizio compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011

 

IL SEGRETARIO