SENTENZA N. 413 DEL 10/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 217
del 2011,
proposto da:
FFFFF/SSSSS, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
F.Bellotti, 17;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Milano,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati
presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di
Milano il 28 maggio 2010, notificato il 5 novembre 2010, conseguente alla
revoca del Nulla osta del decreto Flussi 2007, di rifiuto istanza rilascio di
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava lĠatto indicato in
epigrafe che aveva negato la concessione del permesso di soggiorno essendo
stato revocato il nulla osta alĠingresso in Italia dopo che era stato stipulato
anche il contratto di soggiorno essendo stato scoperto che, con diverse
generalit, il ricorrente era stato in precedenza espulso non essendo trascorso
il tempo minimo per poter rientrare senza il permesso ministeriale.
Nei due motivi di ricorso FFFFF/SSSSS
lamentava che il decreto di rigetto era stato emanato senza che fosse stato
notificato il provvedimento di revoca del nulla osta.
Inoltre osservava come lĠespulsione risaliva
allĠanno 2002 e il rientro era avvenuto dopo i cinque anni che ormai devono
essere tenuti in considerazione dopo la scadenza del termine per il recepimento
della Direttiva 115\2008 dellĠU.E..
Inoltre nel secondo motivo asseriva che la
Questura non aveva tenuto presente le sopravvenienze favorevoli al ricorrente
di cui parla lĠarticolo 5,comma 5, D.lgs. 286\98.
Il Ministero dellĠInterno si costituiva in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
LĠatto impugnato strettamente consequenziale
alla revoca di nulla osta allĠingresso in Italia adottata dalla Prefettura di
Milano.
Il ricorrente non ha dato prova di avere
impugnato lĠatto presupposto e fintanto che lo stesso produrr i suoi effetti
il decreto del Questore di Milano pienamente legittimo poich nella procedura
per lĠammissione del cittadino extracomunitario in Italia necessario prima
ottenere il nulla osta allĠingresso poi sottoscrivere il contratto di soggiorno
e solo allĠesito si pu richiedere il permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.
In mancanza di ci il ricorso non pu che
essere respinto.
Vista la particolarit della vicenda e la
sussistenza di un valido rapporto di lavoro in essere, appare equo compensare
le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO