SENTENZA N. 417 DEL 10/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale
1291 del 2010,
proposto da:
OOOOO/QQQQQ, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andrea
Costa, 1;
contro
Prefettura di Milano, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in
Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento del 16 marzo 2010, prot.
n. 6.1 Rig.14/2010 di revoca di nulla osta al lavoro subordinato domestico
rilasciato in favore della sig.ra OOOOO/QQQQQ n. P-MI/L/Q/2007/113265.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Prefettura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugnava il provvedimento
indicato in epigrafe che aveva revocato il nulla osta allĠingresso nel nostro
paese in precedenza concesso, perch dallĠesame delle impronte dattiloscopiche
era emerso che ella era gi stata espulsa sotto altre generalit nel 2004.
Il ricorso si fonda su tre motivi.
Il primo eccepisce la mancata comunicazione
dellĠavviso di avvio del procedimento .
Il secondo denuncia lĠeccesso di potere per
difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di ragioni di pubblico
interesse per giustificare la revoca del provvedimento favorevole.
Il terzo motivo lamenta lĠeccesso di potere
per difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di un decreto di
espulsione a carico della ricorrente poich lĠesistenza del decreto di
espulsione ostativo al rientro in Italia formulata in termini generici tali
da non consentire di identificare la data del provvedimento e lĠautorit
emanante.
Il Ministero dellĠInterno si costituiva in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In occasione delle camere di consiglio del
22.6.2010 e del 21.9.2010 veniva richiesto allĠamministrazione il deposito del
decreto di espulsione posto a fondamento del provvedimento di revoca del nulla
osta.
Veniva infine depositato il decreto del
Questore di Milano, che ordinava lĠallontanamento entro cinque giorni dallo
Stato della cittadina extracomunitaria le cui impronte dattiloscopiche erano
risultate identiche a quelle della ricorrente, da cui si evinceva lĠesistenza
di un decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 22.3.2004.
Il ricorso fondato in relazione al primo
motivo.
Non stato dato avviso alla ricorrente dellĠavvio
di un procedimento volto ad adottare un provvedimento di annullamento di
ufficio del precedente nulla osta rilasciato nel febbraio 2009.
Dal momento che i provvedimenti di autotutela
si caratterizzano per lĠesistenza di una discrezionalit amministrativa dal
momento che bisogna valutare lĠinteresse pubblico al ripristino della legalit
in relazione allĠaffidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel
privato, non pu dirsi che era possibile prescindere dalla comunicazione di
avvio del procedimento.
Non , infatti, scontato che il provvedimento
non avrebbe potuto assumere contenuto diverso da quello adottato, considerato
altres il tempo trascorso dallĠemanazione dellĠatto da annullare, n che vi
era unĠesigenza di celerit tale da dover prescindere dalla comunicazione
dellĠavvio del procedimento.
Vi altres un difetto di motivazione circa
lĠesistenza di un interesse pubblico allĠannullamento dellĠatto poich sul
punto il provvedimento si limita a riprendere il testo dellĠarticolo 21
nonies L. 241\90 senza precisare quali sarebbero le ragioni di pubblico interesse.
Il ricorso va, pertanto, accolto con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese possono essere compensate dal momento
che lĠannullamento derivato da ragioni meramente procedimentali con rimborso
a favore della ricorrente del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate tranne per quanto attiene al
rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO