SENTENZA N. 417 DEL 10/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2010,

proposto da:

OOOOO/QQQQQ, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Andrea Costa, 1;

 

contro

Prefettura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

- del provvedimento del 16 marzo 2010, prot. n. 6.1 Rig.14/2010 di revoca di nulla osta al lavoro subordinato domestico rilasciato in favore della sig.ra OOOOO/QQQQQ n. P-MI/L/Q/2007/113265.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva revocato il nulla osta allĠingresso nel nostro paese in precedenza concesso, perchŽ dallĠesame delle impronte dattiloscopiche era emerso che ella era giˆ stata espulsa sotto altre generalitˆ nel 2004.

 

Il ricorso si fonda su tre motivi.

 

Il primo eccepisce la mancata comunicazione dellĠavviso di avvio del procedimento .

 

Il secondo denuncia lĠeccesso di potere per difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di ragioni di pubblico interesse per giustificare la revoca del provvedimento favorevole.

 

Il terzo motivo lamenta lĠeccesso di potere per difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di un decreto di espulsione a carico della ricorrente poichŽ lĠesistenza del decreto di espulsione ostativo al rientro in Italia  formulata in termini generici tali da non consentire di identificare la data del provvedimento e lĠautoritˆ emanante.

 

Il Ministero dellĠInterno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

In occasione delle camere di consiglio del 22.6.2010 e del 21.9.2010 veniva richiesto allĠamministrazione il deposito del decreto di espulsione posto a fondamento del provvedimento di revoca del nulla osta.

 

Veniva infine depositato il decreto del Questore di Milano, che ordinava lĠallontanamento entro cinque giorni dallo Stato della cittadina extracomunitaria le cui impronte dattiloscopiche erano risultate identiche a quelle della ricorrente, da cui si evinceva lĠesistenza di un decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 22.3.2004.

 

Il ricorso  fondato in relazione al primo motivo.

 

Non  stato dato avviso alla ricorrente dellĠavvio di un procedimento volto ad adottare un provvedimento di annullamento di ufficio del precedente nulla osta rilasciato nel febbraio 2009.

 

Dal momento che i provvedimenti di autotutela si caratterizzano per lĠesistenza di una discrezionalitˆ amministrativa dal momento che bisogna valutare lĠinteresse pubblico al ripristino della legalitˆ in relazione allĠaffidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato, non pu˜ dirsi che era possibile prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento.

 

Non , infatti, scontato che il provvedimento non avrebbe potuto assumere contenuto diverso da quello adottato, considerato altres“ il tempo trascorso dallĠemanazione dellĠatto da annullare, nŽ che vi era unĠesigenza di celeritˆ tale da dover prescindere dalla comunicazione dellĠavvio del procedimento.

 

Vi  altres“ un difetto di motivazione circa lĠesistenza di un interesse pubblico allĠannullamento dellĠatto poichŽ sul punto il provvedimento si limita a riprendere il testo dellĠarticolo 21 nonies L. 241\90 senza precisare quali sarebbero le ragioni di pubblico interesse.

 

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

 

Le spese possono essere compensate dal momento che lĠannullamento  derivato da ragioni meramente procedimentali con rimborso a favore della ricorrente del contributo unificato.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato.

 

Spese compensate tranne per quanto attiene al rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2011

 

IL SEGRETARIO