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Sentenza n. 332 del 1 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari - Difetto di giurisdizione - giurisdizione del giudice ordinario (art. 30, comma 6, del D.Lgs. 286/1998). Ricorso inammissibile

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Laura De Cristofaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti Venosta, 4;

contro


Questore di Milano e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento


del provvedimento di diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno Prot. n. 34065/2009 Imm., emesso dal Questore di Milano il 21.09.2010, notificato l'8.10.2010; nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e/o comunque consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1. Il Questore della Provincia di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo per motivi familiari del permesso di soggiorno, presentata dalla ricorrente, in quanto non sussisterebbe il requisito della convivenza.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: difetto di motivazione; violazione dell’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 per mancata valutazione delle sopravvenienze; violazione dell’art. 30 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 per mancata conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro, a seguito di separazione.

La difesa dello Stato ha chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

L'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 prevede che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede... ".

Di conseguenza le questioni relative all’applicazione dell’art. 28 del DPR 31/08/1999 n. 394 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Al riconoscimento del difetto di giurisdizione seguono le conseguenze stabilite dall’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 1 Febbraio 2011

 
 
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