SENTENZA N. 415 DEL 10/02/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 149 del 2011,

proposto da:

GGGGG/HHHHH, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Montevideo, 5;

 

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

a- del provvedimento emesso il 22 aprile 2010 dal Questore di Milano con il Protocollo nĦ 36507/2009 Imm., portante rigetto della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

 

b-del provvedimento del Questore di Milano con il Protocollo Rif. 155431- ID44293/A11/1998 con il quale si  ordinato al ricorrente di lasciare entro 5 giorni il territorio italiano.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali era stata rigettata lĠistanza di rilascio di permesso per soggiornanti di lungo periodo motivata sulla base dellĠesistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti e per la mancanza di prova circa la disponibilitˆ di un reddito non inferiore allĠimporto minimo dellĠassegno sociale.

 

Tre i motivi di ricorso.

 

Il primo contesta la ostativitˆ del reato richiamato nel provvedimento in quanto lo stesso era stato oggetto di una sentenza di applicazione della pena irrevocabile dal 28.5.2000 e che pertanto doveva ritenersi estinto ex articolo 445 c.p.p.

 

Il secondo lamenta lĠeccesso di potere per carenza di istruttoria poichŽ il rapporto di lavoro con la societˆ segnalata nella richiesta poi respinta con il provvedimento impugnato era durato fino al settembre 2009 e non poteva attribuirsi a responsabilitˆ del ricorrente lĠeventuale mancato versamento dei contributi; inoltre in seguito il ricorrente aveva intrapreso unĠattivitˆ autonoma di commercio ambulante di abbigliamento da cui aveva ricavato un reddito sufficiente per il proprio mantenimento e di tale sopravvenienza doveva tenersi conto ex articolo 5,comma 5, D.lgs. 286\98.

 

Il terzo motivo denuncia la violazione dellĠarticolo 9 D.lgs. 286\98 e della direttiva 2003\109\CE poichŽ il ricorrente soggiorna in Italia dal 16.11.1998 e pertanto ha diritto ad essere qualificati come soggiornante di lungo periodo poichŽ per tale status  sufficiente una permanenza continuativa di cinque anni nel nostro paese.

 

Inoltre lĠallontanamento in questi casi non pu˜ essere disposto se non quando il richiedente costituisca una minaccia abbastanza grave per lĠordine e la sicurezza pubblica.

 

Il Ministero dellĠInterno si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Il ricorso  fondato quanto al primo provvedimento impugnato e inammissibile per difetto di giurisdizione per lĠordine di allontanamento.

 

Nessuna delle due ragioni poste a fondamento del primo provvedimento impugnato  fondata; il reato in tema di stupefacenti si  estinto a partire dal 28.10.2005 e cio cinque anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena emessa a carico del ricorrente.

 

Quanto al possesso di redditi sufficienti, lĠallegazione del modello unico 2010 dal quale si ricava la denuncia di un reddito di impresa pari a 5.500. euro circa  la riprova dela sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento con possibilitˆ pertanto del rilascio di un permesso per soggiornanti di lungo periodo.

 

LĠamministrazione in sede di riesame dellĠistanza verificherˆ lĠattualitˆ della realtˆ lavorativa documentata dal ricorrente.

 

Il provvedimento va pertanto annullato in accoglimento del ricorso.

 

Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso lĠordine di allontanamento dal territorio dello Stato conseguente allĠordine di espulsione del Prefetto di Milano poichŽ su tali atti esiste la giurisdizione del giudice di pace davanti al quale andrˆ riassunto il giudizio.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento impugnato sub A).

 

Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per quanto attiene al provvedimento sub B) appartenendo la stessa al Giudice di Pace di Milano.

 

Condanna il Ministero dellĠInterno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Û 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 10/02/2011

 

IL SEGRETARIO