SENTENZA N. 415 DEL 10/02/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 149
del 2011,
proposto da:
GGGGG/HHHHH, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via
Montevideo, 5;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Milano,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati
presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a- del provvedimento emesso il 22 aprile 2010
dal Questore di Milano con il Protocollo nĦ 36507/2009 Imm., portante rigetto
della sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
b-del provvedimento del Questore di Milano con
il Protocollo Rif. 155431- ID44293/A11/1998 con il quale si ordinato al
ricorrente di lasciare entro 5 giorni il territorio italiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
8 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava gli atti indicati in
epigrafe con i quali era stata rigettata lĠistanza di rilascio di permesso per
soggiornanti di lungo periodo motivata sulla base dellĠesistenza di una
condanna per reato in materia di stupefacenti e per la mancanza di prova circa
la disponibilit di un reddito non inferiore allĠimporto minimo dellĠassegno
sociale.
Tre i motivi di ricorso.
Il primo contesta la ostativit del reato
richiamato nel provvedimento in quanto lo stesso era stato oggetto di una
sentenza di applicazione della pena irrevocabile dal 28.5.2000 e che pertanto
doveva ritenersi estinto ex articolo 445 c.p.p.
Il secondo lamenta lĠeccesso di potere per
carenza di istruttoria poich il rapporto di lavoro con la societ segnalata
nella richiesta poi respinta con il provvedimento impugnato era durato fino al
settembre 2009 e non poteva attribuirsi a responsabilit del ricorrente
lĠeventuale mancato versamento dei contributi; inoltre in seguito il ricorrente
aveva intrapreso unĠattivit autonoma di commercio ambulante di abbigliamento
da cui aveva ricavato un reddito sufficiente per il proprio mantenimento e di
tale sopravvenienza doveva tenersi conto ex articolo 5,comma 5, D.lgs.
286\98.
Il terzo motivo denuncia la violazione dellĠarticolo
9 D.lgs. 286\98 e della direttiva 2003\109\CE poich il ricorrente soggiorna in Italia dal
16.11.1998 e pertanto ha diritto ad essere qualificati come soggiornante di
lungo periodo poich per tale status sufficiente una permanenza continuativa di
cinque anni nel nostro paese.
Inoltre lĠallontanamento in questi casi non
pu essere disposto se non quando il richiedente costituisca una minaccia
abbastanza grave per lĠordine e la sicurezza pubblica.
Il Ministero dellĠInterno si costituiva chiedendo
il rigetto del ricorso.
Il ricorso fondato quanto al primo
provvedimento impugnato e inammissibile per difetto di giurisdizione per
lĠordine di allontanamento.
Nessuna delle due ragioni poste a fondamento
del primo provvedimento impugnato fondata; il reato in tema di stupefacenti
si estinto a partire dal 28.10.2005 e cio cinque anni dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di applicazione della pena emessa a carico del
ricorrente.
Quanto al possesso di redditi sufficienti,
lĠallegazione del modello unico 2010 dal quale si ricava la denuncia di un
reddito di impresa pari a 5.500. euro circa la riprova dela sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento con possibilit pertanto del rilascio di un
permesso per soggiornanti di lungo periodo.
LĠamministrazione in sede di riesame
dellĠistanza verificher lĠattualit della realt lavorativa documentata dal
ricorrente.
Il provvedimento va pertanto annullato in
accoglimento del ricorso.
Deve, invece, essere dichiarato inammissibile
il ricorso avverso lĠordine di allontanamento dal territorio dello Stato
conseguente allĠordine di espulsione del Prefetto di Milano poich su tali atti
esiste la giurisdizione del giudice di pace davanti al quale andr riassunto il
giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla il provvedimento
impugnato sub A).
Dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione il ricorso per quanto attiene al provvedimento sub B)
appartenendo la stessa al Giudice di Pace di Milano.
Condanna il Ministero dellĠInterno alla
rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Û 500 oltre C.P.A.
ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6
bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Û 250.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 8 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 10/02/2011
IL SEGRETARIO