SENTENZA N. 237 DEL 26/01/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 codice processo
amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale
3082 del 2010, proposto da:
SSSSS/BBBBB, rappresentato e difeso dagli avv.
Daniela Figini, Donata Coluzzi, con domicilio eletto presso Donata Coluzzi in
Milano, via Fornari 14;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 39892/2009 Imm. emesso
in data 23.11.2010 dalla Questura della Provincia di Milano di rigetto di rinnovo
del permesso di soggiorno notificato al ricorrente in data 07.12.2010; nonch
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
17 gennaio 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Milano ha respinto lĠistanza
di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto condannato per
reati concernenti gli stupefacenti.
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva
i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dellĠarticolo 5 c. 5 del D.
Lg.vo 286/1998 in quanto lĠamministrazione non avrebbe valutato che al ricorrente
stata concessa la sospensione condizionale della pena e non avrebbe effettuato
una valutazione in merito allĠattualit della pericolosit sociale del ricorrente.
II) Violazione dellĠarticolo 21 nonies
della L. 241/90 in quanto lĠatto sarebbe stato adottato nonostante lĠaffidamento
creato dal comportamento dellĠamministrazione.
III) Violazione delle garanzie
procedimentali stabilite dalla L. 241/90.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del
ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2010
la causa stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle
parti.
2. Il ricorso infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso
occorre evidenziare che i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del
permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre:
a) una condotta di vita corretta, tale da
far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosit sociale;
b) la disponibilit di un alloggio;
c) lo svolgimento di un'attivit lavorativa
retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.
Il primo requisito secondo lĠarticolo 4
comma 3 del T.U. Immigrazione viene a mancare, in particolare, quando lo straniero
risulti condannato per reati inerenti gli stupefacenti. In merito la Corte
Costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, ha stabilito che non sia
manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello
straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione
di reati di non scarso rilievo. In tale ordine di idee, la condanna per un delitto punito
con la pena detentiva, la cui configurazione diretta a tutelare beni giuridici di rilevante
valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in
considerazione dalla normativa censurata – non pu, di per s, essere
considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi, al punto di far
ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza
ostativa automatica all'accettazione dello straniero nel territorio dello
Stato.
N in contrario pu valere la giurisprudenza
citata dal ricorrente in quanto riferita a fatti anteriori alle modifiche alla
legislazione in materia introdotte dalla legge Bossi-Fini.
Per quanto riguarda il riconoscimento della sospensione
condizionale della pena la giurisprudenza (Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 maggio 2008,
n. 1460)
ha chiarito che non possono essere valutati dalla stessa p.a. come Ònuovi
elementiÓ
le considerazioni espresse dal giudice penale nella sentenza di condanna (in ordine, ad esempio,
alla gravit del reato, alle conseguenze risarcitorie e restitutorie, agli
elementi circostanziali e cos via), perch quelle considerazioni rappresentano
la motivazione della sentenza e non Òcircostanze sopravvenute ai fatti decisi
in sede penaleÓ; allo stesso modo non assumono rilievo le determinazioni
accessorie del Giudice Penale come quelle relative alla sospensione condizionale
della pena.
Difatti, la stessa sentenza di
condanna,
per la qualit del reato ascritto e sanzionato, che di per s
ostativa ad una valutazione favorevole da parte dellĠautorit amministrativa.
Il secondo motivo di ricorso infondato in quanto
nessun affidamento legittimo pu fondarsi sul mero decorso del tempo per
lĠadozione di un provvedimento amministrativo ma allĠuopo necessario
che esso trovi la sua scaturigine in un comportamento attivo , non bastandone
uno omissivo; in un atto formale, non essendo sufficienti meri facta
conludentia; in un atto efficace e vincolante, non essendo idoneo un atto
endoprocedimentale ed impotente.
Il terzo motivo di ricorso infondato nella
parte in cui contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancanza del
preavviso di rigetto in quanto, trattandosi di atto vincolato, la fattispecie rientra
nellĠambito di applicazione dellĠarticolo 21 octies comma 2 della legge
241/90,
secondo il quale il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento o per mancanza del
preavviso di rigetto qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In definitiva il ricorso va respinto.
Sussistono comunque giustificati motivi per
disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO