SENTENZA N. 237 DEL 26/01/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 3082 del 2010, proposto da:

SSSSS/BBBBB, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Figini, Donata Coluzzi, con domicilio eletto presso Donata Coluzzi in Milano, via Fornari 14;

 

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;

 

per l'annullamento

del provvedimento n. 39892/2009 Imm. emesso in data 23.11.2010 dalla Questura della Provincia di Milano di rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno notificato al ricorrente in data 07.12.2010; nonchŽ di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Milano ha respinto lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto condannato per reati concernenti gli stupefacenti.

 

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

 

I) Violazione dellĠarticolo 5 c. 5 del D. Lg.vo 286/1998 in quanto lĠamministrazione non avrebbe valutato che al ricorrente  stata concessa la sospensione condizionale della pena e non avrebbe effettuato una valutazione in merito allĠattualitˆ della pericolositˆ sociale del ricorrente.

 

II) Violazione dellĠarticolo 21 nonies della L. 241/90 in quanto lĠatto sarebbe stato adottato nonostante lĠaffidamento creato dal comportamento dellĠamministrazione.

 

III) Violazione delle garanzie procedimentali stabilite dalla L. 241/90.

 

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2010 la causa  stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.

 

2. Il ricorso  infondato.

 

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso occorre evidenziare che i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre:

a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolositˆ sociale;

b) la disponibilitˆ di un alloggio;

c) lo svolgimento di un'attivitˆ lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

 

Il primo requisito secondo lĠarticolo 4 comma 3 del T.U. Immigrazione viene a mancare, in particolare, quando lo straniero risulti condannato per reati inerenti gli stupefacenti. In merito la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, ha stabilito che non sia manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. In tale ordine di idee, la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione  diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non pu˜, di per sŽ, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi, al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automatica all'accettazione dello straniero nel territorio dello Stato.

 

NŽ in contrario pu˜ valere la giurisprudenza citata dal ricorrente in quanto riferita a fatti anteriori alle modifiche alla legislazione in materia introdotte dalla legge Bossi-Fini.

 

Per quanto riguarda il riconoscimento della sospensione condizionale della pena la giurisprudenza (Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 maggio 2008, n. 1460) ha chiarito che non possono essere valutati dalla stessa p.a. come Ònuovi elementiÓ le considerazioni espresse dal giudice penale nella sentenza di condanna (in ordine, ad esempio, alla gravitˆ del reato, alle conseguenze risarcitorie e restitutorie, agli elementi circostanziali e cos“ via), perchŽ quelle considerazioni rappresentano la motivazione della sentenza e non Òcircostanze sopravvenute ai fatti decisi in sede penaleÓ; allo stesso modo non assumono rilievo le determinazioni accessorie del Giudice Penale come quelle relative alla sospensione condizionale della pena.

Difatti,  la stessa sentenza di condanna, per la qualitˆ del reato ascritto e sanzionato, che  di per sŽ ostativa ad una valutazione favorevole da parte dellĠautoritˆ amministrativa.

 

Il secondo motivo di ricorso  infondato in quanto nessun affidamento legittimo pu˜ fondarsi sul mero decorso del tempo per lĠadozione di un provvedimento amministrativo ma  allĠuopo necessario che esso trovi la sua scaturigine in un comportamento attivo , non bastandone uno omissivo; in un atto formale, non essendo sufficienti meri facta conludentia; in un atto efficace e vincolante, non essendo idoneo un atto endoprocedimentale ed impotente.

 

Il terzo motivo di ricorso  infondato nella parte in cui contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancanza del preavviso di rigetto in quanto, trattandosi di atto vincolato, la fattispecie rientra nellĠambito di applicazione dellĠarticolo 21 octies comma 2 della legge 241/90, secondo il quale il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento o per mancanza del preavviso di rigetto qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

 

In definitiva il ricorso va respinto.

 

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO