SENTENZA N. 228 DEL 04/02/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2009, proposto da:

Egware May Jacpor, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Callaioli, con domicilio eletto presso Grazia Doni in Firenze, p.zza Beccaria 1;

 

contro

Questura di Pisa, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

 

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto Cat. A.12/2008-Div. P.A.S. - Imm. n. 116/IV Sez. emesso dal Questore di Pisa il giorno 7 ottobre 2008, e notificato in data 11 dicembre 2008, mediante il quale  stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, e di ogni altro atto connesso e consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Riferisce la ricorrente di aver fatto ingresso nel territorio nazionale il 12 gennaio 2008 munita di regolare visto dĠingresso, in forza di richiesta nominativa di assunzione, ai sensi del DPCM 15 febbraio 2006.

 

Presentatasi allo Sportello unico dellĠimmigrazione di Pisa per il rilascio del permesso di soggiorno, veniva sottoposta ai rituali rilievi fotodattiloscopici a seguito dei quali emergeva che, nei suoi confronti, era stato emesso, in data 1 marzo 2002, dal Prefetto di Milano decreto di espulsione, eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera.

 

Ritenuta lĠostativitˆ di tale provvedimento, la Questura di Pisa, con il decreto in epigrafe, rigettava lĠistanza della deducente volta la rilascio del titolo di soggiorno.

 

Contro tale atto ricorre la sig.ra Jacpor chiedendone lĠannullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

 

1. Violazione di legge con riferimento agli articoli 7 e 10 bis della l. n. 241/1990.

2. Violazione dellĠarticolo 13, comma 14, del d.lgs. n. 286/1998.

3. Eccesso di potere per lacunositˆ, contraddittorietˆ ed eccessiva lentezza dellĠistruttoria. Violazione dellĠarticolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998.

 

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione intimata opponendosi allĠaccoglimento del gravame.

 

Con ordinanza n. 297 depositata il 17 aprile 2009 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dellĠefficacia dellĠatto impugnato.

 

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnato lĠatto in epigrafe con cui il Questore di Pisa ha respinto lĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dalla ricorrente, in quanto segnalata, con diverse generalitˆ, come non ammissibile nel cd. territorio Schengen, perchŽ espulsa in data in data 1 marzo 2002, dal Prefetto di Milano, con accompagnamento coattivo alla frontiera.

 

Il ricorso  fondato.

 

Condivisibile si palesa, in primo luogo, la censura di cui al primo motivo con la quale si deduce lĠomessa comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente impossibilitˆ dellĠinteressata di parteciparvi onde far valere le proprie ragioni prima dellĠemissione del provvedimento conclusivo.

 

Incontestata in punto di fatto la circostanza,  sufficiente rilevare che lĠomissione di tale incombenza pu˜ ritenersi giustificata solo nellĠipotesi in cui sussistano particolari esigenze di celeritˆ nella conclusione del procedimento che nella fattispecie non risultano esternate dallĠAmministrazione.

 

La giurisprudenza, sul punto,  pacifica nel ritenere che le circostanze che incidono sulla possibilitˆ di realizzare nel procedimento la partecipazione del privato vadano valutate in modo rigoroso al fine di non vanificare la portata stessa del principio

(Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1901; id., 3 febbraio 2004, n. 330).

 

NŽ pu˜ ritenersi, considerata la natura ampiamente discrezionale dellĠatto impugnato, che nella fattispecie possa trovare applicazione lĠarticolo 21 octies della l. n. 241/1990 che ne elide gli effetti vizianti allorquando sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non avendo la Questura fornito alcuna indicazione in tale senso

(T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 8 aprile 2010, n. 1076).

 

Ugualmente fondata appare la censura di cui al secondo motivo con cui si contesta la violazione dellĠarticolo 13 del d.lgs. n. 286/1998 in quanto le disposizioni vigenti allĠepoca del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti prevedevano il divieto per lo straniero espulso di rientrare nel territorio nazionale prima del decorso di cinque anni dal suo effettivo allontanamento dallo Stato e non di quello di dieci anni, come stabilito con la novella introdotta dalla l. n. 189/2002, entrata in vigore successivamente alla espulsione, effettivamente eseguita il 1Ħ marzo 2002, come risulta dai documenti depositati dalla Questura in esito allĠistruttoria disposta dal Collegio.

 

La questione  giˆ stata affrontata da questa Sezione con argomentazioni dalle quali non si rinvengono motivi per discostarsi.

 

Si , infatti, ritenuto che Òai fini del diniego del permesso di soggiorno la P.A. non pu˜ applicare la normativa sopravvenuta, recante lĠestensione a dieci anni dellĠefficacia ostativa derivante dallĠespulsione, per le seguenti ragioni:

 

a) per il principio secondo cui, in mancanza di una specifica diversa previsione (non esistente nella fattispecie in esame), la legge dispone solo per lĠavvenire, sicchŽ lĠefficacia ostativa decennale pu˜ riguardare soltanto i provvedimenti di espulsione adottati dopo le modifiche apportate allĠarticolo 13 cit. dalla l. n. 189/2002;

 

b) per il principio tempus regit actum, in base al quale la norma sopravvenuta non pu˜ incidere sugli atti giˆ adottati e sui relativi effetti;

 

c) per la regola costituzionale secondo cui, tra le diverse possibili interpretazioni di una norma e dei relativi effetti, deve darsi prevalenza a quella maggiormente aderente al principio di ragionevolezza, nel caso di specie legata altres“ allĠaffidamento dello straniero sulle statuizioni contenute nellĠatto di espulsione (recante lĠindicazione dellĠeffetto ostativo quinquennale)Ó

(T.A.R. Toscana, sez. II, 5 gennaio 2011, n. 20; nello stesso senso, T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 marzo 2010, n. 1210).

 

Per le considerazioni che precedono, assorbite le altre censure, il ricorso deve essere accolto conseguendone lĠannullamento dellĠatto impugnato.

 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠatto impugnato.

 

Condanna la Questura di Pisa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Û 3.000,00, oltre IVA e CPA.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/02/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)