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Sentenza n.227 del 4 febbraio 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto istanza nulla osta al lavoro domestico Sportello Unico per l'Immigrazione - Documentazione relativa al reddito del datore di lavoro - Congruità del reddito posseduto dal datore di lavoro- - Sul procedimento:comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241/1990

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 268 del 2009, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Randellini, con domicilio eletto presso Rosa Vignali in Firenze, viale Gramsci 22;

contro


Sportello unico immigrazione di Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Arezzo, notificato in data 27-11-2008, col quale lo stesso ha rigettato l'istanza di rilascio di nulla osta al lavoro domestico presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sportello Unico Immigrazione Arezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Espone il ricorrente di avere richiesto, ai sensi del d.p.c.m. 30 ottobre 2007, l’autorizzazione al lavoro in favore della sig.ra *****, cittadina indiana, producendo la documentazione relativa al reddito posseduto e alla retribuzione da corrispondere alla futura dipendente.

Con comunicazione del 3 novembre 2008 lo Sportello unico per l’immigrazione di Arezzo comunicava all’interessato, ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e, nonostante le precisazioni di quest’ultimo, con il provvedimento in epigrafe, respingeva definitivamente la richiesta di nulla osta al lavoro domestico.

Contro tale atto ricorre il sig. ***** chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

- Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge con riferimento all’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 30 del d.P.R. n. 394/1999.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 193 depositata il 6 marzo 2009 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui lo Sportello unico per l'immigrazione di Arezzo ha rigettato l'istanza per il rilascio di nulla osta al lavoro domestico presentata dal ricorrente.

Il ricorso non può essere accolto.

Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 394/1999, oltre che il difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe viziato il provvedimento avversato, in quanto egli avrebbe dimostrato, nel corso del procedimento, di possedere un reddito adeguato in rapporto alla retribuzione che si era impegnato a corrispondere alla futura dipendente. In particolare, il reddito conseguito nel 2007 di € 14.918,00 (al netto delle imposte dovute), andrebbe raffrontato alla retribuzione per la dipendente di € 5.142,00 (ai quali devono aggiungersi i contributi), tenuto conto che il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 30 bis del Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998, deve impegnarsi, nel contratto di soggiorno, a garantire al dipendente, oltre ad un alloggio adeguato, un rapporto di lavoro non inferiore a 20 ore settimanali e una retribuzione non inferiore all’importo dell’assegno sociale (€ 5.142,00).

La tesi non ha pregio.

L’art. 22 del TU sull’immigrazione stabilisce che “Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione…: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza…”.

L’art 30 bis, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 prevede poi che “Alla domanda devono essere allegati:…b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro; c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335” .

Tale norma, tuttavia, non può essere interpretata nel senso voluto dal ricorrente, ossia che ai fini della valutazione della congruità del reddito posseduto dal datore di lavoro sia sufficiente prendere a riferimento l’importo minimo previsto per l'assegno sociale, ma è necessario tener conto degli impegni assunti in concreto dal medesimo nei confronti del prestatore di lavoro (Cons. Stato sez. VI, 13 luglio 2009, n. 4392).

Orbene, nel caso che ne occupa, come risulta dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, il sig. ***** ha dichiarato, nel contratto di soggiorno, di volere stipulare un contratto di 40 ore settimanali che, considerati gli importi orari stabiliti dal CCNL di settore, comporta una retribuzione mensile di € 557,92 e, quindi, una somma annuale di € 7.252,96 che, sommata ai contributi a carico del datore di lavoro (711,54), determinano un ammontare complessivo di € 7.964,63.

Ne consegue che, secondo il parametro di congruità individuato con la circolare n. 1/2005 del Ministero del lavoro (e non contestato dal ricorrente), dovendo il reddito del datore di lavoro essere pari almeno al doppio dell’importo di cui sopra (15.929,32) quello dichiarato dal ricorrente risulta insufficiente ai fini di cui trattasi.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 4 Febbraio 2011

 
 
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