SENTENZA N. 329 DEL 17/02/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex articolo 60 cod. proc. amm.;

A) sul ricorso numero di registro generale 93 del 2011, proposto da:

Bajram Coko, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio dellĠavv. Claudio Tamburini in Firenze, via Maragliano, 100;

 

contro

Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Siena, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

B) sul ricorso numero di registro generale 94 del 2011, proposto da:

Bega Coko, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio dellĠavv. Claudio Tamburini in Firenze, via Maragliano, 100;

 

contro

Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Siena, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

per l'annullamento, previa sospensione,

 

1) quanto al ricorso n. 93 del 2011:

del decreto di rifiuto notificato il 4.12.2010, adottato dalla Questura di Siena, di rinnovo del permesso per lavoro subordinato in favore di CCCCC/BBBBB, nonch di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorch incognito..

 

2) quanto al ricorso n. 94 del 2011:

 

del decreto di rifiuto notificato il 4.12.2010, adottato dalla Questura di Siena, di rinnovo del permesso per motivi familiari in favore di CCCCC/BBBBB, nonch di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorch incognito.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le comparse di costituzione nei due giudizi del Ministero dellĠInterno e della Questura di Siena, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive dei due ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Rilevato che, con due distinti ricorsi a questo Tribunale, notificati entrambi il 20 dicembre 2010 e depositati il successivo 14 gennaio, i cittadini del Kosovo indicati in epigrafe, coniugati e giˆ titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (il sig. Bajram Coko) e per motivi familiari (la sig.ra Bega Coko), chiedevano lĠannullamento, previa sospensione, dei due decreti in pari data con i quali il Questore della Provincia di Siena aveva rifiutato il rinnovo dei permessi di soggiorno, richiamando la circostanza per la quale gli interessati, cui era stata consegnata lettera di convocazione in Questura e poi riconvocati in Questura per la data del 23 marzo 2010 non si presentavano, senza neanche addurre motivazioni plausibili, impedendo cos“ lĠacquisizione della pratica allo sportello, quale presupposto necessario per il rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno;

 

Rilevato che i ricorrenti proponevano identici gravami in cui lamentavano

ÒViolazione dellĠarticolo 7 Legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruitˆ, illogicitˆ manifesta, contraddittorietˆ, carenza dei presupposti, travisamento, errore di fatto.

Violazione del D.Lgs. n. 286/1998. Violazione dellĠarticolo 5 quinto comma D.lvo n. 286/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria; in quanto – precisando che i rispettivi passaporti scadevano a ridosso della data di rinnovo come era stato notato in Questura al momento della loro prima convocazione - erano stati omessi la comunicazione di avvio del procedimento e la relativa partecipazione procedimentale che avrebbe consentito agli interessati di evidenziare che non si erano potuti presentare alla data stabilita in quanto erano insorte difficoltˆ da parte della Repubblica Serba a rinnovare passaporti di cittadini kosovari dopo la nascita del relativo Stato autonomo e che i suddetti passaporti erano stati rilasciati dalla Repubblica del Kosovo solo nel mese di agosto 2010;

 

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

 

Rilevato che i ricorrenti depositavano memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi in data 31 gennaio 2011;

 

Rilevato che, alla camera di consiglio del 3 febbraio 2011, il Collegio, sentite le parti sullĠapplicazione dellĠarticolo 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

 

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

 

Considerato che appare necessario disporre la riunione dei ricorsi, attesa lĠevidente connessione oggettiva degli stessi;

 

Considerato che i ricorsi sono fondati per quanto dedotto in ordine alla mancata partecipazione procedimentale, alla carenza di motivazione ed al travisamento dei fatti, in quanto il rifiuto risulta fondato esclusivamente sulla mancata presentazione dei coniugi ricorrenti alla data del 23 marzo 2010 per esibire i passaporti rinnovati;

 

Considerato che da tempo la giurisprudenza con cui il Collegio concorda ha precisato che in tema di rilascio del titolo di soggiorno la semplice convocazione non estingue lĠobbligo di provvedere, ai sensi del disposto degli articoli 2, l.n. 241/90 e 5, comma 9, d.lgs. n. 286/98

(TAR Veneto, Sez. III, 23.12.09, n. 3795;

 

Considerato, quindi, che lĠAmministrazione doveva considerare le ragioni degli interessati che hanno trovato oggettive difficoltˆ nel rinnovo dei passaporti non dipendenti dalla loro volontˆ ma legate alla specifica situazione di organizzazione degli uffici esteri della neonata Repubblica del Kosovo;

 

Considerato che non risulta consentita correttamente la partecipazione procedimentale agli interessati al fine di rappresentare le loro ragioni;

 

Considerato che non si rinviene alcuna norma che impone limiti temporali improrogabili fissati dallĠAmministrazione e che lĠarticolo 5, comma 5, d.lgs. n. 286/98 impone di valutare eventuali fatti sopravvenuti, costituiti, nel caso di specie, dal successivo rilascio dei passaporti, nellĠagosto 2010, in data antecedente a quella di adozione dei provvedimenti impugnati del 4 settembre 2010, da parte della autoritˆ kosovare;

 

Considerato, quindi, per quanto dedotto, che i ricorsi devono essere accolti e che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dellĠarticolo 60 cod. proc. amm. sui ricorsi come in epigrafe proposti:

 

1) dispone la riunione dei medesimi;

 

2) li accoglie e, per lĠeffetto, annulla i rispettivi provvedimenti impugnati;

 

3) condanna il Ministero dellĠInterno a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida, complessivamente per i due ricorsi, in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato in entrambi.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 17/02/2011

 

IL SEGRETARIO