SENTENZA N. 152 DEL 01/02/2011 – TAR VENETO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2009, proposto da:

KKKKK/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv. Helga Lopresti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellĠarticolo 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

U.T.G. - Prefettura di Treviso;

 

sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2009, proposto da:

KKKKK/AAAAA, rappresentato e difeso dagli avv. Helga Lopresti, Jenny Lopresti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dellĠarticolo 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

U.T.G. - Prefettura di Treviso;

 

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2003 del 2009:

 

del provvedimento di rigetto del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato richiesto ai sensi del DPCM 30.10.2007;

 

quanto al ricorso n. 2370 del 2009:

 

del provvedimento di rigetto del rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato ai sensi del DPCM 30.10.2007;

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori F. S. Superti, su delega di Lopresti, per la parte ricorrente e lĠavvocato dello Stato Gasparini per lĠAmministrazione resistente;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il ricorrente premette in fatto che in data 18 dicembre 2007 presentava richiesta nominativa per il rilascio del nulla-osta di lavoro subordinato in favore del lavoratore straniero SSSSS/LLLLLe che in data 14 ottobre 2008 la Prefettura di Treviso inviava comunicazione ex articolo 10 bis legge 241/90 volta negare il detto nulla osta per una presunta insufficienza reddituale accertata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso.

 

Il ricorrente non attivava i doverosi meccanismi di risposta sollecitati dalla pubblica amministrazione.

 

A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:

 

1) nullitˆ del provvedimento per assoluta carenza di potere.

 

Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto sottoscritto dal dirigente dello Sportello unico e non dal Prefetto.

 

Con il successivo ricorso 2370/09 il ricorrente impugna il medesimo provvedimento reiterando la medesima censura di incompetenza e deducendo inoltre che egli nell'anno 2009  stato titolare di un reddito di E. 16.548,34 e che a partire dal luglio 2009 risiede unitamente al fratello in Mareno di Piave, via Trento 5-4 e che pertanto il reddito da prendere in considerazione era quello dell'intero nucleo familiare che raggiungeva i 30.000.00 euro lordi.

 

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

 

All'odierna pubblica udienza la causa  stata ritenuta per la decisione.

 

DIRITTO

I due ricorsi devono essere riuniti in quanto si appuntano avverso il medesimo provvedimento. Inoltre essendo di identico contenuto possono essere trattati congiuntamente.

 

Il ricorsi sono entrambi infondati.

 

In primis va rigettata la censura formale di incompetenza.

 

Ed invero alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 139/02 (norme in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) e dell'articolo 30 del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento di attuazione del decreto legislativo 286/1998), deve ritenersi che la responsabilitˆ dello sportello unico pu˜ essere affidata ad un funzionario della carriera prefettizia, e che il funzionario preposto allo stesso sportello, ben pu˜ essere il firmatario dei provvedimenti afferenti il diritto di soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari.

 

é inoltre infondata anche la sostanziale censura afferente al reddito necessario per ottenere il nulla osta.

 

Ed infatti risulta dalla normativa vigente nonchŽ dalla scheda tecnica predisposta dall'Ufficio Periferico del Ministero del Lavoro (in forza della quale  stato adottato il provvedimento impugnato) che il reddito Irpef minimo ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato doveva essere pari a euro 17.762.34 mentre il ricorrente ha dichiarato il reddito di Û 14 854.00 (e cio un reddito inferiore a quello previsto dalla normativa vigente).

 

Le circostanze evidenziate nel secondo ricorso secondo le quali il reddito sarebbe aumentato nel corso del 2009 e che dal luglio dello stesso anno il ricorrente avrebbe risieduto insieme al fratello (con il quale pretenderebbe di cumulare il reddito) costituiscono accadimenti successivi all'adozione del provvedimento e come tali potranno acquisire rilevanza nel caso venga presentata una nuova istanza, ma non sono certo idonei ad inficiare il provvedimento impugnato.

 

Correttamente pertanto l'Amministrazione ha ritenuto che la capacitˆ economica del richiedente fosse di valore inferiore a quello previsto dalla legge.

 

In forza delle svolte considerazioni entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati.

 

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, preliminarmente li riunisce e li rigetta.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 01/02/2011

 

IL SEGRETARIO