SENTENZA N. 152 DEL 01/02/2011 – TAR
VENETO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2003
del 2009, proposto da:
KKKKK/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv.
Helga Lopresti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi
dellĠarticolo 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato,
domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
U.T.G. - Prefettura di Treviso;
sul ricorso numero di registro generale 2370
del 2009, proposto da:
KKKKK/AAAAA, rappresentato e difeso dagli avv.
Helga Lopresti, Jenny Lopresti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,
ai sensi dellĠarticolo 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
U.T.G. - Prefettura di Treviso;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2003 del 2009:
del provvedimento di rigetto del rilascio del
nulla osta al lavoro subordinato richiesto ai sensi del DPCM 30.10.2007;
quanto al ricorso n. 2370 del 2009:
del provvedimento di rigetto del rilascio del
nulla-osta al lavoro subordinato ai sensi del DPCM 30.10.2007;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25
novembre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori F. S.
Superti, su delega di Lopresti, per la parte ricorrente e lĠavvocato dello
Stato Gasparini per lĠAmministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Il ricorrente premette in fatto che in data 18
dicembre 2007 presentava richiesta nominativa per il rilascio del nulla-osta di
lavoro subordinato in favore del lavoratore straniero SSSSS/LLLLLe che in data
14 ottobre 2008 la Prefettura di Treviso inviava comunicazione ex articolo 10
bis legge 241/90 volta negare il detto nulla osta per una presunta
insufficienza reddituale accertata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
Treviso.
Il ricorrente non attivava i doverosi
meccanismi di risposta sollecitati dalla pubblica amministrazione.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti
motivi:
1) nullit del provvedimento per assoluta
carenza di potere.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto
sottoscritto dal dirigente dello Sportello unico e non dal Prefetto.
Con il successivo ricorso 2370/09 il
ricorrente impugna il medesimo provvedimento reiterando la medesima censura di
incompetenza e deducendo inoltre che egli nell'anno 2009 stato titolare di un
reddito di E. 16.548,34 e che a partire dal luglio 2009 risiede unitamente al
fratello in Mareno di Piave, via Trento 5-4 e che pertanto il reddito da
prendere in considerazione era quello dell'intero nucleo familiare che
raggiungeva i 30.000.00 euro lordi.
Si costituita in giudizio lĠAmministrazione
contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
All'odierna pubblica udienza la causa stata
ritenuta per la decisione.
DIRITTO
I due ricorsi devono essere riuniti in quanto
si appuntano avverso il medesimo provvedimento. Inoltre essendo di identico
contenuto possono essere trattati congiuntamente.
Il ricorsi sono entrambi infondati.
In primis va rigettata la censura formale di
incompetenza.
Ed invero alla luce del combinato disposto
dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 139/02 (norme in materia di
rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) e dell'articolo
30 del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 (regolamento di attuazione del decreto
legislativo 286/1998), deve ritenersi che la responsabilit dello sportello
unico pu essere affidata ad un funzionario della carriera prefettizia, e che
il funzionario preposto allo stesso sportello, ben pu essere il firmatario dei
provvedimenti afferenti il diritto di soggiorno in Italia dei cittadini
extracomunitari.
é inoltre infondata anche la sostanziale
censura afferente al reddito necessario per ottenere il nulla osta.
Ed infatti risulta dalla normativa vigente
nonch dalla scheda tecnica predisposta dall'Ufficio Periferico del Ministero
del Lavoro (in forza della quale stato adottato il provvedimento impugnato)
che il reddito Irpef minimo ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro
subordinato doveva essere pari a euro 17.762.34 mentre il ricorrente ha
dichiarato il reddito di Û 14 854.00 (e cio un reddito inferiore a quello
previsto dalla normativa vigente).
Le circostanze evidenziate nel secondo ricorso
secondo le quali il reddito sarebbe aumentato nel corso del 2009 e che dal
luglio dello stesso anno il ricorrente avrebbe risieduto insieme al fratello
(con il quale pretenderebbe di cumulare il reddito) costituiscono accadimenti
successivi all'adozione del provvedimento e come tali potranno acquisire
rilevanza nel caso venga presentata una nuova istanza, ma non sono certo idonei
ad inficiare il provvedimento impugnato.
Correttamente pertanto l'Amministrazione ha
ritenuto che la capacit economica del richiedente fosse di valore inferiore a
quello previsto dalla legge.
In forza delle svolte considerazioni entrambi
i ricorsi vanno pertanto rigettati.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre
la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in
epigrafe proposti, preliminarmente li riunisce e li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia nella camera di
consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 01/02/2011
IL SEGRETARIO