SENTENZA N. 199 DEL 07/02/2011 – TAR
VENETO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
2537 del 2003,
proposto da
EEEEE/HHHHH , rappresentato e difeso dall'avv.
Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del Tar ai sensi dellĠarticolo
25 del codice processo amministrativo ;
contro
lĠAmministrazione dellĠinterno, in persona del
suo legale rappresentante Òpro temporeÓ, rappresentata e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San
Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Treviso n.
11/2003 del 16 maggio 2003, notificato al ricorrente il 19 settembre 2003,
concernente rigetto di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno;
visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto lĠatto di costituzione in giudizio
dellĠAmministrazione dellĠinterno, con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore allĠudienza del 20 gennaio 2011 il
consigliere Marco Buricelli, uditi gli avvocati come indicati nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, gi titolare di permesso di
soggiorno rilasciato il 26 ottobre 2001 dal Questore di Treviso, si visto
respingere, dal Questore medesimo, lĠistanza di rinnovo del permesso.
Nelle premesse del diniego lĠautorit emanante
precisa:
-che nel 1999 lo straniero stato condannato,
ai sensi dellĠarticolo 444 c.p.p. , con sentenza del GIP del Tribunale di Bari,
divenuta irrevocabile, a mesi 11 di reclusione, oltre alla multa, per tentata
rapina (articoli 56, 628 e 62 bis c. p. ), e con sentenza del GIP del Tribunale di
Treviso, pronunciata nel 2001 ai sensi dellĠarticolo 444 c.p.p. , e divenuta irrevocabile,
lĠEl Omari stato condannato a 30 giorni di reclusione, per violazione di
domicilio in concorso e porto abusivo dĠarmi in concorso;
-che lo straniero stato pi volte segnalato
in vari uffici di Polizia con diversi ÒaliasÓ;
-che lĠEl Omari sottoposto a indagini dalla
Procura della Repubblica di Treviso, dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri,
per i reati di cui agli articoli 337, 61, 582, 336, 337, 635, 624 e 648 cod.
pen. .
Nella motivazione del decreto viene richiamato
sia lĠarticolo 4, comma 3, del t. u. n. 286/98, il quale prevede che non
ammesso in Italia lo straniero
Òche risulti condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penaleÉÓ,
sia lĠarticolo 13 del t. u. n. 286/98, esprimendosi, nei
confronti dello straniero, una valutazione di pericolosit sociale ai sensi
dellĠarticolo 1 della l. n. 1423/56.
A sostegno del ricorso lĠEl Omari, muovendo
dallĠassunto secondo cui il Questore avrebbe respinto lĠistanza di rinnovo del
permesso basandosi in via esclusiva sullĠapprezzamento di pericolosit sociale,
ha dedotto con unĠunica, articolata censura, il vizio di eccesso di potere per
difetto di presupposto e per erronea interpretazione dellĠarticolo 13/C) del t. u. n. 286/98. Nel
ricorso si afferma, in sintesi, che lĠAmministrazione, nel formulare il
giudizio di pericolosit sociale, non avrebbe valutato in maniera adeguata
lĠabitualit e lĠattualit delle condotte contestate. Inoltre, non stato
considerato il fatto che lo straniero avrebbe svolto una regolare attivit
lavorativa : a questo proposito il ricorrente ha prodotto in giudizio, sub
allegato 3 fasc. ric. , alcune buste paga di una ditta di Conegliano, relative
al periodo febbraio –settembre 2003.
Resiste lĠAmministrazione dellĠinterno.
Nella camera di consiglio del 27 novembre 2003
la sezione ha respinto la domanda di misure cautelari sul rilievo che le
censure proposte non appaiono attendibili, in quanto sono inidonee a inficiare
il giudizio di pericolosit sociale.
2.-Il ricorso infondato e va respinto.
Va premesso che, come si detto sopra, il
Questore di Treviso, nel giustificare il diniego di rinnovo del permesso, ha
richiamato sia lĠautomatismo di cui allĠarticolo 4, comma 3, del t. u. n.
286 del 1998,
sia il giudizio di pericolosit sociale dello straniero, di cui allĠarticolo
1 della l. n. 1423 del 1956. Il decreto impugnato si basa, dunque, allĠevidenza,
su due argomentazioni tra loro autonome. A questo riguardo va rammentato che,
per costante giurisprudenza, il che esime il Collegio dal fare citazioni
specifiche, quando un provvedimento amministrativo si regge su due capi di
motivazione autonomi sufficiente, per ritenere legittimo lĠatto, che uno dei
due argomenti che sorreggono lĠatto sia immune da censure.
Nel caso in esame il richiamo, fatto dal
Questore, allĠautomatismo ex articolo 4, comma 3, cit. , fondato sulla
sentenza di condanna, ex articolo 444 c.p.p. , per tentata rapina,
pronunciata dal GIP di Bari nel 1999, e divenuta irrevocabile, non stato
sottoposto ad alcun vaglio critico da parte della difesa del ricorrente
(quantunque lĠanteriorit della sentenza di condanna per tentata rapina ex articolo
444 c.p.p.
rispetto alla modifica al T. U. sullĠimmigrazione introdotta dalla l. n. 189
del 2002 comportasse lĠinapplicabilit, al caso in esame, dellĠautomatismo di
cui allĠarticolo 4, comma 3, nuovo testo, del d. lgs. n. 286 del 1998 - v. CdS, sez. VI, nn. 1894
e 1888 del 2010 e 4580 del 2008; conf. , inoltre, 7962/09, secondo cui Òqualora
la condanna per un reato previsto dallĠarticolo 4, comma 3, cit. sia stata pronunziata
anteriormente allĠentrata in vigore della legge (189/02) , la preclusione del
rinnovo non risulta automaticaÉÓv. , inoltre, CdS, VI, 5563 e 3319 del 2006).
In ogni caso, indipendentemente dalla
–peraltro decisiva- considerazione su esposta, la valutazione di
pericolosit sociale che, ai sensi dellĠarticolo 1 della l. n. 1423/56, il Questore di Treviso ha
posto a sostegno dellĠimpugnato diniego, tuttĠaltro che illegittima.
A questo proposito va rammentato, in via
preliminare e generale, che lĠapprezzamento della pericolosit sociale
costituisce giudizio caratterizzato da una discrezionalit assai ampia ed
sindacabile dinanzi al giudice amministrativo unicamente nei casi di illogicit
e di carenza dei presupposti. Non pare inutile aggiungere che lĠapprezzamento
anzidetto pu anche prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale. Ci
che rileva ai fini della legittimit di un diniego di rinnovo di permesso
fondato su una valutazione di pericolosit sociale che lĠatto indichi
elementi di fatto sintomatici di una situazione di pericolosit per la
sicurezza pubblica (giurisprudenza pacifica della sezione il che esime, anche
in questo caso, da citazioni particolari). Non pare inutile aggiungere che, se
vero che il giudizio probabilistico e prognostico di pericolosit sociale pu
prescindere da accertamenti gi intervenuti in sede penale, da ritenere che,
a maggior ragione, lĠapprezzamento formulato ai sensi dellĠarticolo 1 della
l. n. 1423 del 1956 possa essere legittimamente correlato a comportamenti per i quali
stata accertata in sede penale, sia pure con sentenza di primo grado, la
responsabilit dello straniero, purch si tratti di fatti di una certa gravit.
Guardando adesso pi da vicino la fattispecie
in esame, il Collegio dellĠavviso che gli elementi di fatto posti a base del
diniego impugnato, ricavabili dalla lettura del decreto, siano comunque
sufficienti per sorreggere in maniera adeguata il giudizio di pericolosit
espresso dallĠAmministrazione. La valutazione di pericolosit sociale formulata
dal Questore di Treviso infatti motivata in maniera sufficiente e logica, in
relazione agli elementi indicati nella motivazione del decreto e riassunti
nella parte in fatto della presente sentenza.
Dagli atti suindicati emerge, infatti, la
seriet –per non dire la gravit- delle condotte illecite e, in generale,
degli addebiti attribuiti allĠEl Omari, con riferimento ad alcuni dei quali,
come si visto, sono state pronunciate sentenze di condanna ex articolo 444
c.p.p. nel 1999 e nel 2001, vale a dire in epoca non lontana rispetto al momento
dellĠadozione del diniego impugnato. Insieme con gli elementi ulteriori
indicati nelle premesse del decreto (la sottoposizione a indagini e le ripetute
segnalazioni con false generalit) , la condotta dello straniero, nel suo
complesso, stata non irragionevolmente considerata sintomo di pericolosit
sociale. N pu bastare, al fine di superare gli elementi sfavorevoli al
ricorrente desumibili dai dati sopra evidenziati, e per sovvertire la decisione
finale del Questore, lĠallegazione di buste paga, alcune delle quali, peraltro,
si riferiscono a periodi successivi allĠadozione del decreto di diniego
–sulla rilevanza dei nuovi elementi sopraggiunti soltanto fino alla
emanazione del provvedimento impugnato v. CdS nn. 5994/10 e 1560/09 senza che,
inoltre, il ricorrente, abbia comprovato in alcun modo di avere presentato le
buste paga medesime alla Questure nel corso del procedimento.
In conclusione, il ricorso va respinto. Le
spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese di giudizio in favore dellĠAmministrazione dellĠinterno, nella misura di
Û 1.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia nella camera di
consiglio del 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Stefano Mielli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 07/02/2011
IL SEGRETARIO