SENTENZA N. 199 DEL 07/02/2011 – TAR VENETO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2537 del 2003,

proposto da

EEEEE/HHHHH , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del Tar ai sensi dellĠarticolo 25 del codice processo amministrativo ;

 

contro

lĠAmministrazione dellĠinterno, in persona del suo legale rappresentante Òpro temporeÓ, rappresentata e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San Marco, 63;

 

per l'annullamento

del decreto della Questura di Treviso n. 11/2003 del 16 maggio 2003, notificato al ricorrente il 19 settembre 2003, concernente rigetto di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno;

 

visto il ricorso, con i relativi allegati;

visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione dellĠinterno, con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

 

relatore allĠudienza del 20 gennaio 2011 il consigliere Marco Buricelli, uditi gli avvocati come indicati nel verbale;

 

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente, giˆ titolare di permesso di soggiorno rilasciato il 26 ottobre 2001 dal Questore di Treviso, si  visto respingere, dal Questore medesimo, lĠistanza di rinnovo del permesso.

 

Nelle premesse del diniego lĠautoritˆ emanante precisa:

 

-che nel 1999 lo straniero  stato condannato, ai sensi dellĠarticolo 444 c.p.p. , con sentenza del GIP del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile, a mesi 11 di reclusione, oltre alla multa, per tentata rapina (articoli 56, 628 e 62 bis c. p. ), e con sentenza del GIP del Tribunale di Treviso, pronunciata nel 2001 ai sensi dellĠarticolo 444 c.p.p. , e divenuta irrevocabile, lĠEl Omari  stato condannato a 30 giorni di reclusione, per violazione di domicilio in concorso e porto abusivo dĠarmi in concorso;

 

-che lo straniero  stato pi volte segnalato in vari uffici di Polizia con diversi ÒaliasÓ;

 

-che lĠEl Omari  sottoposto a indagini dalla Procura della Repubblica di Treviso, dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, per i reati di cui agli articoli 337, 61, 582, 336, 337, 635, 624 e 648 cod. pen. .

 

Nella motivazione del decreto viene richiamato sia lĠarticolo 4, comma 3, del t. u. n. 286/98, il quale prevede che non  ammesso in Italia lo straniero

Òche risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penaleÉÓ,

sia lĠarticolo 13 del t. u. n. 286/98, esprimendosi, nei confronti dello straniero, una valutazione di pericolositˆ sociale ai sensi dellĠarticolo 1 della l. n. 1423/56.

 

A sostegno del ricorso lĠEl Omari, muovendo dallĠassunto secondo cui il Questore avrebbe respinto lĠistanza di rinnovo del permesso basandosi in via esclusiva sullĠapprezzamento di pericolositˆ sociale, ha dedotto con unĠunica, articolata censura, il vizio di eccesso di potere per difetto di presupposto e per erronea interpretazione dellĠarticolo 13/C) del t. u. n. 286/98. Nel ricorso si afferma, in sintesi, che lĠAmministrazione, nel formulare il giudizio di pericolositˆ sociale, non avrebbe valutato in maniera adeguata lĠabitualitˆ e lĠattualitˆ delle condotte contestate. Inoltre, non  stato considerato il fatto che lo straniero avrebbe svolto una regolare attivitˆ lavorativa : a questo proposito il ricorrente ha prodotto in giudizio, sub allegato 3 fasc. ric. , alcune buste paga di una ditta di Conegliano, relative al periodo febbraio –settembre 2003.

 

Resiste lĠAmministrazione dellĠinterno.

 

Nella camera di consiglio del 27 novembre 2003 la sezione ha respinto la domanda di misure cautelari sul rilievo che le censure proposte non appaiono attendibili, in quanto sono inidonee a inficiare il giudizio di pericolositˆ sociale.

 

2.-Il ricorso  infondato e va respinto.

 

Va premesso che, come si  detto sopra, il Questore di Treviso, nel giustificare il diniego di rinnovo del permesso, ha richiamato sia lĠautomatismo di cui allĠarticolo 4, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998, sia il giudizio di pericolositˆ sociale dello straniero, di cui allĠarticolo 1 della l. n. 1423 del 1956. Il decreto impugnato si basa, dunque, allĠevidenza, su due argomentazioni tra loro autonome. A questo riguardo va rammentato che, per costante giurisprudenza, il che esime il Collegio dal fare citazioni specifiche, quando un provvedimento amministrativo si regge su due capi di motivazione autonomi  sufficiente, per ritenere legittimo lĠatto, che uno dei due argomenti che sorreggono lĠatto sia immune da censure.

 

Nel caso in esame il richiamo, fatto dal Questore, allĠautomatismo ex articolo 4, comma 3, cit. , fondato sulla sentenza di condanna, ex articolo 444 c.p.p. , per tentata rapina, pronunciata dal GIP di Bari nel 1999, e divenuta irrevocabile, non  stato sottoposto ad alcun vaglio critico da parte della difesa del ricorrente (quantunque lĠanterioritˆ della sentenza di condanna per tentata rapina ex articolo 444 c.p.p. rispetto alla modifica al T. U. sullĠimmigrazione introdotta dalla l. n. 189 del 2002 comportasse lĠinapplicabilitˆ, al caso in esame, dellĠautomatismo di cui allĠarticolo 4, comma 3, nuovo testo, del d. lgs. n. 286 del 1998 - v. CdS, sez. VI, nn. 1894 e 1888 del 2010 e 4580 del 2008; conf. , inoltre, 7962/09, secondo cui Òqualora la condanna per un reato previsto dallĠarticolo 4, comma 3, cit. sia stata pronunziata anteriormente allĠentrata in vigore della legge (189/02) , la preclusione del rinnovo non risulta automaticaÉÓv. , inoltre, CdS, VI, 5563 e 3319 del 2006).

 

In ogni caso, indipendentemente dalla –peraltro decisiva- considerazione su esposta, la valutazione di pericolositˆ sociale che, ai sensi dellĠarticolo 1 della l. n. 1423/56, il Questore di Treviso ha posto a sostegno dellĠimpugnato diniego,  tuttĠaltro che illegittima.

 

A questo proposito va rammentato, in via preliminare e generale, che lĠapprezzamento della pericolositˆ sociale costituisce giudizio caratterizzato da una discrezionalitˆ assai ampia ed  sindacabile dinanzi al giudice amministrativo unicamente nei casi di illogicitˆ e di carenza dei presupposti. Non pare inutile aggiungere che lĠapprezzamento anzidetto pu˜ anche prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale. Ci˜ che rileva ai fini della legittimitˆ di un diniego di rinnovo di permesso fondato su una valutazione di pericolositˆ sociale  che lĠatto indichi elementi di fatto sintomatici di una situazione di pericolositˆ per la sicurezza pubblica (giurisprudenza pacifica della sezione il che esime, anche in questo caso, da citazioni particolari). Non pare inutile aggiungere che, se  vero che il giudizio probabilistico e prognostico di pericolositˆ sociale pu˜ prescindere da accertamenti giˆ intervenuti in sede penale,  da ritenere che, a maggior ragione, lĠapprezzamento formulato ai sensi dellĠarticolo 1 della l. n. 1423 del 1956 possa essere legittimamente correlato a comportamenti per i quali  stata accertata in sede penale, sia pure con sentenza di primo grado, la responsabilitˆ dello straniero, purchŽ si tratti di fatti di una certa gravitˆ.

 

Guardando adesso pi da vicino la fattispecie in esame, il Collegio  dellĠavviso che gli elementi di fatto posti a base del diniego impugnato, ricavabili dalla lettura del decreto, siano comunque sufficienti per sorreggere in maniera adeguata il giudizio di pericolositˆ espresso dallĠAmministrazione. La valutazione di pericolositˆ sociale formulata dal Questore di Treviso  infatti motivata in maniera sufficiente e logica, in relazione agli elementi indicati nella motivazione del decreto e riassunti nella parte in fatto della presente sentenza.

 

Dagli atti suindicati emerge, infatti, la serietˆ –per non dire la gravitˆ- delle condotte illecite e, in generale, degli addebiti attribuiti allĠEl Omari, con riferimento ad alcuni dei quali, come si  visto, sono state pronunciate sentenze di condanna ex articolo 444 c.p.p. nel 1999 e nel 2001, vale a dire in epoca non lontana rispetto al momento dellĠadozione del diniego impugnato. Insieme con gli elementi ulteriori indicati nelle premesse del decreto (la sottoposizione a indagini e le ripetute segnalazioni con false generalitˆ) , la condotta dello straniero, nel suo complesso,  stata non irragionevolmente considerata sintomo di pericolositˆ sociale. NŽ pu˜ bastare, al fine di superare gli elementi sfavorevoli al ricorrente desumibili dai dati sopra evidenziati, e per sovvertire la decisione finale del Questore, lĠallegazione di buste paga, alcune delle quali, peraltro, si riferiscono a periodi successivi allĠadozione del decreto di diniego –sulla rilevanza dei nuovi elementi sopraggiunti soltanto fino alla emanazione del provvedimento impugnato v. CdS nn. 5994/10 e 1560/09 senza che, inoltre, il ricorrente, abbia comprovato in alcun modo di avere presentato le buste paga medesime alla Questure nel corso del procedimento.

 

In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dellĠAmministrazione dellĠinterno, nella misura di Û 1.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a. .

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - Il 07/02/2011

IL SEGRETARIO