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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973 , n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.


 Vigente al: 05-05-2011


TITOLO I
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Modalita' di riscossione

  Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
    a) ritenuta diretta;
    b)  versamenti  diretti  del  contribuente  all'esattoria  e alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
    c) iscrizione nei ruoli.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                  Riscossione per ritenuta diretta

  Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla
legge  e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita'
generale dello Stato.
 
	        
	      
                               Art. 3.
               Riscossione mediante versamenti diretti

  Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
    1)  le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23,
24,  25,  25-bis  e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  da  parte  di  soggetti diversi da quelli
indicati  nel  primo  comma  dell'art.  29  del predetto decreto e da
quelli di cui al successivo comma del presente articolo; (18)
    2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
    3)  l'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  nonche'
l'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917,  dovute  in  base  alla
dichiarazione annuale;
    4)  NUMERO  SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692; (18)
    5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27
e 73 del decreto indicato al n. 1);
    6)   l'imposta   locale   sui   redditi   dovuta,  in  base  alla
dichiarazione  annuale  dei  soggetti  all'imposta  sul reddito delle
persone  giuridiche  che  si avvalgono della facolta' di approvare il
bilancio,  a  norma  di  leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di
chiusura dell'esercizio.
  Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:
    a)  le  ritenute  operate  dalle amministrazioni della Camera dei
deputati,  del  Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art.
29,  commi  quarto  e quinto, del decreto indicato al primo comma, n.
1);
    b)  le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del
decreto indicato al primo comma, numero 1);
    c)  l'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche dovuta in base
alla  dichiarazione  annuale,  nonche'  l'imposta  sostitutiva di cui
all'articolo  16-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  ad  esclusione  dell'imposta applicabile sui redditi
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo
decreto;
    d)  le  ritenute  alla  fonte  applicabili  sui  redditi  di  cui
all'articolo  26,  primo  comma,  del  decreto indicato al numero 1),
maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
    e)  le  ritenute  alla  fonte sui redditi di cui all'articolo 26,
secondo  comma,  del  decreto  indicato  al  numero  1), maturati nel
periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
    f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis
e  5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta
in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
    g)  le  ritenute  alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del
decreto  indicato  al  numero  1),  maturati  nel  periodo  d'imposta
ancorche' non corrisposti;
    h)  le  ritenute  alla  fonte  operate dalle aziende di credito e
dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546. (18) (19)
    ((h-bis)  le  ritenute  operate  dagli  enti pubblici di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720)).
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AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L.  1  dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che  le  modifiche  apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)
  Il  D.L.  30  dicembre  1981,  n. 792, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le
modifiche  apportate  con  l'art.  1-bis  del decreto-legge 2 ottobre
1981,  n.  546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981,
n.  692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto
attiene  alla  riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute
di  cui  all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio
1982".
 
	        
	      
                             Art. 3-bis
  Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

  Il  versamento  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, di
cui  alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve
effettuarsi   alle  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato
mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di
credito  di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione
del  patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
La  delega  puo'  essere conferita anche ad una delle casse rurali ed
artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato
con  la  legge  4  agosto  1955,  n.  707,  avente  un patrimonio non
inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al
contribuente  una  attestazione  recante  l'indicazione  dell'importo
dell'ordine  di  versamento  e  della  data  in  cui lo ha ricevuto e
l'impegno  di  effettuare  il  versamento  in tesoreria per conto del
contribuente  entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e
le  modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per
l'esecuzione  dei  versamenti  in  tesoreria  e  la  trasmissione dei
relativi  dati  e  documenti  all'amministrazione  e  per  i relativi
controlli  sono  stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di
concerto con il Ministro per il tesoro.
  ((Non  si  fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando
l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille)).
 
	        
	      
                               Art. 4.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))
 
	        
	      
                               Art. 5.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241))
 
	        
	      
                             Art. 5-bis.
                ((Versamento ad ufficio incompetente

  Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le
quali  e'  prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo
restando   il   diritto   dell'esattore  competente  all'attribuzione
dell'aggio,  il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto
su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di
finanza. ((14))
  Il  versamento  diretto  all'esattoria  di  imposte per le quali e'
prescritto  il  versamento  ad  una  sezione  di tesoreria e' valido.
All'esattore  che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a
carico dello Stato. ((14))
  Nelle  ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di
cui all'art. 93)).
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le
disposizioni  del  primo  e  del  secondo  comma  dell'art. 5-bis del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
hanno effetto dal 1 gennaio 1974".
 
	        
	      
                               Art. 6.
                   Distinta dei versamenti diretti

  Il  versamento  diretto  e'  ricevuto  dalle  esattorie  in  base a
distinta di versamento.
  La   distinta  di  versamento  deve  indicare  le  generalita'  del
contribuente,  domicilio  fiscale,  l'imposta  e  il  periodo  cui si
riferisce  il  versamento;  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche,  in  luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare
la denominazione o la ragione sociale.
  Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata
distinta di versamento.
  L'esattoria   rilascia  quietanza  di  pagamento  ed  appone  sulla
distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
  La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai
modelli  approvati  con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
  L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende
versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti
i  dati  di  cui  al secondo comma. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24
DICEMBRE 1976, N. 920)).
 
	        
	      
                               Art. 7.
         Versamento diretto mediante conti correnti postali

  Il   versamento   diretto   puo'   essere   effettuato   in  danaro
sull'apposito   conto  corrente  postale  intestato  all'esattore  su
stampati  conformi  al modello approvato con decreto del Ministro per
le   finanze   di   concerto   con   il   Ministro  per  le  poste  e
telecomunicazioni  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale. In tal
caso  i  certificati  di  allibramento  e  le  ricevute  relative  ai
versamenti  debbono  contenere  le  indicazioni previste dall'art. 6,
secondo comma, per le distinte di versamento.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 1990, N. 261, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 331)). ((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
  Il  D.L.  15  settembre  1990, n. 261, convertito con modificazioni
dalla  L.  12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo decorre dal 1°
gennaio 1990.
 
	        
	      
                               Art. 8.
                  Termini per il versamento diretto

  I  versamenti  diretti  alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:
    1)  entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in
cui  e'  stata  operata  la  ritenuta prevista dall'articolo 3, primo
comma,  n.  1)  e  dal  secondo  comma,  lettere  a), f) e h), e sono
maturati  i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;)
(18)
    2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
    3)   nel   termine   stabilito   per   la   presentazione   della
dichiarazione,  per  l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6)
dell'articolo  3,  primo  comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  nel caso previsto dal medesimo
articolo 3, secondo comma, lettera c);
    3-bis)  entro  il  sedicesimo  giorno del secondo mese successivo
alla  chiusura  del  periodo  d'imposta  per  i  versamenti  previsti
dall'art. 3, secondo comma, lettera e); (18) (24)
    3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello
di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di
interessi,   premi   ed   altri  frutti  per  i  versamenti  previsti
dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). (18)
    4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461;
    5)  entro  il  15  aprile,  il  15 luglio, il 15 ottobre ed il 15
gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati
dai  soci  nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di
cui  all'articolo  27  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. (19)
    ((5-bis)  entro  il  termine  per  il  versamento del saldo della
dichiarazione  dei  redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta
prevista  dall'articolo  27,  comma 3-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.))
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.
  Le  ritenute  operate  dall'Amministrazione  postale  ai  sensi del
secondo   comma   dell'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono versate in tesoreria
secondo  modalita'  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro per le
finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L.  1  dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che  le  modifiche  apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)
  Il  D.L.  30  dicembre  1981,  n. 792, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le
modifiche  apportate  con  l'art.  1-bis  del decreto-legge 2 ottobre
1981,  n.  546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981,
n.  692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto
attiene  alla  riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute
di  cui  all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio
1982".
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AGGIORNAMENTO (24)
  Il  D.L.  30  dicembre  1982,  n. 953, convertito con modificazioni
dalla  L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 1, tabella
III)  che  "In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma,
n.  3-bis,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di
cui  all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  maturati  nell'anno 1982,
ancorche'  non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due
mesi  dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La
disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare".
 
	        
	      
                               Art. 9.
((ARTICOLO   ABROGATO  DAL  D.LGS.  26  FEBBRAIO  1999,  N.  46  COME
           MODIFICATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 326))
 
	        
	      
                              Art. 10.
                          (((Definizioni).

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione
il  servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce
il servizio stesso;
    b)  ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute
formato   dall'ufficio   ai   fini  della  riscossione  a  mezzo  del
concessionario.))
 
	        
	      
                              Art. 11.
                   (((Oggetto e specie dei ruoli).

  1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
  2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
  3.  I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo
per la riscossione.))
 
	        
	      
                              Art. 12.
                 (Formazione e contenuto dei ruoli).

  1.  L'ufficio  competente  forma  ruoli distinti per ciascuno degli
ambiti  territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo
sono  iscritte  tutte  le  somme dovute dai contribuenti che hanno il
domicilio  fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il
ruolo si riferisce. ((64))
  2.  Con  decreto  del  Ministero  delle finanze, di concerto con il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono  stabiliti  i  dati  che  il  ruolo deve contenere, i tempi e le
procedure  della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento
in   tali  procedure  del  consorzio  nazionale  obbligatorio  fra  i
concessionari.
  3.  Nel  ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice
fiscale  del  contribuente,  la  specie  del ruolo, la data in cui il
ruolo  diviene  esecutivo  e  il riferimento all'eventuale precedente
atto  di  accertamento  ovvero,  in  mancanza,  la motivazione, anche
sintetica,  della  pretesa;  in  difetto di tali indicazioni non puo'
farsi luogo all'iscrizione.
  4.  Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal
titolare  dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il
ruolo diviene esecutivo. ((64))
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AGGIORNAMENTO (64)
  Il  D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla
L.  31  luglio  2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-ter,
lettera   e))  che  "Le  disposizioni  contenute  nei  commi  1  e  4
dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se
non  tributari,  si intendono formati e resi esecutivi anche mediante
la  validazione  dei  dati  in essi contenuti, eseguita, anche in via
centralizzata,    dal    sistema   informativo   dell'amministrazione
creditrice".
 
	        
	      
                            Art. 12-bis.
               (((Importo minimo iscrivibile a ruolo).

  1.  Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire
ventimila;  tale  importo  puo'  essere  elevato  con  il regolamento
previsto  dall'articolo  16,  comma  2, della legge 8 maggio 1998, n.
146.))
 
	        
	      
                              Art. 13.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
 
	        
	      
                              Art. 14.
               Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

  Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
    ((a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli
articoli  36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti
dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;))
    b)  le  imposte,  le  maggiori  imposte  e le ritenuto alla fonte
liquidate in base ad accertamenti definitivi;
    c)   i   redditi  dominicali  dei  terreni  e  i  redditi  agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
    d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
 
	        
	      
                              Art. 15.
     Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

  Le  imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili
accertati  dall'ufficio  ma non ancora definitivi, nonche' i relativi
interessi,  sono  iscritti  a  titolo  provvisorio nei ruoli, dopo la
notifica  dell'atto  di  accertamento,  per  la meta' degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  per
l'iscrizione  a  ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti
d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
 
	        
	      
                            Art. 15-bis.
               (((Iscrizioni nei ruoli straordinari).

  1.  In  deroga  all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte,
gli  interessi  e  le  sanzioni  sono  iscritti  per l'intero importo
risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.))
 
	        
	      
                              Art. 16.
     ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920))
 
	        
	      
                              Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO  DAL  D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156))
 
	        
	      
                              Art. 18.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
 
	        
	      
                              Art. 19.
                     (Dilazione del pagamento).

  1.  L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo'
concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione  di  obiettiva
difficolta'  dello  stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte  a  ruolo  fino  ad  un massimo di settantadue rate mensili.
((...)).
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
  3.   In   caso   di   mancato   pagamento   della   prima  rata  o,
successivamente, di due rate:
    a)   il  debitore  decade  automaticamente  dal  beneficio  della
rateazione;
    b)   l'intero   importo   iscritto   a  ruolo  ancora  dovuto  e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
    c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
  4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai
sensi  del  comma  1  scadono  ((nel  giorno di ciascun mese indicato
nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione)). (45)
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)). ((72))
----------------
AGGIORNAMENTO (45)
  La  L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma 2,
lettere  a)  e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  "ed  in base alle liquidazioni periodiche per le
quali  sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa
dichiarazione," sono soppresse;
    b)  dopo  le  parole:  "del  9  per cento annuo" sono aggiunte le
seguenti:  "da  calcolarsi  dal  termine fissato per la presentazione
della  dichiarazione  annuale  fino alla scadenza della prima o unica
rata del ruolo"".
---------------
Aggiornamento (72)
  Il  D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
L.  6  agosto  2008,  n.  133,  ha disposto (con l'art. 83, comma 23,
lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha
inoltre  previsto  che  in ogni caso le sue disposizioni continuano a
trovare  applicazione  nei  riguardi delle garanzie prestate ai sensi
dell'articolo  19  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
 
	        
	      
                            Art. 19-bis.
           (((Sospensione della riscossione per situazioni
                            eccezionali).

  1.  Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o
relative  ad  un'area  significativa del territorio, tali da alterare
gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
la  riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con
decreto del Ministero delle finanze.))
 
	        
	      
                              Art. 20.
            (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).

  Sulle  imposte  o  sulle  maggiori  imposte  dovute  in  base  alla
liquidazione   ed   al   controllo  formale  della  dichiarazione  od
all'accertamento  d'ufficio  si  applicano,  a  partire  ((dal giorno
successivo  a quello di scadenza del pagamento.)) e fino alla data di
consegna  al  concessionario  dei  ruoli  nei quali tali imposte sono
iscritte,  gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. (3) (8)
(26) (36) (41)
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14  agosto  1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli
interessi  semestrali  di  cui  agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati
dal 2,50 al 5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
2  maggio  1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli
interessi  semestrali  di  cui  agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, elevati dal
2,50%  al  5%  dall'art.  8  del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260,
convertito  nella  legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella
misura del sei per cento".
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La  L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli  interessi  per  la  riscossione  o  per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1°  gennaio  1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
----------------
AGGIORNAMENTO (36)
  Il  D.L.  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,   sono   dovuti   a   decorrere   dal   1  gennaio  1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  23  dicembre  1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma
141)  che  "Gli  interessi  per  la  riscossione e per il rimborso di
imposte,  previsti  dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  nelle  misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1o  gennaio  1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".
 
	        
	      
                              Art. 21.
              ((Interessi per dilazione del pagamento))

  ((Sulle  somme  il  cui  pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai
sensi  dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso
del sei per cento annuo.))
  L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento
con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed
e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
  I  privilegi  generali  e  speciali  che  assistono  le imposte sui
redditi  sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e'
prolungata  e  riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e
dal presente articolo. (3) (8) (26) (36) (41)
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14  agosto  1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli
interessi  semestrali  di  cui  agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati
dal 2,50 al 5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
2  maggio  1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli
interessi  semestrali  di  cui  agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, elevati dal
2,50%  al  5%  dall'art.  8  del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260,
convertito  nella  legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella
misura del sei per cento".
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La  L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli  interessi  per  la  riscossione  o  per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1°  gennaio  1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
----------------
AGGIORNAMENTO (36)
  Il  D.L.  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,   sono   dovuti   a   decorrere   dal   1  gennaio  1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
----------------
AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  23  dicembre  1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma
141)  che  "Gli  interessi  per  la  riscossione e per il rimborso di
imposte,  previsti  dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  nelle  misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1o  gennaio  1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".
 
	        
	      
                              Art. 22.
                       Esecutorieta' dei ruoli

  Gli  interessi  di  cui  agli  articoli  20  e 21 spettano all'ente
destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
 
	        
	      
                              Art. 23.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
 
	        
	      
                              Art. 24.
              (((Consegna del ruolo al concessionario).

  1.  L'ufficio  consegna  il  ruolo  al  concessionario  dell'ambito
territoriale  cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti
che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i
concessionari  relativamente  alla  consegna  dei  ruoli e le ipotesi
nelle   quali   l'affidamento  dei  ruoli  ai  concessionari  avviene
esclusivamente con modalita' telematiche.))
 
	        
	      
                              Art. 25.
                      (Cartella di pagamento).

  1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore
iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
    ((a)  del  terzo  anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione,  ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica
o  ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti
dalla  dichiarazione  scade  oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la
dichiarazione  e'  presentata,  per  le  somme che risultano dovute a
seguito  dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  nonche'  del  quarto  anno successivo a quello di presentazione
della   dichiarazione  del  sostituto  d'imposta  per  le  somme  che
risultano  dovute  ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;)) (64)
    b)  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione,   per   le   somme  che  risultano  dovute  a  seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
    c)  del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto  definitivo,  per  le somme dovute in base agli accertamenti
dell'ufficio.
  2.  La  cartella  di  pagamento,  redatta in conformita' al modello
approvato   con   decreto   del  Ministero  delle  finanze,  contiene
l'intimazione  ad  adempiere  l'obbligo risultante dal ruolo entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla notificazione, con l'avvertimento
che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
  2-bis.  La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della
data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.
  3.  Ai  fini  della  scadenza del termine di pagamento il sabato e'
considerato giorno festivo. (62)
-----------------
AGGIORNAMENTO (62)
  La  Corte  costituzionale con sentenza del 7-15 luglio 2005, n. 280
(in   G.U.   1a   s.s.   del   20/07/2005,   n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   del   presente   articolo,   come
modificato  dal  decreto  legislativo  27  aprile 2001, n. 193, nella
parte  in  cui  non  prevede un termine, fissato a pena di decadenza,
entro  il  quale il concessionario deve notificare al contribuente la
cartella  di  pagamento  delle  imposte  liquidate ai sensi dell'art.
36-bis  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi).
-----------------
AGGIORNAMENTO (64)
  Il  D.Lgs.  26  febbraio  1999,  n. 46, come modificato dal D.L. 17
giugno  2005,  n.106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2005,  n.  156,  ha  disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga
all'articolo  25,  comma  1,  lettera  a), del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  per  le  somme che
risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  liquidazione delle
dichiarazioni,  la  cartella  di  pagamento  e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre:
    a)  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni
2002 e 2003;
    b)  del  quinto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione,  relativamente  alle dichiarazioni presentate entro il
31 dicembre 2001."
 
	        
	      
                              Art. 26.
              Notificazione della cartella di pagamento

  La  cartella  e'  notificata dagli ufficiali della riscossione o da
altri  soggetti  abilitati  dal  concessionario  nelle forme previste
dalla  legge  ovvero,  previa  eventuale  convenzione  tra  comune  e
concessionario,  dai  messi  comunali  o  dagli  agenti della polizia
municipale.  La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata  con  avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata  in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella
data  indicata  nell'avviso  di ricevimento sottoscritto da una delle
persone  previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
((La  notifica  della cartella puo' essere eseguita, con le modalita'
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n.   68,   a   mezzo  posta  elettronica  certificata,  all'indirizzo
risultante  dagli  elenchi  a  tal  fine  previsti  dalla legge. Tali
elenchi  sono  consultabili,  anche  in  via telematica, dagli agenti
della  riscossione.  Non  si applica l'articolo 149-bis del codice di
procedura civile.))
  Quando   la  notificazione  della  cartella  di  pagamento  avviene
mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di
famiglia  o  addette  alla  casa,  all'ufficio  o all'azienda, non e'
richiesta    la    sottoscrizione   dell'originale   da   parte   del
consegnatario.
  Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la
notificazione   della  cartella  di  pagamento  si  effettua  con  le
modalita'  stabilite  dall'art.  60  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno
successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo
del comune.
  L'esattore  deve  conservare  per cinque anni la matrice o la copia
della   cartella  con  la  relazione  dell'avvenuta  notificazione  o
l'avviso  di  ricevimento  ed  ha  l'obbligo  di  farne esibizione su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
  Per  quanto  non  e' regolato dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione
della   cartella  di  pagamento  ai  contribuenti  non  residenti  si
applicano   le   disposizioni   di  cui  al  quarto  e  quinto  comma
dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. (68)
---------------
AGGIORNAMENTO (68)
  La  Corte  costituzionale  con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre
2007,   n.   366  (in  G.U.  1a  14/11/2007,  n.  44)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'   costituzionale   del   combinato  disposto  degli
articoli  58,  primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60,
primo  comma,  lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi),  e  dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul
reddito),  nella  parte  in  cui prevede, nel caso di notificazione a
cittadino   italiano  avente  all'estero  una  residenza  conoscibile
dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe
degli  Italiani  Residenti  all'Estero  (AIRE),  che  le disposizioni
contenute  nell'articolo  142  del  codice di procedura civile non si
applicano".
 
	        
	      
                              Art. 27.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
 
	        
	      
                              Art. 28.
                      (Modalita' di pagamento).

  1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato
presso  gli  sportelli  del  concessionario,  le agenzie postali e le
banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i
costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
  2.  Fuori  del  territorio  nazionale,  il  pagamento  puo'  essere
effettuato  mediante  bonifico  bancario  sul conto corrente bancario
indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
  3.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono stabilite le
modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni
caso,  tali  modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione
del  codice  fiscale  del  contribuente  e gli estremi identificativi
dell'imposta pagata.
  ((3-bis.  Il  pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
    a)  in  caso  di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso
risulta scoperto o comunque non pagabile;
    b)  in  caso  di  utilizzazione  di  una  carta di credito, se il
gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.".
23-ter.  All'articolo  47-bis,  comma  1,  del decreto del Presidente
della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la  parola:
"concessionari"  sono  inserite  le  seguenti: "e ai soggetti da essi
incaricati)).
 
	        
	      
                            Art. 28-bis.
 Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali

  I  soggetti  tenuti  al  pagamento  dell'imposta  sul reddito delle
persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta  locale  sui  redditi, dei tributi erariali soppressi di
cui  all'articolo  82  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597,  e  relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie  possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale
delle  imposte  stesse  e  degli  accessori,  i  beni  indicati negli
articoli  1,  2  e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni   e  integrazioni,  gli  archivi  o  singoli  documenti
dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nonche'  le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche
ad  epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato
all'acquisizione.   La  disposizione  non  si  applica  ai  sostituti
d'imposta.
  La  proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei
beni   offerti   corredata   da  idonea  documentazione  deve  essere
presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
  ((L'Amministrazione  per  i beni culturali e ambientali attesta per
ogni  singolo  bene  l'esistenza delle caratteristiche previste dalla
vigente  legislazione  di tutela e dichiara, per i beni e le opere di
cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli)).
  Le  condizioni  ed  il  valore  della  cessione  sono stabiliti con
decreto  del  Ministro  per i beni culturali e ambientali di concerto
con  il  Ministro  delle  finanze,  sentita  un'apposita  commissione
nominata  con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
presieduta  dallo  stesso Ministro o da un suo delegato e composta da
due  rappresentanti  del Ministero per i beni culturali e ambientali,
da   due   rappresentanti,  del  Ministero  delle  finanze  e  da  un
rappresentante  del  Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione
l'interessato  puo'  chiedere  di  essere  sentito dalla commissione,
personalmente o a mezzo di un suo delegato.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).
  La  proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di
cui al primo comma.
  L'interessato   puo'  revocare  la  propria  proposta  di  cessione
all'atto  dell'audizione  presso  la commissione, ovvero nei quindici
giorni  successivi,  con  atto  notificato  al  Ministero  per i beni
culturali e ambientali.
  Il  decreto  di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla
data  di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al
richiedente.  Entro  i due mesi successivi dalla data di notifica del
decreto  il  proponente  notifica al Ministero per i beni culturali e
ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
  Nel  caso  di  cessione  di  beni  mobili,  i  beni  devono  essere
consegnati   entro   i   trenta   giorni   successivi  alla  notifica
dell'accettazione.   La  consegna  comporta  il  trasferimento  della
proprieta' dei beni allo Stato.
  Nel  caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato
avviene  a  condizione  che  i  beni  siano  liberi  da ipoteche e da
iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli.  Il  decreto  di cui al
quarto   comma   e   la  dichiarazione  di  accettazione,  con  firma
autenticata,   costituiscono   titolo   per   la   trascrizione   del
trasferimento  nei  registri  immobiliari.  Il trasferimento dei beni
allo  Stato  ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di
accettazione.
  Dopo  il  trasferimento  dei  beni,  l'interessato puo' chiedere il
rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente
tra  la  data  di  presentazione  della proposta di cessione e quella
della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo' utilizzare,
anche  frazionatamente,  l'importo  dalla  cessione  per il pagamento
delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e' successiva
al trasferimento dei beni.
  Qualora  l'interessato  nei cinque anni successivi al trasferimento
dei  beni  non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte
indicate  nel  primo  comma  l'importo integrale della cessione, puo'
chiedere  il  rimborso  della  differenza,  senza  corresponsione  di
interessi.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  nei
confronti degli eredi del cedente.
  Qualora  l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni
offerti  in  cessione,  il Ministro per i beni culturali e ambientali
con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze,
provvede ai sensi del precedente ottavo comma.
 
	        
	      
                            Art. 28-ter.
          (Pagamento mediante compensazione volontaria con
                         crediti d'imposta).

  1.  In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate  verifica  se  il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in
caso  affermativo,  trasmette in via telematica apposita segnalazione
all'agente  della  riscossione  che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione  dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto del Direttore generale del dipartimento delle
entrate  del  Ministero  delle  finanze  in  data  1°  febbraio 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 28 del 4 febbraio 1999, le
somme da rimborsare.
  2.  Ricevuta  la  segnalazione  di  cui  al comma 1, l'agente della
riscossione  notifica  all'interessato  una proposta di compensazione
tra  il  credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo
l'azione  di  recupero  ed  invitando  il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
  3.   In   caso  di  accettazione  della  proposta,  l'agente  della
riscossione  movimenta  le  somme  di  cui al comma 1 e le riversa ai
sensi  dell'articolo  22,  comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a
seguito dell'iscrizione a ruolo.
  4.  In  caso  di  rifiuto  della  predetta  proposta  o  di mancato
tempestivo   riscontro   alla   stessa,  cessano  gli  effetti  della
sospensione  di  cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica
in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  che non ha ottenuto
l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
  5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive
sostenute  per  la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un
rimborso  forfetario  pari  a quello di cui all'art. 24, comma 1, del
regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993,  n.  567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli
oneri  sostenuti  per  la  gestione  degli  adempimenti  attinenti la
proposta di compensazione.
  6.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
approvate   le   specifiche   tecniche  di  trasmissione  dei  flussi
informativi  previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite le
modalita'  di  movimentazione  e  di  rendicontazione delle somme che
transitano  sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita'  di  richiesta  e di erogazione dei rimborsi spese previsti
dal comma 5. ((76))

-------------
AGGIORNAMENTO (76)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che
"A  decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  non  operano  per  i  ruoli  di  ammontare  non superiore a
millecinquecento euro."
 
	        
	      
                           Art. 28-quater.
           (( (Compensazioni di crediti con somme dovute a
                   seguito di iscrizione a ruolo).

  1.  A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi,
liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei confronti delle regioni, degli
enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale per
somministrazione,  forniture e appalti, possono essere compensati con
le  somme  dovute  a  seguito  di  iscrizione  a ruolo. A tal fine il
creditore  acquisisce  la  certificazione  prevista  dall'articolo 9,
comma  3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza
per  il  pagamento,  totale  o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione   a   ruolo.  L'estinzione  del  debito  a  ruolo  e'
condizionata   alla   verifica   dell'esistenza   e  validita'  della
certificazione.  Qualora  la  regione,  l'ente  locale  o  l'ente del
Servizio  sanitario  nazionale non versi all'agente della riscossione
l'importo  oggetto  della  certificazione  entro  sessanta giorni dal
termine  nella  stessa  indicato, l'agente della riscossione procede,
sulla  base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione
coattiva  nei  confronti  della regione, dell'ente locale o dell'ente
del  Servizio  sanitario  nazionale secondo le disposizioni di cui al
titolo  II  del  presente  decreto.  Le  modalita'  di attuazione del
presente   articolo   sono   stabilite   con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica)).
 
	        
	      
                              Art. 29.
                      Rilascio della quietanza

  Per  ogni  pagamento  di  imposte  iscritte a ruolo l'esattore deve
rilasciare  quietanza  al contribuente e deve farne annotazione nella
scheda intestata al contribuente.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
  Le   quietanze   possono   essere   firmate  anche  dai  dipendenti
dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.
 
	        
	      
                              Art. 30.
                       (((Interessi di mora).

  1.  Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma
2,  sulle  somme  iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data
della  notifica  della  cartella  e fino alla data del pagamento, gli
interessi  di  mora  al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero  delle  finanze  con  riguardo alla media dei tassi bancari
attivi.)) ((50))
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AGGIORNAMENTO (50)
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha disposto (con l'art. 27, comma
1)  che  "In  deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
14  del  presente  decreto,  sui  contributi o premi dovuti agli enti
pubblici  previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  come  sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto, le
sanzioni  e  le  somme  aggiuntive  dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni  che  le regolano, dalla data della notifica e fino alla
data del pagamento".
 
	        
	      
                              Art. 31.
                      Imputazione dei pagamenti

  L'esattore  non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e
pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
  Tuttavia  se  il  contribuente  e'  debitore  di  rate  scadute  il
pagamento  non  puo' essere imputato alle rate non scadute se non per
la  eventuale  eccedenza  sull'ammontare  delle  prime,  comprese  le
indennita'   di  mora,  i  diritti  e  le  spese  maturati  a  favore
dell'esattore.
  Nei  riguardi  delle  rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per
rata,   iniziando   dalla   piu'  remota,  al  debito  d'imposta,  di
sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora
e  non  puo'  essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore
dell'esattore  se  non  dopo la completa estinzione del debito per le
rate scadute e relative indennita' di mora.
  Per  i  debiti  di  imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con
preferenza  alle  imposte  o  quote  di  imposta meno garantite e fra
imposte  o  quote  di  imposta  ugualmente garantite con precedenza a
quella piu' remota.
  Per  quanto  non  e' regolato dal presente articolo si applicano le
norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
 
	        
	      
                              Art. 32.
      Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili

  Agli  effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di
immobili  a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono,
solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e
interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per
il  periodo  di  tempo  successivo alla data del titolo che serve per
base alla voltura catastale.
  Tuttavia  nei  casi  in  cui la presentazione di domanda di voltura
catastale  non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza
dispone,  su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto
i  nuovi  possessori  con  espresso  divieto all'esattore di compiere
qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
 
	        
	      
                              Art. 33.
      Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi

  Quando  il  presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica
unitariamente  nei  confronti  di  piu' soggetti, ciascuno di essi e'
tenuto   in   solido  al  pagamento  dell'imposta,  sopratasse,  pene
pecuniarie  e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti
degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
  La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso
dei  redditi  spetta  a  piu'  soggetti  in forza di diritti reali di
diversa natura.
 
	        
	      
                              Art. 34.
Responsabilita' solidale per l'imposta   sui  redditi  delle  persone
                               fisiche

  Le  persone  i  cui  redditi  per  l'accertamento  dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  sono  stati cumulati con quelli del
soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto
medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e
interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
  La  responsabilita'  solidale  stabilita dal comma precedente opera
anche  nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 597, al computo
cumulativo   dei   redditi   ai   soli   fini   della  determinazione
dell'aliquota.
  Quando  non  ricorrono  le  ipotesi  di  cui ai commi precedenti le
persone  indicate  nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto
decreto  sono  comunque  solidalmente  responsabili, limitatamente al
valore  dei  beni  ad  esse  ceduti  a  qualsiasi titolo dal soggetto
passivo,  per  il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno
in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
 
	        
	      
                              Art. 35.
                Solidarieta' del sostituto di imposta

  Quando  il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse
e  interessi  relativi  a  redditi sui quali non ha effettuato ne' le
ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito
e' coobbligato in solido.
 
	        
	      
                              Art. 36.
Responsabilita' ed obblighi degli  amministratori,  dei liquidatori e
                              dei soci

  I  liquidatori  dei  soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita'
della   liquidazione,   le   imposte  dovute  per  il  periodo  della
liquidazione  medesima  e  per quelli anteriori rispondono in proprio
del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore
a  quelli  tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere
prima  soddisfatto  i  crediti  tributari.  Tale  responsabilita'  e'
commisurata  all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato
capienza in sede di graduazione dei crediti.
  La  disposizione  contenuta  nel  precedente  comma si applica agli
amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o
dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
  I  soci  o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due
periodi  di  imposta  precedenti  alla messa in liquidazione danaro o
altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto
in  assegnazione  beni sociali dai liquidatori durante il tempo della
liquidazione,  sono  responsabili  del pagamento delle imposte dovute
dai  soggetti  di  cui  al primo comma nei limiti del valore dei beni
stessi,  salvo  le  maggiori  responsabilita'  stabilite  dal  codice
civile.
  Le  responsabilita'  previste dai commi precedenti sono estese agli
amministratori  che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi
di  imposta  precedenti  alla  messa  in  liquidazione  operazioni di
liquidazione  ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante
omissioni nelle scritture contabili.
  La   responsabilita'  di  cui  ai  commi  precedenti  e'  accertata
dall'ufficio  delle  imposte con atto motivato da notificare ai sensi
dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
  Avverso  l'atto  di  accertamento  e'  ammesso  ricorso  secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il
primo comma dell'articolo 39.
 
	        
	      
                              Art. 37.
                    Rimborso di ritenute dirette

  Il  contribuente  assoggettato  a  ritenuta  diretta puo' ricorrere
all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio
fiscale,  per  errore  materiale, duplicazione o inesistenza totale o
parziale dell'obbligazione tributaria ((entro il termine di decadenza
di quarantotto mesi)) chiedendo il rimborso.
  Avverso  la  decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi
novanta  giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia
intervenuta  la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente
puo'   ricorrere   alla   commissione   di  primo  grado  secondo  le
disposizioni  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636.
  Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di
pagamento  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data in cui il
provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.
 
	        
	      
                              Art. 38.
                   Rimborso di versamenti diretti

  Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente   di   finanza   nella   cui  circoscrizione  ha  sede
l'esattoria  presso  la quale e' stato eseguito il versamento istanza
di  rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data   del   versamento   stesso,   nel  caso  di  errore  materiale,
duplicazione   ed  inesistenza  totale  o  parziale  dell'obbligo  di
versamento. (27)
  L'istanza  di  cui  al primo comma puo' essere presentata anche dal
percipiente  delle  somme assoggettate a ritenuta entro il termine di
decadenza  di  quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata
operata.
  L'intendente  di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede
al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
  Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
  Quando  l'importo  del  versamento  diretto effettuato ai sensi del
primo  comma,  n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e'
superiore  a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione
ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  l'intendente di finanza provvedere al
rimborso  della  differenza  con ordinativo di pagamento, su proposta
dell'ufficio.
  ((I  rimborsi  delle  imposte  non  dovute  ai  sensi dell'articolo
26-quater  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  richiesti  dalle  societa'  non  residenti  aventi i
requisiti  di  cui  alla  lettera  a) del comma 4 del citato articolo
26-quater  o  da  stabili  organizzazioni,  situate in un altro Stato
membro,  di  societa'  che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che
deve  essere  corredata  dalla  documentazione prevista dall'articolo
26-quater,  comma  6,  del  citato  decreto  n.  600 del 1973 o dalla
successiva   data   di   acquisizione   degli   elementi  informativi
eventualmente  richiesti.  Se i rimborsi non sono effettuati entro il
termine  di  cui  al  precedente  comma,  sulle  somme  rimborsate si
applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo
comma.))
----------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27  aprile  1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 3) che
"In  deroga  al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, il
rimborso  delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di
lavoro  dipendente  e'  effettuato  d'ufficio in sede di liquidazione
della  dichiarazione  dei  redditi  nella quale l'indennita' e' stata
indicata    ovvero,   qualora   derivi   da   decisione   giudiziale,
dall'intendente  di finanza al quale il percipiente, anche in ragione
del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi
dello stesso articolo 38".
  Lo  stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 4) che
tali  rimborsi  sono  eseguiti  mediante  la  procedura automatizzata
prevista  dall'articolo  42-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
	        
	      
                              Art. 39.
          (((Sospensione amministrativa della riscossione).

  1.  Il  ricorso  contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo  31  dicembre  1992, n. 546, non sospende la riscossione;
tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta'
di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della
sentenza  della commissione tributaria provinciale, con provvedimento
motivato   notificato   al   concessionario  e  al  contribuente.  Il
provvedimento  puo'  essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo
per la riscossione.
  2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma
1  e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della
commissione  tributaria  provinciale  si  applicano  gli interessi al
tasso  del  sette  per  cento  annuo;  tali  interessi  sono riscossi
mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di
sospensione.))
 
	        
	      
                              Art. 40.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
 
	        
	      
                              Art. 41.
                         Rimborso d'ufficio

  Quando  emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio
delle  imposte,  questo  provvede  ad  effettuare  il  rimborso delle
maggiori somme iscritte a ruolo.
  ((La   stessa  disposizione  si  applica,  per  il  rimborso  della
differenza,  quando  l'ammontare  della  ritenuta  di  acconto  sugli
importi   che   hanno   concorso   alla  determinazione  del  reddito
imponibile,  risultanti  dai  certificati  dei sostituti di imposta o
quando  questi  non  siano  previsti, da altra idonea documentazione,
allegati  alla  dichiarazione,  e'  superiore  a  quello dell'imposta
liquidata  in  base  alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  per  i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis)).
  Nel  caso  di  cui  al  comma  precedente  al rimborso provvede, su
proposta  dell'ufficio  delle  imposte,  l'intendente  di finanza con
ordinativo  di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento della proposta.
 
	        
	      
                              Art. 42.
                       Esecuzione del rimborso

  Del  rimborso  disposto  l'ufficio  delle  imposte  da'  avviso  al
contribuente  nonche'  al cessionario nei casi previsti dall'articolo
43-bis. (40)
  L'esattore  e'  tenuto  a  rimborsare  anche  l'indennita'  di mora
eventualmente riscossa.
  Le  liquidazioni  di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi
con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
  L'elenco  di  rimborso  e'  consegnato all'esattore il quale, sulla
base  di  esso,  restituisce  al  contribuente le somme gia' riscosse
ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
  Se  il  rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore
annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.
  Sono  ritenuti  validi  i  rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la
propria  responsabilita'  fino alla concorrenza di lire cinquantamila
su  quietanza  di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco
di  sgravio,  previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della
bolletta  di  pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio
si riferisce.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
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AGGIORNAMENTO (40)
  La  L.  28  dicembre  1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma
244)  che  le  disposizioni  dalla  stessa  previste si applicano con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
 
	        
	      
                            Art. 42-bis.
        (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura
                           automatizzata)

  Per  l'esecuzione  dei  rimborsi  previsti dall'articolo 38, quinto
comma,  e  dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della
liquidazione  delle  imposte  effettuata a norma dell'articolo 36-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e  successive  modificazioni,  gli  uffici  delle  imposte  si
avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
  ((Entro  l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine
della  presentazione  della  dichiarazione dei redditi gli uffici e i
centri  di  servizio  formano,  per ciascun anno di imposta, liste di
rimborso  che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le
generalita'  dell'avente  diritto,  il  numero di registrazione della
dichiarazione  originante  il  rimborso e l'ammontare dell'imposta da
rimborsare,   nonche'   riassunti   riepilogativi,  sottoscritti  dal
titolare  dell'ufficio  o  da  chi  lo sostituisce, che riportano gli
estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.))
  Il  centro  informativo  della  Direzione  generale  delle  imposte
dirette,  sulla  base  delle  liste  di rimborso formate dagli uffici
delle  imposte,  predispone  gli  elenchi di rimborso e determina per
ciascuna  partita  l'ammontare  degli interessi calcolati a norma del
successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal
direttore  del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta
la  corrispondenza  tra  le  partite  incluse  negli elenchi e quelle
riportate  nelle  liste  dagli uffici nonche' l'esattezza del computo
degli  interessi.  Gli  elenchi  contengono, per ogni soggetto avente
diritto,  le  generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare
dell'imposta   da  rimborsare  e  degli  interessi  e  il  numero  di
registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
  Sulla  scorta  degli  elenchi  di  rimborso  predisposti dal centro
informativo,  la  Direzione generale delle imposte dirette, in base a
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  emette,  con  imputazione al
competente  capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di
pagamento  estinguibili  mediante  commutazione  di ufficio in vaglia
cambiali   non  trasferibili  della  Banca  d'Italia,  i  cui  numeri
identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza
di  ogni  partita  da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte
integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con
l'indicazione  del  numero  e dell'importo complessivo dei rimborsi e
con  riferimento  ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati
negli elenchi.
  Gli  ordinativi  di  pagamento  possono essere estinti, a richiesta
degli  aventi  diritto  e  secondo  modalita' indicate nel modello di
dichiarazione  dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente
bancario  a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  gennaio  1962, n. 71. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti
i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
  ((I  vaglia  cambiari  sono  spediti per raccomandata ovvero, se di
importo  superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  all'indirizzo  del
domicilio  fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.)) I
vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156, hanno corso
mediante  il  pagamento,  a  carico  dello Stato, delle tasse postali
determinate  secondo  i  criteri  e  modalita'  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Non  si  fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L.
1.000.
  Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle
di  emissione  dei  vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di
pagamento  vengono  realizzate  mediante  procedure automatizzate dal
centro  informativo  della Direzione generale delle imposte dirette e
dalla  Banca  d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
che  emette  i  vaglia,  secondo  le modalita' stabilite con apposito
decreto  del  Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per
il tesoro.
 
	        
	      
                              Art. 43.
              Recupero di somme erroneamente rimborsare

  ((L'ufficio  provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle
somme   erroneamente   rimborsate  e  degli  interessi  eventualmente
corrisposti.  La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di  esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui
all'articolo  43,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi)).
  Se   successivamente   al   rimborso  viene  notificato  avviso  di
accertamento  ai  sensi  dell'articolo  42 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, le somme che in base
all'avviso   stesso  risultano  indebitamente  rimborsate,  anche  in
dipendenza  della  imposta  o  della maggiore imposta accertata, sono
iscritte  in  ruolo  speciale unitamente agli interessi eventualmente
corrisposti,  ferma  restando  per  la  imposta o la maggiore imposta
accertata  l'applicazione  degli interessi ai sensi dell'articolo 20.
Nell'avviso   di  accertamento  deve  essere  espressamente  indicato
l'ammontare  delle  somme  rimborsate  e  dei  relativi  interessi da
iscriversi nel ruolo predetto.
  L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte
competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.
 
	        
	      
                            Art. 43-bis.
                 (((Cessione dei crediti di imposta)

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  69 e 70 del regio decreto 18
novembre  1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti
chiesti  a  rimborso  nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario
non  puo'  cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di
cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
  2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti
di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43,
il  cessionario  risponde  in  solido  con  il  contribuente  fino  a
concorrenza  delle  somme  indebitamente rimborsate, a condizione che
gli  siano  notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
  3.  L'atto  di  cessione  deve  essere notificato all'ufficio delle
entrate  o  al  centro  di  servizio  nonche'  al  concessionario del
servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale
di  cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre
1991, n. 413.)) ((40))
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AGGIORNAMENTO (40)
  La  L.  28  dicembre  1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma
244)  che  le  disposizioni  dalla  stessa  previste si applicano con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
 
	        
	      
                            Art. 43-ter.
          (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)

  1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta  locale  sui  redditi risultanti dalla dichiarazione dei
redditi  delle  societa'  o  enti  appartenenti  ad un gruppo possono
essere  cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente
dello  stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
  2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle
eccedenze  ((...))  e'  efficace  a  condizione che l'ente o societa'
cedente  indichi nella dichiarazione ((...)) gli estremi dei soggetti
cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
  ((3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542)).
  4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente
o  societa'  controllante  e  le  societa'  da questo controllate; si
considerano  controllate  le  societa' per azioni, in accomandita per
azioni  e  a  responsabilita'  limitata  le  cui  azioni o quote sono
possedute  dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa'
controllata  da  questo  ai  sensi  del  presente  articolo  per  una
percentuale  superiore  al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio
del  periodo  di  imposta  precedente  a  quello cui si riferiscono i
crediti  di  imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si
applicano,  in  ogni  caso,  alle  societa'  e  agli enti tenuti alla
redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9
aprile  1991,  n.  127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87,  e  alle  imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche,  indicate  nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo  38  del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco
di  cui  alla  lettera  a)  del comma 2 dell'articolo 40 del predetto
decreto n. 87 del 1992.
  5.  Si  applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis.
(40)
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AGGIORNAMENTO (40)
  La  L.  28  dicembre  1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma
244)  che  le  disposizioni  dalla  stessa  previste si applicano con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
 
	        
	      
                              Art. 44.
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

  II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato
iscritto  a  ruolo  per  un  ammontare  di imposta superiore a quello
effettivamente  dovuto  per  lo  stesso  periodo  ha  diritto, per la
maggior  somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento
per  ognuno  dei  semestri  interi, escluso il primo, compresi tra la
data  del  versamento  o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in
cui  e'  stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo
emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
  L'interesse  di  cui  al  primo comma e' dovuto, con decorrenza dal
secondo  semestre  successivo alla presentazione della dichiarazione,
anche  nelle  ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art.
41, secondo comma.
  L'interesse  e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica
nello  stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a
carico  dell'ente destinatario del gettito dell'imposta. (3) (8) (26)
(36) ((41))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14  agosto  1974,  n.354,  ha  disposto  (con  l'art. 8, comma 2) che
l'interesse  semestrale  per  ritardato  rimborso  di cui al presente
articolo e' elevato dal 2,50 al 5 per cento.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
2  maggio  1976,  n.  160,  ha  disposto  (con l'art. 2, comma 1) che
l'interesse  semestrale  per  ritardato  rimborso  di cui al presente
articolo e' elevato al sei per cento.
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AGGIORNAMENTO (26)
  La  L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli  interessi  per  la  riscossione  o  per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1°  gennaio  1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
----------------
AGGIORNAMENTO (36)
  Il  D.L.  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,   sono   dovuti   a   decorrere   dal   1  gennaio  1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  23  dicembre  1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma
141)  che  "Gli  interessi  per  la  riscossione e per il rimborso di
imposte,  previsti  dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  nelle  misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1o  gennaio  1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".
 
	        
	      
                            Art. 44-bis.
         (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura
                           automatizzata)

  Per  i  rimborsi  effettuati  con  le modalita' di cui all'articolo
42-bis,  l'interesse  e'  dovuto  con decorrenza dal secondo semestre
solare  successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della  dichiarazione  fino  alla  data  di  emissione dell'ordinativo
diretto  collettivo  di  pagamento concernente il rimborso d'imposta,
((escludendo  dal))  computo anche il semestre in cui tale ordinativo
e' emesso.
  Per  il  pagamento  degli  interessi  sono  emessi, unitamente agli
ordinativi  di  cui  all'articolo  42-bis, che dispongono il rimborso
d'imposta,  ordinativi  diretti  collettivi  di  pagamento tratti sul
competente  capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello
stesso  articolo  42-bis.  Negli  ordinativi concernenti il pagamento
degli  interessi  e'  fatto  riferimento  agli  elenchi dei creditori
facenti  parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso
d'imposta.
  Sia  per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi
e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
  La   quietanza  relativa  all'ordinativo  per  il  pagamento  degli
interessi  e'  redatta  con annotazione di riferimento alla quietanza
riguardante   il   corrispondente   ordinativo  di  rimborso  di  cui
all'articolo 42-bis, ((quarto)) comma.
  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 660, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31)).
 
	        
	      
TITOLO II
RISCOSSIONE COATTIVA
                              Art. 45.
                      (((Riscossione coattiva).

  1.  Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme
iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione
secondo le disposizioni del presente titolo.))
 
	        
	      
                              Art. 46.
                 (((Delega ad altro concessionario).

  1.   Il  concessionario  cui  e'  stato  consegnato  il  ruolo,  se
l'attivita'  di  riscossione  deve  essere  svolta  fuori del proprio
ambito  territoriale,  delega  in  via  telematica  per  la stessa il
concessionario   nel  cui  ambito  territoriale  si  deve  procedere,
fornendo  ogni  informazione  utile  in suo possesso circa i beni sui
quali  procedere.  La  delega puo' riguardare anche la notifica della
cartella.
  2.  A  seguito  della  delega,  il pagamento delle somme iscritte a
ruolo e' eseguito al delegato.))
 
	        
	      
                              Art. 47.
    (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di
                      pignoramenti e ipoteche).

  1.  I  conservatori  dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari
eseguono  le  trascrizioni  e  le cancellazioni dei pignoramenti e le
iscrizioni   e   le   cancellazioni   di   ipoteche   richieste   dal
concessionario,  nonche'  la  trascrizione dell'assegnazione prevista
dall'articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. ((57))
  2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera
e  gratuitamente  al  concessionario  l'elenco  delle trascrizioni ed
iscrizioni   relative   ai   beni  da  lui  indicati,  contenente  la
specificazione  dei  titoli  trascritti,  dei  crediti iscritti e del
domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e
le iscrizioni.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57)
  Il  D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l'art. 4, comma 1
che  la  modifica  apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
luglio 1999.
 
	        
	      
                            Art. 47-bis.
       (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di
        registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).

  1.  I  competenti  uffici  dell'Agenzia  del  territorio rilasciano
gratuitamente  ai  concessionari ((e ai soggetti da essi incaricati))
le  visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori
iscritti  a  ruolo  e  dei  coobbligati  e  svolgono gratuitamente le
attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
  2.  Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui
vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica
nella misura fissa di dieci euro.
 
	        
	      
                              Art. 48.
              (((Tasse e diritti per atti giudiziari).

  1.  Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed
in  conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti
alla  meta'  e prenotati a debito per il recupero nei confronti della
parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  il  concessionario non puo'
abbandonare  il  procedimento in seguito al pagamento del credito, ma
deve  proseguirlo  ai  fini  del  recupero  delle tasse e dei diritti
prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.))
 
	        
	      
                            Art. 48-bis.
    (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'
a   prevalente   partecipazione  pubblica,  prima  di  effettuare,  a
qualunque  titolo,  il  pagamento di un importo superiore a diecimila
euro,  verificano,  anche  in  via  telematica, se il beneficiario e'
inadempiente  all'obbligo  di  versamento derivante dalla notifica di
una  o  piu'  cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno  a  tale  importo  e,  in  caso  affermativo, non procedono al
pagamento  e  segnalano  la  circostanza all'agente della riscossione
competente  per  territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
riscossione  delle somme iscritte a ruolo. ((La presente disposizione
non  si  applica  alle  aziende  o  societa'  per  le quali sia stato
disposto  il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del   decreto-legge   8   giugno   1992,   n.  306,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge
31 maggio 1965, n. 575)).
  2.  Con  regolamento  del Ministro dell'economia e delle fmanze, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
  2-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  l'importo  di  cui al comma 1 puo'
essere  aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.
 
	        
	      
                              Art. 49.
                      (Espropriazione forzata).

  1.  Per  la  riscossione  delle  somme non pagate il concessionario
procede   ad   espropriazione  forzata  sulla  base  del  ruolo,  che
costituisce  titolo esecutivo ((, fatto salvo il diritto del debitore
di  dimostrare,  con  apposita documentazione rilasciata ai sensi del
comma  1-bis,  l'avvenuto  pagamento  delle  somme  dovute  ovvero lo
sgravio  totale riconosciuto dall'ente creditore)); il concessionario
puo'  altresi'  promuovere  azioni  cautelari e conservative, nonche'
ogni  altra  azione  prevista  dalle  norme  ordinarie  a  tutela del
creditore.
((1-bis.  I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il
riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati
in  una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere
tempestivamente  comunicati  dall'ente  creditore  al  concessionario
della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice
copia,  una  dichiarazione  attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo
sgravio  totale  riconosciuto;  la  dichiarazione  e'  opponibile  al
concessionario.
  1-ter.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  sono  stabilite  le  modalita' di attuazione
delle  disposizioni  di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello
di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.
La  dichiarazione  deve  essere  rilasciata  dall'ente  creditore  in
triplice copia.
  1-quater.  Nei  casi di opposizione all'attivita' di riscossione di
cui  al  comma  1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle
spese   sostenute  per  l'attivita'  di  riscossione  qualora  l'ente
creditore  non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento
o dello sgravio totale riconosciuto al debitore)).
  2.  Il  procedimento  di  espropriazione  forzata e' regolato dalle
norme   ordinarie   applicabili   in  rapporto  al  bene  oggetto  di
esecuzione,  in  quanto  non derogate dalle disposizioni del presente
capo  e  con  esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento
sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26.
  3.  Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate
dagli ufficiali della riscossione.
 
	        
	      
                              Art. 50.
               (Termine per l'inizio dell'esecuzione).

  1.  Il  concessionario  procede ad espropriazione forzata quando e'
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della  cartella  di  pagamento,  salve  le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.
  2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica
della  cartella  di  pagamento,  l'espropriazione  stessa deve essere
preceduta dalla notifica ((, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo  26.))  di  un  avviso  che  contiene  l'intimazione ad
adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
  3.  L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello
approvato  con  decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia
trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
 
	        
	      
                              Art. 51.
    (((Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia'
                             iniziati).

  1.  Qualora  sui  beni  del  debitore  sia  gia'  iniziato un altro
procedimento  di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al
giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente,
indicando  il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata.
La   dichiarazione  e'  notificata  al  creditore  procedente  ed  al
debitore.
  2.   Se   entro  dieci  giorni  dalla  notificazione  il  creditore
procedente  o  il  debitore  non  hanno corrisposto al concessionario
l'importo  del  suo  credito, il concessionario resta surrogato negli
atti  esecutivi  gia'  iniziati  e  li  prosegue secondo le norme del
presente titolo.
  3.  Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al
momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.))
 
	        
	      
                              Art. 52.
                    (((Procedimento di vendita).

  1.  La  vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico
incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
concessionario,  senza  necessita'  di  autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria.
  2.   L'incanto   e'  tenuto  e  verbalizzato  dall'ufficiale  della
riscossione.))
 
	        
	      
                              Art. 53.
    (((Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione
                        della trascrizione).

  1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono
trascorsi  centoventi  giorni senza che sia stato effettuato il primo
incanto.
  2.  Se  il  pignoramento  e'  stato trascritto in pubblico registro
mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal
comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede
entro   dieci   giorni   al   conservatore   la  cancellazione  della
trascrizione.))
 
	        
	      
                              Art. 54.
                    (((Intervento dei creditori).

  1.  I  creditori  che intendono intervenire nell'esecuzione debbono
notificare  al  concessionario  un  atto  contenente  le  indicazioni
prescritte   dal  secondo  comma  dell'articolo  499  del  codice  di
procedura civile.
  2.  L'intervento  conferisce  ai  creditori  soltanto il diritto di
partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei
beni pignorati.
  3.  I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata
per  primo  incanto  o,  nel caso di espropriazione presso terzi, per
l'assegnazione  del  credito pignorato, concorrono alla distribuzione
della  parte  della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati
soddisfatti  i  diritti  del  concessionario,  dei  creditori  aventi
diritto  di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima
di detta data.))
 
	        
	      
                              Art. 55.
  (((Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati).

  1.  Fermo  il  disposto  degli  articoli  539  e  553 del codice di
procedura  civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione
dei  beni  pignorati,  ne'  rendersi  acquirente  dei  medesimi negli
incanti, neppure per interposta persona.))
 
	        
	      
                              Art. 56.
                (((Deposito degli atti e del prezzo).

  1.  Gli  atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova
degli   adempimenti   prescritti  dall'articolo  498  del  codice  di
procedura  civile,  sono depositati, a cura del concessionario, nella
cancelleria  del  giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni
dalla vendita.
  2.  Nello  stesso  termine,  salvo  quanto previsto dal comma 3, la
somma  ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere
depositata nella forma dei depositi giudiziari.
  3.  Se  nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi
diritto  ad  essere  soddisfatti  con preferenza o in via concorrente
rispetto   al   concessionario,   ovvero  se  la  somma  ricavata  e'
sufficiente  a  soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione
autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito,
depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono
intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.))
 
	        
	      
                              Art. 57.
        (((Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).

  1. Non sono ammesse:
    a)  le  opposizioni  regolate  dall'articolo  615  del  codice di
procedura   civile,   fatta   eccezione  per  quelle  concernenti  la
pignorabilita' dei beni;
    b)  le  opposizioni  regolate  dall'articolo  617  del  codice di
procedura   civile   relative   alla   regolarita'  formale  ed  alla
notificazione del titolo esecutivo.
  2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi,
il  giudice  fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se'
con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di
depositare   in   cancelleria,   cinque  giorni  prima  dell'udienza,
l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.))
 
	        
	      
                              Art. 58.
                       (Opposizione di terzi).

  1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura
civile  deve  essere  promossa  prima della data fissata per il primo
incanto.
  2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati
nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo
o  dei  coobbligati, o in altri luoghi a ((loro)) appartenenti, hanno
formato   oggetto  di  una  precedente  vendita  nell'ambito  di  una
procedura  di  espropriazione  forzata  promossa dal concessionario a
carico del medesimo debitore ((o dei medesimi coobbligati)).
  3.  Il  coniuge,  i  parenti  e  gli affini fino al terzo grado del
debitore  iscritto  a  ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i
beni  mobili  pignorati  nella  casa di abitazione o nell'azienda del
debitore  o  del  coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti,
possono  dimostrare  la  proprieta'  del bene esclusivamente con atti
pubblici o scritture private di data certa anteriore:
    a)  alla  presentazione  della  dichiarazione,  se  prevista e se
presentata;
    b)  al  momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato
origine  all'iscrizione  a ruolo, se non e' prevista la presentazione
della  dichiarazione  o  se  la  dichiarazione  non e' comunque stata
presentata;
    c)   al   momento   in   cui  si  e'  verificato  il  presupposto
dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
 
	        
	      
                              Art. 59.
                     (((Risarcimento dei danni).

  1.  Chiunque  si  ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione
contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai
fini del risarcimento dei danni.
  2.  Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio
anche   con   la  cauzione  prestata,  salvi  i  diritti  degli  enti
creditori.))
 
	        
	      
                              Art. 60.
                  (((Sospensione dell'esecuzione).

  1.  Il  giudice  dell'esecuzione  non  puo'  sospendere il processo
esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo
di grave e irreparabile danno.))
 
	        
	      
                              Art. 61.
       (Estinzione del procedimento per pagamento del debito).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento
di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque
momento  anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione
la  somma  portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero
gli esibisce ((la prova dell'avvenuto pagamento)).
 
	        
	      
                              Art. 62.
         (((Disposizioni particolari sui beni pignorabili).

  1.   I   beni   mobili  indicati  nel  numero  4  del  primo  comma
dell'articolo  514  del  codice  di  procedura  civile possono essere
pignorati  nei  casi  in  cui  sono  soggetti  al privilegio previsto
dall'articolo 2759 del codice civile.
  2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito
dall'articolo  2771  del codice civile possono essere pignorati nelle
forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi
siano affittati.))
 
	        
	      
                              Art. 63.
                  (((Astensione dal pignoramento).

  1.  L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o
desistere   dal   procedimento   quando  e'  dimostrato  che  i  beni
appartengano  a  persona  diversa  dal debitore iscritto a ruolo, dai
coobbligati  o  dai  soggetti  indicati dall'articolo 58, comma 3, in
virtu'  di  titolo  avente  data  anteriore all'anno cui si riferisce
l'entrata  iscritta  a  ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta
soltanto  mediante  esibizione  di  atto pubblico o scrittura privata
autenticata,  ovvero  di sentenza passata in giudicato pronunciata su
domanda proposta prima di detto anno.))
 
	        
	      
                              Art. 64.
                  (((Custodia dei beni pignorati).

  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice
di  procedura  civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili
pignorati  e'  affidata  allo  stesso  debitore  o  a  un  terzo.  Il
concessionario non puo' essere nominato custode.
  2.  Il  concessionario  puo' in ogni tempo disporre la sostituzione
del custode.
  3.  In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i
beni pignorati sono presi in consegna dal comune.))
 
	        
	      
                              Art. 65.
              (((Notifica del verbale di pignoramento).

  1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore.
  2.  La  notificazione,  se al pignoramento assiste il debitore o un
suo  rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una
copia del verbale.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (42)
  Il  D.L.  31  dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 5, comma
4,  lettera  c)  che  al  secondo  periodo  del  comma 2 del presente
articolo,  le  parole:  "alla  stessa  data"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "allo stesso anno".
 
	        
	      
                              Art. 66.
               (Avviso di vendita dei beni pignorati).

  1.  Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario
affigge  alla  casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori
alla  data  fissata  per  il primo incanto, un avviso contenente ((la
descrizione  dei  beni  e))  l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo del primo e del secondo incanto.
  2.  Il  primo  incanto  non puo' aver luogo prima che siano decorsi
dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo
nello  stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non
oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
  3.  Su  istanza  del debitore o del concessionario, il giudice puo'
ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di  pubblicita'  commerciale.  Le  spese  sono anticipate dalla parte
richiedente.
 
	        
	      
                              Art. 67.
                       (((Incanto anticipato).

  1.  Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando
la  conservazione  degli  stessi  risulta  eccessivamente onerosa, il
giudice   dell'esecuzione   puo'   autorizzare  il  concessionario  a
procedere  all'incanto  in  deroga  ai termini previsti dall'articolo
66.))
 
	        
	      
                              Art. 68.
                 (((Prezzo base del primo incanto).

  1.  Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa
o  di  mercato,  il  prezzo base del primo incanto e' determinato dal
valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
  2.  Tuttavia,  quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso
per  gli  oggetti  preziosi,  il  prezzo  base  e'  stabilito  da uno
stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si
provvede,  sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore
e  la  nomina  dello  stimatore  risulti  opportuna  in rapporto alle
particolari caratteristiche dei beni pignorati.))
 
	        
	      
                              Art. 69.
                        (((Secondo incanto).

  1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del
codice  di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente
ad  un  prezzo  non  inferiore  alla  meta' del prezzo base del primo
incanto.))
 
	        
	      
                              Art. 70.
                         (((Beni invenduti).

  1.  Se  i  beni  restano  invenduti  anche  al  secondo incanto, il
concessionario  entro  tre  mesi  procede  alla  vendita a trattativa
privata  per  un  prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del
secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
  2.  I  beni  rimasti  invenduti  anche  dopo  l'applicazione  delle
disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che,
ove  ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro
il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
  3.  Decorso  inutilmente  il  termine di cui al comma 2, i beni non
ritirati  sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad
enti  di  beneficenza  ed  assistenza,  secondo le determinazioni del
concessionario, che ne redige verbale.))
 
	        
	      
                              Art. 71.
         (((Intervento degli istituti vendite giudiziarie).

  1.  Per  l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche
registrati,   sottoposti   a  pignoramento,  il  concessionario  puo'
avvalersi   degli   istituti   previsti   dall'articolo   159   delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono  stabilite  le modalita' di
intervento  dei  predetti  istituti  nella  procedura  esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante.))
 
	        
	      
                              Art. 72.
                (((Pignoramento di fitti o pigioni).

  1.  L'atto  di  pignoramento  di fitti o pigioni dovute da terzi al
debitore  iscritto  a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della
citazione  di  cui  al  numero  4)  dell'articolo  543  del codice di
procedura  civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare
direttamente  al  concessionario  i  fitti e le pigioni scaduti e non
corrisposti  nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti
e  le  pigioni  a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza
del credito per cui il concessionario procede.
  2.  Nel  caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede,
previa  citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme
del codice di procedura civile.))
 
	        
	      
                            Art. 72-bis.
               (Pignoramento dei crediti verso terzi).

  1.  Salvo  che  per i crediti pensionistici e fermo restando quanto
previsto  dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice
di  procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore
verso   terzi  puo'  contenere,  in  luogo  della  citazione  di  cui
all'articolo  543,  secondo  comma,  numero 4, dello stesso codice di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente
  al concessionario,  fino  a  concorrenza  del  credito  per  cui si
    procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di
pignoramento,  per  le  somme per le quali il diritto alla percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
    b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
  ((1-bis.  L'atto  di  cui  al  comma 1 puo' essere redatto anche da
dipendenti  dell'agente  della  riscossione  procedente non abilitati
all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal
caso,   reca   l'indicazione  a  stampa  dello  stesso  agente  della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)).
  2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.
 
	        
	      
                              Art. 73.
      (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).

  1.  ((Salvo  quanto previsto dal comma 1-bis, se)) il terzo, presso
il  quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara
o  e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto
a  ruolo  o  ai  coobbligati,  il  giudice  dell'esecuzione ordina la
consegna  dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita
secondo le norme del presente titolo.
  ((1-bis.  Il  pignoramento  dei beni di cui al comma 1 del presente
articolo  puo'  essere effettuato dall'agente della riscossione anche
con  le  modalita'  previste  dall'articolo  72-bis;  in tal caso, lo
stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali
beni  al  terzo,  che  adempie  entro  il termine di trenta giorni, e
successivamente procede alla vendita)).
 
	        
	      
                              Art. 74.
           (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).

  1.  Il  concessionario,  per la vendita dei crediti pignorati e per
((la  riscossione))  dei  crediti  a  lui  assegnati, si avvale della
procedura prevista nel presente titolo.
  2.  Il  concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso
lo  Stato,  pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni
la  scadenza  del  contratto  di  concessione, puo' cedere il credito
all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.
  3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
 
	        
	      
                              Art. 75.
         (((Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni).

  1.  Se  il  pignoramento  di crediti verso lo Stato, le regioni, le
province,  i  comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della
corte  dei  conti  ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli
enti   indicati   non   possono   effettuare   pagamenti   in  favore
dell'esecutato  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  data della
dichiarazione  prevista  dall'articolo  547  del  codice di procedura
civile,   se   egli   non  prova,  con  attestazione  rilasciata  dal
concessionario,  l'avvenuto  pagamento del credito per il quale si e'
proceduto.
  2.  La  disposizione  del  comma  1  non  si  applica  ai pagamenti
corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.))
 
	        
	      
                            Art. 75-bis.
             (((Dichiarazione stragiudiziale del terzo).

  1.  Decorso  inutilmente  il  termine  di cui all'art. 50, comma 1,
l'agente  della  riscossione,  prima  di  procedere  ai  sensi  degli
articoli  72  e  72-bis  del  presente decreto e degli articoli 543 e
seguenti  del  codice  di  procedura  civile ed anche simultaneamente
all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente
decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e'
iscritto  a  ruolo  o  dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove
possibile  in  modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al
creditore.
  2.  Nelle  richieste  formulate  ai sensi del comma 1 e' fissato un
termine  per  l'adempimento  non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla
ricezione.  In  caso  di  inadempimento, si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.   471.   All'irrogazione  della  relativa  sanzione  provvede,  su
documentata  segnalazione  dell'agente della riscossione procedente e
con  le  modalita'  previste  dall'articolo  16,  commi da 2 a 7, del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  l'ufficio locale
dell'Agenzia  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.
  3.  Gli  agenti  della riscossione possono procedere al trattamento
dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del  presente articolo senza rendere
l'informativa  prevista  dall'articolo  13  del  codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196)).
 
	        
	      
                              Art. 76.
                    (Espropriazione immobiliare).

  1.  Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare
se  l'importo  complessivo  del  credito  per  cui  si procede supera
complessivamente  ottomila  euro.  Tale limite puo' essere aggiornato
con decreto del Ministero delle finanze. ((73))
  2.  Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se
il  valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito
delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale
si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
-----------------
AGGIORNAMENTO (73)
  Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla
L.  28  gennaio  2009,  n.  2,  ha  disposto (con l'art. 32, comma 7,
lettera  a))  che il limite di importo di cui al comma 1 del presente
articolo, e' ridotto a cinquemila euro.
 
	        
	      
                              Art. 77.
                      (Iscrizione di ipoteca).

  1.  Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,
il  ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del
debitore   e   dei   coobbligati   per  un  importo  pari  al  doppio
((dell'importo complessivo del credito per cui si procede)).
  2.  Se  ((l'importo  complessivo del credito per cui si procede non
supera))  il  cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre
ad   espropriazione   determinato   a   norma  dell'articolo  79,  il
concessionario,  prima  di  procedere  all'esecuzione, deve iscrivere
ipoteca.  Decorsi  sei  mesi  dall'iscrizione senza che il debito sia
stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
 
	        
	      
                              Art. 78.
                        (Avviso di vendita).

  1.  Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione,
a  norma  dell'articolo  555,  secondo comma, del codice di procedura
civile, di un avviso contenente:
    a)  le  generalita'  del  soggetto  nei  confronti  del  quale si
procede;
    b)  la  descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e
la precisazione dei confini;
    c)  l'indicazione  della  destinazione  urbanistica  del  terreno
risultante  dal  certificato  di  cui  all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47;
    d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo
incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
    e)  ((l'importo  complessivo  del  credito  per  cui  si procede,
distinto))  per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora
e per spese di esecuzione gia' maturate;
    f) il prezzo base dell'incanto;
    g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
    h)  l'avvertenza  che  le  spese di vendita e gli oneri tributari
concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
    i)  l'ammontare  della cauzione ed il termine entro il quale deve
essere prestata dagli offerenti;
    l)  il  termine  di versamento del prezzo di cui all'articolo 82,
comma 1;
    m)  l'ingiunzione  ad  astenersi  da  qualunque  atto  diretto  a
sottrarre   alla   garanzia   del   credito   i   beni   assoggettati
all'espropriazione e i frutti di essi.
  2.  Entro  cinque  giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e'
notificato  al  soggetto  nei  confronti  del  quale  si  procede. In
mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.
 
	        
	      
                              Art. 79.
                      (Prezzo base e cauzione).

  1.  Il  prezzo  base  dell'incanto  e' pari all'importo stabilito a
norma  dell'articolo  52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ((, moltiplicato
per tre)).
  2.  Se  non  e'  possibile  determinare  il  prezzo base secondo le
disposizioni  del  comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione
della  rendita  catastale  del  bene stesso al competente ufficio del
territorio,  che  provvede  entro  centoventi giorni; se si tratta di
terreni   per   i   quali  gli  strumenti  urbanistici  prevedono  la
destinazione   edificatoria,  il  prezzo  e'  stabilito  con  perizia
dell'ufficio del territorio.
  3.  La  cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura
civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto,
nella misura del dieci per cento del prezzo base. (25)
-----------------
AGGIORNAMENTO (25)
  Il  D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 76, comma
1)  che  "Il  limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato
a lire 500 mila".
 
	        
	      
                              Art. 80.
      (((Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita).

  1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto
l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della
provincia  ed  e'  affisso,  a cura dell'ufficiale della riscossione,
alla  porta  esterna  della cancelleria del giudice dell'esecuzione e
all'albo  del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli
immobili.
  2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del
concessionario,  il giudice puo' disporre che degli incanti, ferma la
data  fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di
giornali  o  con  altre  idonee  forme di pubblicita' commerciale. Le
spese sono anticipate dalla parte richiedente.))
 
	        
	      
                              Art. 81.
                    (((Secondo e terzo incanto).

  1.  Se  la  vendita  non  ha luogo al primo incanto per mancanza di
offerte  valide,  si  procede  al  secondo incanto nel giorno fissato
dall'avviso  di  vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a
quello precedente.
  2.  Qualora  la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto,
il  concessionario  procede  ad  un terzo incanto, con un prezzo base
inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.))
 
	        
	      
                              Art. 82.
                     (((Versamento del prezzo).

  1.  L'aggiudicatario  deve  versare il prezzo nel termine di trenta
giorni dall'aggiudicazione.
  2.   Se   il   prezzo  non  e'  versato  nel  termine,  il  giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario
e  la  perdita  della  cauzione  a titolo di multa; il concessionario
procede  a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo
incanto.  Se  il  prezzo  che  se  ne  ricava,  unito  alla  cauzione
confiscata,    risulta    inferiore   a   quello   della   precedente
aggiudicazione,  l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento
della differenza.))
 
	        
	      
                              Art. 83.
                   (((Progetto di distribuzione).

  1.  Se  vi  e'  intervento  di  altri  creditori, il concessionario
deposita  nella  cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine
di  dieci  giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del
procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.))
 
	        
	      
                              Art. 84.
               (((Distribuzione della somma ricavata).

  1.   Il   giudice   dell'esecuzione,   se  non  vi  sono  creditori
intervenuti,  provvede  a  norma  dell'articolo 510, primo comma, del
codice di procedura civile.
  2.   In   caso   di  intervento  di  altri  creditori,  il  giudice
dell'esecuzione,  apportate  le  eventuali  variazioni al progetto di
distribuzione   presentato   dal  concessionario,  provvede  a  norma
dell'articolo 596 del codice di procedura civile.))
 
	        
	      
                              Art. 85.
              (Assegnazione dell'immobile allo Stato).

  1.  Se  il  terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei
dieci   giorni   successivi,   chiede   al   giudice  dell'esecuzione
l'assegnazione  dell'immobile  allo  Stato per il minor prezzo tra il
prezzo  base  del  terzo  incanto e la somma per la quale si procede,
depositando  nella  cancelleria  del giudice dell'esecuzione gli atti
del procedimento.
  2.  Il  giudice  dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la
procedura  prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile.
Il  termine  per  il  versamento  ((del  prezzo per il quale e' stata
disposta l'assegnazione)) non puo' essere inferiore a sei mesi.
  3. In caso di mancato versamento ((del prezzo di assegnazione)) nel
termine,  il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei
trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara,
su  indicazione  dell'ufficio  che  ha  formato  il  ruolo,  di voler
procedere  a  un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un
terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si
estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
 
	        
	      
                              Art. 86.
                 (Fermo di beni mobili registrati).

  1.  Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,
il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore
o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla
direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
  2.  Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo
dispone  nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da'
altresi'  comunicazione  al  soggetto  nei  confronti  del  quale  si
procede.
  3.  Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti
al  fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri  dell'interno  e  dei  lavori  pubblici,  sono  stabiliti le
modalita',  i  termini  e  le  procedure  per  l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo. ((65))
----------------
AGGIORNAMENTO (65)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  L.  2  dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma
41)  che "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso
che,  fino  all'emanazione  del  decreto  previsto  dal comma 4 dello
stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui
veicoli  a  motore  nel  rispetto  delle  disposizioni, relative alle
modalita'  di  iscrizione  e  di  cancellazione ed agli effetti dello
stesso,  contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503".
 
	        
	      
                              Art. 87.
      (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di
                       ammissione al passivo).

  1.  Il  concessionario  puo', per conto dell'Agenzia delle entrate,
presentare  il  ricorso  di  cui  all'articolo 6 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
  2.  Se  il  debitore,  a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su
iniziativa   di   altri  creditori,  e'  dichiarato  fallito,  ovvero
sottoposto  a  liquidazione  coatta amministrativa, il concessionario
chiede,  sulla  base  del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della procedura.
((2-bis  L'agente  della riscossione cui venga comunicata la proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo  1942,  n.  267,  la  trasmette senza ritardo all'Agenzia delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto   legislativo   13   aprile  1999,  n.  112,  e  la  approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.))
 
	        
	      
                              Art. 88.
               (((Ammissione al passivo con riserva).

  1.  Se  sulle  somme  iscritte  a  ruolo  sorgono contestazioni, il
credito  e'  ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la
domanda   di  ammissione  sia  presentata  in  via  tardiva  a  norma
dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2.  Nel  fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con
decreto,  su  istanza  del  curatore  o del concessionario, quando e'
inutilmente  decorso  il termine prescritto per la proposizione della
controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio
e'  stato  definito  con  decisione irrevocabile o risulta altrimenti
estinto.
  3.   Nella   liquidazione  coatta  amministrativa,  il  commissario
liquidatore  provvede  direttamente, o su istanza del concessionario,
allo  scioglimento  della  riserva  nei  casi  indicati  nel comma 2,
apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
  4.  Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al
concessionario  dal  curatore  o dal commissario liquidatore mediante
lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Contro di esso il
concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo'
proporre  reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con
decreto motivato, sentite le parti.
  5.  Se  all'atto  delle  ripartizioni parziali o della ripartizione
finale   dell'attivo   la  riserva  non  risulta  ancora  sciolta  si
applicano,  rispettivamente,  il numero 3 dell'articolo 113 del regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267, ed il secondo periodo del secondo
comma dell'articolo 117 della medesima legge.))
 
	        
	      
                              Art. 89.
               (((Esenzione dell'azione revocatoria).

  1.   I   pagamenti  di  imposte  scadute  non  sono  soggetti  alla
revocatoria  prevista  dall'articolo  67  del  regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.))
 
	        
	      
                              Art. 90.
        (((Ammissione del debitore al concordato preventivo o
                  all'amministrazione controllata).

  1.   Se   il   debitore  e'  ammesso  al  concordato  preventivo  o
all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base
del  ruolo,  ogni  attivita'  necessaria ai fini dell'inserimento del
credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
  2.  Se  sulle  somme  iscritte  a  ruolo  sorgono contestazioni, il
credito  e'  comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini
previsti  agli  articoli  176, primo comma, e 181, terzo comma, primo
periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))
 
	        
	      
                              Art. 91.
((IL  D.LGS.  26  FEBBRAIO  1999,  N.  46 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE
                       DELL'INTERO TITOLO II))
 
	        
	      
                            Art. 91-bis.
   ((IL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE
                       DELL'INTERO TITOLO II))
 
	        
	      
TITOLO III
SANZIONI
                              Art. 92.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
 
	        
	      
                            Art. 92-bis.
         (((Mancata o irregolare documentazione probatoria)

  1.  E'  soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della
maggiore  imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, chi, a
richiesta   dell'ufficio,   non   esibisce  o  non  trasmette  idonea
documentazione  dei  crediti  di  imposta spettanti e dei versamenti,
nonche'  degli  oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle
ritenute  alla  fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il
rimborso  indicati  nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non
si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.))
 
	        
	      
                              Art. 93.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
 
	        
	      
                              Art. 94.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
 
	        
	      
                              Art. 95.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
 
	        
	      
                              Art. 96.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
 
	        
	      
                              Art. 97.
     Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
 
	        
	      
                              Art. 98.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
 
	        
	      
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 99.
               Versamento delle ritenute sui dividendi

  Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge
29  dicembre  1962,  n.  1745,  la  cui  distribuzione  e' deliberata
anteriormente  al  1  gennaio  1974,  sono  versate  alle  sezioni di
tesoreria   provinciale  dello  Stato  nella  misura  e  nei  termini
stabiliti nella stessa legge.
 
	        
	      
                              Art. 100.
  Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

  Le  disposizioni  degli  articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del
testo  unico  delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad
applicarsi  per  i  versamenti  ivi previsti e relativi ai periodi di
imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
  Per  le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art.
82  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,  e  relativi  a  periodi  di imposta anteriori al 1 gennaio 1974
rimangono  in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato
testo unico.
  Per  i  ricorsi  proposti  dal  1  gennaio  1974  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.
  Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le
iscrizioni  provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1
gennaio 1974.
  La  riscossione  dei  tributi  di cui al secondo comma iscritti nei
ruoli   principali   e   suppletivi   e'   ripartita  in  ((due  rate
consecutive)) con le scadenze indicate nell'art. 18.
  Gli  aggi  della  riscossione  mediante ruolo dei tributi soppressi
restano a carico del contribuente.
 
	        
	      
                            Art. 100-bis
           ((Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974

  I  soggetti,  che  in  base  alla dichiarazione annuale dei redditi
presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al
31   agosto  dello  stesso  anno,  risultano  possessori  di  redditi
imponibili  di  ricchezza  mobile delle categorie B e C/1, di redditi
dominicali  dei  terreni  e  di  redditi di fabbricati sono tenuti al
pagamento,  nella  misura  e  con le modalita' stabilite nei seguenti
articoli,  di  somme  in  acconto  delle imposte sul reddito relative
all'anno  1974  o  al  primo  periodo  d'imposta  ricadente nell'anno
stesso.
  Gli  acconti  non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza
mobile  delle categorie B e C/1 relativi ad attivita' delle quali sia
stata  denunciata  la  cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne' per i
redditi  imponibili  di ricchezza mobile delle societa' cooperative e
loro   consorzi   esenti   dall'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  ai  sensi  dell'art.  10 e dell'art. 11, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  Sui  redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1
gli  acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi,
determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non
supera le lire ventimila.
  Nei   casi  di  trasformazione  o  fusione  di  societa',  avvenute
posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo
comma,  al  pagamento  degli acconti, commisurati agli imponibili dei
soggetti  preesistenti,  sono  tenuti  i  soggetti  risultanti  dalla
trasformazione   o   fusione,  ancorche'  l'iscrizione  a  ruolo  sia
effettuata a nome dei soggetti preesistenti.))
 
	        
	      
                            Art. 100-ter
                      ((Ammontare degli acconti

  Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:
    a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di
categoria  B  dei  soggetti  indicati  nell'art.  8, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
    b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di
categoria  B  dei  soggetti  diversi di quelli di cui alla precedente
lettera a);
    c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di
categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
    d)  del  7  per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza
mobile di categoria C/1;
    e)  del  12  per  cento  sui redditi dominicali dei terreni e sui
redditi dei fabbricati.
  L'aliquota  di cui alla lettera a) e' ridotta al 7,50 per cento per
i  soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  Le  aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi
imponibili  di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle
dichiarazioni   annuali  presentate  nell'anno  1973  e  sui  redditi
dominicali  dei  terreni  e sui redditi dei fabbricati risultanti dai
registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
  Dall'ammontare  degli  acconti relativi agli imponibili di cui alla
lettera c) del primo comma e' dedotto un ammontare pari alle ritenute
d'acconto  operate  ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che
hanno concorso a formare gli imponibili stessi.))
 
	        
	      
                           Art. 100-quater
            ((Imputazione degli acconti alle imposte sul
                   reddito dovute per l'anno 1974

  Gli  acconti  di  imposta  commisurati  ai  redditi  imponibili  di
ricchezza  mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche  dovute  per  l'anno  1974 o per il primo periodo
d'imposta ricadente nell'anno stesso.
  Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di societa'
ed  associazioni  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica   29   settembre   1973,  n.  597,  sono  detratti,  nella
proporzione   indicata   nel   primo  comma  dello  stesso  articolo,
dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche dovuta da ciascun
socio o associato.
  Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni
e  ai  redditi  dei  fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui
redditi dovuta per l'anno 1974.
  Nei  casi  di  trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15,
secondo  comma,  e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598, gli acconti commisurati ai
redditi  imponibili  di  ricchezza mobile delle societa' trasformate,
fuse  o  incorporate  sono  detratti  dall'imposta  sul reddito delle
persone  fisiche  dovuta  da ciascun socio o associato della societa'
risultante   dalla   trasformazione   o   fusione  o  della  societa'
incorporante.
  Se  gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte,
cui   sono   rispettivamente   imputabili,   dovute   in   base  alla
dichiarazione   dei   redditi  dell'anno  1974  o  agli  accertamenti
d'ufficio  ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto
dello  stesso  anno,  il  contribuente  ha  diritto al rimborso della
differenza.  Per  i  soggetti  indicati  nell'art. 27 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 598, il rimborso
sara' effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte
dovute   per  il  periodo  d'imposta  costituito  dalla  frazione  di
esercizio  posteriore  al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta
successivo.))
 
	        
	      
                         Art. 100-quinquies
                      Riscossione degli acconti

  ((Gli  acconti  d'imposta  di cui all'art. 100-bis sono iscritti in
ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10
dei  mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione
a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e'
soggetta   all'autorizzazione  dell'intendente  di  finanza  prevista
dall'art.   11,   sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)).
  La  mancata  iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il
diritto  alla  riscossione  dell'intero ammontare delle imposte dalle
quali sono detraibili gli acconti medesimi.
  Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate
speciali   cartelle   di  pagamento  recanti  l'annotazione  "acconti
d'imposta per l'anno 1974.
 
	        
	      
                           Art. 100-sexies
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))
 
	        
	      
                              Art. 101.
     Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi

  I  termini  per  proporre  ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio
1974,  decorrono  da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti
nei  modi  e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
 
	        
	      
                              Art. 102.
  Responsabilita' solidale e privilegi relativi a tributi soppressi

  Per  i  tributi  di  cui  all'art. 100, secondo comma, seguitano ad
applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211
e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
 
	        
	      
                              Art. 103.
          Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

  Le  disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto,
concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorieta' dei
medesimi,  si  applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per
la  riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche' ai ruoli di
altri  enti  autorizzati  per  legge  alla  riscossione delle proprie
entrate  con  tale  procedura ((ferma restando l'autonomia degli enti
impositori  che  affidano  per  legge  la  riscossione  delle proprie
entrate  agli  esattori  circa la ripartizione in rate dei carichi in
riscossione)).
 
	        
	      
                              Art. 104.
                        Disposizioni abrogate

  A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui
al  titolo  X  e  al  titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi
sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29  gennaio  1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non
compatibile con le norme del presente decreto.
 
	        
	      
                              Art. 105.
                          Entrata in vigore

  Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei, decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma addi', 29 settembre 1973

                                LEONE

                                            RUMOR - COLOMBO - TAVIANI
                                                - LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
  Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. - VALENTINI
 
	        
	      
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