DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973
, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
TITOLO I RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di riscossione
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Art. 2.
Riscossione per ritenuta diretta
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla
legge e secondo le modalita' previste dalle norme sulla contabilita'
generale dello Stato.
Art. 3.
Riscossione mediante versamenti diretti
Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23,
24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli
indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da
quelli di cui al successivo comma del presente articolo; (18)
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche'
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla
dichiarazione annuale;
4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692; (18)
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27
e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla
dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il
bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di
chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei
deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art.
29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n.
1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del
decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base
alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi
soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo
decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui
all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1),
maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26,
secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel
periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis
e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta
in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del
decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta
ancorche' non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e
dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546. (18) (19)
((h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle
tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720)).
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le
modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre
1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto
attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute
di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio
1982".
Art. 3-bis
Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di
cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve
effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato
mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di
credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed
artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato
con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non
inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al
contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo
dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e
l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del
contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e
le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per
l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei
relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi
controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di
concerto con il Ministro per il tesoro.
((Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando
l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille)).
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241))
Art. 5-bis.
((Versamento ad ufficio incompetente
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le
quali e' prescritto il versamento ad una esattoria e' valido, fermo
restando il diritto dell'esattore competente all'attribuzione
dell'aggio, il cui pagamento verra' effettuato con ordinativo tratto
su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di
finanza. ((14))
Il versamento diretto all'esattoria di imposte per le quali e'
prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e' valido.
All'esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a
carico dello Stato. ((14))
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di
cui all'art. 93)).
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 ha disposto (con l'art. 3) che "Le
disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 5-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
hanno effetto dal 1 gennaio 1974".
Art. 6.
Distinta dei versamenti diretti
Il versamento diretto e' ricevuto dalle esattorie in base a
distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalita' del
contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si
riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, in luogo delle generalita' del contribuente, deve indicare
la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata
distinta di versamento.
L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla
distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai
modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
L'esattoria non puo' rifiutare le somme che il contribuente intende
versare sempreche' nella distinta non risultino assolutamente incerti
i dati di cui al secondo comma. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24
DICEMBRE 1976, N. 920)).
Art. 7.
Versamento diretto mediante conti correnti postali
Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro
sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su
stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per
le finanze di concerto con il Ministro per le poste e
telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal
caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai
versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6,
secondo comma, per le distinte di versamento.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 1990, N. 261, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 331)). ((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni
dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo decorre dal 1°
gennaio 1990.
Art. 8.
Termini per il versamento diretto
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in
cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo
comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono
maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;)
(18)
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
3) nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6)
dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta
sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo
articolo 3, secondo comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo
alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti
dall'art. 3, secondo comma, lettera e); (18) (24)
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello
di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di
interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti
dall'articolo 3, secondo comma, lettera d). (18)
4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461;
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15
gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati
dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. (19)
((5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della
dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta
prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.))
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461.
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del
secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria
secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le
finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3)
che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia
dal 1 febbraio 1982.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che "Le
modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre
1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto
attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute
di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1 gennaio
1982".
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, ha disposto (con l'art. 1, tabella
III) che "In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma,
n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di
cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982,
ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di due
mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La
disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare".
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 326))
Art. 10.
(((Definizioni).
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione
il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce
il servizio stesso;
b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute
formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del
concessionario.))
Art. 11.
(((Oggetto e specie dei ruoli).
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo
per la riscossione.))
Art. 12.
(Formazione e contenuto dei ruoli).
1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli
ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo
sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il
domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il
ruolo si riferisce. ((64))
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le
procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento
in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i
concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice
fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il
ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente
atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche
sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo'
farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal
titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il
ruolo diviene esecutivo. ((64))
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla
L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-ter,
lettera e)) che "Le disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se
non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante
la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via
centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione
creditrice".
Art. 12-bis.
(((Importo minimo iscrivibile a ruolo).
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire
ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento
previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.
146.))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
Art. 14.
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
((a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti
dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;))
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte
liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Art. 15.
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili
accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi
interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la
notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per
l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti
d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Art. 15-bis.
(((Iscrizioni nei ruoli straordinari).
1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte,
gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo
risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.))
Art. 16.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920))
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156))
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
Art. 19.
(Dilazione del pagamento).
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo'
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
((...)).
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o,
successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai
sensi del comma 1 scadono ((nel giorno di ciascun mese indicato
nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione)). (45)
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)). ((72))
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AGGIORNAMENTO (45)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto con l'art. 24, comma 2,
lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le
quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa
dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le
seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione
della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica
rata del ruolo"".
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Aggiornamento (72)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 83, comma 23,
lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha
inoltre previsto che in ogni caso le sue disposizioni continuano a
trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi
dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 19-bis.
(((Sospensione della riscossione per situazioni
eccezionali).
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o
relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare
gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con
decreto del Ministero delle finanze.))
Art. 20.
(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla
liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od
all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire ((dal giorno
successivo a quello di scadenza del pagamento.)) e fino alla data di
consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono
iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. (3) (8)
(26) (36) (41)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli
interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati
dal 2,50 al 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli
interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal
2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260,
convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella
misura del sei per cento".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma
141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".
Art. 21.
((Interessi per dilazione del pagamento))
((Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso
del sei per cento annuo.))
L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento
con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed
e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui
redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e'
prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e
dal presente articolo. (3) (8) (26) (36) (41)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli
interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono elevati
dal 2,50 al 5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli
interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal
2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260,
convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella
misura del sei per cento".
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma
141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".
Art. 22.
Esecutorieta' dei ruoli
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente
destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
Art. 24.
(((Consegna del ruolo al concessionario).
1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito
territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti
che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i
concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi
nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene
esclusivamente con modalita' telematiche.))
Art. 25.
(Cartella di pagamento).
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore
iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
((a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica
o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti
dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la
dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;)) (64)
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell'ufficio.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento
che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della
data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e'
considerato giorno festivo. (62)
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AGGIORNAMENTO (62)
La Corte costituzionale con sentenza del 7-15 luglio 2005, n. 280
(in G.U. 1a s.s. del 20/07/2005, n. 29), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, come
modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella
parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza,
entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la
cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art.
36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi).
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal D.L. 17
giugno 2005, n.106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio
2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga
all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle
dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni
2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il
31 dicembre 2001."
Art. 26.
Notificazione della cartella di pagamento
La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da
altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste
dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e'
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella
data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
((La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali
elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti
della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di
procedura civile.))
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene
mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di
famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e'
richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del
consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la
notificazione della cartella di pagamento si effettua con le
modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno
successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo
del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia
della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione
della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si
applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. (68)
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AGGIORNAMENTO (68)
La Corte costituzionale con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre
2007, n. 366 (in G.U. 1a 14/11/2007, n. 44) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60,
primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a
cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile
dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe
degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni
contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si
applicano".
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
Art. 28.
(Modalita' di pagamento).
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato
presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le
banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i
costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere
effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario
indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le
modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni
caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione
del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi
dell'imposta pagata.
((3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso
risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il
gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.".
23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola:
"concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi
incaricati)).
Art. 28-bis.
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di
cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale
delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli
articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti
dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche
ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato
all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti
d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei
beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere
presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
((L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per
ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla
vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di
cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli)).
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto
con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione
nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da
due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali,
da due rappresentanti, del Ministero delle finanze e da un
rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione
l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione,
personalmente o a mezzo di un suo delegato.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)).
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di
cui al primo comma.
L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione
all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici
giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni
culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla
data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al
richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del
decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e
ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere
consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica
dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della
proprieta' dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato
avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al
quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma
autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del
trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni
allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di
accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato puo' chiedere il
rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente
tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella
della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo' utilizzare,
anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento
delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e' successiva
al trasferimento dei beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento
dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte
indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, puo'
chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di
interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei
confronti degli eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni
offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali
con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze,
provvede ai sensi del precedente ottavo comma.
Art. 28-ter.
(Pagamento mediante compensazione volontaria con
crediti d'imposta).
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in
caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione
all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le
somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della
riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione
tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo
l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della
riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai
sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a
seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato
tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della
sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica
in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto
l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive
sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un
rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli
oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la
proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi
informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le
modalita' di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti
dal comma 5. ((76))
-------------
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a
millecinquecento euro."
Art. 28-quater.
(( (Compensazioni di crediti con somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo).
1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con
le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il
creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza
per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del
Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione
l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede,
sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione
coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente
del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del
presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica)).
Art. 29.
Rilascio della quietanza
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve
rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella
scheda intestata al contribuente.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti
dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.
Art. 30.
(((Interessi di mora).
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma
2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data
della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari
attivi.)) ((50))
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha disposto (con l'art. 27, comma
1) che "In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti
pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla
data del pagamento".
Art. 31.
Imputazione dei pagamenti
L'esattore non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e
pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il
pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per
la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le
indennita' di mora, i diritti e le spese maturati a favore
dell'esattore.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per
rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di
sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora
e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore
dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le
rate scadute e relative indennita' di mora.
Per i debiti di imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con
preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra
imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a
quella piu' remota.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le
norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
Art. 32.
Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di
immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono,
solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e
interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per
il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per
base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura
catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza
dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto
i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere
qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Art. 33.
Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi
Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica
unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e'
tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene
pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti
degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso
dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di
diversa natura.
Art. 34.
Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone
fisiche
Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del
soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto
medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e
interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
La responsabilita' solidale stabilita dal comma precedente opera
anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo
cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione
dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le
persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto
decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al
valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto
passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno
in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
Art. 35.
Solidarieta' del sostituto di imposta
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse
e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le
ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito
e' coobbligato in solido.
Art. 36.
Responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e
dei soci
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita'
della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della
liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio
del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore
a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere
prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilita' e'
commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato
capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli
amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o
dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due
periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o
altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto
in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della
liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute
dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni
stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice
civile.
Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono estese agli
amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi
di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di
liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante
omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilita' di cui ai commi precedenti e' accertata
dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi
dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il
primo comma dell'articolo 39.
Art. 37.
Rimborso di ritenute dirette
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere
all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio
fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o
parziale dell'obbligazione tributaria ((entro il termine di decadenza
di quarantotto mesi)) chiedendo il rimborso.
Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi
novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia
intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente
puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636.
Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di
pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il
provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.
Art. 38.
Rimborso di versamenti diretti
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede
l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza
di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data del versamento stesso, nel caso di errore materiale,
duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di
versamento. (27)
L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata
operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede
al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del
primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e'
superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione
ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvedere al
rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta
dell'ufficio.
((I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo
26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i
requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo
26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato
membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che
deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo
26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla
successiva data di acquisizione degli elementi informativi
eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il
termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo
comma.))
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 3) che
"In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di
lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione
della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata
indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale,
dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione
del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi
dello stesso articolo 38".
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 4) che
tali rimborsi sono eseguiti mediante la procedura automatizzata
prevista dall'articolo 42-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 39.
(((Sospensione amministrativa della riscossione).
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione;
tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta'
di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della
sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento
motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il
provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo
per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma
1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della
commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al
tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi
mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di
sospensione.))
Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46))
Art. 41.
Rimborso d'ufficio
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio
delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle
maggiori somme iscritte a ruolo.
((La stessa disposizione si applica, per il rimborso della
differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli
importi che hanno concorso alla determinazione del reddito
imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o
quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione,
allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis)).
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su
proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con
ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento della proposta.
Art. 42.
Esecuzione del rimborso
Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte da' avviso al
contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo
43-bis. (40)
L'esattore e' tenuto a rimborsare anche l'indennita' di mora
eventualmente riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi
con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
L'elenco di rimborso e' consegnato all'esattore il quale, sulla
base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse
ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore
annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la
propria responsabilita' fino alla concorrenza di lire cinquantamila
su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco
di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della
bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio
si riferisce.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma
244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
Art. 42-bis.
(Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura
automatizzata)
Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto
comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della
liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si
avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
((Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine
della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i
centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di
rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le
generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della
dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da
rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal
titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli
estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.))
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte
dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici
delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per
ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del
successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal
direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta
la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle
riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo
degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente
diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare
dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di
registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro
informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a
decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al
competente capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di
pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia
cambiali non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri
identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza
di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte
integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con
l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e
con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati
negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta
degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di
dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente
bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti
i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
((I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di
importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del
domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.)) I
vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso
mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali
determinate secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L.
1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle
di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di
pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal
centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e
dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per
il tesoro.
Art. 43.
Recupero di somme erroneamente rimborsare
((L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle
somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente
corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui
all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi)).
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di
accertamento ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in
dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono
iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente
corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta
accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 20.
Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato
l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da
iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte
competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.
Art. 43-bis.
(((Cessione dei crediti di imposta)
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti
chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario
non puo' cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di
cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti
di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43,
il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a
concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che
gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o
il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle
entrate o al centro di servizio nonche' al concessionario del
servizio della riscossione presso il quale e' tenuto il conto fiscale
di cui all'articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre
1991, n. 413.)) ((40))
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma
244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
Art. 43-ter.
(Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei
redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono
essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente
dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle
eccedenze ((...)) e' efficace a condizione che l'ente o societa'
cedente indichi nella dichiarazione ((...)) gli estremi dei soggetti
cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
((3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542)).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente
o societa' controllante e le societa' da questo controllate; si
considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote sono
possedute dall'ente o societa' controllante o tramite altra societa'
controllata da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio
del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i
crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla
redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto
decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis.
(40)
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma
244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con
decorrenza dal 1 gennaio 1996.
Art. 44.
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate
II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato
iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello
effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la
maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento
per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la
data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in
cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo
emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal
secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione,
anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art.
41, secondo comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica
nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a
carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta. (3) (8) (26)
(36) ((41))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14 agosto 1974, n.354, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che
l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente
articolo e' elevato dal 2,50 al 5 per cento.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
2 maggio 1976, n. 160, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente
articolo e' elevato al sei per cento.
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AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma
141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento".
Art. 44-bis.
(Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura
automatizzata)
Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo
42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre
solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo
diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta,
((escludendo dal)) computo anche il semestre in cui tale ordinativo
e' emesso.
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli
ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso
d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul
competente capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello
stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento
degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori
facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso
d'imposta.
Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi
e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli
interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza
riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui
all'articolo 42-bis, ((quarto)) comma.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 660, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31)).
TITOLO II RISCOSSIONE COATTIVA
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Art. 45.
(((Riscossione coattiva).
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme
iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione
secondo le disposizioni del presente titolo.))
Art. 46.
(((Delega ad altro concessionario).
1. Il concessionario cui e' stato consegnato il ruolo, se
l'attivita' di riscossione deve essere svolta fuori del proprio
ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il
concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere,
fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui
quali procedere. La delega puo' riguardare anche la notifica della
cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a
ruolo e' eseguito al delegato.))
Art. 47.
(Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di
pignoramenti e ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari
eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le
iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal
concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista
dall'articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. ((57))
2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera
e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed
iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la
specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del
domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e
le iscrizioni.
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AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l'art. 4, comma 1
che la modifica apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
luglio 1999.
Art. 47-bis.
(Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di
registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).
1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano
gratuitamente ai concessionari ((e ai soggetti da essi incaricati))
le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori
iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le
attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui
vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica
nella misura fissa di dieci euro.
Art. 48.
(((Tasse e diritti per atti giudiziari).
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed
in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti
alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della
parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo'
abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma
deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti
prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.))
Art. 48-bis.
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'
a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al
pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
riscossione delle somme iscritte a ruolo. ((La presente disposizione
non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato
disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge
31 maggio 1965, n. 575)).
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo'
essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.
Art. 49.
(Espropriazione forzata).
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario
procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che
costituisce titolo esecutivo ((, fatto salvo il diritto del debitore
di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del
comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo
sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore)); il concessionario
puo' altresi' promuovere azioni cautelari e conservative, nonche'
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore.
((1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il
riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati
in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere
tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario
della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice
copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo
sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al
concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello
di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.
La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in
triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di
cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente
creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento
o dello sgravio totale riconosciuto al debitore)).
2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle
norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di
esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente
capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento
sono notificati con le modalita' previste dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate
dagli ufficiali della riscossione.
Art. 50.
(Termine per l'inizio dell'esecuzione).
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e'
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione
della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla
dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica ((, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26.)) di un avviso che contiene l'intimazione ad
adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello
approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia
trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Art. 51.
(((Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia'
iniziati).
1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro
procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al
giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente,
indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata.
La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al
debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore
procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario
l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli
atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del
presente titolo.
3. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al
momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.))
Art. 52.
(((Procedimento di vendita).
1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico
incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del
concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria.
2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della
riscossione.))
Art. 53.
(((Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione
della trascrizione).
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono
trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo
incanto.
2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro
mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal
comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede
entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della
trascrizione.))
Art. 54.
(((Intervento dei creditori).
1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono
notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni
prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di
procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di
partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei
beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata
per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per
l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione
della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati
soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi
diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima
di detta data.))
Art. 55.
(((Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati).
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di
procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione
dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli
incanti, neppure per interposta persona.))
Art. 56.
(((Deposito degli atti e del prezzo).
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova
degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di
procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella
cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni
dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la
somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere
depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi
diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente
rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e'
sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione
autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito,
depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono
intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.))
Art. 57.
(((Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di
procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di
procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla
notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi,
il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se'
con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di
depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza,
l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.))
Art. 58.
(Opposizione di terzi).
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura
civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo
incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati
nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo
o dei coobbligati, o in altri luoghi a ((loro)) appartenenti, hanno
formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una
procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a
carico del medesimo debitore ((o dei medesimi coobbligati)).
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del
debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i
beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del
debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti,
possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti
pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se
presentata;
b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato
origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione
della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata
presentata;
c) al momento in cui si e' verificato il presupposto
dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
Art. 59.
(((Risarcimento dei danni).
1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione
contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai
fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio
anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti
creditori.))
Art. 60.
(((Sospensione dell'esecuzione).
1. Il giudice dell'esecuzione non puo' sospendere il processo
esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo
di grave e irreparabile danno.))
Art. 61.
(Estinzione del procedimento per pagamento del debito).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento
di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque
momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione
la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero
gli esibisce ((la prova dell'avvenuto pagamento)).
Art. 62.
(((Disposizioni particolari sui beni pignorabili).
1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma
dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere
pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto
dall'articolo 2759 del codice civile.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito
dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle
forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi
siano affittati.))
Art. 63.
(((Astensione dal pignoramento).
1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o
desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni
appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai
coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in
virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce
l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta
soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su
domanda proposta prima di detto anno.))
Art. 64.
(((Custodia dei beni pignorati).
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice
di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili
pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il
concessionario non puo' essere nominato custode.
2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione
del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i
beni pignorati sono presi in consegna dal comune.))
Art. 65.
(((Notifica del verbale di pignoramento).
1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un
suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una
copia del verbale.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 5, comma
4, lettera c) che al secondo periodo del comma 2 del presente
articolo, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle
seguenti: "allo stesso anno".
Art. 66.
(Avviso di vendita dei beni pignorati).
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario
affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori
alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente ((la
descrizione dei beni e)) l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi
dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo
nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non
oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo'
ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte
richiedente.
Art. 67.
(((Incanto anticipato).
1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando
la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il
giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a
procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo
66.))
Art. 68.
(((Prezzo base del primo incanto).
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa
o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal
valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso
per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno
stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si
provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore
e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle
particolari caratteristiche dei beni pignorati.))
Art. 69.
(((Secondo incanto).
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del
codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente
ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo
incanto.))
Art. 70.
(((Beni invenduti).
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il
concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa
privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del
secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle
disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che,
ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro
il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non
ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad
enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del
concessionario, che ne redige verbale.))
Art. 71.
(((Intervento degli istituti vendite giudiziarie).
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche
registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo'
avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di
intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante.))
Art. 72.
(((Pignoramento di fitti o pigioni).
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al
debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della
citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di
procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare
direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non
corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti
e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza
del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede,
previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme
del codice di procedura civile.))
Art. 72-bis.
(Pignoramento dei crediti verso terzi).
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice
di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore
verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di cui
all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente
al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si
procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di
pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione
sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
((1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto anche da
dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati
all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal
caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)).
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.
Art. 73.
(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).
1. ((Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se)) il terzo, presso
il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara
o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto
a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la
consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita
secondo le norme del presente titolo.
((1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere effettuato dall'agente della riscossione anche
con le modalita' previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo
stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali
beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e
successivamente procede alla vendita)).
Art. 74.
(Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per
((la riscossione)) dei crediti a lui assegnati, si avvale della
procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso
lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni
la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito
all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Art. 75.
(((Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni).
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della
corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli
enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore
dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della
dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura
civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal
concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e'
proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti
corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.))
Art. 75-bis.
(((Dichiarazione stragiudiziale del terzo).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,
l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli
articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente
all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente
decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e'
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove
possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al
creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un
termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su
documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e
con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento
dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere
l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196)).
Art. 76.
(Espropriazione immobiliare).
1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare
se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente ottomila euro. Tale limite puo' essere aggiornato
con decreto del Ministero delle finanze. ((73))
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se
il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito
delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale
si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
-----------------
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma 7,
lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente
articolo, e' ridotto a cinquemila euro.
Art. 77.
(Iscrizione di ipoteca).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,
il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del
debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio
((dell'importo complessivo del credito per cui si procede)).
2. Se ((l'importo complessivo del credito per cui si procede non
supera)) il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre
ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il
concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere
ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia
stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
Art. 78.
(Avviso di vendita).
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione,
a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura
civile, di un avviso contenente:
a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si
procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e
la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno
risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo
incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) ((l'importo complessivo del credito per cui si procede,
distinto)) per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora
e per spese di esecuzione gia' maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari
concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve
essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82,
comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati
all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e'
notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In
mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.
Art. 79.
(Prezzo base e cauzione).
1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a
norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ((, moltiplicato
per tre)).
2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le
disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione
della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del
territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di
terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia
dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura
civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto,
nella misura del dieci per cento del prezzo base. (25)
-----------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 76, comma
1) che "Il limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato
a lire 500 mila".
Art. 80.
(((Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita).
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto
l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della
provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione,
alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e
all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli
immobili.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del
concessionario, il giudice puo' disporre che degli incanti, ferma la
data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di
giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le
spese sono anticipate dalla parte richiedente.))
Art. 81.
(((Secondo e terzo incanto).
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di
offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato
dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a
quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto,
il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base
inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.))
Art. 82.
(((Versamento del prezzo).
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta
giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario
e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario
procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo
incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione
confiscata, risulta inferiore a quello della precedente
aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento
della differenza.))
Art. 83.
(((Progetto di distribuzione).
1. Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario
deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine
di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del
procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.))
Art. 84.
(((Distribuzione della somma ricavata).
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori
intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del
codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice
dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di
distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma
dell'articolo 596 del codice di procedura civile.))
Art. 85.
(Assegnazione dell'immobile allo Stato).
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei
dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione
l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il
prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede,
depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti
del procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la
procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile.
Il termine per il versamento ((del prezzo per il quale e' stata
disposta l'assegnazione)) non puo' essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento ((del prezzo di assegnazione)) nel
termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei
trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara,
su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler
procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un
terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si
estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Art. 86.
(Fermo di beni mobili registrati).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,
il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore
o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla
direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo
dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da'
altresi' comunicazione al soggetto nei confronti del quale si
procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti
al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le
modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo. ((65))
----------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma
41) che "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso
che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello
stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui
veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle
modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello
stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503".
Art. 87.
(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di
ammissione al passivo).
1. Il concessionario puo', per conto dell'Agenzia delle entrate,
presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su
iniziativa di altri creditori, e' dichiarato fallito, ovvero
sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario
chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della procedura.
((2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.))
Art. 88.
(((Ammissione al passivo con riserva).
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il
credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la
domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma
dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con
decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e'
inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della
controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio
e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti
estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario
liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario,
allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2,
apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al
concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il
concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo'
proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con
decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione
finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si
applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo
comma dell'articolo 117 della medesima legge.))
Art. 89.
(((Esenzione dell'azione revocatoria).
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla
revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.))
Art. 90.
(((Ammissione del debitore al concordato preventivo o
all'amministrazione controllata).
1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o
all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base
del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del
credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il
credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini
previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo
periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))
Art. 91.
((IL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE
DELL'INTERO TITOLO II))
Art. 91-bis.
((IL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 HA DISPOSTO LA SOSTITUZIONE
DELL'INTERO TITOLO II))
Art. 92.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 92-bis.
(((Mancata o irregolare documentazione probatoria)
1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della
maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a
richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea
documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti,
nonche' degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle
ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il
rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non
si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.))
Art. 93.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 94.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 95.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 96.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 97.
Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
Art. 98.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 99.
Versamento delle ritenute sui dividendi
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione e' deliberata
anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini
stabiliti nella stessa legge.
Art. 100.
Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad
applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di
imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art.
82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974
rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato
testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le
disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le
iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1
gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei
ruoli principali e suppletivi e' ripartita in ((due rate
consecutive)) con le scadenze indicate nell'art. 18.
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi
restano a carico del contribuente.
Art. 100-bis
((Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi
presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al
31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi
imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi
dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al
pagamento, nella misura e con le modalita' stabilite nei seguenti
articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative
all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno
stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza
mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita' delle quali sia
stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne' per i
redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' cooperative e
loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1
gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi,
determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non
supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di societa', avvenute
posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo
comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei
soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla
trasformazione o fusione, ancorche' l'iscrizione a ruolo sia
effettuata a nome dei soggetti preesistenti.))
Art. 100-ter
((Ammontare degli acconti
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di
categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di
categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente
lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di
categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza
mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui
redditi dei fabbricati.
L'aliquota di cui alla lettera a) e' ridotta al 7,50 per cento per
i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi
imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle
dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi
dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai
registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla
lettera c) del primo comma e' dedotto un ammontare pari alle ritenute
d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che
hanno concorso a formare gli imponibili stessi.))
Art. 100-quater
((Imputazione degli acconti alle imposte sul
reddito dovute per l'anno 1974
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di
ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta
sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo
d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di societa'
ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella
proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo,
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun
socio o associato.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni
e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui
redditi dovuta per l'anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15,
secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai
redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa' trasformate,
fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa'
risultante dalla trasformazione o fusione o della societa'
incorporante.
Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte,
cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla
dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti
d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto
dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della
differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso
sara' effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte
dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di
esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta
successivo.))
Art. 100-quinquies
Riscossione degli acconti
((Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in
ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10
dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione
a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e'
soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista
dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)).
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il
diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle
quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate
speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti
d'imposta per l'anno 1974.
Art. 100-sexies
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))
Art. 101.
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio
1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti
nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Art. 102.
Responsabilita' solidale e privilegi relativi a tributi soppressi
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad
applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211
e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 103.
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto,
concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorieta' dei
medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per
la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche' ai ruoli di
altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie
entrate con tale procedura ((ferma restando l'autonomia degli enti
impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie
entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in
riscossione)).
Art. 104.
Disposizioni abrogate
A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui
al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non
compatibile con le norme del presente decreto.
Art. 105.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei, decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi', 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR - COLOMBO - TAVIANI
- LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. - VALENTINI