LEGGE 11 ottobre 1990
, n. 289
Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di
cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza
per i minori invalidi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 (1)
Beneficiari
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano
state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai
minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000
hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a
trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro
minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari
all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, a decorrere dal 1› settembre 1990.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata
alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o
di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o
privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel
trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di
persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai
mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole,
pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola
materna, nonche' centri di formazione o di addestramento
professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti
stessi. ((1))
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche'
la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori
che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime
condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si
applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467
(in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui
non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche
ai minori che frequentano l'asilo nido.
Art. 2.
Modalita' di concessione
1. La domanda per ottenere l'indennita' mensile di frequenza e'
presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione
medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile
di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,
competente per territorio, secondo le modalita' previste dal decreto
del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresi'
apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale
frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a
corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento
professionale.
2. L'indennita' mensile di frequenza e' concessa dal comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione
di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la
precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o
riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di
addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata
alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della
frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese
successivo a quello di cessazione della frequenza.
4. L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere
revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data
del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non
risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
Art. 3.
Incompatibilita'
1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi
forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o che
gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi
28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988,
n. 508, nonche' ai minori beneficiari della speciale indennita' in
favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione
in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facolta'
dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.
Art. 4.
Adeguamento di indennita'
1. A decorrere dal 1› gennaio 1990 le indennita' previste dalla
legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4,
della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata
legge n. 508 del 1988.
Art. 5.
Minori ciechi assoluti pluriminorati
1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Indennita' di accompagnamento per i minori ciechi
assoluti pluriminorati). - 1. Per i minori ciechi assoluti
pluriminorati l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1
e' aumentata del 45 per cento".
Art. 6.
Potenziamento della rete di trasmissione dati
del Ministero dell'interno
1. Per finalita' connesse alla gestione del servizio di concessione
delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere
dall'anno 1991, e' autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale
partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle
convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati
a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi
per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo
dell'accantonamento "Provvidenze per i ciechi civili e per gli
invalidi civili".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3557):
Presentato dall'on. PIRO ed altri il 25 gennaio 1989.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
legislativa, il 19 giugno 1990, con pareri delle
commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla XII commissione e approvato il 4 luglio
1990, in un testo unificato con atti n. 3625 (ARMELLIN ed
altri) e 3678 (DIGNANI GRIMALDI ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2361):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede
deliberante, il 24 luglio 1990, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, 7a e 12a.
Esaminato dalla 11a commissione il 26 settembre 1990 e
approvato il 27 settembre 1990.