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LEGGE 11 ottobre 1990 , n. 289
  Modifiche  alla  disciplina  delle indennita' di accompagnamento di
cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in
materia  di  assistenza  economica  agli  invalidi  civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di  un'indennita'  di  frequenza
per i minori invalidi.


 Vigente al: 05-05-2011


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                             Art. 1 (1)
                             Beneficiari

  1.  Ai  mutilati  ed  invalidi  civili minori di anni 18, cui siano
state  riconosciute  dalle  commissioni  mediche  periferiche  per le
pensioni  di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a
svolgere  i  compiti  e  le  funzioni  della propria eta', nonche' ai
minori  ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60
decibel  nell'orecchio  migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000
hertz,  e'  concessa,  per  il  ricorso  continuo o anche periodico a
trattamenti   riabilitativi   o  terapeutici  a  seguito  della  loro
minorazione,  una  indennita'  mensile  di  frequenza di importo pari
all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, a decorrere dal 1› settembre 1990.
  2.  La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata
alla  frequenza  continua o anche periodica di centri ambulatoriali o
di  centri  diurni,  anche  di  tipo  semi-residenziale,  pubblici  o
privati,  purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel
trattamento  terapeutico  o  nella  riabilitazione  e nel recupero di
persone portatrici di handicap.
  3.  L'indennita'  mensile  di  frequenza  e'  altresi'  concessa ai
mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole,
pubbliche  o  private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola
materna,   nonche'   centri   di   formazione   o   di  addestramento
professionale  finalizzati  al  reinserimento  sociale  dei  soggetti
stessi. ((1))
  4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche'
la  condizione  di  cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori
che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
  5.  L'indennita'  mensile  di  frequenza  e'  erogata alle medesime
condizioni  reddituali  dell'assegno  di  cui al comma 1 e ad essa si
applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467
(in  G.U.  1a  s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui
non  prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche
ai minori che frequentano l'asilo nido.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                       Modalita' di concessione
  1.  La  domanda  per  ottenere l'indennita' mensile di frequenza e'
presentata dal legale  rappresentante  del  minore  alla  commissione
medica  periferica  per le pensioni di guerra e di invalidita' civile
di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 1988, n. 291,
competente per territorio, secondo le modalita' previste dal  decreto
del  Ministro  del  tesoro  20  luglio 1989, n. 292, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del  19  agosto  1989,  allegando  altresi'
apposita   documentazione  che  attesti  l'iscrizione  o  l'eventuale
frequenza del minore a trattamenti  terapeutici  o  riabilitativi,  a
corsi  scolastici  o  a  centri  di  formazione  o  di  addestramento
professionale.
  2.  L'indennita'  mensile  di  frequenza  e'  concessa dal comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione
di  ulteriore  idonea  certificazione  di  frequenza  che contenga la
precisa  indicazione  della  durata  del  trattamento  terapeutico  o
riabilitativo  o  del corso scolastico o di quello di formazione o di
addestramento professionale.
  3.  La concessione dell'indennita' mensile di frequenza e' limitata
alla reale durata del trattamento o del corso  e  decorre  dal  primo
giorno  del  mese  successivo  a  quello  di  effettivo  inizio della
frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il  mese
successivo a quello di cessazione della frequenza.
  4.  L'indennita' mensile di frequenza puo', in ogni momento, essere
revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo  alla  data
del  relativo  provvedimento,  qualora  da  accertamenti esperiti non
risulti soddisfatto il requisito della frequenza.
 
	        
	      
                               Art. 3.
                           Incompatibilita'
  1. L'indennita' mensile di frequenza e' incompatibile con qualsiasi
forma di ricovero e non e' concessa ai minori che hanno titolo o  che
gia' beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi
28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21  novembre  1988,
n.  508,  nonche'  ai minori beneficiari della speciale indennita' in
favore dei ciechi civili parziali o della indennita' di comunicazione
in  favore  dei  sordi  prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della
legge  21  novembre  1988,  n.  508.    Resta   salva   la   facolta'
dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.
 
	        
	      
                               Art. 4.
                      Adeguamento di indennita'
  1.  A  decorrere  dal  1› gennaio 1990 le indennita' previste dalla
legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti  importi:
    a)  lire  30.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
della citata legge n. 508 del 1988;
    b)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo  2,  commi  3  e  4,
della citata legge n. 508 del 1988;
    c)  lire  15.000  mensili  per la speciale indennita' concessa ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con eventuale correzione, di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
    d)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di comunicazione in
favore dei sordi prelinguali, di  cui  all'articolo  4  della  citata
legge n. 508 del 1988.
 
	        
	      
                               Art. 5.
                 Minori ciechi assoluti pluriminorati
  1.  Dopo  l'articolo  5  della  legge  21 novembre 1988, n. 508, e'
aggiunto il seguente:
  "Art.  5-bis  (Indennita'  di  accompagnamento  per i minori ciechi
assoluti  pluriminorati).  -  1.  Per  i   minori   ciechi   assoluti
pluriminorati  l'indennita'  di accompagnamento di cui all'articolo 1
e' aumentata del 45 per cento".
 
	        
	      
                               Art. 6.
            Potenziamento della rete di trasmissione dati
                      del Ministero dell'interno
  1. Per finalita' connesse alla gestione del servizio di concessione
delle  provvidenze  economiche  ai  minorati  civili,   a   decorrere
dall'anno  1991,  e'  autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui  quale
partecipazione   in   quota   alle   spese  per  l'adeguamento  delle
convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione  dati
a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.
 
	        
	      
                               Art. 7.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400  miliardi
per   ciascuno   degli   anni  1991  e  1992,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto  ai  fini  del
bilancio   triennale  1990-1992  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1990  con  utilizzo
dell'accantonamento  "Provvidenze  per  i  ciechi  civili  e  per gli
invalidi civili".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 3557):
             Presentato dall'on. PIRO ed altri il 25 gennaio 1989.
             Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
          legislativa,  il  19  giugno   1990,   con   pareri   delle
          commissioni I, V e VII.
             Esaminato  dalla XII commissione e approvato il 4 luglio
          1990, in un testo unificato con atti n. 3625  (ARMELLIN  ed
          altri) e 3678 (DIGNANI GRIMALDI ed altri).
          Senato della Repubblica (atto n. 2361):
             Assegnato   alla   11a  commissione  (Lavoro),  in  sede
          deliberante,  il  24  luglio   1990,   con   pareri   delle
          commissioni 1a, 5a, 6a, 7a e 12a.
             Esaminato  dalla  11a commissione il 26 settembre 1990 e
          approvato il 27 settembre 1990.
 
	        
	      
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