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LEGGE 24 dicembre 1993 , n. 537
  Interventi correttivi di finanza pubblica.


 Vigente al: 08-05-2011


CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Organizzazione della pubblica amministrazione

  1.  Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a:
    a)  riordinare,  sopprimere  e  fondere  i  Ministeri, nonche' le
amministrazioni ad ordinamento autonomo;
    b)  istituire  organismi  indipendenti  per  la  regolazione  dei
servizi  di  rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita'
di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
    c)  riordinare  i  servizi  tecnici  nazionali operanti presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, assicurando il collegamento
funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.
  2.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi il Governo si atterra'
ai  seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti
nella  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e nel decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
    b)  razionalizzazione  della  distribuzione  delle competenze, ai
fini   della  eliminazione  di  sovrapposizioni  e  di  duplicazioni,
unificando,  in  particolare,  le  funzioni  in materia di ambiente e
territorio,  quelle  in  materia  di  economia,  quelle in materia di
informazione,  cultura  e  spettacolo  e quelle in materia di governo
della spesa;
    c)  riordinamento,  eliminando  le  duplicazioni  organizzative e
funzionali,  di tutti i centri esistenti e le attivita' istituzionali
svolte  fuori  dal  territorio  nazionale  raccordandoli  con le sedi
diplomatiche  italiane  allo  scopo  di programmare le iniziative per
l'internazionalizzazione   dell'economia  italiana,  riorganizzare  e
programmare   in   maniera   coordinata   le   attivita'   economiche
provinciali, regionali e nazionali;
    d) possibilita' di istituzione del Segretario generale;
    e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
    f)  istituzione  di  strutture  di  primo  livello  sulla base di
criteri  di omogeneita', di complementarieta' e di organicita', anche
mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
    g)  diminuzione  dei  costi  amministrativi  e  speditezza  delle
procedure,    attraverso   la   riduzione   dei   tempi   dell'azione
amministrativa;
    h)    istituzione    di    servizi    centrali    per   la   cura
dell'amministrazione  di  supporto e di controllo interno, sulla base
del criterio della uniformita' delle soluzioni organizzative;
    i)  introduzione  del  principio  della  specializzazione  per le
funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli
unici interministeriali;
    l)  attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo
17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, di potesta' regolamentare nelle
seguenti materie e secondo i seguenti principi:
      1)  separazione  tra  politica e amministrazione e creazione di
uffici  alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto
e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;
      2)  organizzazione  delle  strutture  per  funzioni  omogenee e
secondo  criteri  di  flessibilita',  per  corrispondere al mutamento
delle  esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
      3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla
conferenza  di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
      4)  previsione  di  controlli interni e verifiche dei risultati
nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;
      5)   ridefinizione  degli  organici  e  riduzione  della  spesa
pubblica  al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e l'efficacia della
pubblica amministrazione;
    m)  attribuzione  agli  organismi  indipendenti  di  funzioni  di
regolazione  dei  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico,  anche
mediante   il  trasferimento  agli  stessi  di  funzioni  attualmente
esercitate  da  Ministeri  o  altri  enti, nonche' di risoluzione dei
conflitti  tra  soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo
il ricorso all'autorita' giudiziaria;
    n)  decentramento  delle  funzioni  e dei servizi, anche mediante
l'attribuzione  o  il  trasferimento alle regioni dei residui compiti
afferenti  alla  sfera  di competenza regionale e l'attribuzione agli
uffici   periferici  dello  Stato  dei  compiti  relativi  ad  ambiti
territoriali circoscritti;
    o)  attribuzione  alle  amministrazioni  centrali  di  prevalenti
compiti  di  indirizzo,  programmazione,  sviluppo,  coordinamento  e
valutazione;  e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale
e  subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi
e strutture, nonche' di gestione;
    p)   agevolazione   dell'accesso   dei  cittadini  alla  pubblica
amministrazione,   anche  mediante  la  concentrazione  degli  uffici
periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.
  3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei decreti legislativi e dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere
da  parte  delle  Commissioni permanenti competenti per la materia di
cui  ai  commi  da  1  a  7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
  4.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di
cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri direttivi
determinati  dal  comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al
comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1994.
  5.  In  ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico
unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  si provvede all'ordinamento degli uffici di cui
al  comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e
alla  determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui
all'articolo  31,  commi  1  e  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, nonche' al conferimento
delle   competenze  gia'  attribuite  agli  ispettorati  regionali  e
provinciali   del   lavoro,  ferma  restando  l'autonomia  funzionale
dell'attivita' di vigilanza.
  7.  Sono  fatte  salve le competenze della Regione siciliana, delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e della regione Valle
d'Aosta.
  8.  Sono  soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della
marina mercantile.
  9.  E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al
quale   sono   trasferiti   funzioni,  uffici,  personale  e  risorse
finanziarie  dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal
comma 10.
  10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente le funzioni del
Ministero  della  marina  mercantile in materia di tutela e di difesa
dell'ambiente   marino.   Il   Ministero   dell'ambiente   si  avvale
dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata al mare (ICRAM).
  11.  Con  decreti  del Ministro dei trasporti e della navigazione e
del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e
per  la  funzione  pubblica,  da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, si provvede alla
individuazione  ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed
uffici   del   Ministero   della   marina  mercantile,  ivi  compreso
l'Ispettorato   centrale   per  la  difesa  del  mare,  al  Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare
i  criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti
nello  stato  di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1993.
  12.   L'organizzazione   del   Ministero   dei  trasporti  e  della
navigazione e' articolata in:
    a)   dipartimenti,  per  l'assolvimento  dei  compiti  finali  in
relazione   alle   funzioni   in   materia  di  trasporti  terrestri,
navigazione  marittima  e  interna, ad eccezione di quella lacuale, e
navigazione  aerea,  in  numero  non  superiore  a  tre,  nonche' per
l'assolvimento  di  compiti  di  indirizzo  e  di coordinamento delle
ripartizioni   interne   in   ordine   all'obiettivo   di  promuovere
l'intermodalita';
    b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
  13.    La    costituzione   dei   dipartimenti   e   dei   servizi,
l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale  e  delle
relative   funzioni,   la   distribuzione   dei   posti  di  funzione
dirigenziale  sono  disposte  con  uno o piu' regolamenti da emanare,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
base dei seguenti criteri:
    a)  la  determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi
e'  retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita',
mediante  l'accorpamento  di  uffici  esistenti  e la riduzione degli
uffici dirigenziali;
    b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al
criterio  di  flessibilita',  per  corrispondere  al  mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere
specifici obiettivi;
    c)   gli   uffici   costituiscono   le   unita'  operative  delle
ripartizioni  dirigenziali  generali  e  dei servizi e sono istituiti
esclusivamente  nel  loro  ambito, salvo quanto disposto dal comma 2,
lettera l), n. 1);
    d)  l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e
rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi;
    e)  le  funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato
Spa sono esercitate da un'apposita unita' di controllo.
  14.  La  dotazione  organica  del  Ministero  dei trasporti e della
navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi
dell'articolo   3,  commi  da  5  a  35,  in  modo  da  eliminare  le
duplicazioni    di    struttura,    semplificare    i    procedimenti
amministrativi,   contenere   la   spesa   pubblica,   razionalizzare
l'organizzazione  anche  al  fine  di assicurare la corretta gestione
delle   risorse   pubbliche,  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'azione  amministrativa,  e  in  misura comunque non superiore ai
posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto
1993,  risulti  in  corso di espletamento un concorso o pubblicato un
bando di concorso.
  15.  Ogni  tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e
della  navigazione  e'  sottoposta  a verifica, al fine di accertarne
funzionalita'  ed  efficienza.  Dell'esito della verifica il Ministro
riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
  16.   Il  regolamento  di  cui  al  comma  13  raccoglie  tutte  le
disposizioni  normative  relative  al Ministero dei trasporti e della
navigazione.  Le  restanti  norme  vigenti  sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale
data  nulla  e'  innovato  in  ordine ai compiti, alla organizzazione
centrale  e  periferica  e agli organi consultivi esistenti presso il
Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
  17.  Presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione e'
istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro
definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale
di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale
dello  Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono
determinate  con  regolamento  da  emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove
o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
  18.  Sono  soppressi  i  contributi dello Stato in favore dell'Ente
nazionale gente dell'aria.
  19.  Con  successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero
dell'ambiente.  Restano  salve  le  competenze  della  regione  Valle
d'Aosta  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, che
provvedono   alle   finalita'   della   presente   legge  secondo  le
disposizioni   degli   statuti  di  autonomia  e  relative  norme  di
attuazione.
  20.  Sono  fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in
materia di demanio marittimo.
  21.   Sono   soppressi   il   Comitato   interministeriale  per  il
coordinamento   della   politica   industriale  (CIPI),  il  Comitato
interministeriale  per  la  politica  economica  estera  (CIPES),  il
Comitato   interministeriale   per  la  cinematografia,  il  Comitato
interministeriale    per    la   protezione   civile,   il   Comitato
interministeriale    per    l'emigrazione    (CIEM),    il   Comitato
interministeriale  per  la  tutela  delle acque dall'inquinamento, il
Comitato     interministeriale     prezzi    (CIP),    il    Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET),  il  Comitato  interministeriale  per  la lotta all'AIDS, il
Comitato  interministeriale  per gli scambi di materiali di armamento
per  la  difesa  (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo
interventi   educazione   e  informazione  sanitaria.  Sono  altresi'
soppressi,  fatta  eccezione per il Comitato interministeriale per il
credito  e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per
l'indirizzo,  il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia  di  Venezia  e  per  i comitati di cui al comma 25, gli
altri   comitati   interministeriali,  che  prevedano  per  legge  la
partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati.
  22.  L'autorizzazione  di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n.
153,  e  successive  modificazioni,  e'  ridotta  di lire 500 milioni
annue.  Le  spese di funzionamento del Comitato interministeriale per
l'indirizzo,  il coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia  di  Venezia,  di  cui  all'articolo  4  della  legge 29
novembre  1984,  n.  798, sono poste a carico delle autorizzazioni di
spesa  per  l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge
n. 798 del 1984.
  23.  E'  soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico,
di  cui  all'articolo  90  del  testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
  24.  Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a
definire   le   funzioni   dei  soppressi  Comitati  e  a  riordinare
organicamente  la  disciplina della normativa nelle relative materie,
anche  attraverso  le  modifiche,  le  integrazioni  e le abrogazioni
normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
    a)    attribuzione   al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione   economica   (CIPE)  delle  funzioni  in  materia  di
programmazione   e   di  politica  economica  nazionale,  nonche'  di
coordinamento  della  politica  economica  nazionale con le politiche
economiche comunitarie;
    b)  utilizzazione  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a
fini di coordinamento delle attivita' regionali;
    c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con
competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
    d)   attribuzione  alle  regioni  della  potesta'  legislativa  o
regolamentare  nelle  materie  esercitate dai soppressi Comitati, che
rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;
    e)  semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,  anche  in
funzione della prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti,
razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e
le  intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai
singoli  Ministri  per  l'emanazione  e  la  modifica di disposizioni
tecnico-esecutive,   al   fine  di  rendere  l'azione  amministrativa
sollecita,   efficace   ed   aderente   alle   relazioni   economiche
internazionali nei relativi settori.
  25.  Con  regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono definite
l'organizzazione    e    le   funzioni   del   CIPE,   del   Comitato
interministeriale  per  le informazioni e la sicurezza e del Comitato
dei  ministri  per  i  servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo.
  26.  Gli  schemi  dei  regolamenti  di  cui  ai  commi 24 e 25 sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
  27.  Gli  organi  dirigenti  e gli uffici dei Ministeri interessati
sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco
n.  1.  Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, si provvede al
riordino  di  organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con
funzioni   pubbliche   o   di   collaborazione  ad  uffici  pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e principi:
    a)  accorpare  le  funzioni per settori omogenei e sopprimere gli
organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
    b)  sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi
previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    c) ridurre il numero dei componenti;
    d)    trasferire   ad   organi   monocratici   o   ai   dirigenti
amministrativi,  ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni deliberative che non
richiedano,  in  ragione  del  loro peculiare rilievo, l'esercizio in
forma collegiale;
    e)  escludere  la  presenza  di  rappresentanti  sindacali  o  di
categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in
materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
  29.  Il  Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione  e'
soppresso.  Le  funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione
pubblica.   Il   personale   e   la  biblioteca  sono  trasferiti  al
Dipartimento della funzione pubblica.
  30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni
sono  trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia,
che  le  esercitano  ricorrendo,  ove  necessario, alla conferenza di
servizi  di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative
ed integrative sono abrogate.
  31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli
di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei Ministeri indicati negli
allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura
risultante  dagli  elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per
gli anni 1995 e 1996.
  32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  o  sopprimere  enti  pubblici di
previdenza e assistenza.
  33.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al comma 32 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
    a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e funzionali
prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
      1)  la  fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o
in  materia  infortunistica,  relativamente  a categorie di personale
coincidenti  ovvero  omogenee, con particolare riferimento alle Casse
marittime;
      2)  l'incorporazione  delle funzioni in materia di previdenza e
assistenza,  secondo  le rispettive competenze, in enti similari gia'
esistenti;
      3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica
nell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL);
      4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione
degli  enti  pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono
di  finanziamenti  pubblici  o  altri  ausili  pubblici  di carattere
finanziario  e  la  privatizzazione  degli  enti  stessi, nelle forme
dell'associazione  o  della  fondazione,  con  garanzie  di autonomia
gestionale,   organizzativa,   amministrativa   e   contabile,  ferme
restandone  le  finalita'  istitutive  e  l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione  agli  stessi  degli  appartenenti  alle  categorie  di
personale a favore dei quali essi risultano istituiti;
      5)   il   risanamento   degli  enti  che  presentano  disavanzo
finanziario, attraverso:
      5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
      5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
      5.3)  misure  dirette  a  realizzare  economie di gestione e un
rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
    b)  distinzione  fra  organi  di  indirizzo  generale e organi di
gestione;
    c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici,
con esclusione delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi
i diritti acquisiti;
    d)   limitazione   dei   benefici  a  coloro  che  effettivamente
esercitano le professioni considerate;
    e)  eliminazione  a  parita'  di spesa delle sperequazioni fra le
categorie nel trattamento previdenziale;
    f) soppressione degli enti.
  34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo
diretto  a  promuovere  l'istituzione di organizzazioni di previdenza
per  le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare
le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia'
esistenti  operanti  a  favore  di  altre categorie professionali, in
armonia con i principi di cui al comma 33.
  35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   diretti  a  riordinare  gli  altri  enti  pubblici  non
economici con funzioni analoghe o collegate.
  36.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al comma 35 il
Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche'
a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
    a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari;
    b)  contenimento  della spesa complessiva per sedi, indennita' ai
componenti  di  organi  di  amministrazione  e  revisione,  oneri  di
personale  e  funzionamento  e  conseguente  riduzione del contributo
statale  di  funzionamento, con particolare riferimento agli enti che
possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
    c)   riduzione   del   numero   di  componenti  degli  organi  di
amministrazione e di revisione;
    d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto
privato  degli  enti  a  struttura  associativa  o  che  non svolgano
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.
  37.  Nei  casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2)
della  lettera  a)  del  comma  33  e alla lettera a) del comma 36, i
decreti  legislativi  potranno stabilire che il controllo della Corte
dei  conti  si  eserciti,  sull'ente  incorporante o risultante dalla
fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
  38.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.
  39.  Sono  abrogate  le disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o  di  altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi
in  liquidazione.  Al  personale  dipendente  dagli enti soppressi in
liquidazione  non  si applicano, fino al suo definitivo trasferimento
ad  altre  amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni
altro  compenso,  integrativo del trattamento economico fondamentale,
stabiliti  da  norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
  40.   Le  gestioni  liquidatorie  degli  enti  pubblici  soppressi,
affidate  a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata
in  vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi
relativi.  Dopo  tale  data,  il  titolare della gestione e' tenuto a
consegnare  le  attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari
ed  il  rendiconto  con  gli  allegati  analitici relativi all'intera
gestione  al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari
e  per  la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i
provvedimenti  e  le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi
dalla   consegna.   Ai  fini  della  accelerazione  delle  operazioni
liquidatorie  degli  enti  soppressi affidati al predetto Ispettorato
generale  del  Ministero  del  tesoro,  la detta amministrazione puo'
compiere  qualsiasi  atto  di gestione, fare transazioni e rinunce ai
crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di
alienazione  dei  beni  patrimoniali degli enti, anche in deroga alle
norme  sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale
dello  Stato  e  sulla  alienazione  dei  beni  dello  Stato.  Per la
riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
testo  unico  delle  disposizioni  di legge relative alla riscossione
delle  entrate  patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
  41.  Le  disposizioni  dei  commi  da 32 a 40 non si applicano alla
liquidazione   dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno (AGENSUD).
  42.  Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi
capitoli   degli  stati  di  previsione  della  spesa  dei  Ministeri
interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire
40  miliardi,  per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire
100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato
(OPAFS)  di  cui  alla  legge  14 dicembre 1973, n. 829, e successive
modificazioni,  e'  soppressa a decorrere dal 1 giugno 1994. Alla sua
liquidazione   provvede  il  commissario  nominato  per  la  gestione
dell'Opera  stessa,  che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie
dello  Stato  Spa  del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
dei  rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  all'ente stesso. Il
personale   puo'   essere   trasferito,   a   domanda,  presso  altre
amministrazioni  pubbliche  secondo  le  norme  che  disciplinano  la
mobilita'.  Le  prestazioni  erogate  dall'OPAFS  sono funzionalmente
attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con
la  sua  natura  societaria  e  con  il  rapporto  di lavoro dei suoi
dipendenti  secondo  la  disciplina  civilistica  dei  corrispondenti
istituti.

          AVVERTENZA:
          In  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del   gennaio   1994   si   procedera'  alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1508)
          Presentato   dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          (CIAMPI), dal Ministro per la funzione pubblica (CASSESE) e
          dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 14 settembre 1993.
          Assegnato    alle    commissione    riunite    1a   (Affari
          costituzionali)  e  5a (Bilancio), in sede referente, il 18
          settembre  1993,  con  pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a,
          6a,  7a,  8a,  9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli
          affari  delle  Comunita'  europee  e  della  Comm.  per  le
          questioni regionali.
          Esaminato  dalle  commissioni riunite 1a e 5a il 21, 23, 28
          settembre  1993: 6a, 7a, 8a, 12a, 13a, 14a, 15a, 19 ottobre
          1993.
          Relazione  scritta  annunciata  il 25 ottobre 1993 (atto n.
          1508/A) relatori sen. ABIS e RIVIERA.
          Esaminato  in  aula il 25, 26, 27 ottobre 1993; 3, 4, 5, 8,
          9, 10 novembre 1993 e approvato l'11 novembre 1993.
          Camera dei deputati (atto n. 3339):
          Assegnato  alla V commissione (Bilancio) in sede referente,
          il 16 novembre 1993.
          Esaminato  dalla V commissione il 17, 24, 25 novembre 1993:
          2, 3 dicembre 1993.
          Relazione  scritta  annunciata  il 6 dicembre 1993 (atto n.
          3339/A - relatore on. TABACCI).
          Esaminato  in  aula il 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 dicembre
          1993 e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 1993.
          Senato della Repubblica (atto n. 1508/B).
          Assegnato    alle    commissioni    riunite    1a   (Affari
          costituzionali)  e  5a (Bilancio), in sede referente, il 20
          dicembre 1993, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 6a,
          7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della giunta per gli affari
          delle   Comunita'   europee  e  della  commissione  per  le
          questioni regionali.
          Esaminato  dalle commissioni riunite 1a e 5a il 21 dicembre
          1993.
         Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 1993.
 
	        
	      
                             Art. 2 (45)
   Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi

  1.  Con  regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, ai sensi dell'articolo 17
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la materia dei
progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi,
dei  progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei
progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti
rispettivamente  dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  1  febbraio  1986,  n. 13, al cui finanziamento si
provvede  mediante  l'apposito  fondo  nello  stato di previsione del
Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successivamente integrato.
  2.  Il  regolamento  di  cui  al comma 1 disciplina le modalita' di
selezione  dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli
elementi  essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame
e  di  approvazione,  e stabilisce le modalita' di determinazione dei
compensi dei componenti degli organi di valutazione.
  3.  Il  Dipartimento  della funzione pubblica promuove, seleziona e
coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati
conseguiti.  A  tali  fini si avvale di un apposito comitato tecnico-
scientifico  nominato  con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica.  La  composizione  del  comitato  e'  di  cinque membri, il
compenso  dei componenti e' stabilito nel decreto e la relativa spesa
fa  carico  agli  stanziamenti  di cui all'articolo 26 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
  4.  Per  l'esercizio  finanziario  1994  lo  stanziamento di cui al
capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' ridotto di lire 14 miliardi.
  5.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4,
5,  6,  7  e  8  dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
  6.  Il  comma  3  dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n.
554,  si  interpreta  nel  senso  che i progetti possono comportare o
consistere  nell'applicazione  sperimentale  e temporanea di regole o
procedimenti  derogatori della vigente normativa, anche in materia di
contabilita'  generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti
e'  effettuata  con  il  decreto  di  approvazione del Presidente del
Consiglio  dei  ministri.  Sugli  atti  e sui provvedimenti attuativi
dell'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988, n. 67, e successive
modificazioni,  il controllo di legittimita' della Corte dei conti e'
esercitato in via consuntiva.
  7.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,  con  regolamenti  governativi,  emanati  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate  norme  di  regolamentazione  dei procedimenti amministrativi
previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e
dei  procedimenti  ad  essi  connessi.  La  connessione  si ha quando
diversi  procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o  siano tutti
necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita' privata o pubblica. Gli
schemi  di  regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle Commissioni
permanenti  competenti  per  materia.  Decorso tale termine i decreti
sono  emanati  anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore
centottanta   giorni   dopo  la  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  8.  Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati
al  comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
  9.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  7 si conformano ai seguenti
criteri e principi:
    a)  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi, in modo da
ridurre   il  numero  delle  fasi  procedimentali,  il  numero  delle
amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di
intesa;
    b)   riduzione   dei   termini   attualmente  prescritti  per  la
conclusione del procedimento;
    c)  regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che
si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni, ovvero presso diversi
uffici  della  medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi
tempi di conclusione;
    d)   riduzione  del  numero  dei  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita';
    e)  semplificazione  e  accelerazione  delle procedure di spesa e
contabili,   anche   mediante   adozione,  ed  estensione  alle  fasi
procedimentali   di   integrazione   dell'efficacia  degli  atti,  di
disposizioni  analoghe  a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni;
    f)  unificazione  a  livello  regionale,  oppure  provinciale  su
espressa  delega,  dei  procedimenti  amministrativi  per il rilascio
delle   autorizzazioni  previste  dalla  legislazione  vigente  nelle
materie  dell'inquinamento  acustico,  dell'acqua,  dell'aria e dello
smaltimento dei rifiuti;
    g)  snellimento  per  le  piccole  imprese  operanti  nei diversi
comparti  produttivi  degli adempimenti amministrativi previsti dalla
vigente legislazione per la tutela ambientale;
    h)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle procedure di
verifica e controllo.
  10.  L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
    "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita'
privata  sia  subordinato  ad  autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
esclusione   delle   concessioni   edilizie  e  delle  autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi  delle  leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939,   n.  1497,  e  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti
e  dei  requisiti  di  legge,  senza  l'esperimento  di  prove a cio'
destinate  che  comportino  valutazioni tecniche discrezionali, e non
sia  previsto  alcun limite o contingente complessivo per il rilascio
degli  atti  stessi,  l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia  di  inizio  di  attivita'  da  parte  dell'interessato alla
pubblica   amministrazione  competente,  attestante  l'esistenza  dei
presupposti  e  dei  requisiti  di  legge, eventualmente accompagnata
dall'autocertificazione  dell'esperimento  di prove a cio' destinate,
ove  previste.  In  tali casi, spetta all'amministrazione competente,
entro   e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare
d'ufficio  la  sussistenza  dei  presupposti e dei requisiti di legge
richiesti  e  disporre,  se  del  caso, con provvedimento motivato da
notificare  all'interessato  entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione  dell'attivita'  e  la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa  vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa".
  11.  Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in
cui  la  disposizione  del  comma  10  non  si  applica, in quanto il
rilascio   dell'autorizzazione,  licenza,  abilitazione,  nulla-osta,
permesso  o  altro  atto  di  consenso  comunque  denominato, dipenda
dall'esperimento   di   prove  che  comportino  valutazioni  tecniche
discrezionali.
  12.  Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' sostituito dal seguente:
    "2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta  anche  quando
l'amministrazione   procedente   debba  acquisire  intese,  concerti,
nullaosta  o  assensi  comunque  denominati  di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono  a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta
e gli assensi richiesti".
  13.  Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' inserito il seguente:
    "2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la
decisione  e  questa  non venga raggiunta, le relative determinazioni
possono  essere  assunte  dal  Presidente del Consiglio dei ministri,
previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni
hanno  il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
in sede di conferenza di servizi".
  14.  In  caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da
eseguirsi  a  cura  di  concessionari  di  lavori  e servizi pubblici
nonche'  di  amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione
di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti,  l'intesa  di  cui all'articolo 81, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
qualora  non  sia  stata  perfezionata  entro  sessanta  giorni dalla
richiesta  da  parte  dell'amministrazione  statale  competente, puo'
essere  acquisita  nell'ambito  di  un'apposita conferenza di servizi
convocata,  ai  sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.
  15.  ((  . . . )) Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
relative  all'ordinamento  e  al  personale  degli  Archivi di Stato,
nonche'   le  norme  che  regolano  la  conservazione  dei  documenti
originali di interesse storico, artistico e culturale.
 
	        
	      
                               Art. 3
                          Pubblico impiego

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della
legge  9  agosto  1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere
assunti  piu'  di  320  magistrati  con decorrenza non anteriore al 1
giugno  1994,  nel  corso  del  1995  non  piu' di 310 magistrati con
decorrenza  non  anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di altri 310
con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.
  2.  Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 1993, n. 254,
concernente    l'aumento   dell'organico   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria,  le  assunzioni  dei vincitori dei concorsi relativi a
posti  del  personale amministrativo non ancora banditi alla data del
31  agosto  1993 non possono superare le 1.000 unita' nell'anno 1994.
Per  le  restanti  unita' le assunzioni non possono superare la quota
del  40  per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60
per cento degli stessi nell'anno 1996.
  3.  Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonche'
quelle  relative  ai  concorsi  gia'  banditi alla data del 31 agosto
1993,  sono  effettuate  fino  al  50  per  cento  con decorrenza non
anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non
anteriore al 1 settembre 1994.
  4.  Per  effetto  delle  disposizioni  di cui al comma 3 i capitoli
1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero
di  grazia  e  giustizia  sono  ridotti  complessivamente  di lire 48
miliardi nel 1994.
  5.  IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  6.  IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  6-bis.  I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del
personale  degli  enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993,
abbiano  previsto  profili  professionali od operato inquadramenti in
modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e
integrazioni,  sono  validi ed efficaci. La disposizione del presente
comma  si  applica  agli  enti  locali  ancorche'  dissestati  i  cui
organici,  per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i
rapporti  dipendenti-popolazione  previsti  dal comma 14 del presente
articolo,  cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 27
agosto 1994, n. 515.(23)
  7.  Restano  comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del
10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla
legge  3  gennaio  1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664,
concernenti  l'Avvocatura  dello  Stato, nonche' dalla legge 9 maggio
1989,  n.  168,  e successive modificazioni, istitutiva del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1993, n. 106,
istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
  8.  Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma  5  possono  provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro,
alla  copertura  dei  posti resi disponibili per cessazioni, mediante
ricorso  a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli
stessi.  Possono,  altresi',  provvedere  a nuove assunzioni entro il
limite  di  un  ulteriore  10  per  cento  delle  cessazioni, ove sia
accertato  il  relativo  fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il
triennio  1994-1996,  le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  9.  Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per
le  quali  ha  provveduto  il  decreto-legge  18  gennaio 1992, n. 9,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data
del  31  agosto  1993  sono  effettuate  nei contingenti indicati nel
predetto  decreto-legge,  integrati, per quanto riguarda la copertura
dei  posti  disponibili  nei  ruoli  delle stesse amministrazioni non
soggetti  ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da
aliquote  determinate  annualmente  d'intesa  con  la  Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  tenuto  conto  delle  complessive esigenze
funzionali delle amministrazioni.
  10.  Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo
comma,  della  legge  11  luglio 1980, n. 312, per la copertura delle
vacanze  al  31  dicembre  1992.  Sono  altresi' prorogate sino al 31
agosto  1994  le  graduatorie  degli  idonei  in  vigore alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione  non  superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle
situazioni  strutturalmente  deficitarie  di  cui all'articolo 45 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  non  sono  tenuti  alla  rilevazione  dei  carichi di
lavoro.  Per  gli  enti  locali  con  popolazione superiore ai 15.000
abitanti,  che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi  di  lavoro  costituisce  presupposto  indispensabile  per la
rideterminazione  delle  dotazioni organiche. La metodologia adottata
e'  approvata  con  deliberazione  della  giunta  che ne attesta, nel
medesimo  atto,  la  congruita'.  Non  sono,  altresi',  tenute  alla
rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  le  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza.
  12.  Le  disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali
di cui al comma 11.
  13.  Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al
personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e  successive  modificazioni,  a  richiesta  dell'ente  presso cui lo
stesso  presta  servizio.  A tal fine detto personale e' equiparato a
quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).
  14.   Gli   enti  locali  che,  nel  triennio  1994-1996  dovessero
deliberare  lo  stato  di  dissesto  di  cui  all'  articolo  25  del
decreto-legge  n.  66  del 1989, dichiareranno eccedente il personale
comunque  in  servizio  in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti
medi,  dipendenti-popolazione,  fermo restando l'obbligo di accertare
le compatibilita' di bilancio:

C O M U N I
=====================================================================
                                                    | Rapporto medio
      Fascia demografica                            |  dipendenti/
                                                    |  popolazione
                                                    |
fino             a              999 abitanti        |    1/95
da 1.000         a            2.999 abitanti        |    1/100
da 3.000         a            9.999 abitanti        |    1/105
da 10.000        a           59.999 abitanti        |    1/95
da 60.000        a          249.999 abitanti        |    1/80
oltre                       249.999 abitanti        |    1/60
                           P R O V I N C E
=====================================================================
                                                    | Rapporto medio
      Fascia demografica                            |  dipendenti/
                                                    |  popolazione
                                                    |
fino             a          299.999 abitanti        |    1/520
da 300.000       a          499.999 abitanti        |    1/650
da 500.000       a          999.999 abitanti        |    1/830
da 1.000.000     a        2.000.000 abitanti        |    1/770
oltre                     2.000.000 abitanti        |    1/1000

  A  detto  personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da
47 a 52.
  15.   Sono  escluse  dalle  limitazioni  di  cui  al  comma  14  le
istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora
privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani
e  disabili.  Tale  deroga,  ai  sensi dell'articolo 31, comma 6, del
decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali
enti  non  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  di cui al medesimo
articolo 31, comma 1.
  16.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dai commi 6 e 8 del presente
articolo,  alla  scuola  si applica l'articolo 4, all'amministrazione
della  giustizia  si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del
presente  articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si applica
l'articolo  5.  In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente
articolo, alla sanita' si applica l'articolo 8, commi da 1 a 8.
  17.  E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-
legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge  19  luglio 1993, n. 236, nonche' quella dell'articolo 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56.
  18.  Trascorsi  sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di
mobilita',  e'  consentita l'assunzione di personale per la copertura
di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi
l'unita'.
  19.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma
rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli
dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente
dalla   qualifica  o  dalla  funzione  nella  quale  si  verifica  la
cessazione dal servizio.
  20.  Le  amministrazioni  pubbliche  di cui al comma 5 del presente
articolo  assumono  personale  mediante  concorsi  pubblici  aperti a
tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1,
lettere  b)  e  c),  e  dall'articolo  42  del  decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
  21.  Le  commissioni  di  concorso sono composte da tecnici esperti
nelle  materie  di concorso. Non possono farne parte componenti degli
organi  di  governo  ed  elettivi,  degli  organismi  sindacali  e di
rappresentanza  dei  dipendenti.  Le prove di esame devono consentire
una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
  22.  La  graduatoria  concorsuale  viene  approvata  dall'autorita'
competente.  Tale  graduatoria  rimane  efficace  per  un  termine di
diciotto  mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di   posti   per  i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito,  e  che
successivamente  ed  entro  tale data dovessero rendersi disponibili.
Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita'  al concorso con
esclusione  delle  procedure  di  concorso  relative al personale del
comparto  scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del
personale  docente,  approvate  in data successiva al 31 agosto 1992,
conservano  validita'  anche  per  gli  anni scolastici successivi al
1994-1995  ai  fini  del conferimento di nomine in ruolo in un numero
corrispondente  a  quello  delle cattedre e dei posti che risultavano
accantonati  a  tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della
riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell'articolo 4,
comma  1,  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  498, non sono stati
conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno
essere  conferiti  per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995. (11)
(40)
  23. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si
applica  al  personale della scuola e alle istituzioni universitarie,
al  personale  militare  e a quello dell'amministrazione giudiziaria,
delle  forze  di  polizia  e  delle  agenzie  per  l'impiego  di  cui
all'articolo  24  della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica
inoltre   al  personale  civile  necessario  per  la  formazione  del
personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le
strutture  sanitarie  militari ed al personale a contratto assunto ai
sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari
e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
  25.   Per  effetto  della  disposizione  di  cui  al  comma  24  le
autorizzazioni  di  spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,
cosi'  come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104,
sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
  26.    In   relazione   alle   proprie   esigenze   funzionali   le
amministrazioni  pubbliche  di  cui al comma 5 possono rideterminare,
con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  la ripartizione territoriale dei posti messi a
concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.
  27. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  28.  Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei
commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e
disciplinari  a  carico  di  chi le ha disposte e sono nulle di pieno
diritto.
  29.  Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, comunicano al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al  Ministero  del tesoro
l'elenco  nominativo  dei  propri  dipendenti  collocati fuori ruolo,
comandati    o   distaccati,   nonche   dei   dipendenti   di   altre
amministrazioni  utilizzati  in  posizione  di  comando  o  distacco,
indicando  la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al
quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche'
la permanenza di tali motivi.
  30.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di intesa con il
Ministero  del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi
dei  provvedimenti  che  comportano  la sospensione delle prestazioni
presso  l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni
di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i
provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro.
  31.  Le  aspettative  ed  i  permessi sindacali retribuiti previsti
dagli  accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, stipulati ai
sensi  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni,
sono  complessivamente  ridotti  del 50 per cento. IL D.LGS. 30 MARZO
2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO.
  32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20
maggio  1970,  n.  300.  Durante i periodi di aspettativa sindacale i
dipendenti  pubblici  iscritti  ai fondi esclusivi dell'assicurazione
generale   obbligatoria   conservano   il  diritto  alle  prestazioni
previdenziali  a  carico  dei competenti enti preposti all'erogazione
delle stesse.
  33.   L'effettiva  utilizzazione  dei  permessi  sindacali  di  cui
all'articolo  23  della  legge  20  maggio  1970, n. 300, deve essere
certificata   al   capo   del   personale   dell'amministrazione   di
appartenenza  da  parte  della struttura sindacale presso la quale e'
stato utilizzato il permesso.
  34.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, entro cento giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, da' attuazione
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
  35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in
materia,  che  provvedono alle finalita' della presente legge secondo
le  disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e delle relative norme di
attuazione.
  36.   Continuano   ad   applicarsi,   nel  triennio  1994-1996,  le
disposizioni  dell'articolo  7,  commi  5  e  6, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
  37.   Il  terzo  comma  dell'articolo  37  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  e'  sostituito dal seguente: "In ogni caso il
congedo  straordinario  non  puo' superare complessivamente nel corso
dell'anno la durata di quarantacinque giorni". (48)
  38.  I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma
3,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine
del  raggiungimento  del limite fissato dal terzo comma dell'articolo
37  del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del
presente articolo. (48)
  39.  Il  primo  comma  dell'articolo  40  del  citato  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Per  il  primo  giorno  di  ogni  periodo  ininterrotto  di  congedo
straordinario  spettano  al  pubblico  dipendente  tutti gli assegni,
ridotti  di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante
il  periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
cui  al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni  escluse  le  indennita'  per servizi e funzioni di carattere
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario". (19) (19a)(48)
  40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di
congedo  straordinario  previsti dall'articolo 37, secondo comma, del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957, n. 3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il
diritto  all'esenzione  dalla  spesa  sanitaria,  appartenenti ad una
delle  categorie  elencate  all'articolo  6  del decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o
affetti  da  una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3
dello  stesso  decreto  e  individuate con decreto del Ministro della
sanita'   nel   caso  in  cui  tali  forme  morbose  richiedano  cure
ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. (48)
  40-bis.  Il  dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di
congedo  staordinario  puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi
dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  di  altre  analoghe
disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi. (48)
  41.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 37, 38 e 39 si applicano a
tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i rispettivi ordinamenti
non  facciano  rinvio al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni. (12) (48)
  42.  Salvo  quanto  previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  sono  abrogate  tutte  le disposizioni, anche
speciali,  che  prevedono  la  possibilita'  per  i  dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,  di essere collocati in congedo straordinario oppure in
aspettativa   per   infermita'   per  attendere  alle  cure  termali,
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.
  43. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  diretti  a  riordinare la disciplina delle indennita' di
servizio  e  degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
  44.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al comma 43 il
Governo  si  atterra'  ai  seguenti  principi e criteri direttivi per
quanto  concerne  il  personale dipendente dal Ministero degli affari
esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione  delle  indennita' e degli assegni, che mantengono la
   loro  natura  non  retributiva, sulla base degli oneri connessi al
   servizio all'estero;
c) individuazione  dei  criteri per la determinazione del trattamento
   economico  complessivo  che, per le componenti di cui alla lettera
   b),  deve  essere  commisurato  alle  necessita' di rappresentanza
   derivanti  dalle  funzioni  esercitate, con speciale riguardo alle
   esigenze  delle  singole  sedi,  ai  carichi di famiglia, al costo
   della  vita  con  particolare riferimento a quello degli alloggi e
   del  personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura
   derivanti  da  condizioni  ambientali  o  di disagio, tenuto conto
   altresi'  dei  meccanismi  e  dei  livelli  che regolano la stessa
   materia  nei  Paesi  della  Comunita'  europea e negli altri Paesi
   maggiormente  industrializzati;  previsione,  per  il  trattamento
   metropolitano  del personale istituzionalmente chiamato a svolgere
   periodico  servizio  presso  gli  uffici all'estero, di specifiche
   indennita' collegate alle effettive esigenze del servizio;
d) previsione  di  aggiornate  e  puntuali  procedure  di controllo e
   verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
  45.  Ad  analoghi  principi  e criteri, tenuto conto dei rispettivi
ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a
regolare  la  materia per le categorie di dipendenti non disciplinate
dal comma 44.
  46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45,
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche'  su  di  essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione,  il  parere delle Commissioni permanenti competenti per
materia.
  47. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  48. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  49. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  50. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  51. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  52. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
  53.  L'articolo  4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
si  interpreta  nel  senso  che l'incremento di stipendio conseguente
alla  progressione  economica  relativa  al  servizio  prestato nella
qualifica  di  appartenenza  al 30 giugno 1983, si calcola sulla base
degli  stipendi  iniziali  tabellari  come  previsto dall'articolo 3,
primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.
  54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425,
sono soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
  55.  L'articolo  7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta
nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai
fini della determinazione dello stipendio spettante al 1 gennaio 1986
e al 1 gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta
allo  stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19
febbraio  1981,  n.  27,  per  ciascuno  degli  anni 1986 e 1987. Gli
eventuali  maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti
ad  interpretazioni  difformi da quella stabilita dal presente comma,
sono conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione
di  carriera  o  con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di
quiescenza.
  56.  Per  i  consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina
governativa,   la   determinazione   del   trattamento  economico  e'
effettuata   valutando  esclusivamente  il  periodo  di  servizio  da
dirigente  generale  dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
di  cui  al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n.
425,  o l'anzianita' convenzionale di cinque anni prevista dal quarto
comma   del  medesimo  articolo.  Tale  servizio  e  tale  anzianita'
convenzionale  non  sono  utili  per il conseguimento del trattamento
economico  di  cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A
tale  ultimo  fine non e' altresi' consentita, nei confronti di tutto
il  personale, la valutazione delle maggiori anzianita' convenzionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre
1922,  n.  1290,  e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della
legge 24 maggio 1970, n. 336.
  57.  Nei  casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del
citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10   gennaio   1957,   n.  3,  ed  alle  altre  analoghe
disposizioni,  al personale con stipendio o retribuzione pensionabile
superiore  a  quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un
assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile,
pari  alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in
godimento  all'atto  del  passaggio  e  quello  spettante nella nuova
posizione. (42)(54)
  58.  L'assegno  personale  di cui al comma 57 non e' cumulabile con
indennita' fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti
nella   nuova   posizione,  salvo  che  per  la  parte  eventualmente
eccedente.
  59.  L'articolo  12,  terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e' abrogato.
  60.  Le  disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  e  alle  leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio
1989,  n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale
in   esse  espressamente  previsto  purche'  in  servizio  presso  le
amministrazioni contemplate dalle norme stesse.
  61.  L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta
nel  senso  che  il  riferimento all'indennita' di cui all'articolo 3
della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' da considerare relativo alle
misure vigenti alla data del 1 gennaio 1988, espressamente richiamata
dalla disposizione stessa.
  62.  Ai  magistrati  collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali
comunque  vengono  corrisposti  compensi  o  indennita'  di qualsiasi
genere  per l'espletamento di attivita' non istituzionali non compete
l'indennita' di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione. (20)
  63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o
in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennita', compensi
o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione  di  appartenenza con altri analoghi trattamenti
economici  accessori  previsti  da specifiche disposizioni di legge a
favore  del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti
pubblici dipendenti prestano servizio.
  64.  L'articolo  10,  secondo  comma, della legge 6 agosto 1984, n.
425,   si   interpreta  nel  senso  che  esso  si  applica  anche  ai
provvedimenti  giudiziali  passati  in giudicato in data successiva a
quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425,
e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato
a  riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli
importi  erogati  o  da  erogare  ai  sensi dell'articolo 10, secondo
comma,  della  legge  6  agosto  1984,  n.  425,  e'  effettuato,  se
necessario,  anche  sui  miglioramenti  dovuti a qualsiasi titolo sul
trattamento di quiescenza.
  65. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  66.  Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed
autonomo  contenute  nella  presente  legge  costituiscono  norme  di
indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della
propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. (22)
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L.  7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla
L.  6  dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che
"In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge
24  dicembre  1993,  n.  537,  il  Ministro  di grazia e giustizia e'
autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei
posti   vacanti   nelle   dotazioni  organiche  del  personale  delle
cancellerie  e  segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e
protesti,  utilizzando  le  graduatorie  dei  concorsi  pubblicate  a
decorrere dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L.  23  dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma
26) che "Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  si  interpreta  nel  senso  che devono ritenersi implicitamente
abrogate,  o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che
disciplinano   per   i  dipendenti  di  ruolo  delle  amministrazioni
pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in
modo  difforme  il congedo straordinario o istituti analoghi comunque
denominati.  Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454
del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
attivita'  artistiche  e  sportive  da  parte,  rispettivamente,  del
personale  ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli
istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica."
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AGGIORNAMENTO (19)
  Il  D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 13, comma
4)  che le disposizioni di cui al comma 39 del presente articolo "non
si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o
lesioni  dipendenti  da  causa  di  servizio o comunque riportate per
fatti di servizio".
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AGGIORNAMENTO (19a)
  Il  D.P.R.  31  luglio  1995,  n. 39 ha disposto (con gli artt. 15,
comma  3  e  48,  comma  4)che le disposizioni di cui al comma 39 del
presente articolo "non si applicano quando l'assenza dal servizio sia
dovuta  ad  infermita'  o  lesioni  dipendenti da causa di servizio o
comunque riportate per fatti di servizio".
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla
L.  27  ottobre  1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
"Ai  fini  di  cui  all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali
dei  magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi
equiparato  sono  individuate  con  regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal presente comma."
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AGGIORNAMENTO (22)
  La  L.  28  dicembre  1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma
6)che  "Per  l'anno  1996  in deroga alle norme vigenti ai comuni che
hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed
avranno  approvato  l'ipotesi  di  bilancio riequilibrato entro il 31
dicembre  1995  non  si  applicano i commi da 47 a 52 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537."
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AGGIORNAMENTO (23)
  La  Corte  costituzionale,  con  sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 1(in
G.U.  1a  s.s.  17/01/1996,  n.  3)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 6-bis del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (40)
  La  L.  3  maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 12, comma 1)
che  a  decorrere  dall'anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui al
comma  22,  quarto  periodo,  del  presente articolo, sono immessi in
ruolo.
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AGGIORNAMENTO (42)
  La  L.  19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 8, comma 4)
che  il  presente  articolo,  comma  57, si interpreta "nel senso che
l'assegno  personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli
articoli  36,  ultimo  comma,  e  38,  ultimo  comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai
ricercatori  universitari, e' rideterminato all'atto della conferma o
del  superamento  del  periodo  di  straordinariato  per  effetto del
trattamento  stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento
dei  servizi  previsto  dall'articolo  103  del  citato  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento
stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al
presente   comma   e'  riassorbito  con  i  successivi  miglioramenti
economici.  E'  fatta  salva  l'esecuzione dei giudicati non conformi
all'interpretazione autentica recata dal presente comma".
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AGGIORNAMENTO (48)
  Il  D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 26, comma
1,  lettera  f))  che  le disposizioni di cui ai commi da 37 a 41 del
presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti dei funzionari
appartenenti alla carriera prefettizia.
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AGGIORNAMENTO (54)
  La  L.  23  dicembre  2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
226)  che il comma 57 del presente articolo, si interpreta "nel senso
che  alla  determinazione  dell'assegno personale non riassorbibile e
non  rivalutabile  concorre il trattamento, fisso e continuativo, con
esclusione   della   retribuzione   di  risultato  e  di  altre  voci
retributive   comunque   collegate  al  raggiungimento  di  specifici
risultati o obiettivi".
 
	        
	      
                          Art. 4. (22) (34)
                         Pubblica istruzione

  1.  Gli  istituti  e  le  scuole  di ogni ordine e grado nonche' le
istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione
ed  in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali
di  arte  drammatica  e  di  danza  e  i Conservatori di musica hanno
personalita'  giuridica  e  sono  dotati  di autonomia organizzativa,
finanziaria,  didattica,  di  ricerca  e sviluppo, nei limiti, con la
gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo.
  2.  Il  consiglio  di  circolo  o  di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva
il bilancio.
  3.  Nella  scuola  secondaria  superiore il comitato degli studenti
puo'  esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio
di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
  4.  Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di  concerto  con  il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le
istruzioni  necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del
conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il
riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e
il controllo dei costi anche su base comparativa.
  5.  Il  comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262,
e' sostituito dal seguente:
    "3.  Per  la  somministrazione  dei  fondi  di  cui al comma 1 si
provvede  mediante  ordinativi  diretti  intestati  alle  istituzioni
scolastiche  oppure  mediante  ordinativi  tratti  su  fondi  messi a
disposizione  dei provveditori agli studi con aperture di credito dal
Ministero  della  pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono
con   le   modalita'  stabilite  dall'articolo  36  delle  istruzioni
amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".
  6.  Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
e'  delegato  ad  adottare,  entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore   della  presente  legge  e  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica  sul  relativo  schema, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione  dell'autonomia  scolastica  e  per  il  riassetto degli
organi  collegiali  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 416.
  7.  I  decreti  legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei
principi e dei criteri sottoindicati, determinano:
    a)  i  tempi  di  attuazione  dell'autonomia,  in  relazione alla
definizione  di  un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento
degli  istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle
esigenze  e delle proposte degli enti locali, nonche' le modalita' di
applicazione   e  di  coordinamento  delle  nuove  disposizioni  alle
istituzioni  scolastiche  gia'  dotate  di personalita' giuridica. Il
predetto  piano, avuto riguardo all'eta' deli alunni, al numero degli
handicappati  inseriti,  alle zone definite a rischio per problemi di
devianza  giovanile e minorile, terra' in specifica considerazione la
necessita'  e  i  disagi  che  possono  determinarsi  in relazione ad
esigenze  locali,  particolarmente  nelle  comunita' e zone montane e
nelle piccole isole;
    b)  le  modalita'  di  esercizio  dell'autonomia didattica, anche
attraverso   progetti   di   istituto   che   consentano   forme   di
organizzazione   modulare,   procedure   di  valutazione,  ambiti  di
flessibilita'  curricolare  anche  in relazione ad obiettivi connessi
alle esigenze locali;
    c)   le   modalita'   di   attuazione  della  collaborazione  tra
istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;
    d)  le  modalita'  di  esercizio  dell'autonomia organizzativa ed
amministrativa,  volta  ad  attribuire  alle  istituzioni scolastiche
anche  la  diretta  gestione dei beni patrimoniali, e la capacita' di
stipulare  le  convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale
gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle
disposizioni vigenti;
    e) le modalita' per la definizione di organici di istituto, anche
in  relazione  all'impiego  del  personale  su  reti  di  scuole, che
consentano  di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla
base  di  criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro e per la funzione pubblica, e
sulla  base  di  piani  provinciali predisposti dai provveditori agli
studi;
    f)  la  razionalizzazione  della  gestione  del  personale  e  le
modalita'  di  utilizzazione,  nonche'  le modalita' di reclutamento,
senza  aggravio di spese, dei docenti per attivita' extracurricolari,
tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;
    g)  le  modalita'  di erogazione alle istituzioni scolastiche del
contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico,
e  del contributo perequativo, entrambi a carico dello Stato, nonche'
delle  entrate  derivanti  dalle  tasse,  dai  contributi  e da altri
proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo stu-
dio;
    h)  l'attribuzione  ai  capi di istituto di compiti di direzione,
promozione,  coordinamento  e  valorizzazione  delle  risorse umane e
professionali  e  di  compiti di gestione delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
    i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di
educazione  e  dei  convitti  annessi  agli  istituti  di  istruzione
secondaria superiore;
    l)  l'applicazione  delle disposizioni del presente articolo agli
istituti   di  educazione,  tenendo  conto  delle  loro  specificita'
ordinamentali;
    m)  la  definizione dello statuto dello studente, con indicazione
dei diritti e dei doveri, delle modalita' di partecipazione alla vita
della  scuola,  nonche'  il  comitato degli studenti da istituirsi in
ogni  scuola  secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula
proposte direttamente al consiglio di istituto;
    n)  la  definizione  dei  compiti  e  della  organizzazione degli
Istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione  ed  aggiornamento
educativi  (IRRSAE),  del  Centro  europeo  dell'educazione  e  della
Biblioteca  di  documentazione  pedagogica,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 419, quali enti di
sostegno   all'autonomia  didattica,  di  ricerca  e  sviluppo  delle
istituzioni  scolastiche,  con  la  previsione,  per la Biblioteca di
documentazione  pedagogica,  del  collocamento  fuori  ruolo  a tempo
indeterminato,  a  richiesta, del personale comandato presso di essa,
ai  sensi  dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  419  del  1974, che sia giunto al termine del periodo
massimo di comando previsto dalla legge;
    o)  il  potenziamento  degli organi collegiali della scuola, come
organi  di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche
nel  rispetto  della liberta' di insegnamento, da parte delle diverse
componenti   e   delle  famiglie,  da  valorizzare  in  relazione  al
rafforzamento  dell'autonomia  scolastica,  nonche'  le  modalita' di
elezione  dei  componenti  del  consiglio  di circolo o di istituto e
quelle  di  partecipazione  dei  componenti  elettivi e non elettivi,
anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
  8.  In  attesa  della nuova disciplina dell'organo collegiale della
scuola  a  livello  nazionale  la  durata  in  carica  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e' prorogata di un anno.
  9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 ))
  10.   E'   anticipata   dall'anno   scolastico  1994-1995  all'anno
scolastico  1993-1994  l'attuazione  delle  direttive  del  piano  di
rideterminazione  del  rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5,
comma  6,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i
trasferimenti  e  i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno
scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che
dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il
personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura
di  cattedre  e posti disponibili nella provincia, e' utilizzato, per
le   supplenze   temporanee,   secondo   le   disposizioni  contenute
nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
  11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti
locali,  si  procede con separato provvedimento alla rideterminazione
dei  rapporti  medi  provinciali  alunni-classi,  tenendo conto delle
specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di
ciascuna  provincia  in particolare delle aree montane, nonche' della
presenza   di   alunni  portatori  di  handicap.  Per  gli  eventuali
accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali. (22)
  12.  A  decorrere  dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del
personale  docente,  educativo,  amministrativo, tecnico e ausiliario
delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle
istituzioni   educative,   sono   rideterminati   in  relazione  alle
prevedibili  cessazioni  dal  servizio  e, comunque, nel limite delle
effettive  esigenze  di funzionamento delle classi previste dal piano
di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
  13.  Le  assunzioni  in  ruolo  sono  disposte nei limiti dei posti
vacanti  dopo  la  riduzione  di organico di cui al comma 12. In ogni
caso   non   sono  effettuate  su  posti  dei  quali  si  preveda  la
soppressione nell'anno scolastico successivo.
  14.  Analogamente  si provvede nei riguardi del personale direttivo
in   relazione   alle   cessazioni   dal   servizio  e  al  piano  di
razionalizzazione  della  rete  scolastica  da  definire ai sensi del
comma 6.
  15. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici
e  la  programmazione  delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con
decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
  16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si
applicano al personale del comparto scuola.
  17.  A  decorrere  dall'anno  finanziario  1994  le  spese  per  le
supplenze  annuali  e  temporanee  sono  sostenute  dalle istituzioni
scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado con imputazione ai rispettivi
bilanci  e  con  applicazione  dell'articolo  25,  quarto  comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
  18.   Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ripartisce  fra  i
provveditori  agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla
base  della consistenza provinciale del personale docente, educativo,
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  dipendente  dallo Stato. Il
Ministro  della pubblica istruzione ha facolta' di operare interventi
correttivi  al  fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le di-
verse  province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento
a  rendicontazione  decentrata  emessi  in  deroga ai limiti di somma
stabiliti  dall'articolo  56  del  regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440,  e  successive  modificazioni.  Con  il  medesimo  criterio,  i
provveditori  agli  studi  assegnano  alle istituzioni scolastiche ed
educative  l'80  per  cento  delle  somme  accreditate, riservando il
residuo   20   per  cento  ad  interventi  relativi  a  imprevedibili
sopravvenute esigenze.
  19.  Al  pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di  istituto,  utilizzando  le  apposite  risorse, entro i limiti dei
finanziamenti  a  tal  fine  previsti  e nell'esercizio dei poteri di
gestione   di   cui  sono  rispettivamente  responsabili  nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze.
  20.  Dal  1  gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo  113  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31
maggio  1974,  n.  417,  sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
provveditore  agli  studi  dell'attuale sede di servizio in supplenze
temporanee  di  breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
base  di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
unita'  sanitaria  locale  e  sentito  anche  il capo d'istituto, non
ritenga   sussistenti   motivi   ostativi   al   temporaneo   ritorno
all'insegnamento.
  21.  Dalla medesima data del 1 gennaio 1994, i docenti mantenuti ad
esaurimento   nell'assegnazione   a  compiti  diversi  da  quelli  di
istituto,  ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20
maggio   1982,   n.   270,   sono   restituiti   in   via  temporanea
all'insegnamento   e   utilizzati,   in   ambito   distrettuale,  dal
provveditore  agli  studi della sede di attuale servizio in supplenze
temporanee  di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano
di  essere  inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano
servizio  o  comunque  che  l'amministrazione stessa non se ne assuma
l'onere.
  22.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
legislativi  di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza
negli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria superiore, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame
e  di  diploma  sono annualmente determinate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
istruzione.  I  relativi  introiti  sono  acquisiti  ai bilanci delle
istituzioni    scolastische   interessate,   per   le   esigenze   di
funzionamento amministrativo e didattico.
  23.  Nella  determinazione  delle  tasse  di  cui  al comma 22 sono
previste  misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla
base  del  reddito  del  nucleo  familiare,  risultante  dall'annuale
dichiarazione  effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni  che  prevedono  la  dispensa  dal pagamento delle tasse
scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
  24.  In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21,
i  capitoli 1032, 1035 e 1036 dello Stato di previsione del Ministero
della  pubblica  istruzione,  per  gli  anni  1994, 1995 e 1996, sono
ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
  25.  Nelle  materie  disciplinate dal presente articolo, sono fatte
salve  le  competenze  delle province autonome di Trento e di Bolzano
che  provvedono  a  disciplinare  un  proprio  ordinamento  anche  in
relazione  alle  esigenze  dei  gruppi  linguistici ed ai sensi delle
norme  di  attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-
Alto  Adige,  approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1
novembre  1973,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e del testo
unificato  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1983, n. 89.

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AGGIORNAMENTO (22)
  La  legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto che "le disposizioni
contenute  nel  presente  comma, continuano ad applicarsi anche negli
anni  scolastici  1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze
dei   comuni  montani  e  dei  comuni  dove  esiste  un  solo  plesso
scolastico,  delle  piccole  isole,  delle zone a rischio di devianze
minorili  e  giovanile  o  caratterizzate da specifiche situazioni di
disagio  economico  o  socio-culturale,  nonche'  dalla  presenza  di
studenti  portatori  di  handicap,  in  relazione ai diversi gradi di
istruzione  e  all'eta'  degli alunni. Con decreto del Ministro della
pubblica  istruzione,  di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione  pubblica,sono  determinati  interventi di razionalizzazione
della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari
e  di  sezioni  staccate  di  istituti  di  istruzione secondaria, di
modifica  dei  parametri  per  la  formazione  delle classi in alcuni
ordini  di  scuole,  senza  comunque che si producano squilibri nella
formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura
di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti".
 
	        
	      
                        Art. 5 (13) (22) (36)
                      (38) (42) (58) (59) (60)
                             Universita'

  1.  A  decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati  dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti
capitoli  dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo  per  il finanziamento ordinario delle universita', relativo
   alla  quota  a  carico  del  bilancio  statale  delle spese per il
   funzionamento  e le attivita' istituzionali delle universita', ivi
   comprese  le  spese  per  il  personale docente, ricercatore e non
   docente,    per    l'ordinaria    manutenzione   delle   strutture
   universitarie  e  per  la  ricerca scientifica, ad eccezione della
   quota  destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
   cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11
   luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla
   legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo  per  l'edilizia  universitaria e per le grandi attrezzature
   scientifiche,  relativo  alla  quota a carico del bilancio statale
   per  la  realizzazione  di  investimenti  per  le  universita'  in
   infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi
   compresi  i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi,
   nel  rispetto  della  legge  28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
   dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo   per   la   programmazione   dello   sviluppo  del  sistema
   universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative,
   attivita'  e  progetti,  ivi  compreso  il  finanziamento di nuove
   iniziative didattiche. (58) (59) ((60))
  2.  Al  fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono
altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
52,  comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive  modificazioni,  relative  al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti
in  itinere  con  il personale non docente, nonche' le disponibilita'
finanziarie   a   copertura  degli  incrementi  di  retribuzione  del
personale docente.
  3.  Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono
comprese  una  quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura
proporzionale  alla  somma  dei  trasferimenti  statali e delle spese
sostenute   direttamente   dallo   Stato   per  ciascuna  universita'
nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito il Consiglio
universitario  nazionale  e  la  Conferenza  permanente  dei rettori,
relativi  a  standard dei costi di produzione per studente, al minore
valore  percentuale  della quota relativa alla spesa per il personale
di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di
qualificazione   della  ricerca,  tenuto  conto  delle  dimensioni  e
condizioni ambientali e strutturali.
  4.   Il   fondo  per  l'edilizia  universitaria  e  per  le  grandi
attrezzature  scientifiche  e' ripartito in relazione alle necessita'
di  riequilibrio  delle  disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.
  5.  Il  fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo del sistema
universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo.
  6.  Le  universita'  possono,  altresi',  stipulare con il Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, accordi
di  programma  per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai
commi  3,  4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero
di iniziative e attivita' specifiche.
  7.  Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento
ordinario  delle  universita'  e'  determinato,  per  l'anno 1994, in
misura  pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
  8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota
di  riequilibrio  dello  stesso  fondo sara' aumentata almeno di pari
importo.  La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle  iniziative  realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il
riparto  della  quota  di  riequilibrio  e'  finalizzato  anche  alla
riduzione  dei  differenziali  nei costi standard di produzione nelle
diverse  aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate
tra  le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e
degli standard europei.
  9.  Le  funzioni  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica  e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico
dei  professori  universitari  e  dei  ricercatori,  fatte  salve  le
competenze  e  le  norme  vigenti  in materia di concorsi, nonche' le
norme  vigenti  in  materia  di stato giuridico, sono attribuite alle
universita'  di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite
dallo  statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in
materia di pubblicita'.
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
  12. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
  13. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306
  14.  Le  singole universita' fissano le tasse di iscrizione in lire
300.000. (22)
  15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306
  16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306
  17. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306
  18. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306
  19.  L'importo  della  tassa minima di cui al comma 14 per gli anni
accademici  successivi  all'anno  accademico  1994-1995  e' aumentato
sulla  base  del  tasso  di  inflazione  programmato, con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  20. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306
  21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio
del  personale  delle  universita'  non  sono  soggetti  a  controlli
preventivi  di  legittimita'  della  Corte  dei  conti.  Il controllo
successivo  della  Corte  dei  conti di cui all'articolo 7, comma 10,
della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della
Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo
di  regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo
le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati  della  relazione  del  rettore,  dei nuclei di valutazione
interna  e  dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la
loro  approvazione  e  comunque  non  oltre sei mesi dopo la chiusura
dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.
  22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei
di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi
comparative  dei  costi  e dei rendimenti, la corretta gestione delle
risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,
nonche'    l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento   dell'azione
amministrativa.  I  nuclei determinano i parametri di riferimento del
controllo  anche  su  indicazione degli organi generali di direzione,
cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
  23.  La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei
rettori  per  la  valutazione dei risultati relativi all'efficienza e
alla  produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per
la  verifica  dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema
universitario,  anche  ai  fini  della  successiva assegnazione delle
risorse.  Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente
da  istituire,  con  decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12,
comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere
delle  competenti  Commissioni parlamentari. La relazione e' altresi'
trasmessa  ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di
cui  all'articolo  17  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n. 152,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(42)
  24.   L'organico   di   ciascuno   degli  Osservatori  astronomici,
astrofisici  e  vesuviano  e'  costituito  dai posti del personale di
ricerca  gia'  assegnati,  nonche'  dai  posti  di ruolo di personale
tecnico  ed  amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993,
ivi  compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i
bandi   o   iniziate   le  procedure  di  concorso.  In  vista  della
riorganizzazione  degli  Osservatori  astronomici e astrofisici in un
unico   ente   denominato   "Istituto   nazionale  di  astronomia  ed
astrofisica",  l'organico  nazionale  e' costituito dalla somma delle
dotazioni  organiche  dei  singoli  osservatori,  dai  posti  di  cui
all'articolo  30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli
11,  14  e  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982,  n.  163,  non  ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in
vista   del   riordinamento   dell'Osservatorio  vesuviano  nell'ente
denominato  "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati
all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati  ai  sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n.
23,  e  quelli  di  cui  agli  articoli  30,  33 e 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
  25.  Le  dotazioni  organiche  delle  istituzioni  e  degli enti di
ricerca  sono  costituite  dai  posti  coperti al 31 agosto 1993, dai
posti  per  la  cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate
procedure  entro  il  31  agosto  1993, nonche' dai posti previsti in
conseguenza  di operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo
13  dell'accordo  sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. (22)
  26.  Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca
possono  procedere  ad  assunzioni entro il limite massimo del 15 per
cento  per  ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito
degli stanziamenti previsti per ciascun anno.
  27.  Sono  fatti  salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della
legge   20   marzo   1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo  23  dell'accordo  sindacale reso esecutivo dal decreto
del  Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti
salvi,  altresi',  i contratti a tempo determinato presso istituzioni
ed  enti  di  ricerca  i  cui  oneri  ricadano  su fondi derivanti da
contratti  con  istituzioni  comunitarie  ed  internazionali, nonche'
quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
  28.  Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite
con  decreto  interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per
la  funzione  pubblica  e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  21 aprile 1995, n. 120, convertito con L. 21 giugno 1995,
n.  236  ha disposto che "limitatamente all'anno accademico 1994-1995
le universita' stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel
suddetto comma, i contributi di cui al comma suddetti, in relazione a
particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione
didattica  e  scientifica,  nonche'  il  contributo suppletivo di cui
all'art. 4 della legge 18/12/1951, n. 1551".
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AGGIORNAMENTO (22)
  La  L.  28  dicembre 1995, n. 549 ha disposto che il presente comma
"si  applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle
istituzioni  e  degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione
rispetto  a  quelle  costitutite  in  conseguenza delle operazioni di
rideterminazione   delle   piante   organiche  svolte  in  base  alle
disposizioni  e  alle  procedure  di cui all'articolo 13 dell'accordo
sindacale  reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il
personale  degli  enti  ed  istituzioni di ricerca nonche' degli enti
autonomi  lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e' riferita
all'attivita'  del personale amministrativo di supporto"; ha disposto
altresi'  che  "e'  ridotta  del  10  per  cento  la  tassa minima di
iscrizione  prevista dal presente comma"; ha disposto inoltre che "e'
abolita  la  quota  di  compartecipazione  del  venti per cento degli
introiti  derivanti  dalle  tasse  di  iscrizione  di cui al presente
comma".
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AGGIORNAMENTO (42)
  La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto che "alla data di entrata
in vigore prevista dall'art. 2, comma 3, primo periodo, sono abrogati
il secondo e il terzo periodo del comma 23 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (58)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che il fondo di cui Al
presente  articolo, comma 1, lettera a), e' incrementato di 5 milioni
di   euro   per   l'anno  2008  destinati,  a  titolo  di  contributo
straordinario,  alle  universita'  che  hanno avviato la procedura di
statalizzazione  a  seguito  di apposito decreto ministeriale emanato
nell'ultimo triennio.
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AGGIORNAMENTO (59)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio
2008,  n. 31, ha disposto che "La dotazione finanziaria del fondo per
il  finanziamento  ordinario delle universita' di cui all'articolo 5,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata  dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  incrementata  di  una  somma  pari  a  16 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008."
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AGGIORNAMENTO (60
  Il  D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni con
L.  9  gennaio 2009, n. 1, ha disposto che "l'autorizzazione di spesa
di  cui  al comma 1, lettera a), del presente articolo 5, concernente
il  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita',  e'
integrata  di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per
l'anno  2010,  di  euro  118  milioni  per  l'anno 2011 e di euro 141
milioni a decorrere dall'anno 2012".
 
	        
	      
                      Art. 6 (1) (12) (52) (55)
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
 
	        
	      
                               Art. 7
                    (Aggiornamenti ed adeguamenti
                     dei contributi concessori).
1.  Gli  oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni,  in
conformita'  alle  relative  disposizioni  regionali, in relazione ai
riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
2. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della  presente  legge
per  i  nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili  per  l'edilizia  agevolata,
definiti  dalle  stesse  regioni  a  norma della lettera g) del primo
comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con gli stessi provvedimenti  di  cui  al  primo  comma,  le  regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia
agevolata, per le quali  sono  determinate  maggiorazioni  del  detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei  periodi  intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al
primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali  determinazioni,  il
costo  di  costruzione  e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in
ragione  dell'intervenuta  variazione  dei   costi   di   costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto
costo,  variabile  dal  5  per  cento  al  20  per  cento,  che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche  e  delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".
 
	        
	      
      Art. 8 (12) (21) (22) (25) (32) (38) (44) (44a) (49) (51)
                 Disposizioni in materia di sanita'

  1.  Per  l'anno  1994,  le  unita'  sanitarie  locali  non  possono
procedere  ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano
vacanti  per  cessazioni  dal  servizio,  comunque verificatesi dal 1
luglio 1993, e non coperti.
  2.  Le  regioni  possono  autorizzare,  entro sessanta giorni dalla
richiesta,  assunzioni  in  deroga  nel limite massimo, complessivo e
comprensivo  del  personale  amministrativo  e  di quello sanitario a
livello  regionale,  del  50  per cento dei posti resisi vacanti, per
cessazioni  dal  servizio,  comunque  verificatesi. Le autorizzazioni
possono  essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di
mobilita'  previste  dagli  articoli  11, 15, 81 e 85 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 novembre 1990, n. 384, nonche' dopo
aver  esperito  le  procedure di mobilita' per documentate situazioni
familiari  e  personali  previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo
decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al
personale  addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attivita'
necessarie  all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonche'
al  personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione
e per i consultori familiari e materno-infantili.
  3.  Per  il comparto della sanita', a decorrere dal 1 gennaio 1994,
l'importo  dei  fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
non  puo'  eccedere  il  70  per  cento  degli  stanziamenti relativi
all'anno  1991.  A  tal  fine,  le  amministrazioni  provvedono  alla
ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione
dei  plus  orari  da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e
127  del  citato  decreto  n. 384 del 1990. In particolare, le unita'
sanitarie  locali  e  gli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere
scientifico  provvedono  alla  ridefinizione  dei piani di lavoro con
conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente
e  del  relativo  fondo  di  cui  all'articolo  124  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la
maggioe disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal
rapporto  di  lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi
dell'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20
dicembre  1979,  n.  761,  e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412. (22)
  4.  Gli  organi  di amministrazione delle unita' sanitarie locali e
degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico, il
coordinatore   amministrativo   ed   il   coordinatore  sanitario,  i
componenti  il  collegio  dei  revisori,  nonche',  ove  nominati, il
direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo
3,  comma  7,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
responsabili  dell'applicazione  delle  norme  di  cui al comma 3 del
presente articolo.
  5.  La  corresponsione  delle  indennita'  di  qualificazione dello
studio    professionale,   di   collaborazione   informatica   e   di
collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere
L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 settembre 1990, n.
314,   e   dell'indennita'   di  collaborazione  informatica  di  cui
all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, e'
sospesa  a  far  data  dal  1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore
degli  accordi  collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo
4,  comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991, n. 412, e successive
modificazioni.
  6. A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa l'indennita' mensile
lorda  prevista  dalla  legge  28 marzo 1968, n. 416, come modificata
dall'articolo  1,  commi  2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta
nell'ambito  delle  indennita'  professionali  previste  in  sede  di
accordo  di  lavoro  e  correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa
data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non
spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.
  7.  Restano  salve  le  competenze  statutarie  della regione Valle
d'Aosta in materia di bilinguismo.
  8.  Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto
del  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e
integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 gennaio
1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
  9.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  e'  abolito il prontuario
terapeutico  del  Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30
della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833. A decorrere dalla medesima
data,  le  specialita'  medicinali ed i prodotti galenici per i quali
sia  stata  rilasciata  l'autorizzazione  sono erogabili dal Servizio
sanitario nazionale.
  10.  Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di
cui  all'articolo  7  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
procede  alla  riclassificazione  delle  specialita' medicinali e dei
preparati   galenici  di  cui  al  comma  9  del  presente  articolo,
collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
    a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; (49)
    b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di
rilevante interesse terapeutico; (44a)
    c)  altri  farmaci  privi  delle  caratteristiche  indicate  alle
lettere  a)  e  b) (( ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta
con accesso alla pubblicita' al pubblico )). (22) (44)
  ((  c-bis)  farmaci  non soggetti a ricetta medica con accesso alla
pubblicita' al pubblico (OTC) ))
  11.  La  riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata in modo
da  garantire  che  l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per  l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di
lire  10.000  miliardi sulla base dei consumi del periodo 1 settembre
1992-31  agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e
16.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  la  classificazione  delle
specialita'  medicinali  e dei preparati galenici nelle classi di cui
al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
  12.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994, i prezzi delle specialita'
medicinali,  esclusi  i medicinali da banco, sono sottoposti a regime
di  sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono
superare  la  media  dei  prezzi  risultanti  per prodotti similari e
inerenti  al  medesimo principio nell'ambito della Comunita' europea;
se   inferiori,  l'adeguamento  alla  media  comunitaria  non  potra'
avvenire  in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza.
Sono  abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in
materia  di  fissazione  e  revisione  del  prezzo  delle specialita'
medicinali. (32) (38)
  13.   La   Commissione   unica   del   farmaco,   ai   fini   della
riclassificazione  dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio
delle  categorie  omogenee.  Le  relative  decisioni  della  suddetta
Commissione  sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e
sono   immediatamente   esecutive.  Le  aziende  produttrici  possono
proporre  osservazioni  nel termine inderogabile di trenta giorni. La
Commissione decide entro i successivi quindici giorni.
  14.  I  farmaci  collocati nella classe di cui al comma 10, lettera
a),  sono  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale con la
corresponsione,  da  parte  dell'assistito,  di  una  quota fissa per
ricetta  di  lire  3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire
6.000  per  prescrizioni  di piu' confezioni. Per i farmaci collocati
nella  classe  di  cui  al  comma  10,  lettera  b),  e'  dovuta  una
partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50
per  cento  del  prezzo  di  vendita al pubblico. I farmaci collocati
nella  classe  di  cui al comma 10, (( lettere c) e c-bis) )), sono a
totale carico dell'assistito.
  15.  Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni
specialistiche,  ivi  comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e
le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta,
con  assunzione  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale degli
importi eccedenti tale limite.
  16.   A   decorrere   dal   1  gennaio  1995  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14 e 15 i
cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di  eta' superiore a
sessantacinque  anni,  appartenenti  ad  un  nucleo  familiare con un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70  milioni.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati
dalla  partecipazione  alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
portatori  di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di
trapianti  di  organi,  nonche'  i  titolari di pensioni sociali ed i
familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono
inoltre  esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi  14 e 15, i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i
titolari  di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i
loro  familiari a carico purche' appartenenti ad un nucleo familiare,
con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a
lire  16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del
coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio
a  carico.  Le  esenzioni  connesse  ai livelli di reddito operano su
dichiarazione  dell'interessato  o di un suo familiare da apporre sul
retro  della  ricetta.  I  soggetti  affetti dalle forme morbose e le
categorie  previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio
1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  esentati dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
  16-bis.   Sono   altresi'  esenti  le  prestazioni  diagnostiche  e
terapeutiche,  comprese  le  vaccinazioni di comprovata efficacia, di
cui  all'ultimo  periodo  del  comma 3 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre  1990,  n.  407,  come sostituito dal comma 16-quinquies del
presente  articolo,  e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991.
  16-ter.    Per    l'assistenza   farmaceutica   l'esenzione   opera
esclusivamente  per  i farmaci collocati nella classe di cui al comma
10  lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di
cui  al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di
guerra  titolari  di  pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi
per  servizio,  degli  invalidi  civili al 100 per cento e dei grandi
invalidi  del  lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota
fissa  per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di  lire  6.000  per  prescrizioni  di  piu'  confezioni  nonche' per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
  16-quater.  I  direttori generali e i commissari straordinari delle
unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  dispongono
verifiche   sulla   regolarita'  delle  prescrizioni,  in  regime  di
esenzione,   dei  medici  convenzionali  e  dipendenti  del  Servizio
Sanitario  Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti
controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte
sul  retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si applicano le
sanzioni previste dal codice penale.
  16-quinquies.  Al  comma  3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre
1990,  n.  407,  l'ultimo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio  e  le  prestazioni specialistiche in corso di gravidanza
fruite  presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  convenzionate o
accreditate  dal  Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo
diagnostico  predisposto  nel  decreto  del Ministro della sanita' 14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984.
  17.  E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento
della  quota  fissa  sulle  singole prestazioni farmaceutiche e sulle
singole  ricette  relative  alle  altre  prestazioni  sanitarie. Sono
altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438.
  18. (COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 1996, N. 280)
  19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28
febbraio  1986,  n. 41, e successive modificazioni, e' elevato a lire
150.000.000  annue.  Il  contributo  per  le prestazioni del Servizio
sanitario  nazionale  di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo
31  della  legge  n. 41 del 1986, e' determinato nella misura del 5,6
per  cento.  Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1994.
  20.   Per   l'anno   1994,   il   versamento  in  acconto  previsto
dall'articolo  6,  comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11
giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30
dicembre   1991,   n.   413,   e'   effettuato  tenendo  conto  delle
modificazioni  di  cui al comma 19 del presente articolo; con decreto
del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono individuate le modalita' di attuazione. (21)

------------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il D.L. 20 settembre 1995, n. 390 conv. in legge 20/11/1995, n. 490
ha  disposto (con gli artt. 1, 2 e 3) che "fino a che non abbia luogo
la  determinazione  dei  prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE
indicante  i  criteri  per la fissazione del prezzo medio europeo dei
farmaci,  secondo  quanto previsto dal presente articolo 8, comma 12,
le  specialita' medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere
a) e b) dello stesso articolo 8 comma 10, vengono commercializzate ai
prezzi    indicati   dalle   aziende   titolari   dell'autorizzazione
all'immissione   in   commercio,  che  siano  stati  giudicati  dalla
Commissione  unica  del  farmaco  compatibili  con i vincoli di spesa
farmaceutica  previsti dalla medesima legge n. 537/93 e che a partire
dal  22  marzo  1995  i prezzi dei farmaci di cui alla lettera c) del
presente  articolo  8,  comma  10, sono liberamente determinati dalle
imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale".
  Ha   altresi'   disposto   che  "i  prezzi  dei  farmaci  di  nuova
registrazione  e  le  variazioni  diprezzo  relative  ai farmaci gia'
registrati  devono  essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta
giorni prima della loro applicazione.
  Gli  uffici  tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro
il  30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo
ai  farmaci  collocati  nella classe di cui alla lettera c) di questo
articolo 8, comma 10.
  La  Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei
medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento
della  stessa  Commissione  del  30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, in attuazione del presente articolo 8.
  Il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto, puo' disporre il
trasferimento  dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma
nella  classe  di  cui  alla lettera c) del comma 10 di questo stesso
articolo  8, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi
di  cui  alle  lettere a) o b) del comma 10 di questo stesso articolo
8".
------------------
AGGIORNAMENTO (22)
  La  L.  28  dicembre  1995,  n.  549  ha  disposto che "a decorrere
dall'anno  1996  le  quote  di  spettanza  sul  prezzo  di vendita al
pubblico  delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b)
di  cui  al  presente  comma,  sono  fissate  per i grossisti e per i
farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio
sanitario  nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie
di  quanto  dovuto,  trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3
per  cento  dell'importo  al lordo dei ticket, fatta eccezione per le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza alle quali e'
trattenuta  una  quota pari all'1,5 per cento. L'importo dello sconto
dovuto  dalla  farmacia  non  concorre alla determinazione dalla base
imponibile  ne'  ai fini dell'imposta ne' dei contributi dovuti dalla
farmacia";  ha  disposto  altresi'  che  "le  disposizioni  di cui al
presente  comma, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto
della  sanita',  si interpretano nel senso che sono applicabili anche
al  personale  medico  veterinario  e  ai  dipendemti  degli Istituti
zooprofilattici  sperimentali  a  decorrere  dal  1 gennaio 1996"; ha
disposto inoltre che "a decorrere dal 1 aprile 1996, i farmaci a base
di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di
somministrazione   e   che   presentano  forma  farmaceutica  uguale,
collocati  nelle  classi  a)  e  b)  di cui al presente comma, sono a
carico  del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo piu'
basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui
al  presente  comma.  Ai  fini dell'applicazione del presente comma i
prezzi  dei  farmaci  sono  rapportati all'unita' posologica, tenendo
conto  della  eventuale  diversita'  di  concentrazione  di principio
attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un prezzo piu' alto
di  quello  individuato  ai  sensi  del  presente  comma e' tenuto ad
informare  l'assistito  delle disponibilita' di un farmaco a base del
medesimo  principio  attivo posto integralmente a carico del Servizio
sanitario  nazionale.  Entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della  presente  legge  la  Commissione  unica  del  farmaco
definisce  l'elenco  dei  farmaci  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore della presente legge la Commissione unica del
farmaco  provvede  alla  identificazione  dei  farmaci  necessari  al
trattamento  di  particolari patologie nonche' alla definizione delle
patologie stesse. Tali farmaci sono collocati nelle classi a) e b) di
cui  al  presente  comma  10,  e  ad  essi  si  applica lo sconto non
superiore  al 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico previsto
dall'articolo  9,  quinto  comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n.
386,   calcolato   secondo  quanto  stabilito  dal  comma  128  della
summenzionata legge".
------------------
AGGIORNAMENTO (32)
  Il  D.L.  18  novembre 1996, n. 583 convertito con legge 17 gennaio
1997, n. 4 ha disposto che "in deroga a quanto stabilito dal comma 12
del  presente art. 8, l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi
degli  emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996
avviene a partire del 1 dicembre 1996".
------------------
AGGIORNAMENTO (38)
  La  L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto che "La disposizione del
comma 12 del presente articolo 8, secondo la quale, a decorrere dal 1
gennaio  1994,  i  prezzi  delle  specialita'  medicinali,  esclusi i
medicinali  da  banco,  sono  sottoposti  al  regime  di sorveglianza
secondo  le  modalita'  indicate  dal  CIPE e non possono superare la
media  dei  prezzi  risultanti  per  prodotti  similari e inerenti al
medesimo  principio  attivo nell'ambito della Comunita' europea, deve
essere  intesa nel senso che e' rimesso al CIPE stabilire anche quali
e  quanti  Paesi  della  Comunita'  prendere  a  riferimento  per  il
confronto,  con  applicazione  dei  tassi  di conversione fra valute,
basati  sulla  parita'  dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
stesso CIPE".
  Ha  disposto,  inoltre,  che  "A decorrere dalla data di entrata in
vigore della L. 449/1997, non si applicano gli adeguamenti alla media
comunitaria gia' previsti dal comma 12 del presente articolo 8".
------------------
AGGIORNAMENTO (44)
  La  L.  19  luglio  2000,  n.  203  ha  disposto  che "i medicinali
attualmente  classificati  nella  classe  C),  di cui al comma 10 del
presente  art.  8,  sono  erogabili,  a  totale  carico  del Servizio
sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra
diretta  vitalizia,  nei  casi in cui il medico di base ne attesti la
comprovata utilita' terapeutica per il paziente".
-------------------
AGGIORNAMENTO (44a)
  La  L.  23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "a decorrere dal 1
luglio  2001,  e' soppressa la classe di cui al comma 10, lettera b),
del presente articolo".
------------------
AGGIORNAMENTO (49)
  Il  D.L. 15 aprile 2002, n. 63, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  15  giugno  2002,  n.  112 ha disposto che "il prezzo di
vendita  al  pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) del comma
10  del  presente  articolo, ivi compresi quelli previsti dal decreto
del  Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre
2002, del 5 per cento al netto dell'IVA".
 
	        
	      
                               Art. 9 (27)
                       (Patrimonio pubblico).
1.  E'  abrogata  ogni  disposizione  che  fa obbligo o consente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque
titolo,  di  attribuire  risorse finanziarie pubbliche o di impiegare
pubblici  dipendenti  in  favore  di associazioni e organizzazioni di
dipendenti  pubblici  escluse  quelle  aventi  natura previdenziale o
assistenziale,  nonche' gli enti con finalita' assistenziali a favore
del  personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (27)
2.  L'uso  di  beni pubblici puo' essere consentito ad associazioni e
organizzazioni  di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo
previa  corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori
di mercato.
3.  A  decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi
in  uso  personale  a  propri  dipendenti  dall'amministrazione dello
Stato,  dalle regioni e dagli enti locali, nonche' quello corrisposto
dagli  utenti  privati  relativo  ad  immobili  del demanio, compresi
quelli  appartenenti  al  demanio  militare,  nonche' ad immobili del
patrimonio  dello  Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali, e'
aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto
dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli
organi  corrispondenti,  sulla base dei prezzi praticati in regime di
libero  mercato  per  gli immobili aventi analoghe caratteristiche e,
comunque,  in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1
gennaio  1995  gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75
per  cento  della  variazione  accertata  dall'Istituto  nazionale di
statistica  (ISTAT)  dell'ammontare  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente.
Per  gli  alloggi  ai quali si applicano canoni in misura superiore a
quelli  risultanti  dal presente articolo restano valide le normative
in  vigore.  Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi
precedenti  e  del  presente  comma  si provvede entro novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei
Ministri  interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei
lavori  pubblici.  Sono  esclusi  gli immobili e le parti di immobili
destinati  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri a
esigenze  di  servizio,  connesse ad incarichi di rappresentanza e di
comando,  nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e
custodi.
4.  Ai  fini  della  legge  18  agosto  1978,  n.  497,  e successive
modificazioni,  della  legge  1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto-
legge  21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per
cento  ed  il  40  per  cento  delle  entrate  recate dal comma 3 del
presente  articolo  sono  riassegnati  allo stato di previsione della
spesa  del  Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati,
rispettivamente,  nella  manutenzione  straordinaria  degli  stessi e
nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.
5.  Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
del  tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i
conduttori  di  alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche.
L'adeguamento  di  cui  al  comma  3,  nel  caso in cui il canone sia
superiore    all'attuale,    non    si    applica    agli   inquilini
ultrasessantenni,  ai  portatori  di  handicap  ovvero quando uno dei
componenti  del nucleo familiare ivi residente sia portatore di hand-
icap  nonche'  alle persone titolari di un reddito complessivo pari o
inferiore  al  limite  fissato  dal  CIPE ai fini della decadenza dal
diritto  all'assegnazione.  Ai  medesimi soggetti non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.
6.  Con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle
finanze  e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, norme dirette ad
alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione,
non  destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e
culturale,  e  ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od
individuati  ai  sensi  delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939,   n.  1497,  e  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431,
ovvero  ad  assicurare  la  mobilita' del personale della Difesa, con
priorita'  per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o
inutilizzati.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
8.  Il  capitolo  8276  dello  stato  di previsione del Ministero dei
lavori  pubblici e' ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli
anni 1994, 1995 e 1996.
9.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e    l'Istituto    nazionale   di   previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione    pubblica    (INPDAP)   predispongono,   entro
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da
reddito  a  cominciare  da  quello  abitativo,  in  conformita'  alla
normativa  vigente  in  materia di alienazione di alloggi di edilizia
residenziale  pubblica. Tali programmi sono soggetti all'approvazione
dei  Ministri  del  lavoro  e della previdenza sociale e del tesoro e
debbono  garantire  cespiti  liquidi non inferiori a complessive lire
1.500  miliardi,  per  ciascuno  degli  enti  predetti,  nel triennio
1994-1996.  Con  decreti  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione   economica,   sono   determinate   le   modalita'  di
utilizzazione  dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di
impiego annuali delle disponibilita' di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli
enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei
beni  da  dismettere,  i rispettivi programmi di vendita; le relative
delibere  sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e
della  previdenza  sociale  e  del tesoro. Per dette alienazioni, gli
enti   sono   autorizzati   a   costituire   apposita   societa'  con
rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11.  Per  il  triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei
confronti  degli  enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma,
anche  di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per
il  medesimo  triennio,  tali enti sono tenuti a disporre, sulla base
delle  direttive  emanate  dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione    economica,   piani   di   impiego   annuali   delle
disponibilita', soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari
disposizioni  per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con
riguardo  alle loro condizioni economiche, nonche' definite le proce-
dure per la valutazione dei relative beni immobili.
------------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.L.  8 agosto 1996, n. 437, convertito con L. 24 ottobre 1996,
n. 556, nel disporre le modifiche al comma 1 del presente articolo ha
altresi' disposto che le suddette modifiche "si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1994".
 
	        
	      
                              Art. 10.
                          Prezzi e tariffe

  1.  La  determinazione  dei  prezzi demandata ad organismi pubblici
prevista dalle vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20
per  cento  il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi
scambiati  sul  mercato.  Le tariffe dei servizi di pubblica utilita'
vengono  fissate  e  aggiornate,  ove  le  condizioni  di  mercato lo
richiedano,  in  base a parametri di riferimento idonei a determinare
le  modalita'  di  recupero  dei  costi,  con  criteri di efficienza.
L'individuazione  dei  prezzi  e  delle  tariffe  di  riferimento  e'
effettuata  sulla  base  delle  rilevazioni  e  delle  analisi svolte
dall'ISPE  e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I
dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
  2.  I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attivita'
sottoposti  a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i
criteri:  dell'adeguamento  alle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo,   rilevato  nell'anno  solare  precedente;  dell'adeguamento
proporzionale  ai  canoni pagati da altri concessionari o beneficiari
di  autorizzazione;  della  rivalutazione  in  relazione alla domanda
effettiva o potenziale dei beni e delle attivita' concesse.
  3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994,  gli enti concessionari di
autostrade  sono  tenuti  a corrispondere allo Stato un canone annuo,
nella  misura  dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per
cento  per  gli  anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da
pedaggio  di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla
stessa  data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di
canone  di  concessione  o  di  devoluzione allo Stato degli utili di
esercizio.   I   rapporti   relativi   al   periodo  precedente  sono
convenzionalmente  definiti  dall'Azienda  nazionale  autonoma  delle
strade (ANAS) anche in via transattiva. (57) ((61))
  4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sono stabilite le modalita' di versamento del
canone di cui al comma 3.
  5.  Sono  abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24
luglio  1961,  n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28
aprile  1971,  n.  287,  nonche'  la  lettera i) del primo comma e il
secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.
  6.   Per   favorire  il  processo  di  dismissioni  della  Societa'
Autostrade  S.p.A.,  sono  abrogati l'articolo 16, primo comma, della
legge  24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone
all'Istituto   per   la  ricostruzione  industriale  di  detenere  la
maggioranza  delle  azioni  della  concessionaria,  e  il primo comma
dell'articolo  6  della  legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito
dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e
la  gestione  delle  autostrade e' l'oggetto sociale principale della
Societa' Autostrade S.p.A.
  7.  All'articolo  3  della  legge  24  luglio 1961, n. 729, come da
ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Il  venir  meno  della  prevalenza  pubblica  nel capitale delle
societa'  concessionarie  o  della maggioranza delle societa' facenti
parte  dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia
dello Stato prevista ai commi terzo e settimo".
  8.  Con  il  rinnovo  delle convenzioni revisionate in applicazione
dell'articolo  11  della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce
la natura privata dell'attivita' svolta dalle societa' concessionarie
di autostrade nonche' la esclusione della garanzia dello Stato per la
contrazione di mutui.
  9.   La  misura  dei  diritti  per  l'imbarco  passeggeri  in  voli
internazionali  e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e' elevata per l'anno
1994 del 10 per cento.
  10.  La  misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio
1976,  n.  324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di
criteri   stabiliti   dal   CIPE,  con  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi'
fissata,  per  un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e
cinque  anni,  la  variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti  aeroportuali.  La  variazione  e'  determinata  prendendo  a
riferimento  il  tasso  di  inflazione  programmato,  l'obiettivo  di
recupero  della  produttivita'  assegnato al gestore aeroportuale, la
remunerazione  del  capitale  investito,  gli  ammortamenti dei nuovi
investimenti  realizzati  con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti  in  contratti  di programma stipulati tra l'Ente nazionale
per  l'aviazione  civile  (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati
dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La  misura  iniziale dei
diritti  e  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita' assegnato
vengono determinati tenendo conto:
    a)  di  un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato da
societa'  di  revisione  contabile, che consenta l'individuazione dei
ricavi  e  dei  costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi,
regolamentati  e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
   b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
    c)  delle  esigenze  di  recupero dei costi, in base a criteri di
efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
    d)   dell'effettivo   conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela
ambientale;
    e)  di  una  quota  non  inferiore  al  50  per cento del margine
conseguito  dal  gestore  aeroportuale  in relazione allo svolgimento
nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate.
  10-bis.  Esoppressa  la  maggiorazione del 50 per cento dei diritti
aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o partenza nelle ore
notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
  10-ter.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire
norme  semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la
determinazione  dei  diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un
traffico  inferiore  a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
  10-quater.  La  metodologia di cui al comma 10 si applica anche per
la  determinazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di sicurezza
previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217,  nonche'  per  la determinazione della tassa di imbarco e sbarco
sulle  merci  trasportate  per  via aerea in base al decreto-legge 28
febbraio  1974,  n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117.
  11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai
commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo
delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi
enti o societa' di gestione e approvati dal CIPE.
  12.  Entro  l'anno  1995,  il  regime  dei  servizi aeroportuali di
assistenza   a  terra  e'  determinato  sulla  base  delle  normative
comunitarie,  avendo  riguardo  alla  tutela  dell'economicita' delle
gestioni e dei livelli occupazionali.
  13.  Entro  l'anno  1994,  sono  costituite  apposite  societa'  di
capitale  per  la  gestione  dei servizi e per la realizzazione delle
infrastrutture  degli  aeroporti  gestiti anche in parte dallo Stato.
Alle  predette  societa'  possono  partecipare anche le regioni e gli
enti  locali  interessati.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono
stabiliti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della  presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma,
sulla  base  dei  principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto della somma di
lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo
stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995. (18)

-------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995,
n.  351  ha stabilito che "il termine di cui al presente articolo 10,
comma  10,  e'  differito  al  31  ottobre 1995. Il decreto di cui al
presente  articolo  10,  comma  13, dovra' essere emanato entro il 31
dicembre  1995.  Il termine per la costituzione delle societa' di cui
al  primo  e  secondo  periodo del presente articolo 10, comma 13, e'
prorogato  al  30  giugno  1996.  L'affidamento  in concessione della
gestione  alle  societa' di cui al presente articolo 10, comma 13, e'
effettuato   con   decreto   del   Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  di  concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e
dei  lavori  pubblici,  sulla  base  di  un  programma  di intervento
presentato  dalla  societa'  di  gestione,  corredato dal relativo al
piano   economico-finanziario.  L'affidamento  in  concessione  della
gestione  alle  societa  di cui al presente articolo 10, comma 13, e'
subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della
navigazione  del  rispetto,  per  il  periodo  di tre anni successivi
all'affidamento   in   concessione  della  gestione,  delle  seguenti
condizioni:
    a)  assunzione  da  parte della concessionaria del personale gia'
dipendente dal precedente gestore;
    b)   applicazione   da  parte  della  concessionaria  stessa  del
contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora
ne  ricorrano  i  presupposti, del contratto collettivo per i servizi
accessori,  anche  sulla  base  delle disposizioni di cui al comma 12
dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
-------------
AGGIORNAMENTO (57)
  La  L.  27  dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
1020) che "A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo
di  cui  all'articolo  10,  comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e'  fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari".
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AGGIORNAMENTO (61)
  Il  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L.  30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 1, comma 1020 della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che
"La  misura  del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.
ai  sensi  del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.
296  e  del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009
n.  78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a:
    a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma;
    b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".
 
	        
	      
          Art. 11. (4) (5) (7) (8) (16) (20) (26) (28) (34)
                       Previdenza e assistenza

  1.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel termine di novanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riordinamento  dei  procedimenti  in  materia  di invalidita' civile,
cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
    a) semplificazione dei procedimenti;
    b)  distinzione  del  procedimento  di accertamento sanitario dal
procedimento  per  la concessione delle provvidenze, con attribuzione
della  rispettiva  competenza  alle  commissioni  mediche di cui alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
    c)   soppressione   dei  comitati  provinciali  di  assistenza  e
beneficenza  pubblica  e  devoluzione  delle  funzioni concernenti le
provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
    d)   previsione   della   facolta'  dell'invalido  convocato  per
accertamenti   sanitari  di  motivare  la  propria  impossibilita'  a
rispondere  e  di  indicare  la  data  in cui puo' effettuarsi visita
domiciliare.
  2.  L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il
regolamento  di  cui  al  comma 1 ha effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso.
  3.  In  attesa  di  una organica revisione della materia, le unita'
sanitarie  locali  competenti,  entro il 30 giugno 1994, informano il
prefetto  in  ordine  alla  consistenza  numerica  e allo stato delle
domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al
comma  1  e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per
lo  smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto
nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994,
invia  al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa
lo  stato  amministrativo  delle pratiche inerenti l'erogazione delle
provvidenze.
  4. (. . .)
  5.  Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1994, ferma restando la vigente
disciplina  in  materia  di  perequazione  automatica  delle pensioni
previdenziali  ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o
inferiore  a  lire  1.000.000  lorde  mensili,  un  ulteriore aumento
corrispondente   allo   scostamento   tra  il  valore  di  3,5  punti
percentuali  di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992,  n.  438,  e  il  valore  accertato  della variazione
dell'indice  medio  annuo  dei  prezzi  al  consumo delle famiglie di
operai  e  impiegati  calcolato  dall'ISTAT  per l'anno 1993 rispetto
all'anno  precedente.  Le  pensioni il cui ammontare risulti compreso
tra  lire  1.000.000  lorde  mensili  e  tale  importo maggiorato del
predetto   aumento   sono  aumentate  fino  a  raggiungere  l'importo
maggiorato.  Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994 e'
corrispondentemente   aumentato  l'importo  mensile  del  trattamento
minimo  di  pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1 luglio, sono
attribuiti   gli   aumenti   dei  trattamenti  pensionistici  di  cui
all'articolo  1,  comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990,
n.  409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991,
n. 59.
  6.   La   disposizione   di   cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge   22   dicembre   1990,   n.   409,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata
nel  senso  che  anche  per  le  pensioni  ivi  previste, ai fini del
mantenimento  del  maggiore  trattamento  in godimento, si applica lo
stesso  criterio  stabilito  per  le  pensioni  del  regime  generale
dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
  7.  Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza
degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994,
ai  sensi  degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis,
comma  3;  e  3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,
e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio
1994  e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4
dell'articolo  5  del  predetto  decreto-legge  n. 409 del 1990, sono
differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.
  8.  I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438, sono
rispettivamente  fissati  al  1  luglio  ed  al  1  gennaio dell'anno
successivo,  fatta  esclusione  per i lavoratori che hanno maturato i
requisiti  per  il  diritto alla pensione di anzianita' nel corso del
1993  e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per
i  quali  continuano  ad  operare  i  termini  previsti  dal predetto
articolo 1, comma 2-bis. (7)
  9.  Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti:
    "6.   Le  pensioni  di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione
generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,
nonche'  i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive
con   esclusione   delle   eccezioni   di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano
applicazione  le  disposizioni  di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente
articolo,  non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella
loro  interezza,  e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per
essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
    6-bis.  Le  quote  delle  pensioni  di  anzianita' a carico delle
gestioni  previdenziali  degli  artigiani,  degli esercenti attivita'
commerciali  e  dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare   corrispondente  al  trattamento  minimo  vigente  nelle
rispettive  gestioni,  non  sono  cumulabili con il reddito da lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito
stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed
assistenziali.  Le  predette  pensioni  sono  incumulabili nella loro
interezza con i redditi da lavoro dipendente".
  10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dal seguente:
    "8.  Ai  lavoratori  che  alla  data  del  31  dicembre 1994 sono
titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi
minimi   per  la  liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  o  di
anzianita',  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui alla
previgente normativa, se piu' favorevole".
  11. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
  12. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
  13. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
  14. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
  15. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
  16.  Con  effetto  dal  1  gennaio 1994, fermi restando i requisiti
concessivi   prescritti   dalla   vigente  normativa  in  materia  di
pensionamento   anticipato   rispetto   all'eta'   stabilita  per  la
cessazione   dal   servizio  ovvero  per  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio,  nei  confronti  di  coloro  che  conseguono  il diritto a
pensione   anticipata  con  un'anzianita'  contributiva  inferiore  a
trentacinque  anni,  escluse  le cause di cessazione dal servizio per
invalidita',  l'importo  del  relativo trattamento pensionistico, ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione
agli   anni   mancanti   al  raggiungimento  del  predetto  requisito
contributivo,  secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.
(28)
  17.  Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a
tutti  gli  effetti  al  24  dicembre.  Per  il  personale ispettivo,
direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della
scuola  il  predetto termine rimane immutato, mentre per il personale
delle   accademie   di  belle  arti  e  d'arte  drammatica  e  per  i
conservatori  di  musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e
per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.
  18.  Le  disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  nonche'  alle  altre  categorie di
dipendenti  iscritte  alle  predette  forme  di previdenza, esclusi i
soggetti  la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del
15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.
  19.  E'  fatta  salva, per coloro che abbiano presentato domanda di
collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne
facciano  domanda  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  la possibilita' di revocarla ovvero,
qualora  cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e
con  l'anzianita'  di  servizio  maturata all'atto del collocamento a
riposo,  con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini della
previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali.
  20.  I  competenti  organi  dell'Amministrazione  devono deliberare
sulle  domande  di  revoca  delle  dimissioni ovvero sulle domande di
riassunzione  entro  trenta  giorni dalla loro presentazione da parte
degli interessati.
  21.  I  dipendenti  di  enti  pubblici  iscritti  a fondi esclusivi
utilizzati  per  distacchi sindacali non retribuiti hanno facolta' di
mantenere  l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico
dell'assicurato  anche  per  la parte di competenza dell'ente qualora
questo sia tenuto alla contribuzione.
  22.  L'articolo  6,  commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due
o  piu'  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo,  liquidate con
decorrenza  anteriore  alla  data  di  entrata in vigore del predetto
decreto-legge,  il  trattamento  minimo  spetta  su  una  sola  delle
pensioni,  come  individuata  secondo  i  criteri previsti al comma 3
dello  stesso  articolo,  mentre l'altra o le altre pensioni spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione. (5)
  23.  La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21
marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
maggio  1988,  n.  160, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso  che  ai  lavoratori  agricoli  aventi  diritto  ai trattamenti
speciali  di  disoccupazione  di  cui  agli articoli 25 della legge 8
agosto  1972,  n.  457,  e  7  della  legge  16 febbraio 1977, n. 37,
l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione per le giornate eccedenti
quelle  di  trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire
800  giornaliere.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993, ai lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non
e'  dovuta  l'indennita'  ordinaria di disoccupazione per le giornate
eccedenti   le  novanta  di  trattamento  speciale.  Per  i  predetti
lavoratori  le  giornate  accreditabili  ai  fini  pensionistici sono
calcolate  sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti di
giornate non lavorate ne' indennizzate. (8)
  24.  Nel  comma  1  dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti  parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro".
  25.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera
c)  del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione
dal  servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a
decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.
  26.  La  disposizione  contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della
legge  12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che
l'iscrizione  all'Ente  nazionale  di  previdenza  e assistenza per i
veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari
che   si  iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi  professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24
della  medesima;  i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente
nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente
stesso  in  forza  della precedente normativa, sono nulli di diritto.
Gli   obblighi   relativi   al   pagamento   dei  contributi  e  alla
comunicazione  di  cui  all'articolo 19 della citata legge n. 136 del
1991,   dovuti   per   il  periodo  successivo  al  provvedimento  di
cancellazione  debbono  essere  adempiuti,  salvo il caso di scadenza
posteriore,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le
comunicazioni  relative  al  predetto  periodo  non  si  applicano le
sanzioni,  le  maggiorazioni  e  gli  interessi  di  mora di cui agli
articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.
  27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento
della   previdenza   sociale  in  agricoltura  e  del  sistema  delle
agevolazioni  contributive  per  le  imprese  agricole,  il  comma  5
dell'articolo  9  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
    "5.  I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio
personale  dipendente,  occupato  a  tempo  indeterminato  e  a tempo
determinato  nei  territori montani di cui all'articolo 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, sono
fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994,
del  25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a
decorrere  dal  1  ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti
dai   datori   di   lavoro  agricolo  operanti  nelle  zone  agricole
svantaggiate,  delimitate  ai  sensi  dell'articolo 15 della legge 27
dicembre  1977,  n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a
decorrere  dal  1  ottobre  1994,  del 40 per cento a decorrere dal 1
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
    5-bis.  Le  agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori
di  lavoro  agricolo  per  i  lavoratori occupati in violazione delle
norme sul collocamento.
    5-ter.  Le  agevolazioni  di cui al comma 5 si applicano soltanto
sulla quota a carico del datore di lavoro". ((34))
  28.  La  riduzione  contributiva  di  cui all'articolo 14, comma 1,
della  legge  1  marzo  1984,  n.  64,  come  sostituito  dal comma 5
dell'articolo   1   del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48,
fermi  restando  i  limiti  di  durata ivi previsti, e' fissata nella
misura  del  40  per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per
cento  a  decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere
dal  1  ottobre  1996.  Alla  riduzione  contributiva si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9
ottobre  1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli
oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n.
67,  come  sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri
di  cui  al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 30.
  29.  Sono  abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375. (4)
  30.  Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai
commi  27  e  28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
  31.  Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e' istituito presso
il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale un fondo per
l'occupazione,  con  una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e
di  lire  330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo e' destinato ad
interventi  da  definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro; gli
interventi  possono  riguardare anche le finalita' di cui al decreto-
legge  30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge  28  febbraio  1986,  n. 44, e successive modificazioni, il cui
ambito  di  applicazione  e'  esteso  a  tutte  le  aree depresse. Al
relativo  onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati
dal comma 34 del presente articolo.
  32.  La  somma  di  lire  580  miliardi,  prevista  al  comma 31 e'
integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni
di giovani dai diciotto ai trentadue anni di eta' da parte di piccole
imprese   ed   imprese   artigiane,  ubicate  nei  territori  di  cui
all'obiettivo  1  del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del
24 giugno 1988.
  33.  L'autorizzazione  di spesa recata dall'articolo 38 della legge
24  aprile  1980,  n.  146,  e'  ridotta, per l'anno 1994, di lire 50
miliardi.
  34.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro delle finanze determina i criteri e le
modalita'  di  effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione
istantanea,  sulla  base  delle disposizioni contenute nella legge 26
marzo  1990,  n.  62,  e  del  regolamento  adottato  con decreto del
Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
  35.  Al  comma  1  dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le stesse sanzioni si
applicano   a   chiunque   venda   sul  territorio  nazionale,  senza
autorizzazione  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti  di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati
esteri,  nonche'  a  chiunque partecipi a tali operazioni mediante la
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative
vincite".
  36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Per  la  distribuzione  e  la  vendita  dei  biglietti delle
lotterie  nazionali  ad  estrazione  istantanea si applicano le norme
vigenti  in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali tradizionali".
  37.  Il  periodo  temporale  di  durata  del Fondo speciale per gli
interventi  a  salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con
l'articolo  17  della  legge  27  febbraio  1985, n. 49, e successive
modificazioni,  e'  prorogato  sino al completo impiego delle risorse
disponibili nel Fondo stesso.
  38.  All'articolo  4  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 1, capoverso 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente    periodo:   "Per   i   lavoratori   andati   in   pensione
successivamente  al  31  dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il
predetto  limite  di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento
minimo";
    b)  al  comma  2,  le  parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
  39.  Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto
Istituto,    sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  della categoria interessata, saranno rivalutate, con
effetto  dal  1  luglio  1994,  con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della  presente legge. Tale rivalutazione dovra' essere effettuata in
base    a    criteri   compatibili   con   l'equilibrio   finanziario
dell'Istituto,  quale  risulta  una volta detratti gli importi di cui
all'articolo  12,  comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I
relativi  oneri  saranno  posti  ad  esclusivo  carico della gestione
INPDAI.

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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994,
n.  489  ha  disposto  che  "le  disposizioni  di cui al comma 29 del
presente  articolo si interpretano nel senso che la loro applicazione
decorre dal 1 ottobre 1993".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte  costituzionale, con la sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240
(G.U.  1a  s.s.  15/6/1994,  n.  25)  ha  disposto  la illegittimita'
costituzionale  del comma 22 del presente art. 11 "nella parte in cui
- nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili
al  trattamento  minimo,  delle  quali  una  sola conserva il diritto
all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. 12 settembre
1983,  n.  463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,  disposizioni per vari
settori  della  pubblica  amministrazione e proroga di tali termini),
convertito  nella  legge  11  novembre  1983,  n. 638, non risultando
superati  al  30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi
precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra
o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento
di   esse   nell'importo   spettante  alla  data  indicata,  fino  ad
assorbimento   negli  aumenti  della  pensione-base  derivanti  dalla
perequazione automatica".
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994,
n.  451  ha  stabilito  che  "le disposizioni in materia di diritto a
trattamenti  pensionistici  di  anzianita'  di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo   1  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
e  di  cui  al presente articolo 11, comma 8, non si applicano, oltre
che  nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del
decreto-legge   19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori
che   fruiscono   dei  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria e di mobilita'".
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte  costituzionale  con la sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288
(in  G.U.  1a  s.s.  20/7/1994, n. 30) ha disposto "la illegittimita'
costituzionale  del  comma  23  primo periodo del presente art. 11 in
relazione  al  tempo  successivo alla data di entrata in vigore della
legge n. 160 del 1988".
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AGGIORNAMENTO (28)
  Il  D.L.  21 ottobre 1996, n. 535, nel testo introdotto dalla legge
di  conversione  23  dicembre  1996,  n.  647,  ha  disposto  che "le
disposizioni  del  comma 16 del presente articolo non si applicano al
personale  posto  in  pensionamento  anticipato ai sensi dello stesso
D.L. n. 535 del 1996".
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AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 28 marzo 1997, n. 81, ha disposto che "le misure previste
dal comma 27 del presente articolo, dei premi e dei contributi dovuti
alle  gestioni  previdenziali  ed  assistenziali dai datori di lavoro
agricolo  per  il  proprio  personale  dipendente,  occupato  a tempo
indeterminato  e  a  tempo  determinato, relativi al quarto trimestre
dell'anno  1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di
5  punti  percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
di  10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
 
	        
	      
                          Art. 12. (9) (12)
                     Trasferimenti alle regioni

  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli
stanziamenti  dei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato  di cui agli
allegati  elenchi  nn.  5 e 6 si intendono di competenza regionale. I
predetti  stanziamenti  confluiscono rispettivamente nei fondi di cui
agli  articoli  2  e  3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158,
previa  riduzione  del  10  per  cento per l'elenco n. 5 e del 15 per
cento  per  l'elenco  n.  6,  fatta eccezione per lo stanziamento del
capitolo  9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che
confluisce  per  l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento
del   capitolo   7717   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato mantiene le stesse
finalita'  di  cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La  ripartizione  del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo
dei  relativi  stanziamenti  dovranno  essere determinati con criteri
concordati   con   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   sulla  base  della  graduatoria  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale.
  2.  Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed
i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14
giugno 1990, n. 158 (( . . . )).
  3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano indica i criteri
direttivi,  relativamenta  anche  al  riparto,  da seguire in ciascun
comparto  di  competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli
obiettivi  comunque  previsti  da  disposizioni speciali contenute in
leggi  dello  Stato.  Ove  accerti  il  mancato  perseguimento  degli
obiettivi  stessi,  la  Conferenza  promuove intese correttive con la
regione   o  con  la  provincia  interessata,  anche  ai  fini  della
previsione   di   un  termine,  trascorso  inutilmente  il  quale  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo', con proprio decreto,
sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.
  4. (( . . . ))
  5.   Gli   importi  risultanti  dalla  determinazione  della  quota
variabile  di  cui  all'articolo  78  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  per  gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati
negli  anni  1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle
quote  variabili  possono  essere erogate anticipazioni annue per far
fronte  ad  impegni  di  accertata  urgenza  sulla base di specifiche
intese. (9)
  6.   A  partire  dal  1  gennaio  1994  e  fino  al  corrispondente
trasferimento  di  competenze  in  applicazione del comma 7, le somme
erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del
proprio  stato  di  previsione  agli  aventi  diritto residenti nella
regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese
per  investimenti  comunque  non  eccedenti  il  valore  annuo  di 40
miliardi  di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta,
sentita  la  regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505 e 507
ivi  compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento
ANAS  di  Aosta,  gli  oneri di funzionamento dei servizi antincendio
operanti  sul  territorio  della  regione  e  i trasferimenti statali
spettanti  agli  enti  locali  della  regione  ai  sensi  del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  sono posti a carico della
regione  Valle  d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro
sulle  erogazioni  spettanti  alla  regione  a  qualunque titolo. Dai
rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini
delle  sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi
in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.
  7.  Le  norme  di attuazione per il completamento del trasferimento
delle  competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a
statuto  speciale  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano
sono  emanate  entro  il  31 marzo 1994; le spese sostenute a partire
dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate
d'intesa  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste
a  carico  degli  enti interessati, a condizione che il trasferimento
venga  completato  entro  il  31  luglio  1994.  Al  fine  di rendere
possibile  l'esercizio  organico  delle  funzioni  trasferite, con le
medesime  norme  di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e
province  stesse,  per  il  rispettivo  territorio, l'esercizio delle
funzioni   amministrative   che,   esercitate  dagli  uffici  statali
soppressi, residuano alla competenza dello Stato.
  8.  A  partire  dall'anno  finanziario  1995, cessano le erogazioni
disposte  a  norma  dell'articolo  4 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  marzo  1975,  n.  469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290
dello  stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli
aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme
erogate  per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro,
in  quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno
entro  il  30  settembre  1994, a valere sulle quote fisse di tributi
erariali  da  corrispondere  alla  provincia di Trento ai sensi delle
vigenti  disposizioni.  Al conguaglio definitivo si provvede entro il
primo semestre 1995.
  9.  A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui
al  comma  7,  il  concorso  delle regioni a statuto speciale e delle
prov-  ince  autonome  di  Trento  e  di Bolzano al finanziamento del
servizio  sanitario e' stabilito in misura pari al 42 per cento delle
risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione
dei  contributi  sanitari  in  attuazione  dell'articolo  1, comma 1,
lettera  i),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421, e successive
modificazioni,  per  la  regione  Valle  d'Aosta  e  per  le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  al 19 per cento per la regione
Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento
per  la  regione  Sardegna.  Quanto alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui
agli  articoli  1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma
1;  15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazini ed integrazioni, sono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica. (9) ((12))
  10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre
1984,  n.  798,  e  successive modificazioni, ivi inclusi quelli gia'
programmati  dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima,
sono   svolti   in   forma   unitaria  gli  studi,  le  ricerche,  le
sperimentazioni,   il   piano   generale   degli   interventi   e  le
progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualita'
delle  progettazioni  esecutive e della realizzazione delle opere, le
funzioni  di  vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni
dirette,  sul  rispetto  della  normativa  in  materia ambientale, la
formulazione  di  proposte  concernenti la normativa tecnica relativa
alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei
dati e l'informazione anche al pubblico.
  11.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi,  diretti  a razionalizzare l'attuazione degli interventi
per  la  salvaguardia  della  laguna  di Venezia con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   separare  i  soggetti  incaricati  della  progettazione  dai
soggetti cui e' affidata la realizzazione delle opere;
    b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini
della  attivita' di studio, progettazione, coordinamento e controllo,
una  societa'  per  azioni  con la partecipazione maggioritaria dello
Stato nonche' della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero
della  citta' metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di
Chioggia  e  di  altri  soggetti  pubblici  utilizzando  a tal fine i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
    c)  conferire alla costituenda societa' i beni da individuare con
provvedimenti  delle  competenti  Amministrazioni,  e  ridefinire  le
concessioni  di  cui  all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n.
798.
  12.   Il   corrispettivo  per  le  spese  generali  previsto  dalle
concessioni  di  cui  all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n.
798,  e'  ridotto  dal  12  al  6  per  cento,  in considerazione del
trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla
costituenda  societa'  i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia
Nuova per l'importo corrispondente alle attivita' suddette.
  13.  Gli  importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi
22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n.
360,  e  non  impegnati o per i quali comunque non sono state assunte
obbligazioni   alla  data  del  31  luglio  1993,  sono  ridotti  per
l'ammontare  complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le
medesime  aliquote  adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali
crescenti  a  partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre
1991,  n.  360,  dopo  il  completo  trasferimento  in  economia  dei
finanziamenti  attribuiti  con  la  legge 29 novembre 1984, n. 798, e
successive modificazioni.
  14.  Per  effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del
presente  articolo,  i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il
1994  della  somma  complessiva  di lire 80 miliardi. Il Ministro del
tesoro  e' autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con
decreto,  le  relative  variazioni.  Alla  determinazione  dei lavori
eventualmente  da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme
di  cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa
tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

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AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte costituzionale, con la sentenza 19-27 luglio 1994, n. 355
(G.U.  1a  s.s.  3/8/1994,  n.  32)  ha  disposto  la  illegittimita'
costituzionale  del  comma 5 del presente art. 12 "nella parte in cui
prevede  che  le  anticipazioni  annue possano essere erogate solo in
relazione  'ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche
intese',  e non secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 6,
del  decreto legislarivo 16 marzo 1992, n. 268" e del secondo periodo
del  comma  9 del presente art. 12 "nella parte in cui qualifica come
norme  fondamentali  di riforma economico-sociale della Repubblica le
disposizioni  del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e
non solo i principi da esse desumibili".
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L. 23 dicembre 1994, n. 724 (in S.O. n. 174, relativo alla G.U.
n.  304/94)  ha  stabilito  che "le misure del concorso delle regioni
Sicilia,  Sardegna  e  Friuli-Venezia  Giulia  al  finanzaimento  del
Servizio  sanitario  nazionale  previste  dal  comma  9  del presente
articolo  12  sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per
cento e al 19.50 per cento".
 
	        
	      
                            Art. 13. (6)
                         Disposizioni varie

  1.  Le  operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato
possono svolgersi anche presso gli uffici postali.
  2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  sono  definiti i rapporti
finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.
  3.   L'Ente  poste  italiane  ha  l'esclusiva  della  distribuzione
primaria,   tramite   i   propri   uffici,  dei  valori  bollati.  La
distribuzione  dei  valori  bollati  ai rivenditori secondari avviene
attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa. ((6))
  4.  L'Ente  poste  italiane  prosegue la vendita al dettaglio delle
marche  per  parenti  e  per  passaporti  coordinando  l'inizio della
vendita  con  gli  altri  rivenditori.  I compensi spettanti all'Ente
poste  italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella
stessa  misura  dovuta  ai  rivenditori  secondari,  ovvero  mediante
apposite convenzioni.
  5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29  maggio 1982, n. 655, puo' essere autorizzato anche mediante l'uso
di  macchine  affrancatrici,  con  le modalita' di cui al capo IX del
Titolo III del medesimo regolamento.
  6.  Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane,
con  provvedimenti  amministrativi  da  adottare entro il 31 dicembre
1993,  saranno  assicurate  nel  complesso  maggiori entrate e minori
spese  in  misura  non  inferiore  a lire 1.390 miliardi per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996.
  7.  Nell'articolo  8,  primo  comma, della legge 13 maggio 1983, n.
197, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a) sulla concessione dei finanziamenti nonche' sull'acquisizione
e  sull'alienazione  di  partecipazione nei soggetti disciplinati dal
titolo  II  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
e  negli  altri  intermediari  finanziari  di  cui all'articolo 6 del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;".
  8. Le annualita' da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e
prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36
e  38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-
legge  15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge  15  febbraio  1980,  n.  25;  dagli articoli 1, commi quarto e
undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n.  9,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94;  dall'articolo  3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
e  dall'articolo  22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono
conferite  alla  Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di
scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
  9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non
meno  di  7.000  miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro
consorzi e comunita' montane.
  10.  All'articolo  4,  comma  15-bis,  del decreto-legge 18 genanio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n.  68,  le  parole:  "entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1994".
  11.  Per  ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31
agosto  dell'anno  di  competenza,  le  quote  relative  alla propria
dotazione.  Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite
agli  enti  locali  che  abbiano presentato domande in eccedenza alla
relativa dotazione minimale definitiva.
  12.  A  modifica  del  quinto comma dell'articolo 13 della legge 24
maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per
l'assicurazione  del  credito  all'esportazione (SACE) e' interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
  13.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:
    a)  approva  l'elenco,  le  tariffe  ed  i relativi aggiornamenti
nonche'  la modalita' di esazione dei diritti di segreteria di cui al
decreto-   legge   23   dicembre   1977,   n.  973,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1978, n. 49, e successive
modificazioni;
    b)  approva  la  tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti
dei  diritti  fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo
regionale  del  Bollettino Ufficiale delle societa' a responsabilita'
limitata;
    c)  determina  i  diritti di segreteria per l'estrazione di copie
dei  bilanci  del  cui  deposito  e'  fatta  menzione  nel Bollettino
Ufficiale   delle   societa'  a  responsabilita'  limitata  ai  sensi
dell'articolo 2435 del codice civile;
    d)   prevede   che,  su  istanza  da  presentarsi  a  cura  degli
interessati,   debbano   essere   confermate  periodicamente,  previo
pagamento  di  apposito  diritto  di  segreteria,  le  iscrizioni  in
elenchi,  albi,  ruoli  e  registri tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino
riscontro  in  una  conseguente iscrizione o annotazione nel registro
delle ditte.
  14.  Per  la  determinazione  e  l'aggiornamento delle tariffe, dei
diritti  fissi  e  dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve
essere   tenuto   conto,   su  base  nazionale,  dei  costi  inerenti
all'erogazione  dei  servizi  stessi. Continua ad applicarsi il terzo
comma  dell'articolo  33  del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
  15.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  proprio decreto, i criteri per l'aumento della
misura  del  diritto  annuale  che le camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  possono  deliberare  per  iniziative  di
particolare  rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il
miglioramento  delle condizioni economiche e sociali della provincia.
La  deliberazione,  che  e'  soggetta alla approvazione del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e' adottata sentite
le  associazioni  di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale.  I  relativi  proventi non costituiscono base di calcolo
per  la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della
legge 23 dicembre 1990, n. 407.

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AGGIORNAMENTO (6)
  IL D.L. 29 aprile 1994, n. 260, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  27 giugno 1994, n. 413 ha disposto che "la distribuzione
primaria dei valori bollati, riservata, a norma del presente articolo
13, comma 3, all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1 gennaio 1995.
  Agli  oneri  conseguenti  al  differimento del termine, pari a lire
32,5  miliardi,  si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate
derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Fino al 31 marzo
1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari
puo'  essere  effettuato anche presso le banche gia' incaricate della
distribuzione di detti valori".
 
	        
	      
Capo II
IN MATERIA DI ENTRATE
              Art. 14 (2) (17) (29) (33) (43) (50) (56)
          Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni
        tributarie e recupero di imposte e di base imponibile

  1.  Nell'articolo  8  della  legge  31  maggio  1977,  n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel  secondo  comma  sono  soppresse  le  parole  da:  " ; il loro
   ammontare" fino a: "statuto regionale";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   "La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi,
   rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31
   marzo  dell'anno  successivo  con versamenti a carico del bilancio
   della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo
   3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.
   I  rimborsi  effettuati  nel  periodo  dal  1  gennaio  1991 al 31
   dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994".
  2.  Il  comma  11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  e'  abrogato.  Il  gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo
stesso  articolo,  affluito  al bilancio dello Stato, resta acquisito
all'Erario.
  3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo  50,  comma  2,  le  parole;  "posseduti a titolo di
   proprieta',   usufrutto   o   altro  diritto  reale  ovvero"  sono
   soppresse;
b) nell'articolo  50, comma 8, primo periodo, le parole: "ridotto del
   10  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 5 per
   cento";  al secondo periodo, le parole: "ridotto del 30 per cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento";
c) nell'articolo 54, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Le  plusvalenze  realizzate, determinate a norma del comma 2,
   concorrono   a   formare   il   reddito   per  l'intero  ammontare
   nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono
   stati  posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta
   del  contribuente,  in  quote costanti nell'esercizio stesso e nei
   successivi ma non oltre il quarto.";
d) nell'articolo  55,  comma  3,  la  lettera  b) e' sostituita dalla
   seguente:
   "b)  i  proventi  in  denaro  o  in  natura conseguiti a titolo di
   contributo  o  di  liberalita',  esclusi  i contributi di cui alle
   lettere  e)  e  f)  del  comma  1  dell'articolo 53. Tali proventi
   concorrono  a  formare il reddito in quote costanti nell'esercizio
   in  cui  sono  stati  conseguiti  e nei successivi ma non oltre il
   nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se
   accantonato  in  apposito fondo del passivo, concorre a formare il
   reddito  nell'esercizio  e  nella  misura  in  cui  il  fondo  sia
   utilizzato  o  i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o
   familiare  dell'imprenditore,  assegnati  ai  soci  o  destinati a
   finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.";
e) nell'articolo 62, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  I  compensi  spettanti  agli amministratori delle societa' in
   nome   collettivo   e  in  accomandita  semplice  sono  deducibili
   nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma
   di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati
   al conto dei profitti e delle perdite.";
f) nell'articolo  62,  comma  4,  le  parole: " , agli amministratori
   delle  societa' in nome collettivo e in accomandita semplice" sono
   soppresse;
g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: "e le spese di impiego e
   manutenzione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  le spese di
   impiego, custodia, manutenzione e riparazione";
h) nell'articolo  73,  comma  3,  il  primo periodo e' sostituito dal
   seguente:  "Gli  accantonamenti  a fronte degli oneri derivanti da
   operazioni  a  premio  e  da  concorsi a premio sono deducibili in
   misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per
   cento  dell'ammontare  degli  impegni  assunti  nell'esercizio,  a
   condizione  che  siano  iscritti  in  appositi  fondi  del passivo
   distinti  per  esercizio  di  formazione."; nello stesso comma, le
   parole:  "quarto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "terzo
   esercizio";
i) nell'articolo  95,  comma  2, il secondo periodo e' sostituito dal
   seguente: "La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche
   per  le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
   fondatori.";
l) nell'articolo 109, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Nella  determinazione  del  reddito di impresa degli enti non
   commerciali  che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita'
   commerciali senza contabilita' separata sono deducibili le spese e
   gli  altri  componenti  negativi  risultanti  in  bilancio  che si
   riferiscono  ad  operazioni effettuate nell'esercizio di attivita'
   commerciali.  Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a
   beni  e  servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita'
   commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del
   loro  importo  che  corrisponde  al  rapporto  tra l'ammontare dei
   ricavi  e  altri  proventi  che  concorrono  a  formare il reddito
   d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
   per gli immobili e' deducibile la rendita catastale o il canone di
   locazione  anche  finanziaria  per la parte del loro ammontare che
   corrisponde al predetto rapporto".
  4.  Nelle  categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono
intendersi   ricompresi,   se  in  esse  classificabili,  i  proventi
derivanti  da  fatti,  atti  o  attivita' qualificabili come illecito
civile,  penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca  penale.  I  relativi  redditi  sono  determinati secondo le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria. ((56))
  4-bis.  Nella  determinazione  dei  redditi  di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita'  qualificabili  come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
diritti costituzionalmente riconosciuti.
  5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi
dell'articolo  55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  concorrono a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati
per  scopi  diversi  dalla copertura di perdite di esercizio o i beni
ricevuti    siano    destinati    all'uso   personale   o   familiare
dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
  6.  Nell'articolo  25-bis,  sesto comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,   le  parole:  "commisurata  al  50  per  cento  delle
provvigioni  percepite"  sono sostituite dalle seguenti: "commisurata
all'intero ammontare delle provvigioni percepite".
  7.  Le  disposizioni  del comma 3, lettera a), b), e), f), g), i) e
l), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
Le  disposizioni  del  comma  3,  lettera  c),  si  applicano  per le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per  i  proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita' a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso al 31 dicembre 1993. La
disposizione   del   comma   3,   lettera  h),  si  applica  per  gli
accantonamenti   deducibili  nella  determinazione  del  reddito  del
periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del
comma  6  si  applicano  alle  provvigioni  corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  8.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo  4,  quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
   periodo:  "Per  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizio
   effettuate  da  associazioni  culturali  o  sportive costituite ai
   sensi  dell'articolo  36  del  codice  civile,  la disposizione si
   applica  nei  confronti  degli  associati  o  partecipanti  minori
   d'eta',  e  per  i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il
   diritto  di  voto  per  l'approvazione  e  le  modificazioni dello
   statuto  e  dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
   dell'associazione  ed  abbiano  diritto  a  ricevere,  nei casi di
   scioglimento  della medesima, una quota del patrimonio sociale, se
   questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale";
b) nell'articolo  10,  primo  comma,  il numero 20) e' sostituito dal
   seguente:
   "20)  Le  prestazioni  educative dell'infanzia e della gioventu' e
   quelle  didattiche  di  ogni  genere,  anche  per  la  formazione,
   l'aggiornamento,     la     riqualificazione    e    riconversione
   professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
   amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al
   vitto  e  alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
   fornite  da  istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
   funzionalmente  collegati,  nonche'  le lezioni relative a materie
   scolastiche  e  universitarie  impartite  da  insegnanti  a titolo
   personale";
c) nell'articolo  19,  secondo  comma,  la  lettera  a), b) e c) sono
   sostituite dalle seguenti:
   "a)   l'imposta  relativa  all'acquisto  o  alla  importazione  di
   aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata
   tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e
   ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma
   dell'articolo  16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
   riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i
   beni  formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa o sono
   destinati  ad  essere  esclusivamente  utilizzati come strumentali
   nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per
   gli esercenti arti e professioni;
   b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri
   beni  elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni
   da  diporto  e  dei  relativi  componenti  e ricambi, nonche' alle
   prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a
   quelle  di  impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in  detrazione  soltanto se i beni
   formano  oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
   caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
   c)   l'imposta   relativa  all'acquisto  o  alla  importazione  di
   motocicli   e   di   autovetture   ed  autoveicoli  gia'  indicati
   nell'articolo  26,  lettere  a)  e  c), del decreto del Presidente
   della   Repubblica   15   giugno   1959,   n.  393,  non  compresi
   nell'allegata  tabella  B  e  non adibiti ad uso pubblico, che non
   formano   oggetto   dell'attivita'  propria  dell'impresa,  e  dei
   relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi
   di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego,
   custodia,  manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non
   e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti
   di commercio";
d) nell'articolo  19,  secondo  comma,  lettera  e),  le parole: "nei
   pubblici  esercizi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  ,  con
   esclusione  delle  somministrazioni  effettuate  nei confronti dei
   datori  di  lavoro  nei  locali dell'impresa o in locali adibiti a
   mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse
   da   imprese   che   forniscono   servizi   sostitutivi  di  mense
   aziendali,";
e) nell'articolo  34,  dopo  il primo comma, e' inserito il seguente:
   "La  detrazione non e' forfettizzata per le cessioni degli animali
   vivi  della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
   e  suina  il  cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA,
   ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
  9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31
dicembre 1996. (33) (43)
  10.  I  versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di
corsi  di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni
di   servizi  esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi
dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
  11.  Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere
dal  1  gennaio  1994;  le  disposizioni  di  cui  al  comma  10 sono
applicabili  ai  soli  versamenti  relativi a contributi deliberati e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.
  12.  Sono  abrogati  l'articolo  5,  secondo  comma, della legge 10
maggio  1983,  n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22
dicembre  1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio  1982,  n.  47;  l'articolo  3-terdecies del decreto-legge 1
ottobre  1982,  n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre  1982,  n.  883,  nonche'  l'articolo 73, comma 2, del testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
  13.  All'articolo  5,  secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n.
306,  le  parole:  "che  abbiano  impostato  i  propri impianti" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "che  abbiano  ottenuto  il  decreto di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".
  14.  All'articolo  111,  comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da
associazioni  culturali  o sportive costituite ai sensi dell'articolo
36  del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli
associati  o  partecipanti  minori  d'eta'  e,  per  i maggiorenni, a
condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e
le  modificazioni  dello  statuto  e  dei regolamenti e per la nomina
degli   organi  direttivi  dell'associazione  ed  abbiano  diritto  a
ricevere,  nei  casi  di  scioglimento  della medesima, una quota del
patrimonio  sociale,  se  questo  non  e'  destinato  a  finalita' di
utilita' generale".
  15.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai
soggetti  per  i  quali  l'obbligo  di utilizzazione degli apparecchi
misuratori  fiscali  e' stato introdotto dall'articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.
  16.  Le  disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1 gennaio
1994  e  quelle  del  comma  15 a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1993.
  17.  All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, dopo le parole: "e dai membri
della  Corte  costituzionale"  sono  inserite le seguenti: "nonche' i
vitalizi  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
  18.  Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154,  e'  abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi
inizio  dal  1  gennaio  1994,  restano  validi  gli effetti prodotti
dall'applicazione  del  regime  fiscale  di cui all'articolo 2, comma
6-bis,  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
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AGGIORNAMENTO (33)
  Il  D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo introdotto dalla legge
di  conversione  28  febbraio 1997, n. 30 ha disposto che "il termine
del  31 dicembre 1996, previsto dal comma 9 del presente articolo, e'
prorogato al 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (43)
  La  L.  23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che "il termine del 31
dicembre  1996,  previsto  dal  comma  9  del  presente  articolo, e'
prorogato al 31 dicembre 2000".
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AGGIORNAMENTO (56)
  Il  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n.
248, ha stabilito che "in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  la  disposizione  di  cui  al  comma  4 del presente
articolo,  si  interpreta  nel  senso  che  i  proventi  illeciti ivi
indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito
di  cui  all'articolo  6,  comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  sono  comunque  considerati  come  redditi
diversi".
 
	        
	      
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE
                              Art. 15.
                       (Trattamento tributario
                    dell'abitazione principale).
1.  Nell'articolo  34  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-quater.   Dall'ammontare   complessivo   del  reddito  dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche  e
di  quello  delle  sue  pertinenze  si  deduce,  fino  a  concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato  al
periodo  dell'anno  durante il quale sussiste tale destinazione ed in
proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze
le unita' immobiliari classificate o classificabili  nelle  categorie
catastali  C/2,  C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo  durevole  a  servizio  delle  unita'  immobiliari  adibite   ad
abitazione   principale   delle   persone   fisiche.  Per  abitazione
principale si intende quella nella quale la  persona  fisica  che  la
possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i
suoi familiari dimorano abitualmente".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) e'  sostituita  dalle
seguenti:
"b)  le  persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta  di scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari  per
un  importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo
34, comma 4-quater,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non  obbligate  alla  tenuta  di  scritture
contabili  che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  e  il  reddito  fondiario
dell'abitazione  principale  e  sue pertinenze purche' di importo non
superiore a quello della deduzione  di  cui  all'articolo  34,  comma
4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi";
b)  nell'articolo  1, quarto comma, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) i possessori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati,
indicati  agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato
testo unico delle imposte sui redditi,  compresi  quelli  soggetti  a
tassazione  separata,  corrisposti  da un unico sostituto di imposta,
che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante
dall'abitazione principale e sue pertinenze purche'  di  importo  non
superiore  alla  deduzione  di  cui  all'articolo 34, comma 4-quater,
dello  stesso  testo  unico.  Tuttavia  detti  contribuenti   possono
presentare  o spedire, con le modalita' previste dall'articolo 12 del
presente decreto, entro il termine  stabilito  per  la  presentazione
della   dichiarazione,   il   certificato   di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 3 del  presente  decreto,  redatto  in  conformita'  ad
apposito  modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del
presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
interesse sociale o di  carattere  umanitario  ovvero  per  scopi  di
carattere  religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516,  e  n.
517";
c) nell'articolo 1, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Ai  fini  della  lettera  c) del comma precedente sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori  soci
di  cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e
c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle  imposte
sui redditi".
3.  Il  secondo  periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-
legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  23  febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.
4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17, il comma 2 e' abrogato;
b) nell'articolo 17, comma 3, le  parole:  "si  detraggono  lire  120
mila" sono sostituite dalle seguenti: "si detraggono lire 270 mila".
5.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 4 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le  disposizioni  dei
commi 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 1994.
6. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e'  aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il consiglio comunale puo' deliberare  un  aumento
della  detrazione  da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del
livello  medio  dei  valori  patrimoniali  rilevati  sul  territorio,
nonche'   in   relazione  a  richieste  documentate  con  particolari
situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del  consiglio,  da
adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno
effetto  solo  per  l'anno  successivo  a  quello nel corso del quale
vengono adottate".
 
	        
	      
                       Art. 16. (12) (41) (47)
                  Altre norme in materia di entrate

  1.  La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con  decreto  legislativo  31  ottobre 1990, n. 347, e' sostituita da
quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
  2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di
cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, nel limite della
variazione  percentuale  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le
famiglie  di  operai  e  di  impiegati  rilevato  alla  fine del mese
precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo in-
dice  rilevato  per l'emanazione del precedente decreto; per il primo
adeguamento,  si assume come riferimento la data di entrata in vigore
della presente legge.
  4.  Le  disposizioni  dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1 gennaio
1994.
  5.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse
sulle  concessioni  governative i provvedimenti amministrativi e atti
indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18;
19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2
e  3;  56,  comma  6;  83  e  84 della tariffa annessa al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, approvata con
decreto  del  Ministro  delle  finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992;  per  tali  provvedimenti  e  atti non e' dovuta la tassa sulle
concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.
  6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642,
approvata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992.
  7.   All'articolo   7,   primo  capoverso,  della  tabella  di  cui
all'allegato  B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  642, e successive modificazini, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e
prelevamenti, anche se rilasciate separatamente".
  8.   Non   si  applica  l'imposta  di  bollo  sulle  certificazioni
rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri
e  documenti  a  seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e
regioni  e  per le variazioni della toponomastica o della numerazione
civica.
  9.  Salvo  quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le
armi  sportive,  restano  ferme le disposizioni della legge 18 giugno
1969,  n.  323,  per  l'esercizio  dell'attivita' sportiva del tiro a
volo.
  10.  Nell'articolo  2,  terzo  comma,  lettera  f), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  dopo la parola: "fusioni" e' inserita la seguente: ",
scissioni".
  11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero
uno o piu' complessi aziendali:
    a)   gli   obblighi   e  i  diritti  derivanti  dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate
tramite  le  aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti
dalle societa' beneficiarie del trasferimento;
    b)   la   riduzione  della  detrazione  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni, per le societa'
beneficiarie  costituite  a  seguito  della scissione, e' operata, se
l'oggetto  dell'attivita'  e'  modificato  rispetto  a  quello  della
societa'   scissa,   in   base   ad   una   percentuale   determinata
presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;
    c)  le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di
cui  all'articolo  19-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi  nei  confronti  della societa' beneficiaria tenendo conto
della  data  in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla
societa' scissa;
    d)  la  facolta'  di  acquisire  beni  e  servizi senza pagamento
dell'imposta,  ai  sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e
secondo  comma,  e  68,  primo  comma,  lettera  a),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  puo'  essere  esercitata dalla societa' beneficiaria,
previa  comunicazione  all'ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto
competente   nei   suoi   confronti,   nella   dichiarazione  di  cui
all'articolo  35,  terzo  comma,  del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
  12.  In  caso  di scissione totale non comportante trasferimento di
aziende  o  complessi  aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti
dall'applicazione  dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni
effettuate  dalla  societa'  scissa,  compresi  quelli  relativi alla
presentazione  della dichiarazione annuale della societa' scissa e al
versamento  dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con
responsabilita' solidale delle altre societa' beneficiarie, o possono
essere esercitati dalla societa' beneficiaria appositamente designata
nell'atto  di  scissione;  in  mancanza  si  considera  designata  la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.
  13.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile  1986,  n.  131, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  50,  comma  4, le parole: "articolo 2502" sono
sostituite  dalle seguenti "articolo 2501-ter"; nello stesso comma e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le scissioni di societa'
di  ogni  tipo,  la  base  imponibile  e'  costituita dall'ammontare,
risultante   dalla   situazione   patrimoniale  di  cui  all'articolo
2504-novies  del  codice  civile, del patrimonio netto della societa'
scissa,  o della parte di esso, trasferito alle societa' beneficiarie
di nuova costituzione o preesistenti.";
    b)  nell'articolo  4,  comma  1,  lettera b), della parte I della
tariffa,  dopo  le  parole:  "fusione  tra societa'" sono inserite le
seguenti:  ",  scissione  delle  stesse";  nella nota IV) allo stesso
articolo,  dopo  le  parole:  "societa'  risultante  dalla  fusione o
incorporante"  sono inserite le seguenti: "o la societa' beneficiaria
della scissione".
  14.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  nell'articolo  3,  secondo  comma,  e'  aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "La  stessa  disposizione  si  applica in caso di
scissione,  con  riferimento al periodo di appartenenza alla societa'
scissa.";
    b)  nell'articolo  6,  settimo  comma,  e'  aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "La  stessa  disposizione  si  applica in caso di
scissione,  per  quanto  riguarda gli immobili gia' appartenenti alla
societa' scissa".
  15.  Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  10,  comma 2, dopo le parole "di fusioni" sono
inserite le seguenti: "e di scissioni";
    b)  nell'articolo  4  della  tariffa  dopo le parole: "di atti di
fusione" sono inserite le seguenti: "o di scissione".
  16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno
assicurate  nel  complesso  maggiori  entrate  nette  in  misura  non
inferiore  a  lire  6.700  miliardi  per  l'anno  1994 e a lire 6.000
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1995  e 1996; tali importi sono
iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto
1978,  n.  468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362.
  17.  Le  entrate  derivanti  dal  presente capo, nonche' il gettito
dell'imposta  di  cui  al  decreto-legge  30  settembre 1992, n. 394,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per
il  servizio  del  debito  pubblico, nonche' alla realizzazione delle
linee  di  politica economica e finanziaria in funzione degli impegni
di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto
del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  saranno  definite, ove necessarie, le modalita' per
l'attuazione di quanto previsto dal presente comma. ((47))
  18.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 13 della legge 2 aprile
1979,  n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio
1981,  n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100,
e   all'articolo   10  del  decreto-legge  4  agosto  1987,  n.  325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
spostamento  da  una  ad  altra  sede  di  servizio  sita  in diversa
localita',  purche'  il  cambiamento  di  sede, comporti un effettivo
disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i
criteri  e  le  modalita' previsti in apposito regolamento, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta
del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con i Ministri
dell'interno,   della  difesa  e  del  tesoro.  Sulle  indennita'  di
trasferimento   previste   dalle   citate   leggi   si  applicano  le
disposizioni  di  cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. (41)

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AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  28  luglio  1999,  n.  266 ha disposto che "Il comma 18 del
suddetto articolo, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui
all'articolo  48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  si  applicano  a  decorrere dal 1^ gennaio 1995 alle
indennita' di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e
10  marzo  1987,  n.  100,  e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402".
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AGGIORNAMENTO (47)
  La  Corte Costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288
(in  G.U.  1a  s.s.  1/8/2001,  n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  17, secondo periodo, del presente art. 16
"nella  parte  in  cui  detta  disposizione,  nello  stabilire che le
modalita' della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la
partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento".
 
	        
	      
                              Art. 17.
                     (Applicazione della legge)
1.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano dal 1 gennaio
1994.
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
	        
	      
                                                          ELENCO N. 1
                                               (articolo 1, comma 28)
                   ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE
Consiglio superiore dell'aviazione civile
Consiglio superiore delle miniere
                                                          ELENCO N. 2
                                               (articolo 1, comma 31)
          SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
            PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
                  (Legge 18 dicembre 1973, n. 836)
=====================================================================
Ministeri                                           N. Capitolo
_____________________________________________________________________
Monopoli   .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..                127
Finanze    .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..               1086
Trasporti e navigazione   .  .  .  .  ..               1554
                                                       2052
                                                       1102
Poste   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..                191
Lavoro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               1093
Commercio estero   .  .  .  .  .  .  . .               1092
Bilancio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..               1139
Tesoro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..              4413
                                                       5031
                                                       5262
                                                       5861
Affari esteri   .  .  .  .  .  .  .  .  .              1104
                                                       1135
Difesa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               1082
Universita'   .  .  .  .  .  .  .  .  ..               1127
Ambiente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..               1062
Industria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .               1092
                                                       1532
                                                       5541
                                             da 6031 a 6071
                                                       2534
Interni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .               3132
Presidenza Cons. min.   .  .  .  .  .  .               1118
                                                       1147
                                                       1162
_____________________________________________________________________
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire)  . 3,3
=====================================================================
                                                          ELENCO N. 3
                                               (articolo 1, comma 31)
               SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,
                         CONSULTE E COMITATI
=====================================================================
Ministeri e organi collegiali               Capitoli      Riduzioni
                                                           di spesa
                                                      (in miliardi)
_____________________________________________________________________
TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Consiglio superiore aviazione civile   . .      2051          0,030
INDUSTRIA
Consiglio superiore delle miniere   .  . .      4542          0,028
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
Consiglio superiore pubblica
amministrazione   .  .  .  .  .  .    da 3641 a 3650          0,135
_____________________________________________________________________
                                          Totale  ..          0,193
=====================================================================
         (3)  (20)                                        ELENCO N. 4
                                          PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
                                                (articolo 2, comma 7)
Procedimenti  di  acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992,
n. 91)
Procedimenti  di  riconoscimento  di   persone   giuridiche   private
(articolo 12 del codice civile)
Procedimenti    di   approvazione   delle   modificazioni   dell'atto
costitutivo e dello statuto di persone giuridiche  private  (articolo
16 del codice civile)
Procedimenti  di  autorizzazione  all'acquisto  di  beni  immobili di
persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
Procedimenti  di  autorizzazione  all'accettazione  di  donazioni  ed
eredita'  e  al conseguimento di legati di persone giuridiche private
(articolo 17 del codice civile)
Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge  30  aprile
1962,  n.  283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)
Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10  ottobre
1975,  n.  516;  decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
Procedimento per il rilascio di concessione per  lo  sfruttamento  di
giacimenti  minerari  di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443; decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  giugno
1955, n. 620)
Procedimenti  di  concessione per l'installazione di depositi di olii
minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933,  n.  1741,  convertito
dalla  legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti
agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n.  947,  convertito  dalla
legge 11 febbraio 1970, n. 23)
Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
(articoli  119  e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285; articolo 333 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495)
Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio
1957, n. 686)
Procedimento   di  autorizzazione  alle  imprese  per  autoproduzione
(articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni  (articolo  20,
comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento  di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio
d'oliva  (articolo  2  del  regolamento CEE n. 3082/78 del Consiglio,
del  19  dicembre  1978;  articolo  2  del   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura  e delle foreste 4 marzo 1981, Gazzetta Ufficiale n.
68 del 10 marzo 1981)
Procedimento di autorizzazione preventiva  per  la  realizzazione  di
nuovi   impianti   di   macinazione,  ampliamenti,  riattivazioni,  o
trasformazioni  di   impianti,   nonche'   per   le   operazioni   di
trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-
legge  4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 novembre 1987, n. 452)
Procedimento di concessione del contributo previsto  dall'articolo  7
della legge 30 luglio 1990, n. 221
Procedimento  di  decadenza  dal  riconoscimento  di  idoneita'  alle
organizzazioni  non  governative  che   operano   nel   campo   della
cooperazione  con  i  Paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3,
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di  interessi
dei  mutui  contratti  dai  privati,  dalle  cooperative e dagli enti
pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n.  865;  articolo
16  della  legge  27  maggio  1975, n. 166; articolo 10 della legge 8
agosto 1977, n. 513)
Procedimento di concessione di contributi  previsti  dall'articolo  4
della  legge  6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica
mineraria
Procedimento  di  autorizzazione  alla  rinuncia  alla   cittadinanza
italiana  per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2,
della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui  alla
legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento  di riconoscimento di idoneita' delle organizzazioni non
governative che operano nel campo della  cooperazione  allo  sviluppo
per  i  fini  di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per
l'attivita' di informazione e di educazione allo  sviluppo  (articolo
28  della  legge  26  febbraio  1987,  n. 49; articoli da 39 a 41 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  12
aprile 1988, n. 177)
Procedimento    di    autorizzazione   di   atti   di   straordinaria
amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse  dalla  cattolica,
che  non  abbiano  stipulato intese ex articolo 8 della Costituzione)
(legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)
Procedimento di riconoscimento dello status di  apolide  (convenzione
adottata  a  New  York  il  28  settembre  1954,  di cui alla legge 1
febbraio 1962, n. 306)
Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione
(ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12)
Procedimento  di  concessione  di  contributi  per  la   costruzione,
l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunita'
terapeutiche  (articolo 128 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309;  decreto  del
Ministro  dei  lavori pubblici 30 ottobre 1990, Gazzetta Ufficiale n.
264 del 12 novembre 1990)
Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati  di  diritti
per  l'esecuzione  di  operazioni  automobilistiche (legge 18 ottobre
1978, n. 625; legge 1 dicembre 1986, n. 870)
Procedimento di rimborsi ai  privati  di  eventuali  eccedenze  sulle
somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della
legge 1 dicembre 1986, n. 870)
Procedimento   di   concessione  di  autolinee  ordinarie  (legge  28
settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della  Repubblica  28
giugno  1955,  n.  771;  decreto  del  Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche inno-
vative relativi a ferrovie in  concessione  (decreto  del  Presidente
della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 753; legge 2 agosto 1952, n.
1221)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche inno-
vative relativi a  ferrovie  in  gestione  commissariale  governativa
(legge 29 maggio 1969, n. 315)
Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento  di  rilascio  di  nullaosta  per  progetti di massima e
progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non  innovativo
per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge
29  dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di equiparazione a cittadini  e  societa'  nazionali  di
stranieri  e  societa'  non aventi i requisiti di nazionalita' di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del
codice della navigazione)
Procedimento  di  dichiarazione  di  tipo  approvato  di  apparecchi,
dispositivi  o  materiali da installare a bordo delle navi mercantili
(articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55  del
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 1972, n. 1154)
Procedimento di autorizzazione  per  il  mantenimento  di  apparecchi
dispositivi  e  materiali  a  bordo  di  nave  acquistata  all'estero
(articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel  caso  di
piu'   domande   di   concessione   (articolo  37  del  codice  della
navigazione)
Procedimento di sgombero d'ufficio di occupuazione abusiva  di  suolo
demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
Procedimento  di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto,
rada, canale o localita' del mare territoriale  ove  possa  derivarne
pericolo  o  intralcio  alla navigazione (articolo 72, secondo comma,
del codice della navigazione)
Procedimenti  contrattuali  relativi  ad   acquisti,   spedizioni   e
forniture  di  servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione
scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18)
Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti
ed  organizzazioni  internazionali  a  cittadini  italiani  (legge 11
aprile 1955, n. 288; legge 12 marzo 1977, n. 87)
Procedimento  di  autorizzazione  al  commercio  di  presidi  medico-
chirurgici  (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928,
n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.
1265;   regolamento   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
Procedimento di ammissione agli interventi della  legge  17  febbraio
1982,  n.  46,  di  progetti  di  ricerca  applicata  nel campo della
cooperazione  internazionale  e  comunitaria  (articoli  1  e  2  del
decreto-legge   15   dicembre   1986,   n.   867,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
Procedimenti di concessione di finanziamento per la  ristrutturazione
e  costruzione  delle  caserme forestali e per lavori di sistemazione
idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio  decreto  25
maggio  1895,  n.  350;  legge  24  giugno 1929, n. 1137; decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;  legge  11  marzo
1975,  n.  72;  legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n.
1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
Procedimento   di   certificazione   di   identita'   clonale    alla
distribuzione  del  materiale  forestale  di  propagazione  (legge 22
maggio 1973, n. 269)
Procedimento di riconoscimento dei  danni  conseguenti  all'attivita'
aerea  antincendi  boschivi  (legge  1 marzo 1975, n. 47; decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale  dall'obbligo  di
assumere   l'intera   percentuale   di   invalidi   prescritta  e  di
autorizzazione alla  compensazione  territoriale  e  procedimento  di
denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
Procedimento  di  autorizzazione  all'assunzione  o  al trasferimento
all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio  1987,  n.
317,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398)
Procedimento  di  approvazione  di  tipo  per  i   ponteggi   sospesi
motorizzati  (decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale 4 marzo 1982, Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982)
Procedimento di costituzione di enti di  patronato  e  di  assistenza
sociale  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 29
luglio 1947, n. 804)
Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui  all'articolo  2  della
legge  30  ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate
al sistema IBO
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi  di
lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
Procedimento  di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito
di operazioni di polizia giudiziaria  (articolo  7  del  testo  unico
approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440)
Procedimento  di  autorizzazione  alla  rinuncia  alla   cittadinanza
italiana  per  il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1,
della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 di  cui  alla
legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento  di  autorizzazione  all'iscrizione di enti e laboratori
negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818
Procedimento  di  concessione  per  la  distribuzione  automatica  di
carburante  (decreto-legge  26  ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,  n.  1034;  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  ottobre 1971, n. 1269; decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  11  settembre  1989,  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989)
Procedimento  di  certificazione  di  prevenzione  incendi  (legge 26
luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) (( 20 ))
Procedimento di autorizzazione all'apertura,  all'ampliamento  ed  al
trasferimento  degli  esercizi  di  vendita (legge 11 giugno 1971, n.
426)
Procedimento  di  concessione  per  l'approvvigionamento   di   acqua
pubblica  da  corpo  idrico superficiale naturale o artificiale, o da
acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento  approvato  con
regio  decreto  14  agosto  1920,  n. 1285; testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24  gennaio  1977,  n.
7;  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
Procedimento  di  autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge
10 maggio 1976, n. 319)
Procedimento  di  autorizzazione all'abitabilita' (legge  5  novembre
1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)
Procedimenti  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini
(regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio,  del  16  marzo
1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)
Procedimenti   di  concessione  di  ausili  finanziari  a  favore  di
coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del  Consiglio,
del 30 giugno 1992)
Procedimento  di  accertamento  di  conformita'  di sostanze chimiche
nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256;  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
Procedimento  di  sopraelevazione di edificio universitario (legge 28
luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985,
n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
Procedimento di concessione  di  speciali  elargizioni  a  favore  di
dipendenti  pubblici  e  di  cittadini vittime del dovere o di azioni
terroristiche o della criminalita' organizzata (legge 13 agosto 1980,
n.  466;  legge  20  ottobre  1990,  n.  302;  decreto  del  Ministro
dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
Procedimento  di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo
per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988,  n.
86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n.
160; decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  31
gennaio 1989, Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1989)
Procedimento   di  riconoscimento  delle  associazioni  nazionali  di
rappresentanza,  tutela  ed  assistenza  del  movimento   cooperativo
(decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577)
Procedimento  di concessione di contributi per il piano straordinario
per occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
Procedimento di autorizzazione all'aumento del  numero  dei  facchini
(testo  unico  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773;
legge 3 maggio 1955, n. 407)
Procedimento di  autorizzazione  all'esenzione  o  al  compimento  di
speciali  trattamenti  alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della
legge 30 aprile 1962, n. 283)
Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo
o contenitore per il trasporto  di  sostanze  alimentari  dall'estero
(articolo  50  del  regolamento  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)
Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli  obiettori
di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974,
n. 695;  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 novembre  1977,
n. 1139)
Procedimento di concessione di contributi a  favore  delle  attivita'
teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
Procedimento   di   autorizzazione,  nulla  aosta  e  concessione  di
contributi  a  favore  delle  attivita'  cinematografiche  (legge   4
novembre 1965, n. 1213)
Procedimento  di  concessione  di contributi a favore delle attivita'
musicali e di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)
Procedimento di  autorizzazione  e  concessione  di  contributi  alle
attivita' circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968,
n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390)
Procedimento  di  autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975,
n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16  giugno  1977,  n.
409)
Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature
di  risonanza  magnetica  nucleare  (regolamento  approvato con regio
decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo  unico  approvato  con  regio
decreto  27  luglio  1934,  n.  1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833;
decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  novembre  1985,  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985)
Procedimenti  di  concessione  di  brevetto  (regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;  regio  decreto
31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge
24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio  1968,  n.  849;  decreto  del  Presidente  della Repubblica
12  agosto  1975, n. 974;  legge 28  aprile  1976,  n.  424;  decreto
del   Presidente   della  Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14
febbraio 1987, n. 60)
Procedimento   di   omologazione  di  impianti  di  telecomunicazione
(decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6  aprile
1990, Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
Procedimento  di  omologazione  di materiali per la reazione al fuoco
(legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro  dell'interno  26
giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimenti   di  ricognizione  del  possesso  e  di  ammissione  al
riacquisto della cittadinanza italiana  (legge  13  giugno  1912,  n.
555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Procedimento   di   programmazione   ed   esecuzione   interventi  di
manutenzione straordinaria di edifici di interesse  storico-artistico
(legge 14 marzo 1968, n. 292)
Procedimenti  di  accertamento della compatibilita' urbanistica delle
opere di interesse statale (articolo 81 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimenti  relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616;
articolo  150  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)
Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed  all'esercizio  di
elettrodotti  (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122
Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al  regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447
Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
Procedimenti di cui alla legge  27  novembre  1960,  n.  1397,  e  al
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 1961, n. 184
Procedimento   di   autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'
fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)
Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  nei  rami  danni  e  vita (decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno  1978,  n.  295;
legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)
Procedimento    di    autorizzazione    ad    estendere   l'esercizio
dell'attivita' assicurativa ad altri rami danni e vita  (decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno
1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n.
742)
Procedimenti  di  iscrizione,  cancellazione  e rigetto di iscrizione
all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei  mediatori  di
assicurazione  (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984,
n. 792)
Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo  della  cooperazione
per  i  Paesi  in  via  di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
Procedimento  di concessione di contributi per la ricerca operativa e
all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)
Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione
delle attivita' minerarie in attivita' sostitutive (legge  30  luglio
1990, n. 221)
Procedimento  di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di
idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11  gennaio  1957,  n.  6;
legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento  di  conferimento  di  concessione  di  coltivazione  di
idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11  gennaio  1957,  n.  6;
legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento  di  concessione  di  contributi  in  conto  capitale  a
concessionari  di  unita'  mineraria  che  presentino  programmi   di
ristrutturazione  finalizzati al recupero di economicita' di gestione
(articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)
Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza
sugli  archivi  (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409; decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre
1975, n. 854)
Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco
(decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimento  di  aggiudicazione  di  appalti  pubblici  di forniture
(decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio
1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)
Procedimento  di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi
fieristici vigilati dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  (regio  decreto-legge  29  gennaio  1934,  n.  454,
convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento  di  concessione  della  garanzia  assicurativa  per  il
credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)
Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di  concessione
di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)
Procedimento  di  iscrizione al registro degli esercenti il commercio
(legge 11 giugno 1971, n. 426)
Procedimenti in materia di amministrazione  e  contabilita'  generale
dello  Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e
seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge  9  dicembre
1928,  n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo
1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto   del  Presidente
della  Repubblica  25 gennaio 1962, n. 71; legge 1 marzo 1964, n. 62;
legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20  gennaio  1970,  n.  3,
convertito  dalla  legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.  422;  decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre  1973,  n.  765;
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1977, n. 689;  legge  5  agosto  1978,  n.  468;  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  agosto  1979,  n.  461; decreto del
Presidente della  Repubblica  10  febbraio  1984,  n.  21;  legge  11
novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)
Procedimenti  in materia di entrate e di spese e di amministrazione e
contabilita' degli  enti  pubblici  (legge  20  marzo  1975,  n.  70;
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto  1978,  n.  468;  articoli  13  e
seguenti  del  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)
Procedimento di concessione per la costruzione di  autostrade  (legge
21  maggio  1955,  n.  463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28
aprile 1971, n. 287)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli  da
33  a  37  del  codice  della  navigazione;  articoli  da  5 a 21 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  15
febbraio 1952, n. 328)
Procedimento  di espropriazione per causa di pubblica utilita' (legge
25 giugno 1965, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)
Procedimento  di  conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica
amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
Procedimento  di autorizzazione allo svolgimento della certificazione
legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo
1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva
84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984)
Procedimento  di  autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e
matricola (articolo 22, lettere a) e b) del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)
Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo  settimanale
(articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)
Procedimento  di  autorizzazione  all'impiego di minori in lavori nel
settore dello spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967,  n.
977)
Procedimento  di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro
della lavatrice madre (articolo  30,  sesto  comma,  della  legge  30
dicembre  1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
Procedimento di autorizzazione  al  lavoro  per  gli  extracomunitari
(articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943)
Procedimento   di   riconoscimento  e  di  conferma  della  qualifica
internazionale alle manifestazioni fieristiche e  di  emanazione  del
calendario  ufficiale  delle  fiere  (articolo  53  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)
Procedimento  di  assenso  alle  emissioni  sonore   negli   ambienti
abitativi  e  nell'ambiente  esterno  (decreto  del  Presidente della
Repubblica dei ministri 1 marzo 1991, Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991)
------------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito  con  legge  27  ottobre
1995, n. 437, ha  disposto  che " Il  termine  per  l'emanazione  del
regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione
incendi, di cui al presente elenco , e' differito  al  centoventesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore di  detto  regolamento a
morma  dell'art. 2, comma 7, della  medesima  legge, e' consentita la
prosecuzione dell'attivita' a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta
provvisorio  di  prevenzione  incendi ai sensi della legge 7 dicembre
1984, n. 818, con validita', per  effetto dell'art. 22 della legge 31
maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a coloro che, ai
sensi  dell'art. 11  della  legge  20  maggio  1991,  n.  158,  hanno
presentato  l'istanza  completa  delle  prescritte  certificazioni  e
documentazioni ".
 
	        
	      
                                                          ELENCO N. 5
                                                (articolo 12, comma1)
                 INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI
=====================================================================
Ministeri            Capitolo             Denominazione
_____________________________________________________________________
Presidenza del        2956           Fondo per l'integrazione degli
  Consiglio                            interventi regionali e delle
  dei ministri                         province autonome in favore
                                       dei cittadini handicappati.
Risorse agricole,     1531           Spese per gli interventi
  alimentari e                         obbligatori in materia fito-
  forestali                            sanitaria, studi e ricerche
                                       sugli organismi nocivi ed
                                       altre avversita' dei   vegeta-
                                       li e dei  prodotti   vegeta-
                                       li; divulgazione degli studi
                                       e ricerche.
                      1534           Spese inerenti la disciplina
                                       dell'attivita' sementiera.
                      1536           Spese inerenti l'esame delle
                                       novita' vegetali per le quali
                                       e' stata chiesta l'iscrizione
                                       nei Registri delle varieta'
                                       e la protezione brevettuale.
                      1575           Contributi ad enti ed orga-
                                       nismi incaricati dei control-
                                       li dei prodotti sementieri.
                      3031           Spese per la manutenzione
                                       delle opere pubbliche di boni-
                                       fica di competenza dello Stato
Sanita'               4060           Fondo da ripartire tra le re-
                                       gioni e le province autonome
                                       di Trento e di Bolzano per la
                                       realizzazione degli interventi
                                       in materia di animali di affe-
                                       zione per prevenzione del ran-
                                       dagismo. Interventi di tipo
                                       strutturale e sanitario per la
                                       profilassi e la prevenzione
                                       delle zoonosi di prevalente
                                       interesse della igiene veteri-
                                       naria urbana.
=====================================================================
 
                                                          ELENCO N. 6
                                               (articolo 12, comma 1)
                 INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI
=====================================================================
Ministeri            Capitolo             Denominazione
_____________________________________________________________________
Presidenza del        7651           Fondo per gli investimenti nel
  Consiglio dei                        settore dei parcheggi.
  ministri
Tesoro                7878           Fondo per il finanziamento
                                       degli investimenti diretti
                                       alla realizzazione di iti-
                                       nerari ciclabili e pedonali
                      9008           Fondo da ripartire per
                                       l'attuazione di interventi
                                       programmati in agricoltura
                                       nel quadro di una politica
                                       dei fattori a sostegno del-
                                       l'agricoltura nazionale.
Lavori pubblici       8701           Spese per gli immobili che
                                       interessano il patrimonio
                                       storico-artistico delle
                                       regioni e di altri soggetti.
Industria             7717           Contributi in conto capita-
                                       le per il risparmio di ener-
                                       gia e l'utilizzazione di
                                       fonti rinnovabili di energia
                                       o assimilati.
=====================================================================
 
                                                            TABELLA A
                                              (articolo 11, comma 16)
                      PENSIONAMENTO ANTICIPATO
=====================================================================
Anni mancanti al raggiungimento          Percentuale di riduzione
  del requisito contributo di                 per il calcolo
          35 anni                       della pensione anticipata
_____________________________________________________________________
             1                                     1
             2                                     3
             3                                     5
             4                                     7
             5                                     9
             6                                    11
             7                                    13
             8                                    15
             9                                    17
            10                                    20
            11                                    23
            12                                    26
            13                                    29
            14                                    32
            15                                    35
=====================================================================
 
                                                            TABELLA B
                                               (articolo 16, comma 1)
                          TASSE IPOTECARIE
                   PARTE I - UFFICI AUTOMATIZZATI
=====================================================================
            OPERAZIONI                              Importo
                                                   dei diritti
                                                    (in lire)
_____________________________________________________________________
1) Esecuzione di formalita'
- per ogni nota di trascrizione o iscrizione o
annotazione (a)......................................  30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla
quarta ..............................................   1.000
2) Ispezione
2.1) Ispezione nominativa:
- per ogni nominativo richiesto (b) .................   5.000
- per ogni formalita' stampata (c) ..................   1.000
- per ogni nota o titolo visionati ..................   2.000
2.2) Ispezione per immobile:
- per ogni unita' immobiliare catastale elementare (b)  5.000
- per ogni formalita' stampata (c) ..................   1.000
- per ogni nota o titolo visionati ..................   2.000
2.3) Ispezione congiunta nominativa e per immobile:
- per ogni singola richiesta (b) ....................   5.000
- per ogni formalita' stampata (c) ..................   1.000
- per ogni nota o titolo visionati ..................   2.000
3) Certificazione
3.1) Certificati ipotecari:
- per ogni stato o certificato riguardante una sola
persona (d) .........................................  10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio per il perio-
do preautonomazione, fino ad un massimo di 1000 note    1.000
- per ogni facciata fotocopiata .....................   1.000
3.2) Rilascio copia:
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo ......   5.000
- per ogni facciata fotocopiata .....................   1.000
3.3) Altre certificazioni:
- per ogni altra certificazione o attestazione ......   2.000
4) Note e domande di ufficio
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'uf-
ficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli
articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile
e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile .  10.000
5) Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle
formalita' di un determinato giorno
- per ogni pagina dell'elenco .......................   3.000
          (a)  Compreso  il  certificato  di  eseguita  formalita' da
          rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi  al
          richiedente.
          (b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.
          (c)  L'indicazione  della  presenza  di  annotazione non si
          considera formalita'.
          (d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la
          madre ed i figli, nonche' entrambi i coniugi,  gli  importi
          sono dovuti una sola volta.
_____________________________________________________________________
 
                                                     Segue: TABELLA B
                 PARTE II - UFFICI NON AUTOMATIZZATI
=====================================================================
            OPERAZIONI                              Importo
                                                   dei diritti
                                                    (in lire)
_____________________________________________________________________
1) Esecuzione di formalita'
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o
annotazione (a) ....................................   30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla
quarta .............................................    1.000
2) Ispezione nominativa
- per ogni nominativo richiesto (b) ................    5.000
- per ogni nota o titolo visionati .................    2.000
3) Certificazione
3.1) Certificati ipotecari:
- per ogni stato o certificato riguardante una sola
persona (c) ........................................   10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un
massimo di 1000 note ...............................    1.000
- per ogni facciata fotocopia ......................    1.000
3.2) Rilascio copia:
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo .....    5.000
- per ogni facciata fotocopiata ....................    1.000
3.3) Altre certificazioni:
- per ogni altra certificazione o attestazione .....    2.000
4) Note e domande di ufficio
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'uf-
ficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli
articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civi-
le e all'articolo 113-ter disp. att. del codice ci-
vile ...............................................   10.000
          (a)  Compreso  il  certificato  di  eseguita  formalita' da
          rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi  al
          richiedente.
          (b) Il diritto e' dovuto anticipatamente.
          (c) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la
          madre  ed  i figli, nonche' entrambi i coniugi, gli importi
          sono dovuti una sola volta.
=====================================================================
 
                                                            TABELLA C
                                               (articolo 16, comma 2)
                             TITOLO III
 PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO E DEI SERVIZI
                          TECNICI ERARIALI
=====================================================================
                             Tariffa in lire
   N.           Oggetto                            Annotazioni
d'ordine                      Fisso    Propor-
zionale
_____________________________________________________________________
 1  Diritto per la consulta-                     Il diritto va appli-
    zione degli atti cata-                       cato distintamente
    stali:                                       per il catasto ter-
                                                 reni ed il catasto
                                                 edilizio urbano.
   a) ogni ora (o frazio-
      ne) di consultazione
      effettuata su supporto
      cartaceo .............   -      10.000
   b) ogni 1/2 ora (o fra-
      zione) di consultazione
      effettuata su base car-
      tacea ed una consulta-
      zione effettuata da uni-
      ta' video-stampante col-
      legata alla base infor-
      mativa ...............  -       10.000
   c) per due consultazio-
      ni effettuate da unita'
      video-stampante colle-
      ta alla base informati-
      va ...................  -       10.000
 2 Diritto per il rilascio                       Quando i certificati
   di certificati, copie                         sono richiesti da
   ed estratti, sulla base                       privati per compro-
   delle risultanze degli                        vare la situazione
   atti che costituiscono                        generale reddituale
   i catasti o che comun-                        o patrimoniale ai
   que sono conservati                           fini della legisla-
   presso le sezioni cata-                       zione sul lavoro, di
   stali degli uffici tec-                       quella previdenzia-
   nici erariali, esclusi                        le, di quella sulla
   quelli di cui ai punti                        pubblica istruzione,
   3 e 4:                                        e' dovuto il diritto
                                                 fisso di lire 3.900.
   a) per ogni certifi-
      cato, copia od estrat-
      to da supporto carta-
      ceo ..................  6.000      -
   b) per ogni certifica-
      to, copia od estratto
      ottenuto da stampante
      collegata alla base
      informativa, rilascia-
      ti nel secondo giorno
      successivo a quello
      della richiesta ...... 12.000      -
   c) per ogni pagina o
      scheda estratte da sup-
      porto cartaceo .......  1.000      -
   d) per ogni 25 righe
      ottenute da stampan-
      te collegata alla base
      informativa ..........   -       2.000
 3  Diritto per il rilascio                      Quando trattasi del
    di copie ed estratti                         rilascio  di  copie
    sulla base delle risul-                      di      monografie,
    tanze di atti catastali,                     di vertici trigono-
    conservati su supporto                       metrici o di capi-
    cartaceo o informatizza-                     saldi di livellazio-
    to, di carattere esclu-                      ne o del calcolo
    sivamente tecnico-gra-                       delle coordinate
    fico e per l'esame di                        grafiche di punti
    tipi di frazionamento                        desunte dalla mappa
    (oltre al diritto di ri-                     originale, tutte le
    cerca nella misura di                        tariffe sono raddop-
    cui al punto 1):                             piate.
    a) per ogni copia o
       estratto rilasciato o
       tipo esaminato ....... 12.000     -
    b) per ogni elemento
       unitario richiesto
       (particella, per gli
       estratti e le copie
       autentiche delle mappe,
       dei tipi e degli abboz-
       zi; foglio di mappa,
       per le copie dei quadri,
       d'unione; particella
       derivata, per i tipi di
       frazionamento esaminati;
       vertice o caposaldo, per
       le copie di monografie;
       punto per il calcolo
       delle coordinate; inte-
       stazione di ciascuna
       partita confinante;
       eccetera) ............  -       2.000
 4  Diritto per il rilascio                      Nel caso di rilascio
    di copie di planimetrie                      di copie dal sistema
    di unita' immobiliari                        informativo il di-
    urbane .................  12.000   -         ritto fisso e quello
    proporzionale si
    raddoppiano.
       - per ogni planimetria
         di formato semplice   -       1.000
       - per ogni planimetria
         di formato doppio     -       2.000
 5  Diritto per la defini-
    zione e l'introduzione
    delle volture ai fini
    dell'attualita' delle
    iscrizioni nei catasti
    e nell'anagrafe tribu-
    taria:
       - per ogni voltura
         calcolata ai sensi
         dell'articolo 70 del
         regolamento approvato
         con R.D. 8 dicembre
         1938, n. 2153        18.000   -
 6  Diritto per consulenze
    tecniche inerenti l'ap-
    plicazione dei tributi
    spettanti agli enti
    locali:
       - per ogni consulenza
         resa ............... 10.000   -
 7  Diritti per lavori                           Il diritto si appli-
    inerenti la divisione                        ca a ciascun comune
    degli atti catastali                         per ognuna delle
    per variazione delle                         unita' che lo inte-
    circoscrizioni territo-                      ressano.
    riali comunali:
    a) per ogni partita
       catastale trattata      -      10.000
    b) per ogni particella
       catastale trattata      -       1.000
 8  Diritto per la sola                          Di importo pari alla
    autenticazione di copie                      meta' dei diritti
    o di estratti              -       -         stabiliti nella ta-
    bella ai numeri cor-
    rispondenti.
 9  Diritto di urgenza per                       Di importo pari ai
    il rilascio nel secondo                      diritti stabiliti
    giorno successivo alla                       nella tabella ai nu-
    richiesta dei certifica-                     meri corrispondenti.
    ti, copie ed estratti                        Tale diritto si ap-
    formati sulla base degli                     plica in aggiunta ai
    atti che costituiscono                       diritti previsti ai
    i catasti, o tipi di                         corrispondenti numer
    frazionamento approvati,                     della tabella nonche
    conservati su supporto                       ai certificati esen-
    cartaceo .............     -       -         ti. Per i certificat
                                                 di cui ai punti 2-b)
                                                 e 2-d), anche se ri-
                                                 lasciati nella stess
                                                 giornata di valida-
                                                 zione dell'elaborato
                                                 prodotto da stampan-
                                                 te, il diritto di
                                                 urgenza non si
                                                 applica.
          Nota: L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui
          alla  presente tabella viene applicata nei soli casi in cui
          essa e' prevista  in  modo  specifico  da  disposizioni  di
          legge.
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