DENUNCIA[1]
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITË EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO
COMUNITARIO
1.
Cognome e nome del denunciante:
2.
Eventualmente rappresentato da:
3.
Cittadinanza:
4.
Indirizzo o sede sociale[2]:
5.
Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:
6.
Settore e sede (-i) di attivit:
7.
Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha
ottemperato al diritto comunitario:
8.
Descrizione circostanziata dei fatti contestati:
9.
Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati,
regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato
membro ha violato:
10.
Menzionare lŐeventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i
riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare,
in relazione ai fatti contestati:
11.
Eventuali contatti gi presi con i servizi della Commissione (se possibile,
allegare copia della corrispondenza):
12.
Eventuali contatti gi presi con altre istituzioni od organi comunitari
(per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore
europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla
lettera del denunciante:
13. Contatti gi presi con le
autorit nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile,
allegare copia della corrispondenza):
13.1 iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto
presso le competenti autorit nazionali a livello centrale, regionale o locale
o presso il mediatore nazionale o regionale):
13.2 azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o
altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare
se vi gi stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):
14. Indicare qui di seguito e
allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno
della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:
15.
Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dellŐopzione)[3]:
q
ŇAutorizzo la Commissione a indicare la mia identit nei Suoi contatti con
le autorit dello Stato membro contro il quale presentata la denuncia.Ó
q
ŇChiedo alla Commissione di non indicare la mia identit nei Suoi contatti
con le autorit dello Stato membro contro il quale presentata la denuncia.Ó
16. Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:
(Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia)
Ogni Stato membro
responsabile dellŐapplicazione del diritto comunitario (attuazione entro i
termini, conformit e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento
giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunit europee
vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno
Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il
ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine allŐinfrazione e, se
necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunit europee. In seguito a
una denuncia oppure in base a presunzioni dŐinfrazione da essa individuati, la
Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.
SŐintende per inadempimento
la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto
comunitario. LŐinadempimento pu consistere in un comportamento attivo od in
unŐomissione. SŐintende per Stato lo Stato membro che viola il diritto
comunitario, qualunque sia lŐautorit – centrale, regionale o locale
– responsabile dellŐinadempimento.
Chiunque pu chiamare in causa uno Stato membro
presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento
(legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a
tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un
principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un
interesse ad agire in tal senso, n deve provare che lŐinfrazione denunciata lo
riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere
ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario
da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che facolt dei servizi
della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle
regole e alle priorit stabilite dalla Commissione stessa per lŐavvio e la prosecuzione
dei procedimenti dŐinfrazione.
Chiunque ritenga che un
provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi
amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare
denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione invitata a
rivolgersi alle autorit amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il
mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di
conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di
tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno
prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il
denunciante.
In genere, esperendo i mezzi
di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante pu far valere i
propri diritti in forma pi diretta e specifica (procedimento dŐingiunzione,
annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che
in seguito allŐesito favorevole di un procedimento dŐinfrazione avviato dalla
Commissione. Infatti, detto procedimento pu richiedere talvolta un certo tempo
prima di giungere a una conclusione poich, prima di adire la Corte di
giustizia, la Commissione tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato
membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dellŐinfrazione.
Inoltre, la sentenza con la
quale la Corte constata lŐinadempimento non produce effetti sui diritti del
denunciante, poich non intesa a decidere su di una situazione individuale.
Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto
comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere
rivolte alle autorit giudiziarie nazionali.
A favore del denunciante
sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:
a) Dopo
che la denuncia stata registrata presso il segretariato generale della
Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero
ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante
la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che
bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. LŐattribuzione di un numero
ufficiale ad una denunzia non implica necessariamente lŐavvio di un
procedimento dŐinfrazione contro lo Stato membro in causa.
b) Qualora
i servizi della Commissione decidano dŐintervenire presso le autorit dello
Stato membro contro il quale stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando
la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.
c) Nei
i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio
di un procedimento dŐinfrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi
successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato
generale.
d) Il
servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere
lŐarchiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre,
i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sullŐandamento
dellŐeventuale procedimento dŐinfrazione.