DENUNCIA[1]

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITË EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

 

1.          Cognome e nome del denunciante:

 

2.          Eventualmente rappresentato da:

 

3.          Cittadinanza:

 

4.          Indirizzo o sede sociale[2]:

 

 

5.          Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

 

 

6.          Settore e sede (-i) di attivitˆ:

 

 

7.          Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario:

 

 

 


 

8.          Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

 

 

 

 

 

 

9.          Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:

 

 

 

10.       Menzionare lŐeventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:

 

 

 

 

11.       Eventuali contatti giˆ presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

 

 

 

 

12.       Eventuali contatti giˆ presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:

 

 

 

 

 

 


 

13.       Contatti giˆ presi con le autoritˆ nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):

         13.1   iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autoritˆ nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):

 

 

 

 

         13.2   azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi  giˆ stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):

 

 

 

 

14.       Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:

 

 

 

15.       Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dellŐopzione)[3]:

q           ŇAutorizzo la Commissione a indicare la mia identitˆ nei Suoi contatti con le autoritˆ dello Stato membro contro il quale  presentata la denuncia.Ó

q           ŇChiedo alla Commissione di non indicare la mia identitˆ nei Suoi contatti con le autoritˆ dello Stato membro contro il quale  presentata la denuncia.Ó

 

16.    Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:

 

 

 


 

(Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia)

 

Ogni Stato membro  responsabile dellŐapplicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformitˆ e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunitˆ europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine allŐinfrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunitˆ europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni dŐinfrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

 

SŐintende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. LŐinadempimento pu˜ consistere in un comportamento attivo od in unŐomissione. SŐintende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia lŐautoritˆ – centrale, regionale o locale – responsabile dellŐinadempimento.

 

Chiunque pu˜ chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, nŽ deve provare che lŐinfrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che  facoltˆ dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle prioritˆ stabilite dalla Commissione stessa per lŐavvio e la prosecuzione dei procedimenti dŐinfrazione.

 

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione  invitata a rivolgersi alle autoritˆ amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

 

In genere, esperendo i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante pu˜ far valere i propri diritti in forma pi diretta e specifica (procedimento dŐingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito allŐesito favorevole di un procedimento dŐinfrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento pu˜ richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poichŽ, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione  tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dellŐinfrazione.


 

Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata lŐinadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poichŽ non  intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autoritˆ giudiziarie nazionali.

 

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

 

a)      Dopo che la denuncia  stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che  bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. LŐattribuzione di un numero ufficiale ad una denunzia non implica necessariamente lŐavvio di un procedimento dŐinfrazione contro lo Stato membro in causa.

 

b)      Qualora i servizi della Commissione decidano dŐintervenire presso le autoritˆ dello Stato membro contro il quale  stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.

 

c)      Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento dŐinfrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.

 

d)      Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere lŐarchiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sullŐandamento dellŐeventuale procedimento dŐinfrazione.

 



[1]        LŐuso del presente modulo non  obbligatorio. Una denunzia pu˜ essere presentata con semplice lettera alla Commissione, ma  nellŐinteresse del denunciante includervi il massimo dŐinformazioni pertinenti. Il presente modulo pu˜ essere inviato per posta normale al seguente indirizzo:

                        Commissione delle Comunitˆ europee

                         (alla cortese attenzione del Segretario generale)

                        Rue de la Loi, 200

                        B-1049 Bruxelles

                        BELGIO

      é ammesso anche il recapito a mano presso uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri. Il presente modulo  disponibile anche su supporto informatico, sul ŇserverÓ Internet dellŐUnione europea (/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm).

      PerchŽ una denuncia sia ricevibile, deve riguardare una violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro.

[2]       Il denunciante  invitato ad informare la Commissione di ogni cambiamento dŐindirizzo e di ogni altro fatto che possa incidere sul trattamento della denuncia.

[3]       Si noti che, in determinati casi, ai fini del trattamento della denuncia, pu˜ risultare indispensabile che i servizi della Commissione indichino lŐidentitˆ del denunciante.