ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
21 aprile 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di
emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord
Africa. Centri di identificazione ed espulsione temporanei nei comuni
di: Santa Maria Capua Vetere - Palazzo San Gervasio - Trapani
localita' Kinisia. (Ordinanza n. 3935). (11A05519)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitario nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il
contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non
appartenenti all'Unione Europea», e l'art. 17 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;
Visto l'Accordo di Cooperazione del 5 aprile 2011 tra i Ministri
dell'Interno di Italia e Tunisia disciplinante tra l'altro le azioni
di rimpatrio e di trattenimento dei cittadini tunisini irregolarmente
presenti sul territorio italiano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 aprile 2011 con il quale sono state tra l'altro definite le misure
umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio
dello Stato a favore dei cittadini appartenenti a Paesi del Nord
Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1 gennaio 2011 alla
mezzanotte del 5 aprile 2011;
Considerato che nei confronti degli stranieri che non si trovano
nelle condizioni di accoglienza di cui all'art. 2 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 13 e 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 aprile 2011, recante la dichiarazione dello stato di emergenza
umanitario nel territorio del nord Africa per consentire un efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel
territorio nazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933
del 13 aprile 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;
Considerata l'urgente necessita' di dover trattenere gli stranieri
che non si trovano nelle gia' citate condizioni di accoglienza di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
aprile 2011, nei centri di identificazione ed espulsione (CIE);
Preso atto che nel comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) -
Caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), nel comune Palazzo San
Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani localita' Kinisia sono gia'
esistenti strutture temporanee attivate per l'accoglienza dal
Commissario delegato per l'emergenza umanitaria;
Vista la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16
aprile 2001 prot. n. 555-DOC/C/STRAN/SORD/3353-11;
Ravvisata la necessita' che le suddette strutture operino,
dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino a cessate
esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, come centri di
identificazione ed espulsione dei cittadini stranieri che non si
trovino nelle condizioni per beneficiare delle misure umanitarie di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile
2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 dicembre 2010, con il quale e' stato prorogato su tutto il
territorio nazionale per l'anno 2011 lo stato di emergenza per la
prosecuzione delle attivita' di gestione dell'afflusso di cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n.
3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2
dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre
2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n.
3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23
novembre 2007, n. 3661 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008,
n. 3703 del 12 settembre 2008, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3828 del
27 novembre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008
con il quale e' stato approvato il Capitolato d'appalto per la
gestione dei centri di accoglienza (CDA), dei centri di accoglienza
per richiedenti asilo (CARA) e dei centri di identificazione ed
espulsione (CIE), con particolare riferimento agli standards di
accoglienza ivi previsti;
Vista la nota del 19 aprile 2011 del Capo di Gabinetto del
Ministero dell'interno;
Vista la richiesta del Ministero dell'Interno;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di trattenere gli stranieri che non si trovano nelle
condizioni di accoglienza di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2001, le strutture
temporanee gia' esistenti, attivate per l'accoglienza dal Commissario
delegato per l'emergenza umanitaria di cui alle ordinanze del
Presidente del Consiglio n. 3924 del 18 febbraio 2011 e n. 3925 del
23 febbraio 2011 articolo 17, nel comune di Santa Maria Capua Vetere
(CE) - Caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), nel comune di Palazzo
San Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani localita' Kinisia, operano,
a far data dalla presente ordinanza e fino a cessate esigenze, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011, come centri di
identificazione e di espulsione nel numero massimo di 500 posti da
ripartire nelle predette strutture.
Art. 2
1. Per i necessari interventi di adeguamento e di manutenzione
straordinaria delle strutture di cui all'art. 1 il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione,
provvede per l'anno 2011 nel limite massimo di 6.000.000 di euro a
valere sulle disponibilita' dello stanziamento del capitolo 7351 -
piano gestionale 2.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla gestione delle strutture di cui
all'art. 1, si provvede per l'anno 2011 nel limite massimo di
4.000.000 di euro, mediante utilizzo delle somme iscritte sul
capitolo 3001 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
da imputare quanto a euro 2.100.000 sul piano gestionale 1 e quanto a
euro 1.900.000 sul piano gestionale 4.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Roma, 21 aprile 2011
Il Presidente: Berlusconi
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04.05.2011
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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