Ric. n. 570/03   R.G.R.                                          N.4/2005Reg. Sent.

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Borea – Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere

Vincenzo Farina – Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

sul ricorso n. 570/03 proposto da TADIC  Nedeljko, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Comolli ed Agostino Majo , con domicilio eletto presso lo studio del secondo,in Trieste,Piazza Oberdan n. 4 ;

c o n t r o

il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per lĠannullamento

del decreto del Ministro dellĠInterno K10/48502 del 26.6.2003, con il quale  stata respinta lĠistanza del ricorrente in data 25.1.2001, volta ad ottenere, ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la concessione della cittadinanza italiana, nonchŽ di tutti gli atti preparatori, istruttori, presupposti, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17.12.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

f a t t o    E     D I R I T T O

Con ricorso notificato in data 12.11.2003 e depositato il 27 successivo, il ricorrente impugna, chiedendone lĠannullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui lĠamministrazione resistente ha negato allo stesso la concessione della cittadinanza italiana in ragione della sua situazione economica, insufficiente a garantirne il sostentamento.

Infatti, il richiedente, con il coniuge a carico, ha autocertificato, per lĠanno 2000, redditi per un importo di £. 15.000.000, mentre ai sensi del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dallĠart. 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (normativa sui redditi esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria) , egli doveva possedere un reddito di £. 22.000.000 (risultando dalla autocertificazione il coniuge a carico).

A sostegno del ricorso deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il nucleo argomentativo centrale dellĠistante ruota intorno alla asserzione che egli era in possesso di un reddito sufficiente (£. 19.550.000, come risulta dal Modello Unico 2001), essendo il suo nucleo famigliare composto dalla moglie non a carico e da due figli.

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione intimata, con memoria scritta, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, in quanto infondato, vinte le spese.

AllĠudienza del 17.12.2004 il ricorso  stato spedito in decisione.

Le prospettazioni non meritano ingresso.

LĠart. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che la cittadinanza pu˜ essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, allo straniero che risiede, legalmente, da almeno dieci anni nel territorio dello Stato.

Come si  detto, il ricorrente impugna, chiedendone lĠannullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui lĠamministrazione resistente ha negato allo stesso la concessione della cittadinanza italiana in ragione della sua situazione economica, insufficiente a garantirne il sostentamento.

Infatti, il richiedente, con il coniuge a carico, ha autocertificato, per lĠanno 2000, redditi per un importo di £. 15.000.000, mentre ai sensi del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dallĠart. 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (normativa sui redditi esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria) , egli doveva possedere un reddito di £. 22.000.000 (avendo, per lĠappunto, il coniuge a carico).

Va premesso che sulla questione dei mezzi di sostentamento la giurisprudenza si  espressa, con orientamento ormai consolidato, affermando che i criteri di valutazione per la concessione della cittadinanza italiana possono legittimamente comprendere la verifica di congruitˆ dei redditi dellĠaspirante, i quali devono essere tali garantire in ogni caso lĠautosufficienza economica, consentendogli di mantenere adeguatamente e continuativamente sŽ e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunitˆ nazionale e concorrendo anzi (in positivo) allĠadempimento dei doveri di solidarietˆ economica e sociale connessi al rapporto di cittadinanza (cfr. tra tante, C.d.S., IV, n. 3958 del 17.7.2000; C.d.S., IV, n. 1474 del 11.5.1999; C.d.S., IV, n. 6063 del 14.5.02).

Inoltre,  stata riconosciuta lĠidoneitˆ dei limiti reddituali previsti dal citato art. 3 del DL 25.11.1989, n. 382, convertito con modifiche nella L. 25.1.1990, n. 8, per lĠesenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, a fungere da parametro per identificare il possesso del requisito dei mezzi minimi di sussistenza, in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato (in termini, tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 2650 del 3.4.2002).

Il Collegio condivide il costante orientamento soprarichiamato, che configura il provvedimento  in esame come un atto di concessione, frutto di ampia discrezionalitˆ, reso principalmente nellĠinteresse della collettivitˆ nazionale e solo in via indiretta nellĠinteresse del privato richiedente, previa valutazione favorevole di alcuni essenziali elementi quali: lĠintegrazione dello straniero in Italia, le motivazioni che inducono il richiedente a scegliere la cittadinanza italiana, nonchŽ la sua capacitˆ reddituale, intesa come possibilitˆ di assumere gli obblighi di carattere economico discendenti dalla sua ammissione nella comunitˆ nazionale e ragguagliata a quella prevista dalla legislazione vigente ai fini dellĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per il cittadino titolare della pensione di vecchiaia (cfr., tra tante, T.A.R. Liguria, Sez. II, n.  1458 del 6.11.2003).

Nella fattispecie in esame il ricorrente contesta lĠapplicazione  dei criteri di calcolo di tale reddito minimo, avendo egli posseduto nellĠanno 2000, (come si  visto), un reddito sufficiente (£. 19.550.000, come risulta dal Modello Unico 2001), cui andavano aggiunte delle  proprietˆ immobiliari, e non essendo a suo carico nŽ la moglie nŽ i due figli: lĠAutoritˆ procedente – sottolinea il deducente – avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti, non limitandosi alla cennata autocertificazione.

La censura  infondata.

Il provvedimento amministrativo in esame non pu˜ che essere adottato in base alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione e, come avviene generalmente, nei casi di procedimenti attivati ad istanza di parte, nei termini in cui dette circostanze sono rappresentate da chi richiede in suo favore il rilascio.

LĠonere di accertamento dellĠeventuale  modifica di fondamentali circostanze di fatto non pu˜ essere addossato allĠamministrazione  procedente, ma rimane a carico del richiedente, il quale non ha solo lĠonere di indicare (e dimostrare) tutti gli elementi favorevoli al rilascio dellĠambito provvedimento, allegandoli alla domanda, ma ha altres“ lĠonere, ove nelle more del procedimento si verifichino fatti modificativi meritevoli di favorevole considerazione, di rappresentarli tempestivamente allĠautoritˆ chiamata a pronunciarsi sullĠistanza da esso presentata.

Tale onere va posto non a carico della Autoritˆ procedente, bens“ dello stesso interessato, che ai sensi dellĠart. 1, comma 2, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento che disciplina i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), ha lĠonere di indicare i presupposti in base ai quali ritiene di avere titolo allĠacquisto o alla concessione della cittadinanza (in termini, tra tante, T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 988 del 7.3.2002).

Il provvedimento impugnato, adottato in base alle circostanze allora rappresentate dallĠistante – sopra indicate -  non pu˜ pertanto ritenersi illegittimo in quanto non ha preso in considerazione le modificazioni di tali circostanze: le quali non sono state dallo stesso neppure comunicate allĠamministrazione.

Per completezza espositiva pu˜ soggiungersi che, come rilevato dalla stessa Amministrazione resistente, nulla esclude che lĠinteressato possa documentare di aver migliorato le proprie condizioni reddituali, presentando una nuova istanza di naturalizzazione, che sarˆ esaminata avendo a riferimento i nuovi elementi valutativi prodotti.

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

p. q. m.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo

rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 17.12.2004.

f.to Vincenzo Borea - Presidente

f.to Vincenzo Farina - Estensore

f.to Eliana Nardon - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il  22 gennaio 2005

f.to Eliana Nardon