Ric. n. 570/03 R.G.R. N.4/2005Reg.
Sent.
repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Borea – Presidente
Enzo Di Sciascio - Consigliere
Vincenzo Farina – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
sul ricorso n. 570/03 proposto da TADIC Nedeljko, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Comolli ed Agostino Majo , con domicilio eletto presso lo studio del secondo,in Trieste,Piazza Oberdan n. 4 ;
c o n t r o
il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;
per lĠannullamento
del decreto del Ministro dellĠInterno K10/48502 del 26.6.2003, con il quale stata respinta lĠistanza del ricorrente in data 25.1.2001, volta ad ottenere, ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la concessione della cittadinanza italiana, nonch di tutti gli atti preparatori, istruttori, presupposti, connessi e conseguenti;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 17.12.2004 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
f a t t o E D I R I T T O
Con ricorso notificato in data 12.11.2003 e depositato
il 27 successivo, il ricorrente impugna, chiedendone lĠannullamento, il
provvedimento indicato in epigrafe, con cui lĠamministrazione resistente ha
negato allo stesso la concessione della cittadinanza italiana in ragione della
sua situazione economica, insufficiente a garantirne il sostentamento.
Infatti, il richiedente, con il coniuge a carico, ha
autocertificato, per lĠanno 2000, redditi per un importo di £. 15.000.000,
mentre ai sensi del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dallĠart. 2, comma
15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (normativa sui redditi esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria) , egli doveva possedere un reddito di £.
22.000.000 (risultando dalla autocertificazione il coniuge a carico).
A sostegno del ricorso deduce violazione di legge ed
eccesso di potere sotto vari profili.
Il nucleo argomentativo centrale dellĠistante ruota
intorno alla asserzione che egli era in possesso di un reddito sufficiente (£.
19.550.000, come risulta dal Modello Unico 2001), essendo il suo nucleo
famigliare composto dalla moglie non a carico e da due figli.
Si costituita in giudizio lĠAmministrazione intimata,
con memoria scritta, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso, in quanto
infondato, vinte le spese.
AllĠudienza del 17.12.2004 il ricorso stato spedito in
decisione.
Le prospettazioni non meritano ingresso.
LĠart. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che la cittadinanza
pu essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro competente, allo straniero che risiede, legalmente, da almeno
dieci anni nel territorio dello Stato.
Come si detto, il ricorrente impugna, chiedendone
lĠannullamento, il provvedimento indicato in epigrafe, con cui lĠamministrazione
resistente ha negato allo stesso la concessione della cittadinanza italiana in
ragione della sua situazione economica, insufficiente a garantirne il
sostentamento.
Infatti, il richiedente, con il coniuge a carico,
ha autocertificato, per lĠanno 2000, redditi per un importo di £. 15.000.000,
mentre ai sensi del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dallĠart. 2, comma
15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (normativa sui redditi esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria) , egli doveva possedere un reddito di
£. 22.000.000 (avendo, per lĠappunto, il coniuge a carico).
Va
premesso che sulla questione dei mezzi di sostentamento la giurisprudenza si
espressa, con orientamento ormai consolidato, affermando che i criteri di
valutazione per la concessione della cittadinanza italiana possono
legittimamente comprendere la verifica di congruit dei redditi dellĠaspirante,
i quali devono essere tali garantire in ogni caso lĠautosufficienza economica,
consentendogli di mantenere adeguatamente e continuativamente s e la famiglia
senza gravare (in negativo) sulla comunit nazionale e concorrendo anzi (in
positivo) allĠadempimento dei doveri di solidariet economica e sociale
connessi al rapporto di cittadinanza (cfr. tra tante, C.d.S., IV, n. 3958 del
17.7.2000; C.d.S., IV, n. 1474 del 11.5.1999; C.d.S., IV, n. 6063 del 14.5.02).
Inoltre,
stata riconosciuta lĠidoneit dei limiti reddituali previsti dal citato art.
3 del DL 25.11.1989, n. 382, convertito con modifiche nella L. 25.1.1990, n. 8,
per lĠesenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, a fungere da parametro per identificare il possesso del
requisito dei mezzi minimi di sussistenza, in quanto con un reddito
inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i
cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio
dello Stato (in termini, tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 2650 del
3.4.2002).
Il
Collegio condivide il costante orientamento soprarichiamato, che configura il
provvedimento in esame come un
atto di concessione, frutto di ampia discrezionalit, reso principalmente
nellĠinteresse della collettivit nazionale e solo in via indiretta
nellĠinteresse del privato richiedente, previa valutazione favorevole di alcuni
essenziali elementi quali: lĠintegrazione dello straniero in Italia, le
motivazioni che inducono il richiedente a scegliere la cittadinanza
italiana, nonch la sua capacit reddituale, intesa come possibilit di
assumere gli obblighi di carattere economico discendenti dalla sua ammissione
nella comunit nazionale e ragguagliata a quella prevista dalla legislazione
vigente ai fini dellĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per il
cittadino titolare della pensione di vecchiaia (cfr., tra tante, T.A.R.
Liguria, Sez. II, n. 1458 del
6.11.2003).
Nella fattispecie in esame il ricorrente contesta
lĠapplicazione dei criteri di
calcolo di tale reddito minimo, avendo egli posseduto nellĠanno 2000, (come si
visto), un reddito sufficiente (£. 19.550.000, come risulta dal Modello Unico
2001), cui andavano aggiunte delle
propriet immobiliari, e non essendo a suo carico n la moglie n i due
figli: lĠAutorit procedente – sottolinea il deducente – avrebbe
dovuto svolgere ulteriori accertamenti, non limitandosi alla cennata
autocertificazione.
La
censura infondata.
Il
provvedimento amministrativo in esame non pu che essere adottato in base
alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione e, come
avviene generalmente, nei casi di procedimenti attivati ad istanza di parte, nei
termini in cui dette circostanze sono rappresentate da chi richiede in suo
favore il rilascio.
LĠonere
di accertamento dellĠeventuale
modifica di fondamentali circostanze di fatto non pu essere addossato
allĠamministrazione procedente, ma
rimane a carico del richiedente, il quale non ha solo lĠonere di indicare (e
dimostrare) tutti gli elementi favorevoli al rilascio dellĠambito
provvedimento, allegandoli alla domanda, ma ha altres lĠonere, ove nelle more
del procedimento si verifichino fatti modificativi meritevoli di favorevole
considerazione, di rappresentarli tempestivamente allĠautorit chiamata a
pronunciarsi sullĠistanza da esso presentata.
Tale
onere va posto non a carico della Autorit procedente, bens dello stesso
interessato, che ai sensi dellĠart. 1, comma 2, del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
362 (regolamento che disciplina i procedimenti di acquisto della cittadinanza
italiana), ha lĠonere di indicare i presupposti in base ai quali ritiene di
avere titolo allĠacquisto o alla concessione della cittadinanza (in termini,
tra tante, T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 988 del 7.3.2002).
Il
provvedimento impugnato, adottato in base alle circostanze allora rappresentate
dallĠistante – sopra indicate -
non pu pertanto ritenersi illegittimo in quanto non ha preso in
considerazione le modificazioni di tali circostanze: le quali non sono state
dallo stesso neppure comunicate allĠamministrazione.
Per
completezza espositiva pu soggiungersi che, come rilevato dalla stessa
Amministrazione resistente, nulla esclude che lĠinteressato possa documentare
di aver migliorato le proprie condizioni reddituali, presentando una nuova
istanza di naturalizzazione, che sar esaminata avendo a riferimento i nuovi
elementi valutativi prodotti.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo
rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautorit amministrativa.
Cos deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 17.12.2004.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Vincenzo Farina - Estensore
f.to Eliana Nardon - Segretario
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 22 gennaio 2005
f.to Eliana Nardon