CIRCOLARE N.1477 DEL 22/02/2011DEL MINISTERO DELLINTERNO

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

 

N.400/A/2011/12.214.39

 

OGGETTO: Rinnovo del permesso di soggiorno per studio nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi singoli.

 

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

 

E P C.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

 

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERT1 CIVILI

E L'IMMIGRAZIONE ROMA

 

Con riguardo alla problematica sollevata da alcune Questure, inerente la possibilit di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per studio concesso, conformemente al visto d'ingresso, in base all'esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione ad uno o pi corsi singoli, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni opportunamente condivise, peraltro, con il competente Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca.

 

Nel rilevare, preliminarmente, l'inesistenza, nell'ambito dell'articolo 39 del decreto legislativo 268/98 e successive modificazioni e del relativo articolo 46 del novellato DPR 394/99, di una specifica disciplina al riguardo, occorre far chiarezza in merito alla possibilit di procedere all'eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per studio laddove lo straniero si iscriva ad un ulteriore, successivo, corso sngolo oppure ad un corso di laurea

 

Si dell'avviso che non si possa procedere al rinnovo dell'autorizzazione ai soggiorno nel caso in cui lo straniero si iscriva ad un corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia Tale orientamento trova conforto nella stessa lettera b) del comma 3, dell'articolo 39 che, recependo i principi comunitari sanciti dalla direttiva 2004/114/CE, specifica che la rinnovabilit del permesso di soggiorno consentita ai fini della prosecuzione del corso di studi anche qualora lo studente s iscriva ad un corso di laurea diverso da quello per il quale ha fatto ingresso in Italia. Mentre, come noto, i c.d. corsi sngoli non sono riconducibili ad un corso di laurea.

 

Occorre invece, riflettere sulla possibilit di procedere a! rinnovo del permesso di soggiorno per studio posseduto dallo studente che, a! termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, decide di iscriversi ad un corso di laurea. In tal caso, si ritiene di poter valutare favorevolmente il rinnovo solo qualora il corso di laurea prescelto dallo studente sia attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto in quanto, comunque, potrebbe essere considerata uno prosecuzione del percorso scolastico. Nel caso in specie, chiaramente, lo studente dovr opportunamente documentare l'attinenza o la conseguenzialit. mediante certificazione rilasciata dallo stesso Ateneo.

 

Si di analogo avviso anche nel caso in cui gli studenti, dopo il conseguimento della laurea, abbiano necessit di frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ma siano essi necessari1 per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream, quali le scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca ovvero i master. In tal caso, infatti, il permesso di soggiorno per studio potr essere convcrtito alla luce della previsione contenuta nell'ultima parte del comma 4 del citato articolo 46.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

 

il Direttore Generale

Romolo Ronconi