CIRCOLARE N.1477 DEL 22/02/2011DEL
MINISTERO DELLINTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
N.400/A/2011/12.214.39
OGGETTO: Rinnovo del permesso di soggiorno
per studio nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d.
corsi singoli.
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
E P C.
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERT1 CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE ROMA
Con riguardo alla problematica sollevata da
alcune Questure, inerente la possibilit di procedere al rinnovo del permesso
di soggiorno per studio concesso, conformemente al visto d'ingresso, in base
all'esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione ad uno o pi corsi
singoli, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni
opportunamente condivise, peraltro, con il competente Ministero
dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca.
Nel rilevare, preliminarmente, l'inesistenza,
nell'ambito dell'articolo 39 del decreto legislativo 268/98 e successive modificazioni
e del relativo articolo 46 del novellato DPR 394/99, di una specifica disciplina al
riguardo, occorre far chiarezza in merito alla possibilit di procedere
all'eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per studio laddove lo straniero
si iscriva ad un ulteriore, successivo, corso sngolo oppure ad un corso di
laurea
Si dell'avviso che non si possa procedere al
rinnovo dell'autorizzazione ai soggiorno nel caso in cui lo straniero si
iscriva ad un corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo
ingresso in Italia Tale orientamento trova conforto nella stessa lettera b) del
comma 3, dell'articolo 39 che, recependo i principi comunitari sanciti dalla
direttiva 2004/114/CE, specifica che la rinnovabilit del permesso di soggiorno
consentita ai fini della prosecuzione del corso di studi anche qualora lo
studente s iscriva ad un corso di laurea diverso da quello per il quale ha
fatto ingresso in Italia. Mentre, come noto, i c.d. corsi sngoli non sono
riconducibili ad un corso di laurea.
Occorre invece, riflettere sulla possibilit
di procedere a! rinnovo del permesso di soggiorno per studio posseduto dallo
studente che, a! termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che
hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, decide di iscriversi ad un corso di
laurea. In tal caso, si ritiene di poter valutare favorevolmente il rinnovo
solo qualora il corso di laurea prescelto dallo studente sia attinente o
conseguente al corso singolo terminato con profitto in quanto, comunque,
potrebbe essere considerata uno prosecuzione del percorso scolastico. Nel caso
in specie, chiaramente, lo studente dovr opportunamente documentare
l'attinenza o la conseguenzialit. mediante certificazione rilasciata dallo
stesso Ateneo.
Si di analogo avviso anche nel caso in cui
gli studenti, dopo il conseguimento della laurea, abbiano necessit di
frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ma siano essi
necessari1 per l'accesso ai diversi corsi di formazione post lauream, quali le
scuole di specializzazione, i dottorati di ricerca ovvero i master. In tal
caso, infatti, il permesso di soggiorno per studio potr essere convcrtito alla
luce della previsione contenuta nell'ultima parte del comma 4 del citato articolo
46.
Si resta a disposizione per eventuali,
ulteriori chiarimenti.
il Direttore Generale
Romolo Ronconi