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DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010 , n. 64
Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'  culturali.
(10G0085) 


 Vigente al: 27-03-2011


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi   in  materia  di  organizzazione  e  funzionamento  delle
fondazioni  lirico-sinfoniche,  di  tutela  dei diritti degli artisti
interpreti  ed  esecutori,  nonche' in materia di attivita' e servizi
culturali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 aprile 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro
e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

      Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

  1.  Con  uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali, il Governo provvede
alla  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale e organizzativo
delle  fondazioni  lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29
giugno  1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge
11   novembre   2003,  n.  310,  anche  modificando  le  disposizioni
legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:
    a)  razionalizzazione  dell'organizzazione  e  del  funzionamento
sulla  base  dei  principi ((di tutela e valorizzazione professionale
dei  lavoratori,)) di efficienza, corretta gestione, economicita' ((,
imprenditorialita'  e  sinergia tra le fondazioni,)) anche al fine di
favorire  l'intervento  ((congiunto))  di soggetti pubblici e privati
nelle fondazioni ((tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica
e    culturale   del   teatro   di   riferimento   della   fondazione
lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla
sua collocazione nella tradizione operistica italiana));
  ((a-bis)   miglioramento   e  responsabilizzazione  della  gestione
attraverso   l'individuazione   di  indirizzi  imprenditoriali  e  di
criteri,  da  recepire  negli  statuti  delle  fondazioni, volti alla
designazione   di   figure  manageriali  di  comprovata  e  specifica
esperienza  alle  quali  compete di indicare il direttore artistico e
che  rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio
dei   revisori   presieduto   da   un  rappresentante  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze e composto da altri due membri, di cui
almeno uno magistrato della Corte dei conti));
    b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le
decisioni   attribuite   alla   autonomia   statutaria   di  ciascuna
fondazione,  con  particolare  riferimento  alla  composizione  degli
organi,  alla  gestione  e  al controllo dell'attivita', nonche' alla
partecipazione  ((di  soggetti  pubblici e privati)) finanziatori nel
rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione;
lo  statuto  di  ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono
approvati  dal  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
    c)  previsione ((del controllo e della vigilanza)) sulla gestione
economico-finanziaria  della  fondazione  ((, in ordine alla quale e'
attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al consiglio di
amministrazione  circa  il  rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di
bilancio));
  ((c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato
delle  fondazioni  al  fine  di  realizzare  la  piu'  ampia sinergia
operativa possibile));
    d)  incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione
attraverso  la  rideterminazione  dei  criteri  di  ripartizione  del
contributo  statale  ((,  salvaguardando in ogni caso la specificita'
della  fondazione  nella  storia  della cultura operistica italiana e
tenendo  conto degli interventi strutturali effettuati a carico della
finanza  pubblica  nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto));
  ((d-bis)  ottimizzazione  delle risorse attraverso l'individuazione
di criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni;
    d-ter)  destinazione  di  una  quota  crescente del finanziamento
statale in base alla qualita' della produzione));
    e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
  ((e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli
enti locali));
    f)  eventuale  previsione  di forme organizzative speciali per le
fondazioni  lirico-sinfoniche  in  relazione  alla loro peculiarita',
alla  loro  assoluta  rilevanza internazionale, alle loro eccezionali
capacita'   produttive,   per   rilevanti  ricavi  propri  o  per  il
significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati,
con  attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di
approvazione  dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di
ciascuna  delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, (( . . . ))
che  l'erogazione  del  contributo  statale  avvenga  sulla  base  di
programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima
prestabilita  a  valere  sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla
legge  30  aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi
da  parte  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali. ((Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza
del   presidente-sovrintendente   e   della   componente   del  corpo
accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici.)) Il
Ministero  dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di
sua specifica competenza.
  ((f-bis)   individuazione   delle  modalita'  con  cui  le  regioni
concorrono  all'attuazione  dei  principi  fondamentali in materia di
spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza,
prossimita'  ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali
previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione)).
((1-bis.   Ai   fini   della   riorganizzazione   e  della  revisione
dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui
al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi:
    a)  prevedere  l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i
soggetti  interessati,  quali  le regioni, i comuni, i sovrintendenti
delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;
    b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed
i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli
aspetti  carenti  della riforma attuata con il decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367;
    c)   prevedere  interventi,  ove  necessario  anche  a  carattere
normativo,  volti  a  favorire  una  maggiore  stabilita' del settore
tramite  strumenti  di  finanziamento  a  carattere  pluriennale  che
permettano  di  conoscere  con  il  giusto anticipo le risorse di cui
disporre  al  fine  di  mettere  in  atto una corretta gestione delle
stesse;
    d)  stabilire  che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche
attribuiscano   con  chiarezza  all'amministratore  generale,  ovvero
sovrintendente,   la   responsabilita'  della  gestione,  che  dovra'
rispondere  alle  linee  di  indirizzo  e  di  bilancio  disposte dal
consiglio    di   amministrazione,   nonche'   l'adeguata   autonomia
decisionale;
    e)  prevedere  la  valorizzazione  del  sistema dei grandi teatri
d'opera  italiani,  come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800,
all'interno  di  un  progetto  di riforma che valorizzi le eccellenze
specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso
come investimento e non come spesa;
    f)  prevedere  che  siano  mantenuti  la  capacita' di produzione
culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto,
musica sinfonica, come tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini
istituzionali delle fondazioni;
    g)  valorizzare  le  finalita'  ed  il  carattere  sociale  delle
fondazioni   lirico-sinfoniche,  il  loro  ruolo  educativo  verso  i
giovani,   la   loro   mission  di  trasmissione  dei  valori  civili
fondamentali,  verso  cui  sono  sempre  state  orientate  le  grandi
istituzioni teatrali e culturali italiane)).
  2.  ((Sugli  schemi)) di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito
il  parere  della  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 della
legge  28  agosto  1997,  n.  281,  del  Consiglio  di  Stato e delle
competenti  commissioni  parlamentari.  I  pareri sono espressi entro
((sessanta   giorni))  dalla  ricezione.  Decorso  tale  termine,  il
regolamento  e'  comunque  emanato.  Dalla  data di entrata in vigore
delle  norme  regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate
le  disposizioni  vigenti,  anche  di  legge, con esse incompatibili,
delle  quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle
disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
  3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine
di ((diciotto)) mesi dalla data di entrata in vigore ((della legge di
conversione del presente decreto)).
 
	        
	      
                               Art. 2

              Procedimento di contrattazione collettiva
                    nel settore lirico-sinfonico

  1.  (( . . . )) fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di
entrata in vigore ((della legge di conversione del presente decreto))
il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle fondazioni e'
sottoscritto,   per   la   parte   datoriale,   da   una  delegazione
((rappresentativa  individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche)) e
dalle   organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  dei
lavoratori  dipendenti  dalle fondazioni. La delegazione datoriale si
avvale  dell'Agenzia  per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche
amministrazioni  (ARAN).  Le  competenze inerenti alla contrattazione
collettiva     del     personale    dipendente    dalle    fondazioni
lirico-sinfoniche  sono  esercitate  dal  Ministro  per  i  beni e le
attivita' culturali. L'accordo e' sottoposto al controllo della Corte
dei  conti,  previo  parere  del Dipartimento della funzione pubblica
della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze. In sede di prima applicazione e fino
alla   verifica  della  maggiore  rappresentativita'  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  fondazioni,  il  contratto  nazionale di lavoro e'
stipulato  con  le  organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
vigente  alla  data di entrata in vigore ((della legge di conversione
del presente decreto)).
 
	        
	      
                               Art. 3

           Disposizioni in materia di personale dipendente
                 dalle fondazioni lirico-sinfoniche

  1.  Il  personale  dipendente  delle  fondazioni lirico-sinfoniche,
previa  autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere attivita' di
lavoro   autonomo   per   prestazioni  di  alto  valore  artistico  e
professionale,  nei  limiti,  definiti  anche  in  termini di impegno
orario  percentuale  in  relazione a quello dovuto per il rapporto di
lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalita' previste
dal  contratto  collettivo  nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi
dell'articolo  2  ((del  presente decreto)) e dell'articolo 3-ter del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31  marzo  2005, n. 43, e successive modificazioni, ((e
secondo  i  criteri  determinati  in  sede  di contratto aziendale,))
sempre   che  cio'  non  pregiudichi  le  esigenze  produttive  della
fondazione.  Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro,  sono  vietate  tutte le prestazioni di lavoro
autonomo rese da tale personale, a decorrere dal ((1° gennaio 2012)).
Restano,  comunque,  ferme  le disposizioni di cui agli articoli 267,
comma   1,  273,  274  e  508  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,  e  successive  modificazioni,  e  quelle di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi dell'articolo 23
del  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  e  successive
modificazioni,  l'impegno  di  cui  alla  lettera  c) del comma 2 del
medesimo  articolo,  assunto da parte dei costituendi corpi artistici
autonomi,  e'  condizione  necessaria  ai fini dell'autorizzazione da
parte  del  consiglio  di  amministrazione, e' riportato nell'atto di
convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza
e  costituisce  oggetto  di  specifica  obbligazione  con  effetti di
clausola  risolutiva  espressa  dell'atto  di  convenzione,  ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile.
  3.  Il  comma  5  dell'articolo  3-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo  nazionale,  le  clausole  e  gli  istituti  dei contratti
integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai
commi  2  e  4  e  con il medesimo contratto collettivo nazionale non
possono  essere  applicati  e  vengono rinegoziati tra le parti. Sono
comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non
formalmente  qualificabili  come  contratti  integrativi aziendali ai
sensi del comma 4". (( . . . )).
((3-bis.  I  contratti  integrativi  aziendali in essere alla data di
entrata  in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo
successivamente  alla  stipulazione  del  nuovo  contratto collettivo
nazionale di lavoro)).
  4.   Al   fine   di  perseguire  l'obiettivo  della  sostenibilita'
finanziaria  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche, atteso lo stato di
crisi (( . . . )), ((decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto))  e  fino alla
stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei
successivi  contratti integrativi con le modalita' di cui al presente
articolo,   ((eventuali   trattamenti   economici   aggiuntivi   sono
riconosciuti  solo  in  caso  di  pareggio di bilancio, fatti salvi i
diritti acquisiti)).
  5.  ((A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto   e   fino   al   31   dicembre   2011)),   alle   fondazioni
lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato,  nonche'  di  indire  procedure  concorsuali  per tale
scopo,  fatto salvo che per quelle professionalita' artistiche (( . .
.  ))  necessarie  per  la  copertura di ruoli di primaria importanza
indispensabili  per l'attivita' produttiva, previa autorizzazione del
Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Le  procedure
concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto,
in  atto  al  momento  della  sua  entrata  in  vigore, sono prive di
efficacia.  ((A  decorrere  dall'anno  2012))  le  assunzioni a tempo
indeterminato   ((  .  .  .  ))  sono  annualmente  contenute  in  un
contingente   complessivamente   corrispondente   ad  una  spesa  non
superiore  a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno
precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle unita' da assumere non
potra'  essere  superiore  a  quello  delle  unita' cessate nell'anno
precedente,  fermo  restando  le  compatibilita'  di  bilancio  della
fondazione. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di   conversione  del  presente  decreto,))  Le  assunzioni  a  tempo
determinato,   a   copertura  dei  posti  vacanti  in  organico,  con
esclusione  delle  prestazioni  occasionali d'opera professionale dei
lavoratori cosi' detti aggiunti, non possono superare il quindici per
cento  dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato
le  fondazioni  lirico-sinfoniche  possono  avvalersi delle tipologie
contrattuali  disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni.
((5-bis.  Le  fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il
pareggio  di  bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto e che
presentino  un  rapporto  percentuale  tra  i  ricavi dalle vendite e
prestazioni  e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40
per   cento   nell'ultimo   bilancio  approvato,  possono  effettuare
assunzioni  a  tempo  indeterminato  nei limiti della pianta organica
approvata  e  assumere  personale a tempo determinato, con esclusione
delle  prestazioni  occasionali  d'opera professionale dei lavoratori
cosiddetti  aggiunti,  nei  limiti  del  15  per  cento dell'organico
approvato)).
  6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione
in  soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3,
quarto  e  quinto  comma,  della  legge  22  luglio  1977,  n. 426, e
successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro
instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato
e  al  periodo  anteriore  alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo  6  settembre  2001,  n.  368. Sono altresi' inefficaci i
contratti   di  scrittura  artistica  non  concretamente  riferiti  a
specifiche  attivita'  artistiche  espressamente  programmate. Non si
applicano,   in  ogni  caso,  alle  fondazioni  lirico-sinfoniche  le
disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre    2001,   n.   368.   Ai   dipendenti   delle   fondazioni
lirico-sinfoniche,  per  le  missioni  all'estero,  si applicano come
tetto  massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di
cui  alla  lettera  D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  in  data  27  agosto  1998,  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile
1997,  n.  182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del
medesimo decreto e' sostituito dal seguente:
  "4.  Per  i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie
dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile e' fissata per uomini
e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica,
con  l'impiego,  per  i  lavoratori  cui  si applica integralmente il
sistema  contributivo  o misto, del coefficiente di trasformazione di
cui  all'articolo  1,  comma  6,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativo  all'((eta'  superiore)).  ((Per  i due anni successivi alla
data  di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori
di  cui  al  presente  comma assunti a tempo indeterminato, che hanno
raggiunto  o  superato  l'eta'  pensionabile,  e'  data  facolta'  di
esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio.
Tale  opzione  deve  essere  esercitata attraverso formale istanza da
presentare  all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della   presente   disposizione   o   almeno   tre   mesi  prima  del
perfezionamento  del  diritto alla pensione, fermo restando il limite
massimo  di  pensionamento  di vecchiaia di anni quarantasette per le
donne e di anni cinquantadue per gli uomini))".
  8.  A  decorrere  dal  2010,  all'onere  derivante dal ((comma 7)),
valutato  in  ((euro 2.000.000)), si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui alla legge 30 aprile
1985,  n.  163,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 23
dicembre  2009,  n.  191.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge  31  dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo (ENPALS) provvede al
monitoraggio  degli oneri di cui al ((comma 7)) e riferisce in merito
al  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali e al Ministro dell'economia e delle
finanze.  Nel  caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti  rispetto  alle  previsioni  di  spesa di cui al presente
comma,  fatta  salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11,  comma  3,  lettera  l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella  misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante    dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle   dotazioni
finanziarie  di  parte  corrente  iscritte,  nell'ambito  delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo" della Missione "Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali e paesaggistici" dello stato di previsione
del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita   relazione   in  merito  alle  cause  degli  scostamenti  e
all'adozione  delle  misure  di  cui  al secondo periodo del presente
comma.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((8-bis.  Esclusivamente  nei  limiti  delle  risorse  assegnate alla
Fondazione  per le proprie attivita' e senza ulteriori oneri a carico
della  finanza  pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre
2003,  n.  310,  in  deroga alle disposizioni di cui al comma 5, puo'
effettuare  assunzioni  di  personale  con rapporto di lavoro a tempo
determinato  ed  indeterminato,  selezionato esclusivamente a seguito
dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della
pianta  organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero
per i beni e le attivita' culturali)).
 
	        
	      
                               Art. 4
        (( (Disposizioni in materia di attivita' culturali).

  1.  Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali
puo'  liquidare  anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino
all'80  per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri
e  le  modalita'  previsti  dai  decreti ministeriali vigenti in tale
ambito)).
 
	        
	      
                               Art. 5

           ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
                      29 GIUGNO 2010, N. 100))
 
	        
	      
                               Art. 6

        Disposizioni in materia di registro pubblico speciale
        per le opere cinematografiche e le opere audiovisive

  1.  All'articolo  103  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  il  secondo  comma  e'  sostituito dal seguente: "La Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro
pubblico   speciale   per   le  opere  cinematografiche  e  le  opere
audiovisive.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministero  dello sviluppo economico, da adottarsi,
sentita  la  SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le
modalita'  di  registrazione  delle opere, ((le tariffe relative alla
tenuta del registro nonche' la tipologia ed i requisiti formali degli
atti soggetti a trascrizione)).";
    b)  al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: "Per le opere
cinematografiche"   sono  inserite  le  seguenti:  "e  per  le  opere
audiovisive".
  2.  E'  abrogato  l'articolo  23 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  nonche' tutte le altre
disposizioni  incompatibili  con  quelle di cui al presente articolo.
Fino  all'adozione  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  di  cui  all'articolo  103,  secondo  comma, della legge 22
aprile  1941,  n. 633, resta in vigore il sistema previgente ((di cui
agli  articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n.
1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458)).
((2-bis.  All'allegato  2 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
179, dopo il numero 446 e' inserito il seguente:
"446-bis.  Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore
dell'industria  cinematografica  nazionale Beni e attivita' culturali
Artt. 12, 13, 14")).
  3.  Dal  presente  articolo  non  derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
 
	        
	      
                               Art. 7

               Disposizioni sull'Istituto mutualistico
                    artisti interpreti esecutori

  1.  Al  fine  di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
alla  legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli
attuali  livelli  occupazionali  dell'Istituto  mutualistico  artisti
interpreti  esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo
14   del  codice  civile,  e'  costituito  dagli  artisti  interpreti
esecutori,  assistiti  dalle  organizzazioni  sindacali  di categoria
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  firmatarie dei
contratti  collettivi  nazionali  ((e  dalle  associazioni di artisti
interpreti  esecutori  che  siano  in grado di annoverare come propri
iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti)), il
nuovo  Istituto  mutualistico  artisti  interpreti  esecutori  (nuovo
IMAIE),   associazione   avente  personalita'  giuridica  di  diritto
privato,  disciplinata,  per  quanto non espressamente previsto dalla
presente  disposizione,  dal  codice  civile  e dalle disposizioni di
attuazione   del  codice  medesimo.  ((Lo  statuto  del  nuovo  IMAIE
riconosce  ai  rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo
consultivo))  Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'informazione  e l'editoria, del Ministero per i beni e le attivita'
culturali  e  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
ne   approvano   lo  statuto  e  ogni  successiva  modificazione,  il
regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n.
93  del 1992, ((e che riordinano con proprio decreto l'intera materia
del  diritto  connesso,  in  particolare per assicurare che l'assetto
organizzativo  sia  tale  da  garantire  efficaci forme di tutela dei
diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni
da  applicare  nel  caso  di  mancato  versamento  al nuovo IMAIE dei
compensi  spettanti  agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle
leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di
mancata  trasmissione  al nuovo IMAIE della documentazione necessaria
alla   identificazione  degli  aventi  diritto  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  5  della  legge 5 febbraio 1992, n. 93)). Il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  nomina  il  presidente del
collegio  dei  revisori,  il  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
culturali  e  il  Ministero dell'economia e delle finanze nominano un
componente ciascuno del collegio.
  2.  A  decorrere  dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al
nuovo  IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE
in  liquidazione  ed,  in  particolare,  il  compito  di  incassare e
ripartire,  tra  gli  artisti  interpreti esecutori aventi diritto, i
compensi  di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80,
84  e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge
5  febbraio  1992,  n.  93.  Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei
compensi   spettanti   agli   artisti,   interpreti   ed   esecutori,
conformemente  allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso,
tenuto  conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al
nuovo  IMAIE  e' trasferito, dalla data di costituzione, il personale
di  IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione
sono  trasferiti  al  nuovo  IMAIE  l'eventuale  residuo  attivo ed i
crediti  maturati.  Limitatamente  a  tale fine si applica l'articolo
2112 del codice civile.
  3.  Gli  adempimenti  di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5
febbraio  1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del
nuovo  IMAIE,  per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco
degli  aventi  diritto,  distintamente  per ciascun trimestre, con la
indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce
il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.
((3-bis.  I dati idonei ad attestare l'identita' e la residenza degli
artisti  interpreti  esecutori aventi diritto devono essere trasmessi
al  nuovo  IMAIE  entro  trenta  giorni dalla data di distribuzione o
utilizzazione dell'opera)).
 
	        
	      
                             Art. 7-bis

      (( (Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione
  del 150° anniversario della proclamazione dell'Unita' d'Italia).

  1.  Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della
proclamazione dell'Unita' d'Italia, e' dichiarato festa nazionale.
  2.   La   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  avvalendosi
dell'Unita' tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772,
sostiene,  sulla  base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150
anni  dell'Unita'  d'Italia"  e  sentito  il Comitato dei Garanti, le
iniziative    culturali    compatibili   con   il   programma   delle
manifestazioni  direttamente  connesse  alla  ricorrenza  della festa
nazionale.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
disciplinate  le  procedure  amministrative  per  il compimento delle
attivita' previste nel comma 2)).
 
	        
	      
                               Art. 8

                             Abrogazioni

  1.  ((COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 GIUGNO 2010, N.
100))
  2.  All'articolo  27,  comma  2, del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  le  parole:  "sentito  il  Dipartimento  dello spettacolo" e le
parole:  "di  concerto  con  le  Autorita'  di  Governo competenti in
materia di turismo ed in materia di spettacolo" sono soppresse.
  3. Sono abrogati:
    a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio
1977, n. 426;
    b)  il  comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n.
54,  mentre  al  comma  settimo  del  medesimo  articolo 2 le parole:
"dell'articolo 1, commi sesto e settimo" sono soppresse;
    c)  il  terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982,
n. 43;
    d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    e)  l'articolo  14  del  decreto-legge  1°  ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
  ((e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
93;
    e-ter)  il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo 15 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367)).
 
	        
	      
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 aprile 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
 
                                Bondi,  Ministro  per  i  beni  e  le
                                attivita' culturali 
 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
	        
	      
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