DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno
2011. (11A03831)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel
Documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme
di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che
prevede la possibilita' che il datore di lavoro dello straniero che
si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto
testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro
pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello
Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000
unita' per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che e' necessario definire la quota di lavoratori
extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al
fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in
particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via di
programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010, in
quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori
extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e
tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori
extracomunitari stagionali, e' opportuno incentivare le richieste di
nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle
disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo
regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di
ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di
60.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a
cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei
seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche
i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle
lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto
ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per
almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato
stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche
concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale
saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti
istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione e' introdotta in relazione alle procedure di
ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale
annuale.
Roma, 17 febbraio 2011
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 6, foglio n. 310.
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22.03.2011
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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