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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994 , n. 389
  Regolamento    recante    semplificazione   dei   procedimenti   di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni  culturali
straniere in Italia.


 Vigente al: 05-03-2011


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
pubblica   istruzione   e  con  il  Ministro  dei  beni  culturali  e
ambientali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  I  cittadini  e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari,
che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di
qualunque  ordine  e  grado  ed organismi culturali di qualunque tipo
(accademie,   corsi   di   lingue,  istituti  di  cultura  e  d'arte,
doposcuola,  convitti,  collegi, corsi di conferenze e simili) devono
essere  autorizzati  rispettivamente  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.
  2.  I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunita' europea, che
intendono  istituire  o  gestire,  nel territorio italiano, scuole di
qualunque  ordine  e  grado ed organismi culturali di qualunque tipo,
hanno  l'obbligo  di  presentare  rispettivamente  al Ministero della
pubblica  istruzione,  ovvero  al  Ministero  per i beni culturali ed
ambientali,   una   denuncia   di  inizio  dell'attivita'  attestante
l'esistenza  dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di
inizio     dell'attivita'     sostituisce    l'atto    di    consenso
dell'amministrazione     competente.    L'amministrazione    verifica
d'ufficio,   entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  denuncia,
l'esistenza  dei  presupposti  richiesti  dal  presente  regolamento,
disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
  3.  Gli  attestati  rilasciati  da  scuole  o  organismi  culturali
stranieri  in  Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio
rilasciati  dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute
italiane.
  4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi',
alle  scuole  ed  agli organismi culturali di proprieta' o di diretta
emanazione  di  persone  o  enti  italiani indirettamente promossi da
persone  o  enti  stranieri,  o  da  essi controllati, o che comunque
abbiano con essi rapporti amministrativi.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                     Presentazione della domanda
  1.  I  cittadini  e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente
articolo  1,  devono  presentare  domanda al Ministero della pubblica
istruzione,  ovvero  al Ministero per i beni culturali ed ambientali,
corredata  dall'indicazione  del  grado  e  del  tipo  di scuola o di
istituzione  culturale  che  si  intende istituire e dall'indicazione
della sede ove si intende istituirla.
 
	        
	      
                               Art. 3.
                   Procedimento di autorizzazione
          al funzionamento di istituzioni extra comunitarie
  1.  L'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del presente
regolamento,  e'  concessa  previo  parere del Ministero degli affari
esteri,  che  si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente
quarantacinque giorni dalla richiesta.
  2.  Le  domande  presentate  dai soggetti indicati nell'articolo 1,
comma  1  del  presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non venga
comunicato   agli  interessati  un  provvedimento  di  diniego  entro
centoventi   giorni   dalla   presentazione   della  domanda  di  cui
all'articolo 1, comma 1.
 
	        
	      
                               Art. 4.
                       Attivita' di vigilanza
  1.  La  vigilanza  ed  il  controllo sulle scuole e sugli organismi
culturali di cui al precedente articolo 1 spettano rispettivamente al
Ministero  della  pubblica  istruzione ovvero al Ministero per i beni
culturali  ed  ambientali. Il Ministero competente puo' richiedere ai
soggetti   interessati   di   fornire   le  notizie  necessarie  allo
svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo.
  2.  Il  Ministero  competente  ai  sensi  del  comma  1  puo',  con
provvedimento  motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi
culturali  e  la  chiusura  di quelle scuole che non fossero ritenute
idonee  a  continuare  la propria attivita' qualora vengano accertate
violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.
  3.  In  casi  di urgenza determinata da particolari contingenze, il
prefetto  competente per territorio puo', con provvedimento motivato,
ordinare  la  chiusura  provvisoria  di scuole ed organismi di cui al
precedente articolo 1, informandone immediatamente il Ministero della
pubblica  istruzione  ovvero  il  Ministero  per  i beni culturali ed
ambientali,   per   gli   accertamenti   previsti   dal  comma  2  di
quest'articolo.  In  tali  casi, il Ministero competente ai sensi del
comma  1 puo' ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro
trenta  giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi
i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.
 
	        
	      
                               Art. 5.
                        Verifiche periodiche
  1.  Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni
culturali  ed  ambientali verificano periodicamente la funzionalita',
la  trasparenza  e  la  speditezza  dei procedimenti disciplinati dal
presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza
per  l'adeguamento  della  relativa  disciplina  ai  principi ed alle
disposizioni  delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n.
537 e a quelle del presente regolamento.
  2.  Ai  fini  delle  verifiche  di cui comma precedente, i Ministri
della  pubblica  istruzione  e  per  i  beni  culturali ed ambientali
promuovono   iniziative  dirette  ad  acquisire  la  valutazione  dei
cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.
  3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad  esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata,
entro  il  31  marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica.
 
	        
	      
                               Art. 6.
                    Modificazioni ed abrogazioni
  1.  Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni
culturali   ed   ambientali  hanno  facolta'  di  fissare,  ai  sensi
dell'articolo   2   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  termini
procedimentali  inferiori  a  quelli  massimi  previsti  dal presente
regolamento.
  2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogata, ai
sensi  dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la legge
30  ottobre  1940, n. 1636, recante: "Disciplina delle scuole e delle
istituzioni culturali straniere in Italia".
 
	        
	      
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi 18 aprile 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  JERVOLINO   RUSSO,  Ministro  della
                                  pubblica istruzione
                                  RONCHEY,   Ministro   per   i  beni
                                  culturali ed ambientali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1994
  Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 24
 
	        
	      
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