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LEGGE 12 luglio 1988 , n. 270
  Attuazione  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro
del personale autoferrotranviario ed internavigatore per  il
triennio  1985-1987,  agevolazioni  dell'esodo del personale
inidoneo ed altre misure.


 Vigente al: 05-05-2011


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Delegificazione
  1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, la legge 1›  febbraio  1978,  n.  30,
recante  le  tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto
ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la  disciplina  della
materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
  2.  Dalla  stessa  data  le  disposizioni contenute nel regolamento
allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi  comprese  le
norme  di  legge  modificative,  sostitutive  ed  aggiuntive  a  tale
regolamento, possono essere derogate dalla  contrattazione  nazionale
di  categoria  ed  i  regolamenti  d'azienda  non possono derogare ai
contratti collettivi.
  3.  Tutti  i  regolamenti  aziendali  concernenti la disciplina del
personale inidoneo e gli avanzamenti  e  le  promozioni  adottati  ai
sensi  dell'articolo  9  della  legge 1› febbraio 1978, n. 30, ovvero
vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8
gennaio  1931,  n.  148,  le  eventuali  contrattazioni aziendali e/o
individuali adottate nella materia, nonche' le  deliberazioni  aventi
ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico
servizio di trasporto, cessano  di  avere  efficacia  al  novantesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
                               LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 2572):
             Presentato  dal  Ministro  dei  trasporti (MANNINO) il 9
          aprile 1988.
             Assegnato   alla   XI   commissione  (Lavoro),  in  sede
          legislativa,  il  19  maggio   1988,   con   pareri   delle
          commissioni I, V, IX, X e XII.
             Esaminato   dalla  XI  commissione  l'8  giugno  1988  e
          approvato il 15 giugno 1988.
          Senato della Repubblica (atto n. 1141):
             Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
          deliberante, il 28 giugno 1988 con pareri delle commissioni
          1a, 5a, 11a e 12a.
             Esaminato  dalla  8a  commissione  il  29  giugno 1988 e
          approvato il 30 giugno 1988.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                        Accertamenti sanitari
  1. L'attivita' medico-legale delle unita' sanitarie locali relativa
agli accertamenti della idoneita' tecnica del personale delle aziende
di  trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, puo' essere espletata  dal
Servizio   sanitario   dell'Ente  ferrovie  dello  Stato  in  base  a
convenzioni tra l'ente predetto e le unita' sanitarie locali.
  2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti
previdenziali, alle predette convenzioni puo' partecipare,  ai  sensi
dell'articolo  75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  3.  Le  convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base
di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della
previdenza  sociale  e  del  tesoro,  sentito  il Consiglio sanitario
nazionale.
  4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed
i  relativi  esiti,  per  il  personale  addetto  alla  guida,   sono
comunicati  d'ufficio  alle prefetture per eventuali provvedimenti in
ordine alla patente di guida.
 
	        
	      
                             Art. 3. (1)
               Agevolazione dell'esodo degli inidonei

 1.  In  temporanea  deroga  a quanto previsto dagli articoli 11 e 12
della  legge  28  luglio  1961,  n. 830, nonche' dall'articolo 27 del
regolamento  allegato  A  al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le
aziende   esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto  predispongono,
trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianita' di servizio
dei  dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri
annuali,  un  programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti
al  Fondo  di  previdenza  dichiarati inidonei rispetto alle mansioni
proprie  della  qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che
abbiano  maturato,  o  maturino  nel  corso  del  quinquennio, almeno
quindici  anni  di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. ((1))
  2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalita' comportino un
onere  per  lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi
sono  congruamente  ridotti  con  decreto del Ministro del tesoro, di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
sentito  il  Fondo  di  previdenza,  dando  precedenza  di  esodo  ai
lavoratori  con  maggiore anzianita' contributiva al Fondo stesso e a
coloro  che compiono il cinquantesimo anno di eta' nel quinquennio di
operativita'  del  programma,  che siano stati dichiarati inidonei in
relazione a qualifiche relative al movimento.
  3.  Ai  dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione
commisurata  al  periodo  di  contribuzione  maturata, maggiorato del
periodo   mancante   al   raggiungimento   di   trentasei   anni   di
contribuzione,  ovvero  del  periodo che il dipendente stesso avrebbe
conseguito   al   raggiungimento   del  sessantesimo  anno  di  eta'.
L'attribuzione di anzianita' ed il versamento dei contributi relativo
a  tale  periodo di anzianita' convenzionale non possono in ogni caso
essere superiori ai dieci anni.
  4.  Le  aziende  ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al
presente   articolo   versano  mensilmente  le  quote  di  contributi
previdenziali  di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianita'
convenzionale  attribuita  al  lavoratore  collocato in quiescenza. I
versamenti  dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione
ed  in  caso  di  reversibilita'  sono  ridotti  in proporzione della
riduzione della pensione stessa.
  5.  Il  computo  dei contributi da versare da parte delle aziende e
dei  dipendenti  e' effettuato in base alla retribuzione in atto alla
data  del  collocamento  in  quiescenza  ed  alle aliquote in atto al
momento del computo delle singole quote mensili.
  6. Fino al compimento della normale eta' di pensionamento stabilita
per  il  conseguimento  della  pensione  di  vecchiaia,  la  pensione
liquidata  ai  sensi  del  presente articolo non e' cumulabile con la
retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.
  7.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  nei  limiti  dei 200 miliardi annui,
dispone,  con  decreto,  il  versamento  al  Fondo  di previdenza del
personale  addetto  ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del
valore  tecnico  delle  mensilita'  di  pensione  corrispondenti, per
ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo,
al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il
lavoratore  compira'  il sessantesimo anno di eta' o i trentasei anni
di  contribuzione.  Resta fermo che tale valore non puo' superare per
ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.
  8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la
spesa media attualizzata gia' gravante sul Fondo di previdenza per il
quinquennio  1982-1986  in  forza  degli  esoneri  effettuati in base
all'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830.
  9.  In  deroga  ai  divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla
normativa  vigente,  i  lavoratori  collocati a riposo possono essere
rimpiazzati  da  nuove  assunzioni nella qualifica per la quale erano
stati  dichiarati  inidonei  i  lavoratori  stessi  e  nei  limiti di
comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano
di  detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi
aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.
  10.  Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica
l'avvenuto   esonero   per  inabilita'  alla  guida  alle  competenti
prefetture.

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AGGIORNAMENTO (1)
  La  sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio-8 febbraio 1991,
n.  60  ha  dichiarato  la illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
primo  comma,  della legge 12 luglio 1988, n. 270 "nella parte in cui
non   esclude  dal  piano  quinquennale  ivi  previsto  i  lavoratori
dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica
di  provenienza  e  che  abbiano  successivamente  svolto  e svolgano
mansioni  equivalenti  o  superiori a quelle per le quali erano stati
dichiarati inidonei".
 
	        
	      
                               Art. 4.
              Contribuzione Cassa integrazione guadagni
  1.  Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12  agosto  1947,  n.  869,  come  modificato
dall'articolo  1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' sostituito dal
seguente:
  "Sono  escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei
guadagni degli  operai  dell'industria:  le  imprese  armatoriali  di
navigazione  o  ausiliarie  dell'armamento,  le  imprese ferroviarie,
tranviarie e di navigazione interna,  nonche'  le  imprese  esercenti
autoservizi  pubblici  di  linea tenute all'osservanza delle leggi 24
maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960,  n.  1054,  o  che  comunque
iscrivono   il  personale  dipendente  al  Fondo  di  previdenza  del
personale addetto ai pubblici servizi di  trasporto;  le  imprese  di
spettacoli;  gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca
industriale; le imprese artigiane ritenute tali  agli  effetti  degli
assegni  familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane
dei  facchini,  portabagagli,  birocciai   e   simili;   le   imprese
industriali  degli  enti  pubblici, anche se municipalizzate, e dello
Stato".
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della nuova aliquota
contributiva dovuta alla Cassa  integrazione  guadagni  degli  operai
dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del  tesoro,  dispone  la  corresponsione  a
favore  della  predetta  gestione di un contributo a titolo di minori
entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione  d'anno.
 
	        
	      
                               Art. 5.
           Composizione del comitato di vigilanza del Fondo
  1.  Il  comitato  di  vigilanza  del  Fondo  di  previdenza  per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di
cui  all'articolo  24  del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, e' integrato, in  rappresentanza  del  Ministero
dei  trasporti,  da  un  funzionario  della  carriera direttiva della
Direzione generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
concessione, di livello non inferiore al settimo.
 
	        
	      
                               Art. 6.
                        Copertura finanziaria
  1.  L'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge  e'
valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992.
  2.  Alla  spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  del  medesimo  triennio  1988-1990, nel capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  finanziario
1988,  all'uopo  utilizzando  lo specifico accantonamento "Attuazione
del contratto collettivo di  lavoro  e  agevolazione  dell'esodo  del
personale autoferrotranviario e internavigatore".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 12 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
	        
	      
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