LEGGE 12 luglio 1988
, n. 270
Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il
triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale
inidoneo ed altre misure.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delegificazione
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, la legge 1› febbraio 1978, n. 30,
recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto
ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della
materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento
allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le
norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale
regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale
di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai
contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del
personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai
sensi dell'articolo 9 della legge 1› febbraio 1978, n. 30, ovvero
vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o
individuali adottate nella materia, nonche' le deliberazioni aventi
ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico
servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2572):
Presentato dal Ministro dei trasporti (MANNINO) il 9
aprile 1988.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
legislativa, il 19 maggio 1988, con pareri delle
commissioni I, V, IX, X e XII.
Esaminato dalla XI commissione l'8 giugno 1988 e
approvato il 15 giugno 1988.
Senato della Repubblica (atto n. 1141):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
deliberante, il 28 giugno 1988 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 11a e 12a.
Esaminato dalla 8a commissione il 29 giugno 1988 e
approvato il 30 giugno 1988.
Art. 2.
Accertamenti sanitari
1. L'attivita' medico-legale delle unita' sanitarie locali relativa
agli accertamenti della idoneita' tecnica del personale delle aziende
di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, puo' essere espletata dal
Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a
convenzioni tra l'ente predetto e le unita' sanitarie locali.
2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti
previdenziali, alle predette convenzioni puo' partecipare, ai sensi
dell'articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base
di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed
i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono
comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in
ordine alla patente di guida.
Art. 3. (1)
Agevolazione dell'esodo degli inidonei
1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12
della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' dall'articolo 27 del
regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le
aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono,
trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianita' di servizio
dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri
annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti
al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni
proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che
abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno
quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. ((1))
2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalita' comportino un
onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi
sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai
lavoratori con maggiore anzianita' contributiva al Fondo stesso e a
coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' nel quinquennio di
operativita' del programma, che siano stati dichiarati inidonei in
relazione a qualifiche relative al movimento.
3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione
commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del
periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di
contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe
conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
L'attribuzione di anzianita' ed il versamento dei contributi relativo
a tale periodo di anzianita' convenzionale non possono in ogni caso
essere superiori ai dieci anni.
4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al
presente articolo versano mensilmente le quote di contributi
previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianita'
convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I
versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione
ed in caso di reversibilita' sono ridotti in proporzione della
riduzione della pensione stessa.
5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e
dei dipendenti e' effettuato in base alla retribuzione in atto alla
data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al
momento del computo delle singole quote mensili.
6. Fino al compimento della normale eta' di pensionamento stabilita
per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione
liquidata ai sensi del presente articolo non e' cumulabile con la
retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui,
dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del
valore tecnico delle mensilita' di pensione corrispondenti, per
ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo,
al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il
lavoratore compira' il sessantesimo anno di eta' o i trentasei anni
di contribuzione. Resta fermo che tale valore non puo' superare per
ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.
8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la
spesa media attualizzata gia' gravante sul Fondo di previdenza per il
quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base
all'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830.
9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla
normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere
rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano
stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di
comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano
di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi
aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.
10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica
l'avvenuto esonero per inabilita' alla guida alle competenti
prefetture.
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AGGIORNAMENTO (1)
La sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio-8 febbraio 1991,
n. 60 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 "nella parte in cui
non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori
dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica
di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano
mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati
dichiarati inidonei".
Art. 4.
Contribuzione Cassa integrazione guadagni
1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato
dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' sostituito dal
seguente:
"Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei
guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di
navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie,
tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti
autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24
maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque
iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di
spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca
industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli
assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane
dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese
industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello
Stato".
2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota
contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai
dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a
favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori
entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d'anno.
Art. 5.
Composizione del comitato di vigilanza del Fondo
1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di
cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, e' integrato, in rappresentanza del Ministero
dei trasporti, da un funzionario della carriera direttiva della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, di livello non inferiore al settimo.
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e'
valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992.
2. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attuazione
del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del
personale autoferrotranviario e internavigatore".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI