08.03.2011 La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità
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 (Consiglio di Stato 183/2010)
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Niente espulsione per gli immigrati bisognosi di cure

Non importa che non siano in possesso del permesso di soggiorno

Niente espulsione per gli immigrati bisognosi di cure

Confermata una decisione del Tribunale di Massa Carrara

Corte di Cassazione, sentenza n.15830/01

 

Un immigrato sprovvisto di permesso di soggiorno può non essere espulso dal nostro territorio se le sue condizioni di salute siano cosi gravi da richiedere cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che, pur respingendo il ricorso di una cittadina extracomunitaria tossicodipendente contro un decreto del Tribunale che confermava la sua espulsione - ritenendo lo stato di tossicodipendenza non equiparabile ad una malattia -  ha rilevato che la legge assicura anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.15830/2001

(Presidente: A. Rocchi; Relatore: A. Nappi)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato il Tribunale di Massa Carrara ha respinto l’opposizione proposta da Helen Alayevsha avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Massa Carrara l’ha espulsa dal territorio nazionale per mancata richiesta del permesso di soggiorno.

Ha ritenuto il giudice del merito che anche il permesso di soggiorno per motivi di cura deve essere tempestivamente richiesto e che lo stato di tossicodipendenza di Helen Alayevsha, entrata clandestinamente in Italia e trattenutavisi senza lavoro, non può essere equiparato a una malattia o a un infortunio per i quali l’art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 assicura anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.

Ricorre per cassazione Helen Alayevsha e propone cinque motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Prefettura di Massa Carrara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 737 c.p.c. e sostiene che il procedimento è invalido in quanto assegnato al ruolo contenzioso anziché a quello della volontaria giurisdizione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia lamentando che non sia stata acquisita una nota informativa della Questura di Massa Carrara.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 5 e 35 D.Lgs. n. 286 del 1998 [1] e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che ingiustificatamente il giudice del merito le abbia negato il diritto costituzionale all’assistenza sanitaria.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà di motivazione, lamentando che il giudice del merito le abbia illogicamente addebitato di non aver svolto attività lavorativa, senza considerare che con l’assunzione di uno straniero privo di permesso di soggiorno il datore di lavoro commetterebbe un illecito penale.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia apoditticamente disatteso la sua richiesta di riduzione della durata del divieto di ingresso sul territorio italiano.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivo, in realtà, è inammissibile, perché non chiarisce per quale ragione la qualificazione come contenzioso del procedimento possa avere compromesso il diritto di difesa della ricorrente.

Inammissibile è anche il secondo motivo, perché la ricorrente non precisa quale sia la rilevanza probatoria del documento di cui si lamenta la mancata acquisizione.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati.

La tossicodipendenza è certamente uno stato patologico, ma si tratta di una malattia cronica dalla quale non necessariamente deriva un imminente pericolo di vita.

Sicché deve escludersi che possano essere considerate cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a norma dell’art. 35 d.Lgs. n. 286, le cure di cui ha bisogno un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta.

Mentre deve ritenersi che solo le cure urgenti o comunque essenziali per l’immediata sopravvivenza dello straniero irregolare possono giustificare, a norma del citato art. 35, una sua permanenza sul territorio nazionale, che, altrimenti, secondo quanto prevede l’art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 286 del 1998, presupporrebbe comunque un permesso di soggiorno ad hoc.

Ne può considerarsi illogico, in questo contesto, il riferimento del giudice del merito alla protratta presenza clandestina in Italia della ricorrente, priva altresì di una qualsiasi attività lavorativa idonea a legittimarla a una richiesta di permesso di soggiorno.

Inammissibile, infine, è il quinto motivo del ricorso, perché il giudice non ha poteri determinativi in ordine alla durata del divieto di reingresso in Italia dello straniero espulso.

Considerata la condizione della ricorrente, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 26 settembre 2001.

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2001.

NOTE:

[1] Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Articolo 5

(Permesso di soggiorno)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

Articolo 35

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 17;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 


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