Non importa che non siano in possesso del permesso di soggiorno
Niente espulsione per gli
immigrati bisognosi di cure
Confermata una decisione del Tribunale di Massa Carrara
Corte di Cassazione,
sentenza n.15830/01
Un
immigrato sprovvisto di permesso di soggiorno può non essere espulso dal nostro
territorio se le sue condizioni di salute siano cosi
gravi da richiedere cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali.
Lo
ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che, pur
respingendo il ricorso di una cittadina extracomunitaria tossicodipendente
contro un decreto del Tribunale che confermava la sua espulsione - ritenendo lo
stato di tossicodipendenza non equiparabile ad una malattia - ha rilevato che la legge assicura anche agli
stranieri privi di permesso di soggiorno le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali.
Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.15830/2001
(Presidente: A.
Rocchi; Relatore: A. Nappi)
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con il decreto impugnato il
Tribunale di Massa Carrara ha respinto l’opposizione proposta da Helen Alayevsha avverso il
provvedimento con il quale il Prefetto di Massa Carrara l’ha espulsa dal
territorio nazionale per mancata richiesta del permesso di soggiorno.
Ha ritenuto il giudice del merito che anche il permesso di
soggiorno per motivi di cura deve essere tempestivamente richiesto e che lo
stato di tossicodipendenza di Helen Alayevsha, entrata clandestinamente in Italia e trattenutavisi senza lavoro, non può essere equiparato a una malattia o a un infortunio per i quali l’art. 35 comma
3 del D.Lgs. n. 286 del 1998
assicura anche agli stranieri privi di permesso di soggiorno le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali.
Ricorre per cassazione Helen Alayevsha e propone cinque motivi d’impugnazione, cui
resiste con controricorso la Prefettura di Massa
Carrara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente
deduce violazione dell’art. 737 c.p.c. e sostiene che
il procedimento è invalido in quanto assegnato al ruolo contenzioso anziché a quello della volontaria giurisdizione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia lamentando che non sia
stata acquisita una nota informativa della Questura di Massa Carrara.
Con il terzo motivo la ricorrente
deduce violazione degli artt. 5 e
35 D.Lgs. n. 286 del 1998
[1] e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che
ingiustificatamente il giudice del merito le abbia negato il diritto
costituzionale all’assistenza sanitaria.
Con il quarto motivo la ricorrente
deduce violazione di legge e contraddittorietà di motivazione, lamentando che
il giudice del merito le abbia illogicamente addebitato di non aver svolto
attività lavorativa, senza considerare che con l’assunzione di uno straniero
privo di permesso di soggiorno il datore di lavoro commetterebbe un illecito
penale.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta che il
giudice del merito abbia apoditticamente disatteso la
sua richiesta di riduzione della durata del divieto di ingresso
sul territorio italiano.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo, in realtà, è inammissibile, perché non
chiarisce per quale ragione la qualificazione come contenzioso del procedimento
possa avere compromesso il diritto di difesa della ricorrente.
Inammissibile è anche il secondo motivo, perché la
ricorrente non precisa quale sia la rilevanza probatoria del documento di cui
si lamenta la mancata acquisizione.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati.
La tossicodipendenza è certamente uno stato patologico, ma
si tratta di una malattia cronica dalla quale non necessariamente deriva un imminente pericolo di vita.
Sicché deve escludersi che possano essere considerate cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, a norma dell’art. 35 d.Lgs.
n. 286, le cure di cui ha bisogno un tossicodipendente che non si trovi in una
situazione patologica acuta.
Mentre deve ritenersi che solo le cure urgenti o comunque essenziali per l’immediata sopravvivenza dello
straniero irregolare possono giustificare, a norma del citato art. 35, una sua
permanenza sul territorio nazionale, che, altrimenti, secondo quanto prevede
l’art. 5 dello stesso D.Lgs. n.
286 del 1998, presupporrebbe comunque un permesso di soggiorno ad hoc.
Ne può considerarsi illogico, in questo contesto,
il riferimento del giudice del merito alla protratta presenza clandestina in
Italia della ricorrente, priva altresì di una qualsiasi attività lavorativa
idonea a legittimarla a una richiesta di permesso di soggiorno.
Inammissibile, infine, è il quinto motivo del ricorso,
perché il giudice non ha poteri determinativi in ordine alla
durata del divieto di reingresso in Italia dello straniero espulso.
Considerata la condizione della ricorrente, sussistono
giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 26 settembre 2001.
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2001.
NOTE:
[1] Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Articolo 5
(Permesso di
soggiorno)
1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai
sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo
unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di
soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può
provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del
permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti
stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere:
a) superiore a tre
mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei
mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che
richiedono tale estensione;
c) superiore ad un
anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d)
superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle
necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del
permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza
ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9,
e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri
muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità
di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità
e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di
soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con
caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di
soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in
cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico.
Articolo 35
(Assistenza sanitaria
per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. Restano salve le
norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare
garantiti:
a)
la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29
luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del
Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della
salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 17;
c) le vaccinazioni
secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di
profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura
delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le
prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il
finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle
rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle
disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.