REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.2594/2007 Reg.Dec. N. 4926 Reg.Ric. ANNO 2006 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Malapagama Jayasena Perera rappresentato e
difeso dallĠavv. Daniela Consoli ed elettivamente domiciliato in Roma presso
lĠavv. Gianluca Contaldi in via Pierluigi da Palestrina 63;
contro
Ministero
dellĠinterno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso
dallĠAvvocatura generale dello Stato presso cui ope legis domiciliato in Roma
via dei Portoghesi 12;
Questura
di Firenze, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione I n.8380 del 14 dicembre
2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio
dellĠAmministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 relatore
il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Uditi lĠavv. Contaldi per delega dellĠavv.
Consoli e lĠavv. dello Stato Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Toscana
ha respinto il ricorso proposto da
Malapagama Jayasena Perera avverso il provvedimento del Questore di Firenze in
data 6 aprile 2004 che gli rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno.
LĠadito Tribunale premetteva che era impugnata
una nota della Questura, Ufficio immigrazione, sez Affari legali, con cui si
chiariva che il permesso di soggiorno per attesa occupazione poteva essere
rinnovato solo se, prima della data della sua scadenza, fosse stato instaurato
un rapporto di lavoro. Rilevava che il permesso di soggiorno per attesa
occupazione rilasciato al ricorrente, era scaduto il 4 marzo 2004, senza che
nel termine semestrale, fissato con provvedimento inoppugnabile, fosse stato
instaurato alcun rapporto di lavoro, e che la proroga di tale tipo di permesso,
nel sistema in cui il permesso di soggiorno di regola rilasciato a seguito
della stipula del contratto di soggiorno (art.5, comma 3-bis; art.5-bis
D.lgs.n.286 del 1998, come mod. dalla legge n.189\2002), non era prevista dalla
legge. Considerava quindi che lĠinteresse a un pi lungo periodo di attesa
occupazione avrebbe potuto farsi valere solo nei confronti del provvedimento
che fissava la scadenza e che la dichiarazione di mera disponibilit
allĠassunzione non equivaleva allĠinstaurazione tempestiva di un rapporto di
lavoro, onde il ricorso era infondato.
Appella lĠoriginario ricorrente deducendo i
seguenti motivi:
I. FALSA APPLICAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE
DELLĠART.22 COMMA 11 D.LGS.286\98 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 8-9
CONV.OIL 143\75 RATIFICATA IN ITALIA CON L.10.4.1981 N.158
EĠ errato che il legislatore non abbia previsto
la proroga del permesso per attesa occupazione, in mancanza di espressa
previsione, come accade per il permesso di soggiorno per motivi di turismo (art.13,
comma 1, DPR 334\04 che dispone espressamente Ònon pu essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di 90 giorniÓ) o per i permessi di lavoro stagionale
(art.38 DPR 334\04).
Le norma in materia di rinnovo, dettate dal
D.lgs.286\04 e dal DPR 334\04, trovano infatti applicazione generale eccezion
fatta dei detti casi espressamente previsti. Il principio per cui il lavoratore
straniero che perde il posto di lavoro mantiene la posizione di legalit nel
soggiorno, con conseguente diritto allĠottenimento del permesso di soggiorno,
contenuto nella Convenzione OIL 143\1975, espressamente allĠart.8. Dovendosi il
legislatore conformare al detto principio, ha previsto che qualora il
lavoratore perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, questĠultimo Òiscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesiÓ(art.22, comma 11, D.lgs.286\98). Detta norma
richiamata dallĠart.13, comma 2, del DPR 334\2002 che, nel dettare i requisiti
per beneficiare del rinnovo del permesso di soggiorno, rinvia e fa salvo quanto
previsto nellĠart.22, comma 11, D.lgs., ovvero che incaso di rinnovo del
permesso per attesa occupazione, la p.a. non dovr accertare la disponibilit
di un reddito, che ovviamente non pu essere richiesta al lavoratore straniero
in condizione di disoccupazione. Quanto ai termini di durata del permesso per
attesa occupazione, lĠart.22, comma 11, non a caso, prevede solo un termine
minimo. Tale locuzione infatti riportata in identico modo anche nel
regolamento di attuazione, che allĠart.37, comma 1, specifica e ribadisce il
diritto del lavoratore a beneficiare di un periodo per ricerca lavoro Ònon
inferiore a sei mesiÓ. Il motivo per cui la norma prevede solo un termine
minimo rinvenibile nel fatto che il legislatore, ragionevolmente, ha previsto
lĠipotesi che in relazione alla posizione di alcuni lavoratori disoccupati, il
termine semestrale potrebbe non risultare sufficiente per reperire una nuova
occupazione e pertanto, questi, in ragione delle proprie vicende personali e in
virt delle norme citate, potranno accedere al procedimento di rinnovo del
titolo proponendo la relativa istanza che dovr logicamente essere valutata
dalla p.a. In armonia coi principi della normativa comunitaria e
internazionale, la normativa in vigore, riconosce a tutti i lavoratori migranti
il diritto a mantenere la posizione di legalit, e dunque il diritto ad ottenere
il rinnovo del permesso di soggiorno, anche in assenza della titolarit di un
regolare contratto di lavoro, per il periodo minimo di sei mesi e per ulteriore
periodo che la p.a dovr valutare caso per caso. Detta tutela peraltro legata
al principio di parit di trattamento e piena eguaglianza tra lavoratori
stranieri e le loro famiglie, e lavoratori italiani, come previsto dalla citata
Conv.OIL, recepita anche in questo senso dallĠart.2, comma 3, D.lgs. 286\98. Se
il legislatore avesse voluto limitare la durata dei permessi per attesa
occupazione, come ritenuto dal Tar avrebbe utilizzato una locuzione letterale
esattamente opposta, quale ad esempio Òper un periodo non superiore a sei
mesiÓ. In ogni caso il tenore letterale dellĠart.22, c.11, non lascia adito a
dubbi.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLĠART.5
COMMA 5 D.LGS.286\98.
La circostanza che nel caso di specie
lĠesponente abbia reperito una nuova opportunit di lavoro, sottoscritta
peraltro pochi giorni dopo la scadenza del titolo avente durata minima, non
stata presa in considerazione ai fini del rinnovo del titolo, in violazione
dellĠart.5, comma 5, del D.lgs. 286\98. I nuovi elementi sopraggiunti risultano
infatti provati in corso di causa (cfr; all.3 al ricorso) e non vi era alcuna irregolarit
amministrativa che non fosse sanabile. In primo luogo perch lĠistanza
pervenuta alla p.a. nei termini utili, 60 giorni dalla scadenza del permesso,
come sancito da SS.UU.n.7892\2003, ed in secondo luogo perch lĠamministrazione
aveva il potere discrezionale di valutare le ragioni poste a fondamento della
richiesta di permesso di soggiorno recependo lĠistanza e rilasciando il
cedolino che avrebbe permesso al ricorrente la formalizzazione del contratto di
lavoro. Cassazione I Sez.3 febbraio 2006, n.2147, ha chiarito che, previsto
allĠart.5, comma 5, che si debba tener conto dei nuovi elementi che consentano
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione del possesso
da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto
al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno, ma al momento in cui la p.a. chiamata a pronunciarsi, facendo
riferimento non alla situazione pregresso ma alle condizioni attuali dello
straniero. Nel caso di specie la p.a., alla luce della nuova circostanza che ha
indotto il ricorrente a chiedere il rinnovo, avrebbe dovuto dapprima recepire
lĠistanza, giustificata proprio dal fatto sopravvenuto, rilasciando il cedolino
attestante il deposito della domanda, con cui il ricorrente avrebbe poi potuto
stipulare un regolare contratto col datore disposto allĠassunzione.
Se lĠamministrazione avesse correttamente
operato, al momento di istruire il procedimento, avrebbe accertato la presenza
di tutti i requisiti in capo al ricorrente, anche in relazione ai mezzi di
sussistenza, potendo poi definire positivamente il procedimento di rinnovo
attribuendo al Perera, persino un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il mantenimento della regolarit dellĠesponente non contrastava con alcun
interesse pubblico ed anzi la finalit che lĠamministrazione dovrebbe
perseguire quella di mantenere, quando possibile, la regolarit del
soggiorno.
III. FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.5 COMMA 3-BIS
E 5 BIS D.LGS 286\98.
Le norme invocate dal Tar a sostegno
dellĠimprorogabilit del titolo, non attengono alla fattispecie oggetto di
giudizio, riferendosi a diversa ipotesi, quella del lavoratore straniero che
entri per la prima volta nel territorio italiano e che debba ottenere non il
rinnovo ma il rilascio del primo permesso di soggiorno. Il destinatario
dellĠart.5, comma 3bis, colui che preliminarmente ottiene dallĠambasciata
italiana competente nello Stato di origine un visto di ingresso per motivi di
lavoro e, successivamente entrato in Italia, otterr il rilascio del permesso
per lavoro dietro la previa stipula del contratto secondo il disposto
dellĠart.5 bis. In fase di rinnovo, il contratto di lavoro non requisito
previsto dalla legge ai fini della regolarit del soggiorno: se cos non fosse,
gli artt.8 e 9 Conv.OIL e lĠart.22, c.11, verrebbero svuotati del loro reale
contenuto, e la relativa disciplina sarebbe violata se lĠamministrazione
rifiutasse il rinnovo in assenza di un contratto in corso di validit: Tanto
vero che lĠart.13, comma 2, DPR 334\04, Òrinnovo del permesso di soggiornoÓ,
allorch richiede la documentazione attestante la disponibilit di un reddito
fa espressamente salva lĠipotesi prevista dallĠart.22, comma 11.
IV. ERRONEITAĠ E CONTRADDITTORIETAĠ DELLA MOTIVAZIONE.
IL Tar, nel secondo motivo a sostegno del
rigetto, assume che ÒlĠinteresse a un pi lungo periodo di attesa occupazione
potrebbe farsi valere solo nei confronti del provvedimento che fissi la
scadenzaÓ. Con ci il Tar esclude la perentoriet del termine semestrale quale
termine massimo, ex art.22, c.11, essendo nel nostro ordinamento, perentori
solo i termini espressamente definiti tali, riconoscendo che il titolo per
attesa occupazione possa avere anche durata maggiore della semestrale. Assume
tuttavia che detto interesse possa farsi valere unicamente al momento
dellĠattribuzione del titolo. Ma il lavoratore straniero, al momento
dellĠottenimento di un permesso che risulti rispettoso dei termini di durata
prevista dalla legge, non ha alcun interesse a richiedere la proroga del
permesso di soggiorno e\o lĠottenimento di un titolo di durata oltre i sei
mesi. Trovandosi in stato di disoccupazione, spera chiaramente di non rimanere
in detta condizione a lungo. Al momento del rilascio del titolo, poi, la p.a.
esigerebbe di una congrua motivazione a sostegno di una tale richiesta di un
pi lungo termine, motivazione che non ci sarebbe in nessun caso. Il cittadino
straniero non pu perci inoltrare una richiesta di soggiorno per attesa
occupazione superiore a quella minima, in quanto carente di interesse. Questo
sar ben presente al verificarsi del fatto nuovo che legittimer una richiesta
di rinnovo, cos in ipotesi di reperimento di un nuova occasione di lavoro , o
anche in ipotesi di impossibilit al reperimento per causa di forza maggiore,
quindi, in tutti i casi che logicamente seguono la gi avvenuta attribuzione
del titolo semestrale in quanto non possono precederla.
Priva di pregio la circostanza che una
Circolare ministeriale, del 23 ottobre 2000, antecedente alla riforma del 2002
apportata allĠart.22, c.11, D.lgs.268\98, affermi incidentalmente che il
termine annuale, previsto ante legem 189\2002, sia un termine massimo
improrogabile; il rilascio da parte delle questure di permessi di durata pari a
quella minima una prassi che non pu essere portata a sistema generale della
materia. Le circolari, infatti, sono meri atti interni allĠUfficio non idonee a
limitare i diritti attribuiti dalla legge.
V. CARENZA DELLA MOTIVAZIONE.
La sentenza non ha motivato in relazione al
motivo di doglianza volto a far valere la violazione dellĠart.3 l.n.241\90. Se
la p.a. tenuta, operando in modo vincolato, ad attribuire permessi per attesa
occupazione, della durata pari al termine minimo di legge, (diritto riconosciuto
dalla legge in modo automatico), la stessa p.a. dinnanzi ad una richiesta di
rinnovo e\o estensione del permesso semestrale, proceder in modo
discrezionale. La p.a. sar allora tenuta a valutare le circostanze, i fatti
nuovi, e sopravvenuti, e le ragioni poste a fondamento dellĠistanza, definendo
il procedimento con un provvedimento che, essendo frutto di giudizio
discrezionale, non pu sottrarsi allĠobbligo di motivazione, del tutto
inadempiuto nel caso di specie con riferimento alle circostanze addotte dal
ricorrente ai fini del rinnovo. La p.a. ha dapprima rifiutato il deposito
dellĠistanza, in eccesso di potere, e successivamente ha rigettato il titolo
sulla scorta non di una motivata valutazione negativa, ma sullĠerroneo
presupposto che il contratto di lavoro conditio sine qua non per ottenere il
rinnovo del titolo di soggiorno; ( nella stessa illegittimit incorso il Tar
ricalcando il percorso del provvedimento impugnato).
VI. FALSA APPLICAZIONE DELLĠART.13 COMMA 5
D.LGS. 286\98.
Le SS.UU. della Cassazione, sent.20 maggio 2003,
n.7982, hanno chiarito, in relazione allĠart.13, comma 5, D.lgs. 286\98, che
non essendovi alcuna distinzione nella posizione di soggiorno tra lo straniero
che abbia presentato tempestivamente la domanda di rinnovo e quello che invece
non ne abbia chiesto il rinnovo un mese prima della scadenza del permesso di
soggiorno, non pu essere disposta lĠespulsione, prima del decorso del termine
di tolleranza di 60 gg. dopo la scadenza del titolo. Da ci la contraddittoriet
del provvedimento che assume che se il lavoratore non stipula nei sei mesi
alcun contratto di lavoro, deve abbandonare il territorio nazionale. Ci non
conciliabile col principio di uguaglianza e coi principi cardine della
Convenzione OIL. Se i lavoratori stranieri in possesso di regolare contratto di
lavoro possono utilmente servirsi del termine di tolleranza di 60 giorni
successivi alla scadenza del titolo per procedere al rinnovo dello stesso, come
chiarisce la Cassazione, non pu legittimarsi una disparit di trattamento
rispetto ai lavoratori stranieri che perdano il posto (che per lĠart.8 della
Convenzione hanno diritto a non essere considerati in posizione illegale),
laddove non ne potessero usufruire.
Da un lato non dato comprendere, seguendo il
provvedimento impugnato nellĠinterpretazione avallata dal Tar, che
configurazione giuridica abbiano i lavoratori disoccupati nel termine di
tolleranza di 60 giorni, dallĠaltro, ammettendo lĠimprorogabilit del permesso
per attesa occupazione, dovendo il lavoratore stipulare un contratto entro i
sei mesi di durata, questĠultimo beneficerebbe, in ultima analisi, di un
termine inferiore a quello minimo di legge per ricercare e stipulare un nuovo
contratto.
Si costituita lĠAmministrazione sostenendo,
anche con breve memoria riassuntiva delle difese svolte in primo grado,
lĠinfondatezza dellĠappello.
DIRITTO
LĠappello pu essere accolto nei limiti indicati
dalla pronunzia adottata in fase cautelare.
Deve infatti premettersi che, in linea di
principio, la disciplina vigente in tema di condizione del lavoratore
straniero, quale risultante dal D.lgs. 25 luglio 1998, n.286, e dal D.P.R. 31
agosto 1999, n.394, entrambi nelle versioni risultanti dalle modifiche
apportate, rispettivamente, dalla legge 30 luglio 2002, n.189, e dal
corrispondente regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 18 ottobre 2004,
n.334, nei sensi indicati dal provvedimento impugnato in prime cure,
condivisi dalla sentenza di prime cure.
Contrariamente a quanto assume lĠappellante, in
base ad una lettura incompleta ed inesatta delle norme invocate, lĠart.22,
comma 11, del D.lgs. 286\98, non prevede affatto che il c.d. permesso di
soggiorno Òper attesa occupazioneÓ sia rilasciato per un periodo ÒminimoÓ di
sei mesi, n in tal senso pu trovarsi conferma nellĠart.37, del D.P.R. 394\99,
se letto correttamente nellĠintegralit delle sue disposizioni.
LĠart.22, comma 11, cit., infatti, dispone:Ó La
perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per lĠimpiego,
anche ai fini dellĠiscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitariÓ.
La norma cos formulata, secondo il suo
obiettivo significato risultante dalle espressioni adottate, stabilisce che
lĠiscrizione nelle liste di collocamento avviene,- condizionando logicamente la
durata del connesso titolo permissivo del soggiorno-, in prima battuta, per il
periodo di residua validit del permesso di soggiorno, con ci attuandosi la
previsione che la sopravvenuta disoccupazione non implica la revoca del titolo
a permanere legalmente nel territorio dello Stato; peraltro, qualora il periodo
di residua validit sia inferiore ai sei mesi, la legge soccorre la posizione
dellĠinteressato, concedendogli, comunque, un periodo di iscrizione di almeno
sei mesi, al fine di consentirgli la disponibilit di un congruo lasso di tempo
per reperire una nuova occupazione.
Ne discende che la concessione del periodo di
sei mesi ha riguardo solo ed esclusivamente allĠipotesi che il periodo
residuale di vigenza del precedente titolo sia ad esso inferiore, e dunque non
configura alcun generale potere discrezionale di concedere un permesso di
soggiorno che, secondo la prospettazione dellĠappellante, avendo in ogni caso
una ÒprimaÓ durata minima di sei mesi (tesi sostenuta dallĠappellante), sia
perci prorogabile oltre tale termine.
Conferma di ci si riscontra nellĠart.37 del
D.P.R. 394\99. Questo prevede al comma secondo che lo straniero, naturalmente,
possa Òavvalersi della previsione di cui allĠart.22, comma 11, del testo
unicoÓ, regolando le relative formalit procedurali. Tuttavia, ai commi 5 e 6,
dispone che:
Ò5. Quando a norma delle disposizioni del testo
unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la
questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dellĠinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione delle liste di cui al comma 1
ovvero di registrazione nellĠelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso
subordinato allĠaccertamento, anche per via telematica, dellĠinserimento
dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellĠelenco
di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellĠart.36 bisÓ (che, a sua
volta prevede che per lĠinstaurazione di nuovo rapporto di lavoro deve essere
sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno di cui allĠart.13 stesso D.P.R.).
Ò6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di
cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo
risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia
diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa
vigenteÓ.
Le disposizioni riportate, dunque, confermano,
quanto detto in relazione alla determinazione del termine indicato dallĠart.22,
comma 11, del D.lgs.286\98, e, quindi, che il periodo di sei mesi va inteso
come termine massimo, e non minimo, di permanenza Òoltre il termine fissato dal
permesso di soggiornoÓ.
Ci in quanto il periodo residuo di vigenza del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, venuto meno a seguito di
intervenuta disoccupazione, sia risultato, appunto, talmente breve (in teoria
fino ad un giorno prima della scadenza del titolo originario), da doversi
concedere un periodo di iscrizione alle liste utile alla ricerca del posto di
lavoro, e quindi abilitativo ad un titolo provvisorio oltre la scadenza del
titolo originario, pari o prossimo, appunto, a quello di sei mesi previsto
dallĠart.22, comma 11.
Se invece il periodo residuo di validit
dellĠoriginario permesso di soggiorno fosse stato superiore a sei mesi, esso,
nella valutazione del legislatore, rimane utile per la permanenza nel
territorio dello Stato, ma non rende necessario che il permesso per attesa
occupazione (che si tramuta in una ÒnovazioneÓ dellĠoriginario titolo per il
tempo residuo) rechi una scadenza oltre il termine fissato dallĠoriginario
permesso di soggiorno.
Quindi, sia che lĠattesa occupazione abbia
costituito titolo per una permanenza oltre il termine originariamente
stabilito, sia che, come sĠ visto, tale ipotesi non si sia resa necessaria,
allo scadere del permesso di soggiorno comunque rilasciato per consentire la
stipula di un nuovo contratto di lavoro, (che pu eccedere i sei mesi soltanto
se in tale misura risulti il periodo di residua validit del titolo
originario), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo,
naturalmente, il caso che risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno
per lavoro (ipotesi che riguarda il caso qui in decisione, in cui non viene in
rilievo Òaltro titoloÓ).
Ne discende che il permesso di soggiorno
previsto dallĠart.37, comma 5, del citato D.P.R. n.394\99, come sostituito
dallĠart.33 del D.P.R. n.334\04, non rinnovabile, ma, entro lo spirare del
suo termine, determinabile nella misura massima nei modi sopra specificati, pu
sfociare o nella concessione di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, in osservanza delle disposizioni dellĠart.36 bis dello stesso
D.P.R., ovvero nellĠobbligo per lo straniero di lasciare il territorio dello
Stato.
Tale meccanismo costituisce la specificazione
del principio di legame indissolubile tra rilascio del permesso di soggiorno e
stipula del contratto di soggiorno sancito dal combinato disposto dellĠart.5,
comma ter, e dellĠart.5 bis del D.lgs. n.286 del 1998, nella sua attuale
formulazione, esattamente come indicato dal Tar.
EĠ escluso, dunque, che sia configurabile,
rispetto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, un potere
discrezionale di proroga oltre il termine ricavabile dallĠart.37 citato, che,
dĠaltra parte, indica appunto un termine massimo, risultandone smentite tutte
le censure variamente articolate dallĠappellante sullĠerroneo presupposto che
il termine semestrale indicato nellĠart.22, comma 11, del D.lgs.n.286 del 1999
sia un Òtermine minimoÓ.
N risulta ipotizzabile una violazione
dellĠart.8 della Convenzione O.I.L. n.143\75, ratificata con legge 10 aprile
1981, n.158, posto che la disciplina interna qui analizzata prevede appunto che
la perdita del posto di lavoro non determini affatto il ritiro del permesso di
soggiorno gi rilasciato, ma innesca solo una ÒnovazioneÓ del titolo restandone
inalterata la durata.
Al contempo, il complessivo meccanismo
disciplinato dallĠart.37 del D.P.R. 394\99, in attuazione della previsione
nello stesso senso dellĠart.22, comma 11, D.lgs.n.286\98, attribuisce al
lavoratore ÒmigranteÓ un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali,
e proprio con riguardo alle Ògaranzie relative alla sicurezza dellĠoccupazione,
la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimentoÓ, provvidenze
perfettamente compatibili e positivamente stabilite con il citato art.37, con
lĠunico correttivo che lĠoperativit del sistema agevolativo del reperimento di
una nuova occupazione limitata nel tempo, cio soggetta ad un termine che,
risultando ÒragionevoleÓ rispetto allo scopo perseguito, (il reinserimento nel
mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela.
Per contro, il diverso risultato di
unĠapplicabilit sine die del sistema
finalizzato al collocamento del lavoratore Òlicenziato, dimesso o invalidoÓ
(come si esprime la rubricazione dello stesso art.37), presupporrebbe
unĠequiparazione incondizionata del ÒmigranteÓ al cittadino nazionale, laddove
non pu ritenersi che, dal rilascio del permesso di lavoro, scaturisca, in
virt della Convenzione in parola, un obbligo, in definitiva, di concedere al
lavoratore straniero lo status di cittadinanza o uno comunque equivalente.
Alla risoluzione della controversia in favore
del ricorrente, peraltro, pu pervenirsi seguendo un percorso compatibile con
le disposizioni nazionali finora esaminate, se interpretate unitamente ad altre
previsioni recate dalle stesse fonti normative, pur esse invocate nelle censure
appellatorie (in relazione ai motivi IV e V dedotti nel ricorso di primo
grado).
Soccorre infatti lĠart.5, comma 5, del
D.lgs.n.286 del 1998, che permette allo straniero di evitare un provvedimento
negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti richiesti per il rilascio od
il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da mere irregolarit
amministrative sanabili o possa essere superata da nuovi elementi integranti le
condizioni di legittimazione; la disposizione in questione va infatti
interpretata nel senso che i requisiti per il rinnovo del detto permesso devono
essere valutati al momento dellĠassunzione della decisione da parte
dellĠAutorit amministrativa, con la conseguenza che lĠistante pu, tra
lĠaltro, integrare la documentazione carente fino al detto momento.
Il principio ora affermato, avente appunto
fondamento positivo nellĠart. 5, comma 5, citato, si applica nel caso di specie
anche in relazione allĠart.13, comma 5, dello stesso D.lgs.n.286 del 1998, e
della giurisprudenza di questa stessa Sezione formatasi in relazione al termine
di presentazione dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Da un lato il predetto art.13, comma 5, nel
prevedere che lĠespulsione sia intimata nei confronti dello straniero solo
Òquando il permesso di soggiorno scaduto di validit da pi di sessanta
giorniÓ, introduce un Òtermine di tolleranzaÓ durante il quale escluso che lo
straniero che non abbia presentato tempestivamente domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno sia in una condizione che gli precluda la richiesta
ÒtardivaÓ; dallĠaltro, il termine indicato dallĠart.5, comma 4, del
D.lgs.n.286\98 per la detta presentazione dellĠistanza di rinnovo non ha natura
perentoria ma ordinatoria o acceleratoria, onde illegittimo il diniego di
rinnovo motivato con esclusivo riferimento al decorso del termine di legge,
senza tenere conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nella
presentazione dellĠistanza (giurisprudenza costante, da ultimo VI, 11 settembre
2006, n.5240).
Applicando i detti principi al caso di specie,
ne discende che lĠistanza del ricorrente poteva essere presa in esame ancorch
proposta successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno (in disparte
ogni considerazione sullĠallegato rifiuto di accettare lĠistanza in
precedenza opposto
dallĠAmministrazione a detta del ricorrente stesso), e, quindi, anche con
riferimento al 5 aprile 2004 rispetto ad una scadenza del permesso per attesa
occupazione intervenuta il 4 marzo 2004, collocandosi la detta istanza comunque
entro il termine di tolleranza previsto dallĠart.13, comma 5, D.lgs. n.286\98,
invocato dallĠinteressato.
Inoltre, anche con riferimento alla detta
istanza, la sussistenza dei requisiti andava presa in esame in relazione al
momento, di effettiva presentazione dellĠistanza, sopra specificato, ai sensi
dellĠart.5, comma 5, del D.lgs.n.286\98.
Pertanto, non rileva che, come opposto dal
provvedimento impugnato, Òalla scadenza del permesso di soggiornoÉil nominato
in oggetto non aveva instaurato alcun rapporto di lavoroÓ e che Òla mera
disponibilit allĠassunzione non equivale allĠinstaurazione di un nuovo
rapporto di lavoroÓ.
In effetti, la dichiarazione in data 12 marzo
2004, allegata in sede di richiesta di rinnovo dal ricorrente, relativa alla
disponibilit allĠassunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, poteva
costituire un Ònuovo elementoÓ che consentiva il rilascio del permesso, da
considerare, alla data del 6 aprile di adozione del diniego impugnato, in base
allĠart.5, comma 5, citato.
Nel mentre, la mancata stipula del contratto di
soggiorno per lavoro subordinato ex art.5 bis s.l., poteva considerarsi, nel
contesto, mera irregolarit amministrativa sanabile. Questo perch, come gi
rilevato in sede cautelare da questa Sezione, il contratto non si era potuto
prefezionare per la scadenza di validit, da pochi giorni intervenuta, del
permesso di soggiorno per attesa occupazione, mancando, in ogni caso, in quel
momento, per il rifiuto opposto dallĠAmministrazione, la ricevuta della
presentazione dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
La predetta carenza, da ritenere mera
irregolarit sanabile, stata in effetti ovviata a seguito dellĠemanato
provvedimento cautelare, tanto che il ricorrente, avendo ottenuto il ÒcedolinoÓ
comprovante lĠavvenuta presentazione dellĠistanza di rinnovo del permesso di
soggiorno, ha potuto formalizzare il contratto ex art.5 bis e ottenere un
idoneo titolo di permanenza nel territorio dello Stato.
Nei limiti sopra specificati, dunque, lĠappello
va accolto.
LĠincertezza della normativa in applicazione
giustifica tuttavia lĠintegrale compensazione delle spese per entrambi i gradi
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando
la sentenza impugnata.
Compensa
le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 20.3.2007 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei Signori:
Claudio
Varrone Presidente
Paolo
Buonvino Consigliere
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Est.
Domenico
Cafini Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
LUCIANO
BARRA CARACCIOLO GLAUCO
SIMONINI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il...22/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria