REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 1524/2008
Registro
Generale: 302/2008
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore
SERGIO FINA
Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
ex articolo 9 legge 205/2000
nella Camera di
Consiglio del 10 Aprile 2008
Visto il ricorso 302/2008
proposto da:
LICO KLODJAN
rappresentato e difeso da:
BONATESTA AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto
in BOLOGNA
VIA DEI MILLE, 19
presso
CALIFANO AVV. GIAN VITO
contro
QUESTURA DI FORLI' CESENA
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
MINISTERO DELL'INTERNO
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, del provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro, emesso dal Questore della Provincia di Forl-Cesena in
data 16 gennaio 2007;
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della
esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal
ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Questura di Forl-Cesena;
Uditi nella camera di consiglio del 10 aprile 2008,
relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati delle parti, come specificato
nel verbale di udienza, anche in ordine allĠeventualit dellĠadozione di
decisione in forma semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971
n. 1034 come modificati dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, cittadino albanese,
impugna il provvedimento del Questore di Forl-Cesena in data 16 gennaio 2007
con cui gli stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno deducendo
la violazione degli articoli 5 e 22 del D.lgs n. 268 del 1998, dellĠarticolo 31
del D.p.r. n. 394 del 1999, non ch lĠeccesso di potere per difetto di
motivazione.
2. – DallĠatto impugnato e dalla
documentazione in atti risulta:
a) che nei confronti del ricorrente era stato
emesso dalla Prefettura di Catania, il 29 marzo 2000, provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera eseguito il giorno stesso;
b) che il ricorrente, rientrato in Italia
senza richiedere lĠautorizzazione prevista dallĠarticolo 13, comma 13 del D.lgs
n. 286 del 1998, il 3 marzo 2003 aveva ottenuto il permesso di soggiorno,
nellĠambito della procedura di emersione-legalizzazione del lavoro irregolare
di cui alla legge 189 del 2002;
c) che con provvedimento 27 luglio 2004 il
Questore di Forl-Cesena aveva rigettato lĠistanza di rinnovo del permesso di
soggiorno a causa della pregressa espulsione;
d) che tale provvedimento impugnato con il
ricorso 1289 del 2004, tuttora pendente;
e) che a seguito di richiesta presentata dalla
ditta Aldini Guido Sas il 14 marzo 2006 nellĠambito del decreto flussi per
lĠanno 2006, il 12 gennaio 2007 veniva rilasciato nulla osta al lavoro
subordinato per lĠassunzione del ricorrente;
f) che, a seguito di ci veniva stipulato il
contratto di soggiorno previsto dallĠarticolo 5 bis del D.lgs n. 286 del 1998 e
chiesto il rilascio del permesso di soggiorno, rifiutato con lĠimpugnato
provvedimento.
3. – Ci premesso il Collegio deve
rilevare che i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno sono
sostanzialmente riconducibili al provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera emesso nei confronti del ricorrente il 29 marzo
2000.
Peraltro, come sar di seguito argomentato,
tale provvedimento non pu pi costituire lĠunico impedimento al rilascio di
regolare permesso di soggiorno in presenza di legittime situazioni lavorative e
alloggiative.
4. In punto di diritto va innanzitutto
rilevato che lĠarticolo 1 comma 8 lett. a), del decreto legge 195 del 2002
preclude la regolarizzazione nei confronti dei cittadini extracomunitari che
risultino destinatari di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbiano
lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all'art.
13 comma 13 del D.lgs. n. 286 del 1998 (Lo straniero espulso non pu rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno).
La
Corte costituzionale, con sentenza 17 - 26 maggio 2006 n. 206 ha
respinto lĠeccezione di incostituzionalit dellĠarticolo 1, comma 8 lettera a)
citato osservando fra lĠaltro:
"... nel sistema vigente prima della
legge n. 189 del 2002 la modalit abitualmente seguita per l'esecuzione
dell'espulsione dal territorio dello Stato non era l'accompagnamento alla
frontiera, bens l'intimazione ad uscirne nel termine stabilito (art. 13, comma
6, del D.lgs. n. 286 del 1998). L'accompagnamento alla frontiera era previsto
per chi fosse stato espulso dal Ministro dell'interno per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o appartenesse a categorie soggette a
misure di prevenzione, ed anche per chi non avesse ottemperato all'ordine di
lasciare il territorio italiano nel termine stabilito, o vi fosse entrato
sottraendosi ai controlli di frontiera, qualora fosse privo di documento
d'identit e il prefetto ravvisasse il pericolo di sottrazione alla misura.
Anche limitato alle ultime ipotesi ricordate -
che sono poi quelle su cui i remittenti sono chiamati a pronunciarsi -
l'accompagnamento alla frontiera non era correlato a lievi irregolarit
amministrative ma alla situazione di coloro che avessero gi dimostrato la
pervicace volont di rimanere in Italia in una posizione di irregolarit tale
da sottrarli ad ogni normale controllo o di coloro che tale volont lasciassero
presumere all'esito di una valutazione dei singoli casi condotta sulla base di
specifici elementi (sottrazione ai controlli di frontiera e mancanza di un
documento d'identit). ÉÉ.Alla stregua di tali principi, la scelta del
legislatore (che possiede in materia unĠampia discrezionalit limitata soltanto
dal vincolo della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute) di
escludere la legalizzazione dei rapporti di lavoro dei cittadini
extracomunitari colpiti da provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla
frontiera non manifestamente irragionevole e la disposizione censurata,
tenuto conto del complesso degli interessi da tutelare, non incorre nel vizio
del trattamento normativo eguale per situazioni sostanzialmente difformi".
4.1 - Dalla predetta sentenza emerge dunque
che l'immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero, che ha cercato
di entrare in Italia eludendo i controlli di frontiera e senza documenti,
stato assunto dal Legislatore quale indice di un atteggiamento, mostrato dal
cittadino extracomunitario, non meritevole di tutela.
Anche l'espulsione del ricorrente dal
territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
disposta dal Prefetto di Catania in data 29 marzo 2000, dovrebbe considerarsi,
di conseguenza, impedimento alla legalizzazione del rapporto di lavoro cos
come rilevato dall'Amministrazione.
4.2 - Sennonch lĠeffetto preclusivo
dell'espulsione, richiamata Òesclusivamente come fatto che, nella valutazione
del legislatore e ai fini della tutela degli interessi della sicurezza
nazionale e dell'ordine pubblico dimostra la non meritevolezza e la
inaffidabilit dello straniero che chieda la legalizzazione della sua
posizioneÓ, non ha valore assoluto e immodificabile nel tempo.
4.3 - Ed invero, alla scadenza dei termini di
efficacia della espulsione (fissata in cinque anni prima delle modifiche
introdotte con la legge Bossi-Fini) allo straniero consentito di rientrare
nel territorio dello Stato, sul presupposto che a distanza di tanti anni siano
venute meno le ragioni di sicurezza e di ordine pubblico che giustificavano la
permanenza del divieto di ingresso.
Se il mero decorso del tempo opera come
condizione oggettiva ai fini di escludere la sussistenza di condizione ostative
allĠingresso e soggiorno dello straniero espulso in Italia, ragioni di coerenza
e ragionevolezza inducono ad estendere i medesimi effetti ove si verifichino
specifiche condizioni soggettive.
5. - E dunque, nella fattispecie deve
ritenersi che il ricorrente, bench destinatario di espulsione con
accompagnamento alla frontiera eseguita, non versi pi in situazione ostativa
al rilascio del permesso di soggiorno e che il diniego del permesso di
soggiorno sarebbe manifestamente irragionevole.
5.1 - Al riguardo va infatti rilevato che il
ricorrente, pur se rientrato irregolarmente nel territorio italiano dopo il
ritorno forzato in Albania (il 29 marzo 2000), ha svolto fino al momento della
notifica del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (18 settembre 2004) e
a seguito del nullaosta del gennaio 2007 regolare attivit lavorativa alle
dipendenze dello stesso datore di lavoro, manifestando concreta affidabilit e
integrazione, posto che non risulta abbia mai tenuto una condotta contraria
alla legge o ai regolamenti nazionali e locali.
5.2 - A tale ultimo proposito il Collegio deve
infine rilevare che la legislazione vigente in materia di soggiorno di
cittadini extracomunitari per motivi di lavoro sia nel suo complesso
principalmente finalizzata, per un verso a tutelare lĠordine pubblico, la
sicurezza personale dei cittadini e lĠintegrit dello stato; per lĠaltro, a
garantire al lavoratore straniero il corretto e regolare svolgimento dellĠattivit
lavorativa e la sua massima integrazione nello Stato.
Il rispetto e il perseguimento di tali
finalit vanno pertanto sempre tenuti in primo piano e costituiscono
imprescindibili elementi di valutazione per questo giudice tutte le volte che
sia chiamato a giudicare della legittimit della permanenza nel territorio
dello stato del lavoratore straniero.
E se di regola ci vale per giustificare le
ipotesi in cui lo straniero, pur se regolarmente occupato, viene privato del
permesso di soggiorno per comportamenti anche in astratto contrari allĠordine
pubblico o qualificati pericolosi per la sicurezza dei cittadini; non si vede
perch le medesime valutazioni non possano essere svolte per favorire il
cittadino extra comunitario che per la sua situazione lavorativa, il
comportamento tenuto e il tenore di vita si dimostri meritevole di soggiornare
legalmente in Italia.
5.3 - In considerazione di ci e
conclusivamente si deve ritenere che il cittadino albanese Lico Klodjan sia in
possesso dei requisiti necessari per ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno.
6. Il ricorso va dunque accolto e per
lĠeffetto lĠimpugnato provvedimento deve essere annullato.
Tuttavia, attesa la peculiarit della vicenda,
ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese e
competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia Romagna
– Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠimpugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del
10 aprile 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. rel. Est. F.to Rosaria Trizzino
Depositata in Segreteria in data 22.4.2008
Bologna li 22.4.2008
Il
Segretario
f.to
Livia Monari