SENTENZA N. 2073 DEL 07/03/2011 – TAR
LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 117 proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5957
del 2010, proposto da:
Maria Antonia Pena Ramirez, Pena Ramirez Maria
Antonia (Feliz Pena Gerard Stefano e Feliz Pena Stefano Gerard), rappresentati
e difesi dagli avv. Leonardo Bardi, Alessandro Testa, con domicilio eletto
presso Alessandro Testa in Roma, via di S. Angela Merici, 16/A;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Milano;
per l'annullamento
Silenzio - inadempimento formatosi sulla
richiesta di concessione della cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
25 gennaio 2011 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha presentato,
in data 27/9/07, istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo
9 della L. 91/92;
Visto lĠarticolo 3 del D.P.R. 18/4/94 n.
362 che
fissa il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il
procedimento diretto allĠacquisto della cittadinanza;
Rilevato che detto termine trascorso, e che
la ricorrente – con il presente ricorso -, ha impugnato il silenzio rifiuto chiedendo al
Tribunale di accertare lĠillegittimit del silenzio prestato
dallĠAmministrazione, ordinandole di provvedere sulla propria istanza;
Vista la nota del Ministero dellĠInterno in
data 19 ottobre 2010, depositata il 4 novembre 2010, dalla quale risulta che il
decreto di conferimento della cittadinanza stato predisposto in data
18 ottobre 2010, e che in pari data stato trasmesso alla firma degli organi
competenti;
Rilevato che il difensore della ricorrente
– visionata la documentazione dellĠAvvocatura erariale - ha insistito
comunque per la declaratoria dellĠobbligo di provvedere;
Ritenuto che il termine di cui allĠarticolo
3 del D.P.R. 362/94 era gi scaduto al momento della presentazione del ricorso;
Rilevato, per, che lĠAmministrazione ha
dimostrato in giudizio di non essere rimasta inerte, ma di aver istruito il
procedimento e di aver predisposto il decreto di concessione della
cittadinanza,
atto che - al momento della decisione della causa - non risulta per
sottoscritto;
Ritenuto, quindi, che la mancata
formalizzazione dellĠatto non consente la declaratoria della cessazione della
materia del contendere, che presuppone la sottoscrizione del decreto;
Ritenuto, pertanto di dover accogliere il
ricorso, ordinandosi allĠAmministrazione di concludere il procedimento entro il
termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della
presente decisione;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che
sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando cos dispone:
Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per
lĠeffetto ordina allĠAmministrazione intimata di concludere il procedimento
entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione
della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2011