SENTENZA N. 2073 DEL 07/03/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 117 proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 5957 del 2010, proposto da:

Maria Antonia Pena Ramirez, Pena Ramirez Maria Antonia (Feliz Pena Gerard Stefano e Feliz Pena Stefano Gerard), rappresentati e difesi dagli avv. Leonardo Bardi, Alessandro Testa, con domicilio eletto presso Alessandro Testa in Roma, via di S. Angela Merici, 16/A;

 

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Milano;

 

per l'annullamento

Silenzio - inadempimento formatosi sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che la ricorrente ha presentato, in data 27/9/07, istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dellĠarticolo 9 della L. 91/92;

 

Visto lĠarticolo 3 del D.P.R. 18/4/94 n. 362 che fissa il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il procedimento diretto allĠacquisto della cittadinanza;

 

Rilevato che detto termine  trascorso, e che la ricorrente – con il presente ricorso -, ha impugnato il silenzio rifiuto chiedendo al Tribunale di accertare lĠillegittimitˆ del silenzio prestato dallĠAmministrazione, ordinandole di provvedere sulla propria istanza;

 

Vista la nota del Ministero dellĠInterno in data 19 ottobre 2010, depositata il 4 novembre 2010, dalla quale risulta che il decreto di conferimento della cittadinanza  stato predisposto in data 18 ottobre 2010, e che in pari data  stato trasmesso alla firma degli organi competenti;

 

Rilevato che il difensore della ricorrente – visionata la documentazione dellĠAvvocatura erariale - ha insistito comunque per la declaratoria dellĠobbligo di provvedere;

 

Ritenuto che il termine di cui allĠarticolo 3 del D.P.R. 362/94 era giˆ scaduto al momento della presentazione del ricorso;

 

Rilevato, per˜, che lĠAmministrazione ha dimostrato in giudizio di non essere rimasta inerte, ma di aver istruito il procedimento e di aver predisposto il decreto di concessione della cittadinanza, atto che - al momento della decisione della causa - non risulta per˜ sottoscritto;

 

Ritenuto, quindi, che la mancata formalizzazione dellĠatto non consente la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che presuppone la sottoscrizione del decreto;

 

Ritenuto, pertanto di dover accogliere il ricorso, ordinandosi allĠAmministrazione di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione;

 

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando cos“ dispone:

 

Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per lĠeffetto ordina allĠAmministrazione intimata di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2011