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Sentenza n 2224 dell' 11 marzo 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Negata conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione – ricorso accolto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11892 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ponteduro, con domicilio eletto presso Marco Ponteduro in Roma, via Quintilio Varo, 33;

contro/center>

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


del provvedimento del Questore di Roma di rigetto richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del questore di Roma con il quale è gli stata negata la conversione, una volta raggiunta la maggiore età, del suo permesso di soggiorno per la minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione.

Secondo l’interpretazione fatta propria dalla questura, a seguito delle innovazioni introdotte dalla l. 94/09, per consentire la conversione occorrerebbe comunque, anche per i minori affidati, la partecipazione da parte del minore ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, non potendosi fare applicazione nella specie dell’art. 21 octies della medesima legge in ordine all’impossibilità di una determinazione diversa da quella concretamente adottata.

Invero, l’adempimento dell’obbligo partecipativo avrebbe consentito all’interessato di far valere l’eventuale inapplicabilità alla sua situazione del vigente art. 32 D.Lgvo n. 286/1998 , come riformulato dallo jus superveniens recato dalla l. 94/2009, che consente la conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.

Tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232) non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale, trattandosi di minore affidato.

Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)


 

Venerdì, 11 Marzo 2011

 
 
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