SENTENZA N. 2226 DEL 11/03/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2011,

proposto da:

KKKKK/SSSSS, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Migliano, con domicilio eletto presso Angela Migliano in Roma, via Machiavelli, 25;

 

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

 

per l'annullamento

rigetto istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di soggiorno da permesso per minori a permesso per attesa occupazione.

 

Il ricorso ripropone una questione che gi stata esaminata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente (TAR Lazio, Sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. n. 4232/2010).

 

Rileva il Collegio come alla fattispecie in esame deve essere applicato il disposto di cui allarticolo 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale.

 

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 - che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore et, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale - infatti, non pu applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui allarticolo 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

 

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore et in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge – il ricorso fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

 

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per leffetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

 

Spese compensate

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

 

Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/03/2011