SENTENZA N. 2226 DEL 11/03/2011 – TAR LAZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda
Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2011,
proposto da:
KKKKK/SSSSS, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Migliano, con
domicilio eletto presso Angela Migliano in Roma, via Machiavelli, 25;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;
per l'annullamento
rigetto istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott.
Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo
amministrativo;
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della
Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di
soggiorno
da permesso per minori a permesso per attesa occupazione.
Il ricorso ripropone una questione che gi stata esaminata dalla
giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente (TAR
Lazio, Sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. n.
4232/2010).
Rileva il Collegio come alla fattispecie in esame deve essere applicato
il disposto di cui allarticolo 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo
anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un
progetto almeno biennale.
La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 - che anche per i minori
affidati
consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore et, a condizione della partecipazione
ad un progetto almeno biennale - infatti, non pu applicarsi se non in modo da
consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui allarticolo
32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.
Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione
della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore et in un periodo antecedente
due anni dalla entrata in vigore della legge – il ricorso fondato e deve essere
accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono
essere compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per leffetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit
amministrativa.
Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011
con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/03/2011