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Sentenza n. 2115 dell' 8 marzo 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Ripresa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003 (Regolamento Dublino II) - Trasferimento del ricorrente in Grecia, quale stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale – ricorso accolto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11563 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Conti, con domicilio eletto presso Armando Conti in Roma, via A. Doria, 64 Sc.G;

contro


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <

per l'annullamento


del provvedimento prot. 116162 del 13.7.2010 con il quale si dispone il trasferimento del ricorrente in Grecia, quale stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, cittadino eritreo, si duole del provvedimento adottato sulla sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Unità Dublino - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – dopo aver verificato attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) che l’interessato aveva già varcato illegalmente la frontiera della Grecia; ha inviato a quest’ultima la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003 (Regolamento Dublino II).

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino ha comunicato la competenza greca ai sensi dell’art. 20 punto 1 del ripetuto Regolamento alla Questura , la quale con il provvedimento impugnato ha disposto il trasferimento dell’interessato per la disamina della domanda di protezione in Grecia, ritenuto un paese terzo sicuro e non ravvisandosi motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del citato Regolamento.

Il ricorso è fondato.

Secondo il costante orientamento della Sezione – mutuato da quello reso in sede cautelare dal giudice di appello (Sez. VI ord. n. 666/09; 667/09; 668/09; 3293 del 26/6/09 n. 3428 del 14/7/09) – il provvedimento impugnato è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

L’Amministrazione, infatti, si è limitata ad affermare che la Grecia è un Paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del Regolamento CE 343/2003, non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in tale Paese.

Al contrario la richiamata giurisprudenza della sezione ha evidenziato il documento dell’UNCHR di raccomandazioni del 15 aprile 2008 e quello precedente del 9 luglio 2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) e del novembre 2007 (“Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).

L’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15 aprile 2008 – ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Ha raccomandato, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 punto 2 del Regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.

La difficile situazione nella quale versano i richiedenti asilo in Grecia, più volte denunciata da organismi internazionali, è stata oggetto di disamina da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’Uomo che con decisione dell’11 giugno 2009 (ric. N.53541/07 S.D.c/ Grecia), ha ritenuto la Grecia responsabile della violazione dei diritti di un cittadino turco che aveva chiesto asilo nel 2007. Secondo la Corte europea, la Grecia, date le condizioni in cui l'uomo è stato detenuto, ha violato l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, e l'articolo 5 della Convenzione che sancisce il diritto alla libertà e quello di contestare la legittimità della detenzione.

La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con provvedimento del 18/11/08 ha ordinato allo Stato Italiano di non trasferire in Grecia un cittadino afgano richiedente asilo.

Ritiene dunque il Collegio che detti elementi avrebbero dovuto indurre, quanto meno, l’amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente , in quanto richiedente asilo, chiarendo, proprio con riferimento alla situazione dello stesso, per quale ragione, nonostante le contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso detto Stato dovesse ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di far applicazione, nel caso in esame, dell’art. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003, (considerazioni queste condivise da TAR Puglia-Lecce, 24 giugno 2008, n. 1870, ed assunte a motivazione di ordinanze, in sede cautelare, da Cons. Stato Sez. VI ord. n. 666/09; 667/09; 668/09; 3293 del 26/6/09).

Il ricorso pertanto deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in euro 500, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei giorni 10 e 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 8 Marzo 2011

 
 
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