SENTENZA N. 2107 DEL 08/03/2011 – TAR LAZIO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2006,

proposto da:

AAAAAtRRRRR, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Ferrara, Giovanna Intorcia, con domicilio eletto presso Alessandro Ferrara in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;

 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma, Commissione Territoriale di Roma Per il Diritto D'Asilo;

 

per l'annullamento

del provvedimento del questore di Roma cat. A12/316580, notificato il 19.7.2006, recante il rigetto dellĠistanza di rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico e lĠintimazione al ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli articoli 9, 10 e 11, codice processo amministrativo, articoli 41 e 367 c.p.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugnava dinanzi a questo TAR il provvedimento con cui il questore di Roma gli aveva negato la concessione di un permesso di soggiorno per asilo politico, non essendo stato riconosciuto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo allĠistante lo status di rifugiato.

 

Con ordinanza del 14.5.2008, questa sezione, , a seguito di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, rimetteva gli atti alla Corte di cassazione sospendendo il giudizio. La Corte di Cassazione con sent. 19577/2010 dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti al tribunale competente per territorio.

 

Il ricorso in epigrafe, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, mentre il giudizio deve proseguire dinanzi al giudice ordinario.

 

Le spese possono essere compensate, sussistendone giusti motivi non essendo allĠepoca di proposizione del ricorso ancora ben consolidata la giurisprudenza della Cassazione sul tema.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10 e 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/03/2011