SENTENZA N. 682 DEL 09/03/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 94 del 2009,

proposto da:

IIIII/MMMMM, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ricciardulli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via S.G.B. De La Salle, 10;

 

contro

Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento n. 13222/2007 Imm. emesso in data 24.11.2008 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 02.12.2008, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno in virt di una ritenuta pericolosit sociale nascente da una sentenza di condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ad un reato in materia di stupefacenti, oltre ad altre segnalazioni per precedenti penali e di polizia.

 

Nellunico motivo di ricorso, IIIII/MMMMM faceva presente di vivere in Italia dal 1988 a seguito di ricongiungimento familiare con i genitori e di essersi sposato in Italia con una connazionale da cui aveva avuto una figlia.

 

Nel 2004 aveva provveduto ad acquistare una casa in Cerro Maggiore dove vive la moglie separata e la figlia e di cui paga il mutuo regolarmente.

 

Il ricorrente ha frequentato tutte le scuole in Italia conseguendo il diploma di operatore elettrico che gli consente di esercitare unattivit artigianale come elettricista.

 

Ci si duole in sostanza che la valutazione sulla pericolosit sarebbe stata compiuta in astratto, senza tener conto della situazione complessiva del ricorrente.

 

Il Ministero dellInterno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Alla camera di consiglio del 27.1.2009 listanza cautelare veniva respinta.

 

Il ricorso, ad un pi approfondito esame, merita accoglimento.

 

Non vi dubbio che il grave reato commesso dal ricorrente getti una grave ombra sulla regolarit della sua condotta, ma daltro canto va ridimensionato il giudizio relativo alla commissione di altri reati: dalla nota del Commissariato di Legnano si evince che gli altri elementi che corroborerebbero il giudizio di pericolosit, a parte una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale del 2003, altro non sarebbero che querela presentate dalla moglie e poi rimesse, riferibili al momento in cui si verificata la crisi coniugale.

 

Va tenuto presente, per, che il ricorrente giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare e pertanto nel suo caso ogni giudizio sulla pericolosit deve essere riferito alla concreta situazione.

 

Orbene siamo di fronte ad una persona che si trova in Italia da ventidue anni dove vivono anche i suoi genitori e la moglie separata con la figlia di circa sette anni, ha una regolare attivit da pi di dieci anni che gli consente di vivere dignitosamente, mantenendo anche il nucleo familiare.

 

E facile considerare che egli abbia ormai perso i suoi legami con il paese di origine dove dovrebbe tornare laddove non gli venisse rinnovato il permesso di soggiorno.

 

A fronte di tale situazione abbiamo un reato grave, ma commesso oltre sette anni fa, che non sembra da solo idoneo a fondare un giudizio di pericolosit sociale tale da ritenere incompatibile con la sicurezza sociale la sua permanenza in Italia.

 

Il provvedimento impugnato va, pertanto annullato, e la Questura di Milano nel riesercitare il potere discrezionale dovr tenere adeguatamente conto di tutta la situazione complessiva del ricorrente come sommariamente ricostruita nella presente sentenza.

 

Le spese possono essere compensate stante la particolarit della vicenda ed il rigetto dellistanza in sede cautelare a parte il rimborso del contributo unificato.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per leffetto annulla il provvedimento impugnato.

 

Spese compensate disponendo comunque il rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di 250.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

 

Cos deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2011