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Sentenza n. 693 del 9 marzo 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno ← condanna per il reato di sfruttamento della prostituzione - ricorso rispinto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Simonati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Francesco Sforza, 43;

contro


Ministero dell'Interno - Questore Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento


del provvedimento datato 6.10.2010, notificato il 20.10.2010, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno recante il n. 4842/2009 Imm.; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 5, comma 5 e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame del provvedimento impugnato si evince che lo straniero è stato condannato in data 15 febbraio 2007 dal Tribunale di Milano per il reato di sfruttamento della prostituzione (della propria moglie), ovvero in relazione ad ipotesi prevista dall’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs.;

Ritenuto, di conseguenza, che il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative succitate ed in particolare dell’art. 9, comma 4, e 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, che così recita: “… Non è ammesso in Italia lo straniero … che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. …”, nonché adeguatamente motivato con riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 148, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’amministrazione resistente, che si liquidano in euro 1000, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 9 Marzo 2011

 
 
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