SENTENZA N. 687 DEL 09/03/2011 – TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2011,

proposto da: BBBBB/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lucia Frisenda, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Tunisia 11;

 

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

 

per l'annullamento

del decreto n. 8231/2010 emesso in data 24.09.2010 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 24.11.2010, decreto che dispone il diniego dellistanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

 

nonch di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Milano ha rigettato listanza di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto questi stato condannato dal Tribunale di Milano per reato per il quale previsto larresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 c.p.p.

 

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso. .

 

I) Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla condanna penale riportata in quanto lamministrazione non avrebbe tenuto conto della sospensione condizionale della pena e della concessione delle attenuanti generiche.

 

II) Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla mancata valutazione della situazione lavorativa del ricorrente.

 

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

2. Il ricorso infondato.

 

Il primo motivo infondato in quanto per quanto riguarda il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche la giurisprudenza (Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 maggio 2008, n. 1460) ha chiarito che non possono essere valutati dalla stessa p.a. come nuovi elementi

le considerazioni espresse dal giudice penale nella sentenza di condanna (in ordine, ad esempio, alla gravit del reato, alle conseguenze risarcitorie e restitutorie, agli elementi circostanziali e cos via), perch quelle considerazioni rappresentano la motivazione della sentenza e non circostanze sopravvenute ai fatti decisi in sede penale; in secondo luogo la legge dispone che la stessa sentenza di condanna, per la qualit del reato ascritto e sanzionato, che di per s ostativa ad una valutazione favorevole da parte dellautorit amministrativa, indipendentemente dalle statuizioni accessorie dellautorit giudiziaria.

 

Il secondo motivo di ricorso infondato in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. sullimmigrazione), i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre:

a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosit sociale;

b) la disponibilit di un alloggio;

c) lo svolgimento di un'attivit lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

 

Tali elementi debbono coesistere con la conseguenza che non sufficiente che ne sussista uno o pi di essi, in mancanza della totalit.

 

Infatti lesistenza di unattivit lavorativa non evidentemente garanzia di un comportamento corretto e rispettoso dei diritti delle persone, che il ricorrente ha violato, secondo gli accertamenti dellautorit giudiziaria, seppur non definitivi, con condotte anche violente. In presenza di tale situazione non si vede di quali fatti sopravvenuti lamministrazione avrebbe dovuto tenere conto. Essi infatti debbono incidere su tutte le condizioni che la legge ritiene indispensabili per il soggiorno in Italia, senza che sia possibile ritenere che lesistenza di uno soltanto dei requisiti (quello lavorativo) possa da solo ritenersi sufficiente.

 

Con riferimento al requisito della condotta di vita corretta, in particolare, non pu ritenersi che lunicit della condanna possa ritenersi elemento sopravvenuto da solo sufficiente. Essa infatti attiene a reati che il legislatore considera particolarmente gravi, con una valutazione di pericolosit presunta, ed il tempo decorso tra il compimento del reato e ladozione del provvedimento impugnato non pu ritenersi tale da rendere irrilevante tale condotta.

 

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorit amministrativa.

 

Cos deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2011