SENTENZA N. 687 DEL 09/03/2011 – TAR
LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463
del 2011,
proposto da: BBBBB/AAAAA, rappresentato e
difeso dall'avv. Maria Lucia Frisenda, con domicilio eletto presso il suo
studio in Milano, viale Tunisia 11;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in
Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. 8231/2010 emesso in data
24.09.2010 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in
data 24.11.2010, decreto che dispone il diniego dellistanza di rinnovo del
permesso di soggiorno;
nonch di ogni altro atto presupposto,
consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
7 marzo 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Milano ha rigettato listanza
di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto questi stato condannato dal
Tribunale di Milano per reato per il quale previsto larresto obbligatorio in
flagranza ex
articolo 380 c.p.p.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha
sollevato i seguenti motivi di ricorso. .
I) Violazione di legge ed eccesso di potere
con riferimento alla condanna penale riportata in quanto lamministrazione non
avrebbe tenuto conto della sospensione condizionale della pena e della
concessione delle attenuanti generiche.
II) Violazione di legge ed eccesso di potere
con riferimento alla mancata valutazione della situazione lavorativa del ricorrente.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del
ricorso.
2. Il ricorso infondato.
Il primo motivo infondato in quanto per
quanto riguarda il riconoscimento della sospensione condizionale della pena
e le attenuanti generiche la giurisprudenza (Tar Lombardia, Milano, sez. III,
20 maggio 2008, n. 1460) ha chiarito che non possono essere valutati dalla stessa
p.a. come nuovi elementi
le considerazioni espresse dal giudice penale
nella sentenza di condanna (in ordine, ad esempio, alla gravit del reato, alle conseguenze
risarcitorie e restitutorie, agli elementi circostanziali e cos via), perch
quelle considerazioni rappresentano la motivazione della sentenza e non
circostanze sopravvenute ai fatti decisi in sede penale; in secondo luogo la
legge dispone che la stessa sentenza di condanna, per la qualit del
reato ascritto e sanzionato, che di per s ostativa ad una valutazione
favorevole da parte dellautorit amministrativa, indipendentemente dalle
statuizioni accessorie dellautorit giudiziaria.
Il secondo motivo di ricorso infondato in
quanto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. sullimmigrazione), i requisiti
essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre:
a) una condotta di vita corretta, tale da far
presumibilmente escludere ogni possibile pericolosit sociale;
b) la disponibilit di un alloggio;
c) lo svolgimento di un'attivit lavorativa
retribuita
idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.
Tali elementi debbono coesistere con la
conseguenza che non sufficiente che ne sussista uno o pi di essi, in
mancanza della totalit.
Infatti lesistenza di unattivit
lavorativa
non evidentemente garanzia di un comportamento corretto e rispettoso dei
diritti delle persone, che il ricorrente ha violato, secondo gli accertamenti
dellautorit giudiziaria, seppur non definitivi, con condotte anche violente.
In presenza di tale situazione non si vede di quali fatti sopravvenuti lamministrazione avrebbe
dovuto tenere conto. Essi infatti debbono incidere su tutte le condizioni che
la legge ritiene indispensabili per il soggiorno in Italia, senza che sia
possibile ritenere che lesistenza di uno soltanto dei requisiti (quello
lavorativo) possa da solo ritenersi sufficiente.
Con riferimento al requisito della condotta
di vita corretta, in particolare, non pu ritenersi che lunicit della condanna
possa ritenersi elemento sopravvenuto da solo sufficiente. Essa infatti attiene a reati che il legislatore
considera particolarmente gravi, con una valutazione di pericolosit presunta,
ed il tempo decorso tra il compimento del reato e ladozione del
provvedimento impugnato non pu ritenersi tale da rendere irrilevante tale
condotta.
Sussistono giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 7 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
Antonio De Vita, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2011