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Sentenza n. 683 del 9 marzo 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rinnovo di permesso di soggiorno – il reato di favoreggiamento sfruttamento della prostituzione è ostativo al rinnovo del permesso e non lascia alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa – ricorso rigettato

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 514 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Egidi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pisacane N.10;

contro


Questura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia 1;

per l'annullamento


del decreto n 10029/2010 Imm. emesso in data 13.12.2010 dal Questore della Provincia di Milano di rigetto del rinnovo di permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con ricorso notificato in data 10.02.11 e depositato il 17.02.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articola due motivi di ricorso; il primo lamenta la nullità per errata motivazione e l’eccesso di potere per difetto di motivazione poiché il reato per il quale il ricorrente è stato condannato non sarebbe ostativo dal momento che si tratta di mero favoreggiamento della prostituzione e non di sfruttamento.

Il secondo motivo denuncia la nullità per contraddittorietà della motivazione poiché il giudice penale, pur a fronte di una pesante condanna, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che andava valutato come il sopraggiungere di nuovi motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale ( 148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non corrisponde al vero che il reato per cui il ricorrente è stato condannato non sia ostativo poiché se si esamina la sentenza emanata il capo di imputazione su cui è avvenuta l’applicazione della pena su richiesta delle parti ricomprende sia il favoreggiamento che lo sfruttamento della prostituzione.

Quanto al secondo motivo, la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena non ha alcuna rilevanza rispetto alle valutazioni da compiere in questa sede, né tanto meno può essere considerato un fatto sopravvenuto; le valutazioni del giudice penale attengono a criteri generali che valgono per tutti coloro che sono soggetti alla legge penale e non tengono presente le esigenze di cui la legislazione in materia di immigrazione si deve far carico.

Le spese possono essere compensate per ragioni di giustizia sostanziale.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 9 Marzo 2011

 
 
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