SENTENZA N. 456 DEL 15/03/2011 – TAR TOSCANA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2011,

proposto da:

NNNNN/BBBBB, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Belsanti, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

 

contro

Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Siena, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto dellĠ09/10/2010 provv. CAT A.12.10/Imm/214 notificato in data 18/11/2010 con il quale il Questore di Siena rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato Òrilevato che il 25 maggio 2010, al momento dellĠacquisizione la pratica era carente della documentazione comprovante il possesso di un alloggio per la mancanza della dichiarazione del padrone di casa conseguentemente allĠinteressato veniva consegnata una raccomandata a mano debitamente sottoscritta, valida come comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno, con richiesta di integrazioneÓ.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno e della Questura di Siena, con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del 3 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

 

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 14 gennaio 2011 e depositato il successivo 11 febbraio, il cittadino senegalese indicato in epigrafe chiedeva lĠannullamento, previa sospensione, del decreto pure in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di Siena aveva respinto lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per carenza di documentazione comprovante il possesso di un alloggio, risultando mancante la dichiarazione del padrone di casa ed in assenza di ulteriore produzione documentale sul punto pure richiesta allo straniero;

 

Rilevato che il ricorrente lamentava:

 

ÒA) Eccesso di potere: travisamento ed erronea valutazione dei fatti da parte della Pubblica Amministrazione. Difetto di istruttoria.

 

B) Violazione articolo 5 comma 5 D.lgs. 286/98Ó, in quanto risultava prodotto un contratto di locazione per alloggio in Colle Val dĠElsa, via dei Mille n. 56, risultava recentemente rilasciata carta dĠidentitˆ con indicazione di residenza coincidente, il ricorrente non era tenuto a fornire, per legge, ulteriore dichiarazione del padrone di casa;

 

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

 

Rilevato che, alla camera di consiglio del 3 marzo 2011, il Collegio, sentite le parti sullĠapplicazione dellĠarticolo 60 codice processo amministrativo, tratteneva la causa in decisione;

 

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

 

Considerato che il ricorso non pu˜ trovare accoglimento, dato che – come condivisibilmente osservato anche dalla Questura di Siena – il contratto prodotto, peraltro cointestato a molti locatari, era privo di data di scadenza, risultando solo la data di decorrenza degli effetti del 1 marzo 2000;

 

Considerato che rientra nella discrezionalitˆ dellĠAmministrazione verificare lĠeffettivitˆ della documentazione prodotta ed in tal senso, rilevata lĠassenza di indicazione di un termine di durata del contratto in questione, non appare illogica la richiesta di dichiarazione di conferma da parte del padrone di casa al fine della verifica di mantenimento dei presupposti per un regolare soggiorno, ai sensi dellĠarticolo 4 d.lgs. n. 286/98;

 

Considerato che era stata concessa al ricorrente anche la possibilitˆ di integrare documentalmente la richiesta senza che tale indicazione abbia avuto esito;

 

Considerato che lĠindicazione di residenza sul documento di identitˆ non rileva ai fini probatori richiesti dallĠAmministrazione nel caso di specie, volti a verificare lĠeffettivo possesso di un alloggio idoneo al momento di adozione del provvedimento;

 

Considerato che anche nella presente sede il ricorrente non ha fornito documentazione nel senso richiesto dallĠAmministrazione, anche ai sensi dellĠarticolo 5 comma 5, d.lgs. cit., per confutare le conclusioni dellĠAmministrazione;

 

Considerato, quindi, per quanto illustrato, che il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dellĠarticolo 60 c.p.a. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Condanna il ricorrente corrispondere al Ministero dellĠInterno le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/03/2011